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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8449 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KA HA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NE LI, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa il 14 aprile 2014 dal Tribunale di Ravenna nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art.385 cod. pen. per essersi allontanato dalla abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari il 4 agosto 2011. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 8449 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/01/2023 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore di fiducia deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato che la Corte di appello ha ritenuto di escludere sulla base dell'affermata natura permanente del reato di evasione. Al riguardo si osserva che il delitto di evasione è reato a consumazione istantanea che si perfeziona alla data in cui si verifica l'allontanamento e quindi nel caso di specie in data 4 agosto 2011, senza che assuma rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione la circostanza che gli effetti dell'evasione si siano protratti fino al giorno del suo successivo arresto avvenuto in data 23 febbraio 2021. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della normativa processuale in tema di assenza dell'imputato che è stato dichiarato contumace ed irreperibile nel primo grado di giudizio senza avere effettiva conoscenza del processo di primo grado, con conseguente violazione del diritto di accedere ai riti alternativi, vedendosi in caso di processo celebrato in primo grado nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'ad. 15-bis, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67 e quindi in un procedimento al quale era applicabile il disposto dell'ad. 489, comma 2, cod. proc. pen. La nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, imponeva di consentire all'imputato l'accesso ai riti alternativi, attraverso la regressione del procedimento in primo grado o comunque attraverso la rimessione in termini per l'accesso a detti riti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo si deve osservare che la Corte di appello ha correttamente tenuto conto ai fini della decorrenza del termine di prescrizione della data di cessazione dell'evasione, che costituisce reato a consumazione istantanea ma permanente che si protrae finchè dura la violazione del divieto di allontanarsi da luogo di detenzione (cfr. Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021, Buzzetti, Rv. 281995). Pertanto, tenuto conto della cessazione dell'evasione alla data del 23 febbraio 2021, la prescrizione del reato è stata correttamente esclusa. 2. L'ulteriore questione di ordine processuale sollevata con il secondo motivo è nel suo complesso infondata. 2 Si deve rilevare che la Corte di appello ha applicato erroneamente la nuova disciplina del processo in assenza, avendo disposto illegittimamente la sospensione del giudizio di appello durante l'irreperibilità dell'imputato, sebbene si trattasse di un procedimento che doveva proseguire secondo il previgente rito del giudizio contumaciale Secondo l'orientamento più consolidato (Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411), le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 non si applicano ai sensi della normativa transitoria di cui all'art..15- bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, come avvenuto nel presente procedimento. Il differente orientamento (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, El Harbaoui Rv. 265133) secondo cui la norma transitoria consentirebbe l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma, è stato ritenuto non condivisibile perché in contrasto non solo con la lettera della legge ma anche con la stessa voluntas legis. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992, nel delimitare l'applicazione dell'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ai soli procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., avevano già chiarito come la volontà del legislatore, evincibile dalla prima stesura delle disposizioni intertemporali, era rivolta chiaramente nel senso di non rendere retroattiva la nuova disciplina sulla "assenza", applicandola ai soli processi in corso nei quali non fosse "stata già dichiarata la contumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado". Ferma restando per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore del processo in assenza l'applicazione della disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15- bis della legge citata, con la successiva sentenza delle Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107 è stato ulteriormente chiarito che la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento, con conseguente contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata senza 3 necessità di operare alcuna regressione del procedimento (in tal senso, vedi Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Chirico, Rv.267305; Sez. 6, n. 17570 del del 12/01/2017, Tabbabi, Rv. 269874). La illegittima sospensione del processo pendente nel grado di appello non ha perciò leso i diritti dell'imputato, atteso che essendo stata applicata sia pure per errore la nuova disciplina più garantista del processo in assenza, il giudizio di appello si è svolto solo dopo la notifica a mani proprie della citazione a giudizio dell'imputato, il quale ha tuttavia rinunciato a presenziare nominando un difensore di fiducia, e neppure ha avanzato alcuna richiesta di essere rimesso in termini per il rito abbreviato, né ha eccepito la nullità del giudizio di primo grado, peraltro, come detto, insussistente. In applicazione della norma transitoria prevista dall'art. 15-bis I. n. 67 del 2014, dovendosi ritenere legittima la sentenza emessa nel giudizio di primo grado svoltosi in applicazione della disciplina del processo in contumacia, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore del processo in assenza, l'imputato comparso nel giudizio di appello avrebbe avuto comunque titolo per chiedere di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per i riti alternativi. In conclusione, non potendosi ravvisare alcuna nullità della sentenza di primo grado emessa nella vigenza del rito contumaciale svoltosi nei confronti dell'imputato dichiarato irreperibile, l'imputato, appena divenuto reperibile, è stato messo nelle condizioni di far valere pienamente i propri diritti per effetto della disposta sospensione del processo in appello fino alla intervenuta revoca della dichiarazione di irreperibilità, la cui irritualità poteva eventualmente avere rilievo solo ai fini della prescrizione del reato, ove senza la illegittima sospensione fosse maturato il relativo termine, eventualità che nel caso di specie non ricorre. