Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 14517
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 178, lett. c), 294 e 309 cod. proc. pen. per tardiva notifica dell'avviso di interrogatorio

    Le questioni inerenti all'efficacia della misura cautelare personale correlate all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia non sono deducibili davanti al tribunale del riesame né rilevabili d'ufficio. Eventuali irregolarità procedurali potranno essere eccepite nelle sedi competenti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per applicazione della misura per condotte pregresse e valutazione della pericolosità

    Il mutamento del quadro cautelare è stato debitamente valutato dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, che hanno stigmatizzato il maggior disvalore del fatto, la maggiore pericolosità dell'indagato, la serialità degli atti predatori, la spregiudicatezza nell'abuso di autorità e risorse istituzionali, l'avvalimento del diritto al silenzio e il paventato pericolo di intimidazione delle persone offese. Il tribunale, investito in sede di riesame, ha il potere di confermare l'ordinanza coercitiva per esigenze diverse.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza

    Il congruo discorso giustificativo, che fa leva sulla prognosi infausta di spontanea ottemperanza alle prescrizioni di una misura autocustodiale, alla luce delle nuove emergenze investigative, risulta impermeabile allo scrutinio di legittimità, a fronte del carattere schiettamente rivalutativo delle doglianze in tema di ipotetica adeguatezza e proporzionalità di altre misure articolate nel secondo e nel terzo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 14517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14517
    Data del deposito : 21 aprile 2026

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