Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11582 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 3 0 REPUBBLICA ITALIANA / 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 LA CORTE SUPREMA DLC Oggetto 5 SEZIONE Lavoro 1 Composta dagli Ill istrati: 1 Dott. Stefano CICIR TI Presidente R.G.N. 19720/00 Consigliere 1 Cron. 25457 Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Ud.12/03/03 Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIBO GOMMA SAS, in persona del legale rappresentante w w . w w tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso pro -- la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, DOMENICO rappresentato e difeso dall'avvocato QUARRACINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
E PER LUI L'EREDE OE RI D'RI NI, SENATORE BARTOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P CASTALDI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SBARRA, rappresentati e difesi dall'avvocato BARTOLO G SENATORE, giusta delega in2003 1490 atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 1142/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 08/05/00 - R.G.N. 458/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BARTOLO;
! udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 31 marzo 18 maggio 2000, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava l'appello proposto dalla Ribo Gomma di NI PI e C. s.a.s. nei confronti del dipendente, sig. IO D'RR, avverso la sentenza in data 18 maggio 1994 con la quale il OR aveva accolto le domande proposte dal lavoratore per la condanna della società al pagamento delle retribuzioni per il periodo 1° dicembre 1986 /31 novembre 1987, durante il quale il rapporto di lavoro era stato sospeso in vista del ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, peraltro successivamente non concessa dal C.I.P.I.. Il Tribunale, dopo avere ammesso prova testimoniale, di cui la società appellante aveva lamentato la mancata ammissione da parte del OR, sul fatto che la sospensione del rapporto era stata concordata con le organizzazioni dei lavoratori e con il C.d.f., ha dato atto che il teste aveva confermato l'accordo raggiunto, come da verbale dell'11 novembre 1986, con la precisazione che i lavoratori riuniti in assemblea avevano conferito ai propri rappresentanti sindacali il mandato a richiedere la Cassa integrazione straordinaria con la piena e generale consapevolezza che tale richiesta avrebbe comportato la sospensione del rapporto. Il giudice di appello, pur non dubitando della validità di siffatti accordi, anche se comportanti la perdita della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto, ha tuttavia rilevato che mancava la prova che i lavoratori avessero conferito ai rappresentanti sindacali mandato in tal senso o avessero ratificato il loro operato, eventualmente anche per 1972000.doc 3 mezzo di comportamenti concludenti. Ha osservato, in particolare, che pur avendo il teste sostenuto che il sindacato operò sulla base di espresso mandato conferito dai lavoratori in sede assembleare, tale affermazione era rimasta priva di serio e obiettivo riscontro, in particolare sul contenuto della decisione in quella sede adottata ed era inattendibile sotto ulteriori profili (mancata formalizzazione in un verbale e comunque in un documento scritto, anche se non era prevista per l'atto l'obbligo di forma scritta;
mancata menzione del mandato nel testo dell'accordo). Per la cassazione di questa sentenza ricorre, con atto notificato il 6 ottobre 2000, la Ribo Gomma s.a.s. con due motivi. Resiste con controricorso, notificato il 16 novembre 2000, la sig. DA IO, quale erede di D'RR IO, ed eccepisce l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di procura speciale al difensore. Il Difensore della IO ha depositato memoria illustrativa ed ha preso parte alla discussione orale della causa. L'avv. Bartolo Senatore, intimato quale procuratore dell'appellato, distrattario delle spese, non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve, anzitutto, rilevarsi l'inammissibilità del controricorso, notificato oltre il termine previsto dall'art.370 c.p.c. dal giorno di notifica del ricorso, come risulta dalle date rispettivamente sopra indicate. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, esaminabile anche di ufficio, è infondata in quanto a margine del ricorso per cassazione figura il 1972000.doc 4 -- mandato difensivo all'avv. Domenico Quarracino, indicato come difensore anche nel ricorso medesimo, col quale forma corpo unico, sicché non possono sussistere dubbi circa il conferimento della procura per questo giudizio di cassazione anche in mancanza di specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. 