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condannatls ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2023 Il Co g iere estensore I! esidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NE LI, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa il 14 aprile 2014 dal Tribunale di Ravenna nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art.385 cod. pen. per essersi allontanato dalla abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari il 4 agosto 2011. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 8449 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/01/2023 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore di fiducia deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato che la Corte di appello ha ritenuto di escludere sulla base dell'affermata natura permanente del reato di evasione. Al riguardo si osserva che il delitto di evasione è reato a consumazione istantanea che si perfeziona alla data in cui si verifica l'allontanamento e quindi nel caso di specie in data 4 agosto 2011, senza che assuma rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione la circostanza che gli effetti dell'evasione si siano protratti fino al giorno del suo successivo arresto avvenuto in data 23 febbraio 2021. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della normativa processuale in tema di assenza dell'imputato che è stato dichiarato contumace ed irreperibile nel primo grado di giudizio senza avere effettiva conoscenza del processo di primo grado, con conseguente violazione del diritto di accedere ai riti alternativi, vedendosi in caso di processo celebrato in primo grado nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'ad. 15-bis, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67 e quindi in un procedimento al quale era applicabile il disposto dell'ad. 489, comma 2, cod. proc. pen. La nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, imponeva di consentire all'imputato l'accesso ai riti alternativi, attraverso la regressione del procedimento in primo grado o comunque attraverso la rimessione in termini per l'accesso a detti riti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo si deve osservare che la Corte di appello ha correttamente tenuto conto ai fini della decorrenza del termine di prescrizione della data di cessazione dell'evasione, che costituisce reato a consumazione istantanea ma permanente che si protrae finchè dura la violazione del divieto di allontanarsi da luogo di detenzione (cfr. Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021, Buzzetti, Rv. 281995). Pertanto, tenuto conto della cessazione dell'evasione alla data del 23 febbraio 2021, la prescrizione del reato è stata correttamente esclusa. 2. L'ulteriore questione di ordine processuale sollevata con il secondo motivo è nel suo complesso infondata. 2 Si deve rilevare che la Corte di appello ha applicato erroneamente la nuova disciplina del processo in assenza, avendo disposto illegittimamente la sospensione del giudizio di appello durante l'irreperibilità dell'imputato, sebbene si trattasse di un procedimento che doveva proseguire secondo il previgente rito del giudizio contumaciale Secondo l'orientamento più consolidato (Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411), le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 non si applicano ai sensi della normativa transitoria di cui all'art..15- bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, come avvenuto nel presente procedimento. Il differente orientamento (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, El Harbaoui Rv. 265133) secondo cui la norma transitoria consentirebbe l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma, è stato ritenuto non condivisibile perché in contrasto non solo con la lettera della legge ma anche con la stessa voluntas legis. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992, nel delimitare l'applicazione dell'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ai soli procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., avevano già chiarito come la volontà del legislatore, evincibile dalla prima stesura delle disposizioni intertemporali, era rivolta chiaramente nel senso di non rendere retroattiva la nuova disciplina sulla "assenza", applicandola ai soli processi in corso nei quali non fosse "stata già dichiarata la contumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado". Ferma restando per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore del processo in assenza l'applicazione della disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15- bis della legge citata, con la successiva sentenza delle Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107 è stato ulteriormente chiarito che la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento, con conseguente contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata senza 3 necessità di operare alcuna regressione del procedimento (in tal senso, vedi Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Chirico, Rv.267305; Sez. 6, n. 17570 del del 12/01/2017, Tabbabi, Rv. 269874). La illegittima sospensione del processo pendente nel grado di appello non ha perciò leso i diritti dell'imputato, atteso che essendo stata applicata sia pure per errore la nuova disciplina più garantista del processo in assenza, il giudizio di appello si è svolto solo dopo la notifica a mani proprie della citazione a giudizio dell'imputato, il quale ha tuttavia rinunciato a presenziare nominando un difensore di fiducia, e neppure ha avanzato alcuna richiesta di essere rimesso in termini per il rito abbreviato, né ha eccepito la nullità del giudizio di primo grado, peraltro, come detto, insussistente. In applicazione della norma transitoria prevista dall'art. 15-bis I. n. 67 del 2014, dovendosi ritenere legittima la sentenza emessa nel giudizio di primo grado svoltosi in applicazione della disciplina del processo in contumacia, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore del processo in assenza, l'imputato comparso nel giudizio di appello avrebbe avuto comunque titolo per chiedere di essere rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per i riti alternativi. In conclusione, non potendosi ravvisare alcuna nullità della sentenza di primo grado emessa nella vigenza del rito contumaciale svoltosi nei confronti dell'imputato dichiarato irreperibile, l'imputato, appena divenuto reperibile, è stato messo nelle condizioni di far valere pienamente i propri diritti per effetto della disposta sospensione del processo in appello fino alla intervenuta revoca della dichiarazione di irreperibilità, la cui irritualità poteva eventualmente avere rilievo solo ai fini della prescrizione del reato, ove senza la illegittima sospensione fosse maturato il relativo termine, eventualità che nel caso di specie non ricorre. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condannatls ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2023 Il Co g iere estensore I! esidente