Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziamento oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore, l'indagine del giudice di merito deve essere rigorosa, data la rilevanza dell'accertamento rimessogli, incidente su beni giuridici formanti oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, e tenere adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie significative ai fini in esame, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, regola che deve ritenersi violata nel caso di un rigetto della domanda basato in sostanza sulla valorizzazione dell'ipotesi delle dimissioni del lavoratore, privilegiata solo per la ritenuta insufficienza della prova del licenziamento.
Commentari • 2
- 1. Lavoro subordinato, licenziamento orale, impugnazione, forma prescritta, inosservanza, prova, cessazione prestazione lavorativa, insufficienzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 maggio 2019
- 2. Onere della prova e licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (Cass. n. 700/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2013
1. Questione La Corte d'Appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, ha condannato la società al pagamento in favore del lavoratore di una somma a titolo di differenze retributive, rateo di 13 mensilità, ferie e TFR, confermando il rigetto della domanda del lavoratore relativa alla declaratoria del licenziamento. Il lavoratore propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 604 del 1966; in particolare la Corte precisava che incombe sul lavoratore l'onere della prova del licenziamento, prova che sarebbe in concreto diabolica stante la difficoltà di provare un atto unilaterale di altro soggetto. 2. Licenziamento e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA MA, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avvocati Agostino Guida e Raffaele Ferrara;
- ricorrente -
contro
BA LE
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 647 del 15 marzo-20 maggio 1996, non notificata;
R.G. 519/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 marzo-20 maggio 1996, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l'appello proposto da AT LE avverso la sentenza del Pretore di Aversa del 22 febbraio 1995 , rigettava la domanda proposta da MA AT con il ricorso introduttivo, intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento orale intimato in data 30 giugno 2993 per presunto esubero di personale.
Il Tribunale dichiarava compensate le spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale osservava che -contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice- MA AT non aveva fornito la prova dell'intervenuto licenziamento orale, e che il lavoratore poteva invece essersi dimesso, come affermato dal datore di lavoro nel ricorso in appello.
Un primo teste, sentito dal Pretore, aveva solo riferito di fatti avvenuti dopo l'interruzione del rapporto, riferendo di aver accompagnato MA AT da LE AT "e che in tale occasione quest'ultimo aveva detto di non aver più bisogno del AT MA per averlo sostituito".
Il secondo testimone, poi, non aveva portato alcun elemento utile al processo, riferendo solo di aver avuto notizia del licenziamento orale dallo stesso lavoratore.
Avverso tale decisione propone per ricorso MA AT con un unico motivo.
L'intimato non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2 della legge 604 del 1966 e dell'art. 2697 codice civile (art.360 codice di procedura civile n.3), nonché
omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile). Il ricorrente osserva di aver fornito ampia prova del licenziamento intimato oralmente dal proprio datore di lavoro .
Tra l'altro, osserva il ricorrente, AT LE aveva dedotto per la prima volta in appello (e non nel giudizio avanti al Pretore) che egli aveva rassegnato le dimissioni, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.
Dal canto suo, egli aveva fornito sia la prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato che quella della sua risoluzione (avvenuta per licenziamento intimato oralmente).
I testimoni sentiti avevano confermato la circostanza dell'intervenuto licenziamento ed in ogni caso il datore di lavoro non aveva fornito alcun riscontro alla sua lettera contenente l'offerta di continuare a fornire le proprie prestazioni lavorative. Anche tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dai giudici di appello, almeno sotto l'aspetto del comportamento concludente confermativo del licenziamento orale.
Infine, il ricorrente ricordava la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice può - e deve- valutare i vari elementi probatori, non autonomamente, ma nel complesso del materiale acquisito. Il ricorso è fondato.
Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione di norma di legge, va osservato che i giudici di appello hanno affermato il principio secondo il quale "sarebbe stato onere del ( AT MA) fornire la prova, oltre che dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, anche dell'avvenuta cessazione dello stesso a causa del licenziamento intimato dal datore di lavoro".
Con riferimento ad un caso analogo a quello del quale si discute, nel quale tuttavia il lavoratore aveva richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, questa Corte ha osservato che in realtà "la prova della quale è onerato il lavoratore che domandi la reintegrazione è quella della estromissione dal rapporto"(Cass. 2853 dell'11 marzo 1995).
In effetti, quando il lavoratore -attore nel giudizio - affermi di essere stato licenziato oralmente ed il datore di lavoro opponga che egli invece ha presentato le dimissioni in forma orale, evidentemente non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art.5 della legge 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo, dovendosi invece innanzitutto dimostrare, secondo le regole generali, da quale parte provenga l'iniziativa del recesso (dimissioni, licenziamento ovvero, risoluzione per mutuo consenso). Nel caso di specie, il Tribunale ha concluso che non poteva certamente dirsi che il AT MA fosse stato licenziato oralmente da AT LE, ricordando che questi tra l'altro aveva dedotto in appello che il lavoratore si era dimesso di propria iniziativa.
