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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 14517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14517 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di RI IL, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN LE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. AN Onofri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IL RI in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14517 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Ricorre per cassazione IL RI, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 294 e 309 cod. proc. pen., con riferimento all’espletamento dell’interrogatorio di garanzia. L’avviso sarebbe stato notificato al difensore alle 14:05 del giorno precedente l’incombente, fissato per le ore 9:00. Il legale, impegnato in altra sede e rientrato a Roma solo dopo la chiusura degli uffici giudiziari, non avrebbe avuto modo di accedere agli atti prima dell’interrogatorio. Tale compressione del diritto di difesa, nonostante fosse stata debitamente comunicata all’ufficio procedente, sarebbe stata obliterata dal Tribunale, che ne avrebbe frainteso il contenuto (non limitato al solo interrogatorio, investendo «una lesione radicale e documentata dell’effettività della difesa»). 2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, per quel che riguarda l’applicazione della misura endomuraria per condotte precedenti a quella per cui erano già in esecuzione da sei mesi gli arresti domiciliari, scrupolosamente rispettati, sulla base di un’incongrua rivalutazione della gravità indiziaria, desunta illogicamente da fatti pregressi. Analogamente, non potrebbe condividersi il negativo apprezzamento della lecita scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. Apparirebbe genericamente indicata, infine, anche la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, neppure rilevato nel provvedimento genetico. 2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sono deducibili davanti al tribunale del riesame (né, peraltro, rilevabili di ufficio) questioni inerenti l’efficacia della misura cautelare personale correlate all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia (per asserita mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell’atto), in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase 3 successiva all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01). L’allegazione di una lesione dei diritti difensivi, in termini peraltro fattuali e generici quanto alle conseguenze sistematiche e alle specifiche ricadute pratiche in relazione alla presente impugnazione cautelare, non vale a superare il principio di diritto suesposto. Eventuali irregolarità procedimentali, d’altronde, potranno essere ritualmente eccepite nelle sedi competenti. Il motivo è, dunque, infondato. 3. Il mutamento del quadro cautelare è stato debitamente valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, i quali hanno stigmatizzato – al solo fine di individuare la misura più adeguata ex art. 275 cod. proc. pen. a salvaguardare le esigenze cautelari (queste ultime non oggetto, di per sé, di specifica contestazione) – non solo il maggior disvalore del fatto per cui si procede, ma anche la maggiore pericolosità dell’indagato, a fronte della riscontrata serialità degli atti predatori, particolarmente allarmanti in ragione della dell’organizzazione, della pianificazione e della spregiudicatezza con cui si è abusato dall’autorità pubblica e delle risorse istituzionali. Solo quale marginale conforto motivazionale sono stati richiamati anche l’avvalimento del diritto al silenzio (che ha escluso la disamina di alternative versioni dell’indagato) e il paventato pericolo di intimidazione delle persone offese, desumibile dallo stesso modus operandi e confermato dalla ritrosia di una delle persone offese. In ogni caso, la natura di mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo permette al Tribunale il pieno controllo sulla legittimità, sulla coerenza con le emergenze investigative e sull’adeguatezza del provvedimento applicativo, anche in tema di valorizzazione autonoma di un’esigenza cautelare diversa o ulteriore;
cfr. Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672-01; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935-01. Conseguentemente, il tribunale, investito in sede di riesame della questione relativa all’insussistenza delle esigenze cautelari, ha sempre il potere di confermare l’ordinanza coercitiva per esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione della misura (Sez. 1, n. 213 del 21/11/2025, dep. 2026, Hul Aq, Rv. 289065-01; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01). 4 Questo congruo discorso giustificativo, che fa leva sulla prognosi infausta di spontanea ottemperanza alle prescrizioni di una misura autocustodiale, alla luce delle nuove emergenze investigative, risulta, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità, a fronte del carattere schiettamente rivalutativo delle doglianze in tema di ipotetica adeguatezza e proporzionalità di altre misure articolate nel secondo e nel terzo motivo. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’8 aprile 2026. Il Consigliere estensore AN LE Il Presidente RO ES D’AG
