Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8449
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Sentenza 24 febbraio 2023

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Riccardo Amoroso. Le parti in causa sono l'imputato, che ha presentato ricorso, e la Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha sollevato due questioni giuridiche: la prima riguardava la violazione della normativa sulla prescrizione del reato, sostenendo che l'evasione fosse un reato a consumazione istantanea, e la seconda riguardava la violazione dei diritti di difesa, in quanto era stato dichiarato contumace senza avere effettiva conoscenza del processo di primo grado.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte di Appello aveva correttamente considerato la natura permanente del reato di evasione, che si protrae fino alla cessazione della violazione. Inoltre, ha ritenuto infondata la questione relativa alla contumacia, evidenziando che l'imputato, pur essendo stato dichiarato irreperibile, aveva avuto la possibilità di far valere i propri diritti nel giudizio di appello. La Corte ha quindi confermato la legittimità della sentenza di primo grado e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8449
    Data del deposito : 24 febbraio 2023

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