Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
Tra i vizi di legittimità dell'atto amministrativo, l'eccesso di potere può essere oggetto di sindacato incidentale da parte del giudice penale solo in quanto esso si traduca in illegittimità sostanziale, il che avviene quando il provvedimento si presenta manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni, così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (Fattispecie concernente il sequestro preventivo, ritenuto legittimo, di un impianto di antenne per telefonia radiomobile, eseguito per inosservanza di un'ordinanza sindacale di disattivazione, emessa a salvaguardia della salute pubblica dalle emissioni di onde elettromagnetiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2000, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 1/6/2000
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " Stefano CAMPO " N. 4102
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Alberto MA " N. 11207/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla s.p.a. Siemens Information and Communication Networks in persona del procuratore speciale IG Federico, n. 10/6/66
avverso l'ordinanza emessa il 24/2/00 dal Tribunale di Como Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Alaimo
Osserva
con decreto in data 3/2/00 il GIP del Tribunale di Como ha accolto la richiesta del P.M. di sottoporre a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 C.P.P., un sistema di antenne per telefonia cellulare, posto su immobile sito in quella città, realizzato dalla Italtel s.p.a. cui era subentrata la Siemens I.C.N. s.p.a.
Il provvedimento è stato preso nell'ambito di indagini che si svolgevano a carico di IN CA, legale rappresentante della Italtel, per violazione dell'art. 650 C.P., non avendo ottemperato all'ordinanza 30/12/99 del locale Sindaco (notificata il 18/1/00) con la quale a salvaguardia della salute degli abitanti della zona gli era stata imposta l'immediata disattivazione dell'impianto, e dell'art. 674 C.P., per l'inquinamento elettromagnetico determinatosi in conseguenza delle relative emissioni.
La richiesta di riesame del decreto di sequestro proposta ai sensi dell'art. 322 C.P.P. da IG Federico, quale procuratore speciale della Siemens s.p.a., è stata respinta dal Tribunale di Como con ordinanza in data 24/2/00 che ha ritenuto esistente il c.d. fumus dei reati ipotizzati.
Avverso tale pronuncia il IG e il difensore nominato dalla Siemens s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione, integrato da motivi aggiunti, con il quale deducono violazione di legge sull'assunto che detto fumus andrebbe invece escluso: quanto al reato di cui all'art. 674 C.P. perché dai relativi della ASL e dalla polizia giudiziaria non risultava accertato un effettivo superamento del limite cautelativo di 6 volt/metro stabilito dal D.M. 381/1988 (Regolamento recante norma per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana); e quanto al reato di cui all'art. 650 C.P. perché non si poteva fare carico alla Siemens della mancata esecuzione dell'ordinanza sindacale e questa si doveva comunque ritenere sostanzialmente illegittima, facendo in tale situazione in realtà difetto rischi per la salute pubblica. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Ed invero, se pure nell'ordinanza impugnata non è stata data dimostrazione di una violazione in atto dell'art. 674 C.P., e cioè che fossero partite dall'impianto emissioni di onde elettromagnetiche idonee a provocare danni alle persone (peraltro anche gli effettì di semplice molestia, da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo, sono rilavanti per tale norma), è stata però adeguatamente evidenziata l'esistenza del fumus del reato di cui all'art. 650 C.P., sufficiente a giustificare l'adottata misura cautelare reale.
L'obbiezione preliminare mossa a tale riguardo per la prima volta nel ricorso, secondo cui non era la Siemens s.p.a. la destinataria dell'ordine di disattivazione, è priva di rilievo dovendosi in sede di riesame il Tribunale limitare alla verifica della legittimità del sequestro in rapporto alla ritenuta consapevole inadempienza di chi di fatto gestiva l'impianto.
Tale inadempienza è incontrovertibile, poiché si è accertato che alla data del 28/1/00 l'impianto era ancora attivo, ma nel ricorso si sostiene che l'ordinanza del Sindaco era illegittima e che quindi il Tribunale del riesame avrebbe dovuto escludere sotto questo profilo l'esistenza degli estremi dell'ipotizzato reato di cui all'art. 650 C.P. La censura non può trovare accoglimento.
Se è vero infatti che secondo la giurisprudenza di questa Corte il controllo del giudice penale sull'atto amministrativo non può limitarsi alla verifica della competenza dell'organo che l'ha emesso e agli aspetti di legittimità formale (nel caso di specie fuori discussione, essendo il Sindaco di Como intervenuto con motivato provvedimento di carattere contingibile e urgente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali di prevenzione dei pericoli per la salute pubblica) ma investe anche il vizio dell'eccesso di potere, quest'ultima indagine trova però un preciso limite nella discrezionalità riservata alla Pubblica amministrazione. In forza di tale limite (cfr. in proposito la sentenza di questa Sezione 21/10/96, Genovesi) l'atto amministrativo può essere sindacato solo in quanto l'eccesso di potere si traduca in illegittimità sostanziale, il che avviene quando il provvedimento si presenta manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni, così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale.
Uniformandosi a tale principio il Tribunale del riesame ha evidenziato con adeguato supporto argomentativo, anche attraverso il richiamo del contenuto dell'ordinanza sindacale, come non si versasse affatto in una situazione di questo tipo risultando che il Sindaco si era attivato in seguito a una nota della ASL in data 29/12/99 nella quale si segnalava non solo la possibilità di un superamento del limite cautelativo stabilito dal D.M. 381/1988 (possibilità poi confermata, in vista di un completamento e pieno utilizzo dell'impianto, da una successiva verifica in data 17/1/00) ma soprattutto - aspetto trascurato nel ricorso - che era stata rilevata una difformità, tale da incidere sui calcoli previsionali, tra la situazione reale dei luoghi e quella che era prospettata dall'Italtel nell'originaria valutazione di impatto elettromagnetico (che andava quindi rifatta) a corredo della richiesta di concessione. Da ciò il Tribunale ha coerentemente tratto la conclusione, non censurabile in questa sede, che malgrado le imperfezioni terminologiche, non si potesse considerare affatto aberrante un provvedimento inibitorio, suscettibile di gravame in via amministrativa, che il Sindaco aveva preso a fronte di un vasto allarme sociale, che aveva trovato espressione in esposti dei residenti nella zona, causato da emissioni i cui possibili effetti nocivi per la salute umana non sono ancora scientificamente definiti con dati certi, ma destano preoccupazioni che sono state recepite dalla menzionata normativa di carattere precauzionale, la verifica del cui rispetto era nel caso in esame resa più difficoltosa, e doveva essere approfondita, proprio per il comportamento di chi aveva realizzato l'impianto.
Con l'ulteriore ineccepibile conseguenza della esistenza del fumus del reato di cui all'art. 650 C.P. per essere tale provvedimento inibitorio rimasto inosservato, e quindi della legittimità del sequestro preventivo dal GIP per porre rimedio a questo stato di cose.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000