13 novembre 2002, n.15936; 29 ottobre 2002, n.15269; 6 agosto 2002, n.11779). Col primo motivo di ricorso la Società, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3 e 5 c.p.c.", si duole della affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del conferimento alle organizzazioni sindacali di mandato a trattare la sospensione del rapporto di lavoro, pur in presenza della deposizione del teste Spena, che non avrebbe necessitato di alcun ulteriore elemento di riscontro. Comunque, validi elementi di conferma avrebbero potuto essere tratti dalla documentazione prodotta, in particolare dal verbale dell'incontro sindacale dell'11 novembre 1986 nel quale l'azienda aveva concordato con il sindacato e con il C.d.F. la sospensione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti posti in Cassa integrazione straordinaria. Il conferimento del mandato era da presumersi, posto che i lavoratori avrebbero avuto come alternativa alla sospensione soltanto il licenziamento e tale situazione e la conseguente necessità della sospensione del rapporto era stata loro spiegata, come riferito dallo stesso Spena. Era poi pacifica la circostanza, dedotta in primo grado e non considerata dal Tribunale, che nessuno dei lavoratori aveva offerto le proprie prestazioni durante la sospensione del rapporto. 1972000.doc 5 Il motivo è infondato. Costituisce principio costante della giurisprudenza di legittimità che è bensì valido l'accordo col quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retribuiva indipendentemente dall'esito della richiesta di salariale, tuttavia, con l'ulterioreconcessione dell'integrazione precisazione (della giurisprudenza di questa Corte), che per l'efficacia di tale accordo è indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipulario, oppure che provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari. E' stato anche precisato dalla Corte di cassazione che tanto l'incarico che la successiva ratifica possono essere espressi mediante comportamenti concludenti, purché si tratti di condotte significative della volontà degli interessati, in quanto l'iscrizione all'associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore (cfr. Cass. 22 ottobre 1999, n.11916; 16 giugno 1997, n.5038; v. anche Cass. 6 agosto 1996, n.7194). Tanto premesso, occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha ritenuto non provato il conferimento di uno specifico mandato, da parte dei lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali, a concordare o ad accettare la sospensione dei rapporti di lavoro. 1972000.doc 6 Nello stesso ricorso per cassazione, la società afferma che la prova testimoniale non ammessa in prime cure e tuttavia espletata in appello era "diretta ad accertare che la sospensione dei rapporti di lavoro era stata concordata con le OO.SS. e con il C.d.f. e quindi ratificata dai singoli lavoratori in un'assemblea sindacale", con ciò stesso, tuttavia, è escluso che il mandato alle organizzazioni sindacali fosse stato conferito, specificamente, dal D'RR, né risulta provato che costui avesse ratificato l'accordo. D'altra parte, non è stata dedotta in limine litis' la circostanza che i singoli lavoratori interessati avessero, ciascuno, prestato specifico consenso alla sospensione del proprio rapporto di lavoro e della retribuzione o avessero in tal senso conferito singolarmente mandato alle organizzazioni sindacali o ne avessero ratificato l'operato, sicché le critiche concernenti la mancata valutazione di tali circostanze presentano anche profili di inammissibilità. Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, comunque, il teste Spena aveva dichiarato che il sindacato aveva operato sulla base di espresso mandato conferito dai lavoratori in sede assembleare. II successivo rilievo del Tribunale, circa l'insufficienza, senza ulteriori elementi probatori, delle di dichiarazioni del teste--posto che si sarebbe dovuto provare anche la ritualità della convocazione dell'assemblea, l'effettivo svolgimento di essa e l'esatto contenuto della decisione in essa al di là della fondatezza della censura circa la diffidenza cheadottata --, avrebbe pregiudizialmente animato il giudice di merito verso quelle dichiarazioni, pone in rilievo che da esse non era comunque emerso che i 1972000.doc 7 singoli interessati avessero dato specifico mandato alle organizzazioni sindacali di concordare con la società, per ciascuno, la sospensione dal lavoro senza retribuzione. Del resto, il preteso conferimento del mandato 'in sede assembleare' sembra configurare un consenso espresso in forma collettiva dall'assemblea e, quindi, non potrebbe valere come specifico mandato conferito da ciascun lavoratore interessato alla vicenda, sicché non appaiono illogiche le considerazioni del Tribunale circa l'insussistenza di riscontri (eventualmente anche scritti) a conferma del conferimento del mandato. Non rispondente ad un rigoroso criterio di consequenzialità logica, è la considerazione della società, secondo cui non si sarebbe potuto dubitare dell'avvenuto conferimento del mandato a concordare la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, in presenza di iniziativa di assoluta utilità per i lavoratori i quali, altrimenti, sarebbero stati licenziati;
