Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14482
CASS
Sentenza 7 dicembre 2016

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3744 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 7 dicembre 2016. Le parti in causa, due legali rappresentanti di una società di ristorazione, avevano impugnato la condanna del Tribunale di Verbania per aver detenuto sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ai sensi della legge n. 283/62. Gli imputati sostenevano che la sentenza fosse viziata da illogicità e contraddittorietà, omettendo di considerare prove a loro favore, come testimonianze e condizioni di conservazione degli alimenti. Inoltre, contestavano l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza, ritenendo che non vi fosse prova di frode alimentare.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, confermando la condanna per il reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito. Tuttavia, ha annullato senza rinvio la pena accessoria della pubblicazione, poiché non era stata dimostrata la pericolosità per la salute dei prodotti in questione. La decisione si basa sul principio che la pubblicazione è prevista solo in casi di frode alimentare dannosa per la salute, non applicabile nel caso specifico.

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Massime1

È esclusa l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 6 Legge n. 283 del 1962 qualora con la sentenza di condanna sia stato accertato solo un cattivo stato di conservazione degli alimenti, ex art. 5 lett. b) della stessa legge, senza riferimenti ad effetti intossicanti o pericolosi per la salute.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14482
Data del deposito : 7 dicembre 2016

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