udita la relazione svolta dal Consigliere AN LE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. AN Onofri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IL RI in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14517 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Ricorre per cassazione IL RI, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 294 e 309 cod. proc. pen., con riferimento all’espletamento dell’interrogatorio di garanzia. L’avviso sarebbe stato notificato al difensore alle 14:05 del giorno precedente l’incombente, fissato per le ore 9:00. Il legale, impegnato in altra sede e rientrato a Roma solo dopo la chiusura degli uffici giudiziari, non avrebbe avuto modo di accedere agli atti prima dell’interrogatorio. Tale compressione del diritto di difesa, nonostante fosse stata debitamente comunicata all’ufficio procedente, sarebbe stata obliterata dal Tribunale, che ne avrebbe frainteso il contenuto (non limitato al solo interrogatorio, investendo «una lesione radicale e documentata dell’effettività della difesa»). 2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, per quel che riguarda l’applicazione della misura endomuraria per condotte precedenti a quella per cui erano già in esecuzione da sei mesi gli arresti domiciliari, scrupolosamente rispettati, sulla base di un’incongrua rivalutazione della gravità indiziaria, desunta illogicamente da fatti pregressi. Analogamente, non potrebbe condividersi il negativo apprezzamento della lecita scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. Apparirebbe genericamente indicata, infine, anche la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, neppure rilevato nel provvedimento genetico. 2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sono deducibili davanti al tribunale del riesame (né, peraltro, rilevabili di ufficio) questioni inerenti l’efficacia della misura cautelare personale correlate all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia (per asserita mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell’atto), in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase 3 successiva all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01). L’allegazione di una lesione dei diritti difensivi, in termini peraltro fattuali e generici quanto alle conseguenze sistematiche e alle specifiche ricadute pratiche in relazione alla presente impugnazione cautelare, non vale a superare il principio di diritto suesposto. Eventuali irregolarità procedimentali, d’altronde, potranno essere ritualmente eccepite nelle sedi competenti. Il motivo è, dunque, infondato. 3. Il mutamento del quadro cautelare è stato debitamente valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, i quali hanno stigmatizzato – al solo fine di individuare la misura più adeguata ex art. 275 cod. proc. pen. a salvaguardare le esigenze cautelari (queste ultime non oggetto, di per sé, di specifica contestazione) – non solo il maggior disvalore del fatto per cui si procede, ma anche la maggiore pericolosità dell’indagato, a fronte della riscontrata serialità degli atti predatori, particolarmente allarmanti in ragione della dell’organizzazione, della pianificazione e della spregiudicatezza con cui si è abusato dall’autorità pubblica e delle risorse istituzionali. Solo quale marginale conforto motivazionale sono stati richiamati anche l’avvalimento del diritto al silenzio (che ha escluso la disamina di alternative versioni dell’indagato) e il paventato pericolo di intimidazione delle persone offese, desumibile dallo stesso modus operandi e confermato dalla ritrosia di una delle persone offese. In ogni caso, la natura di mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo permette al Tribunale il pieno controllo sulla legittimità, sulla coerenza con le emergenze investigative e sull’adeguatezza del provvedimento applicativo, anche in tema di valorizzazione autonoma di un’esigenza cautelare diversa o ulteriore;
cfr. Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672-01; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935-01. Conseguentemente, il tribunale, investito in sede di riesame della questione relativa all’insussistenza delle esigenze cautelari, ha sempre il potere di confermare l’ordinanza coercitiva per esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione della misura (Sez. 1, n. 213 del 21/11/2025, dep. 2026, Hul Aq, Rv. 289065-01; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01). 4 Questo congruo discorso giustificativo, che fa leva sulla prognosi infausta di spontanea ottemperanza alle prescrizioni di una misura autocustodiale, alla luce delle nuove emergenze investigative, risulta, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità, a fronte del carattere schiettamente rivalutativo delle doglianze in tema di ipotetica adeguatezza e proporzionalità di altre misure articolate nel secondo e nel terzo motivo. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’8 aprile 2026. Il Consigliere estensore AN LE Il Presidente RO ES D’AG