è, infatti, agevole argomentare, in senso contrario, che la valutazione dell'utilità di accettare la sospensione del rapporto di lavoro era pur sempre rimessa a ciascun lavoratore il quale non necessariamente avrebbe dovuto considerarsi consenziente al conferimento del mandato alle organizzazioni sindacali. Lo stesso contenuto dell'accordo dell'11 novembre 1986, per la parte trascritta nel ricorso, non rende assolutamente certi, secondo un criterio logico, che le organizzazioni sindacali (o meglio la CGIL e il C.d.f., i soli soggetti presenti all'incontro per i lavoratori) avessero il mandato a concordare la sospensione del rapporto di lavoro con gli attuali controricorrenti, seppur fosse stato vero quanto avrebbe riferito, secondo 1972000.doc 8 la società ricorrente, il teste Spena, che a tutti i lavoratori era stato spiegato che la richiesta di cassa integrazione straordinaria avrebbe comportato la sospensione del rapporto di lavoro: da tale dichiarazione, la società pretende, sostanzialmente, di desumere una sorta di consenso tacito dei lavoratori tutti alla sospensione dei rispettivi rapporti di lavoro ed il mandato alle organizzazioni sindacali a concordarla, ma non spiega quali fossero i fatti concludenti, rivelatori del consenso. Quanto alla omessa considerazione da parte del Tribunale della circostanza che nessuno dei lavoratori avrebbe poi offerto la propria prestazione lavorativa, rileva la Corte che, in presenza della 'mora credendi' dell'imprenditore che aveva sospeso dal lavoro i dipendenti, con ciò rifiutandone le prestazioni per la pretesa impossibilità di continuare l'attività produttiva, non poteva ravvisarsi un onere di costoro di costituire ulteriormente in mora il datore di lavoro mediante l'offerta delle rispettive energie lavorative. Restano, pertanto, irrilevanti le ulteriori considerazioni della ricorrente circa le ragioni di inattendibilità del teste illustrate dal giudice di merito. Col secondo motivo, la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.39 Cost., 1387 c.c., 1388 c.c., 1389 2 comma c.c. e 1393 c.c., in relazione all'art.360, n.3 e 5 c.p.c." e sottolinea la contraddizione nella quale sarebbe incorso il Tribunale, nell'affermare che il mandato non avrebbe richiesto la forma scritta e nel negare poi la validità dell'accordo, intervenuto con il datore di lavoro, proprio per la mancanza di procura scritta in favore del sindacato. Erroneamente il 1972000.doc 9 Tribunale aveva tratto argomenti dalla mancata richiesta alle organizzazioni sindacali, da parte dell'imprenditore, della giustificazione dei loro poteri rappresentativi, quando tale richiesta rispondeva ad una semplice facoltà. Il motivo è infondato. La contraddizione segnalata dalla società è meramente apparente. Infatti, il Tribunale non ha mai sostenuto, dopo averlo escluso, che il consenso alla sospensione del rapporto, e, conseguentemente, il mandato a concordarla esigessero la forma scritta. Ha, invece, considerato che ragioni di semplice cautela, vista la rilevanza degli interessi in gioco, avrebbero dovuto consigliare le organizzazioni sindacali a ottenere una documentazione del mandato conferito dai lavoratori e, rispettivamente, la datrice di lavoro, di chiederne l'esibizione, sicché la mancanza di siffatta documentazione e della normalmente prevedibile richiesta, da parte datoriale, della giustificazione dei poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali, erano circostanze concorrenti a rendere non attendibile la deposizione dello Spena. Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono di rigettare il ricorso proposto contro il D'RR, cui è succeduta DA IO. Le spese seguono il criterio della soccombenza nei riguardi della IO e, liquidate in dispositivo (gli onorari limitatamente alla partecipazione alla discussione orale), vengono distratte in favore del suo Difensore, avv. Bartolo Senatore, che ne ha fatto motivata richiesta ai sensi dell'art.93 c.p.c.. 1972000.doc 10 Non deve, invece, provvedersi sulle spese nei riguardi dello stesso Avv. Senatore, intimato in proprio, non essendo lo stresso costituito in questo giudizio. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'avv. P. T. M. Bartolo Senatore;
rigetta il ricorso nei confronti della controricorrente e condanna la ricorrente a pagare alla stessa le spese in €. 10,00 oltre ad €.1.000# per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Bartolo Senatore;
nulla spese nei confronti di quest'ultimo in proprio. Così deciso in Roma, addì 12 marzo 2003. IL PRESIDENTE некпіскіші IL CONSIGLIERE ESTENSORE ancelleria E ELLIER LUG. 2003 C C AN in C Depositato IL IL CANCELLIERE 8 DI oggi,2 I BOLLO, SSA 10 , TA . 3 T ESA D 3 R POSTA 5 LL'A I SP . N N E D G 3 IM SI O -7 A -8 DA N D SE 1 , E TE 1 I ISTRO A ESEN E G TO G IT E REG L IR D A L O L E D 11 1972000.doc