Come ha ricordato questa Suprema Corte (con la decisione n. 2853 del 1995), una volta raccolto il materiale probatorio riguardante la qualificazione del tipo di recesso (dimissioni o licenziamento) -come appunto si è verificato nel caso di specie- la valutazione dei possibili significati della prova deve essere compiuta con specifica attenzione alla specularità delle facoltà attribuite ai contraenti ed ai poteri attribuiti al datore di lavoro.
Devono dunque essere criticamente valutate le circostanze nelle quali la risoluzione si è verificata, le provate condizioni di interesse di ciascuna delle parti alla prosecuzione o alla risoluzione del rapporto, i comportamenti capaci di tradursi in scelte di assetti negozialmente impegnativi, l'esercizio dei poteri di supremazia tecnica e/o gerarchica del datore di lavoro in rapporto immediato o mediato con la risoluzione.
In special modo, l'indagine del giudice del merito deve essere rigorosa, data la gravità delle relative conseguenze in relazione a beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, quando si tratti di stabilire il significato di una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni valore negoziale di recesso del lavoratore (dimissioni), in tal modo dovendosi stabilire, attraverso l'interpretazione dell'atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte sua sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata idoneamente comunicata alla controparte. Non risulta che i giudici di appello nella sentenza impugnata si siano attenuti a tali principi.
Il Tribunale si è effettivamente posto un problema di metodo di valutazione della prova, ma non lo ha risolto in modo corretto, ricordando solo la disposizione di cui all'art.2697 primo comma del codice civile e dimenticando invece quella di cui all'art.2697 secondo comma, codice civile. In tal modo è giunto a dare per certo un recesso su iniziativa del lavoratore, in ordine al quale -almeno da quanto è possibile desumere dalla sentenza impugnata- nessun elemento di prova risultava dedotto dall'appellante. Incomprensibilmente, i giudici di appello hanno escluso qualsiasi rilevanza alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, secondo le dichiarazioni rese dal primo testimone escusso, pochi giorni dopo il dedotto licenziamento ("in tale occasione quest'ultimo aveva detto di non aver più bisogno del AT MA per averlo sostituito") ed hanno ritenuto di poter risolvere la complessità della dialettica processuale affermando semplicemente che poiché l'attore non aveva fornito la prova che era intervenuto il licenziamento orale, doveva ritenersi che il rapporto fosse cessato per dimissioni. Tale conclusione non appare corretta, ne' sotto il profilo logico, ne' sotto quello dei principi giuridici.
Con una scarna motivazione, il Tribunale ha preso in esame le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado ed ha osservato che la decisione del Pretore -che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale condannando il resistente al pagamento delle retribuzioni sino alla riammissione in servizio a titolo di risarcimento del danno- non poteva essere condivisa "non essendo emerso inconfutabilmente che il ricorrente sia stato licenziato oralmente".
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono riservate al giudice del merito, il quale però è tenuto a giustificare le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione, che, se non deve contenere l'espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta, deve tuttavia consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l'una dall'altra, ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti. (Cass. 5585 del 14 ottobre 1988). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno esaminato le risultanze istruttorie, una per una , ma non hanno tenuto conto del complesso delle circostanze ne' hanno minimamente considerato che:
"il ricorrente, nella lettera di impugnativa del licenziamento orale, aveva offerto la propria prestazione lavorativa, intimando di riceverla, avvertendo che il rifiuto sarebbe stato valutato come comportamento concludente confermativo dell'impugnato recesso orale".
In particolare, i giudici di appello non hanno tenuto conto dell'ambivalenza di un simile comportamento del lavoratore intervenuto -tra l'altro- pochi giorni dopo il licenziamento orale (pag. 7 del ricorso per cassazione)., ne' hanno fatto ricorso al procedimento logico presuntivo, certamente consentito anche per stabilire se, in relazione alle particolari circostanze nelle quali sia rimasto interrotto un rapporto di lavoro, il comportamento del lavoratore sia atto ad esprimere una positiva volontà di recesso, al pari di una dichiarazione espressa (sul punto, cfr. Cass. 1493 del 1972). Sotto altro ed opposto profilo, il Tribunale non ha neppure tenuto conto dell'altra circostanza, riferita dal datore di lavoro nel ricorso in appello, e cioè che il AT MA avrebbe dato le dimissioni perché "dopo aver vinto il concorso...era entrato nella Guardia di Finanza".
Sussiste pertanto il denunciato vizio di motivazione, oltre che quello di violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Va quindi accolto il ricorso di MA AT.
Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altro giudice del lavoro, indicato nel Tribunale di Napoli, perché proceda a nuovo esame del merito in applicazione dei principi indicati in motivazione. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.