Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10131 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
1 0131 /0 2 RE P UBBL I CA IN NOME DEL OPO, ITA IANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto sanzioni amministrative: 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: convalida ordinanza per dr. Antonio Saggio Presidente mancata comparizione parte R.G. N. 22434/00dr. Giammarco Cappuccio Consigliere dr. Giuseppe Marziale Consigliere Cron. 21104 dr. Salvatore Salvago Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: ud. 12.04.2002 S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 22434 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA MO UG, elettivamente domiciliato in Roma, V. A. Chinotto n. 1, presso l'avv. Ermanno Prastaro, che, con l'avv. Luigi Walter Veroi di Oderzo, lo rap- presenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE CONTRO 1) PREFETTURA DI ASCOLI PICENO in persona del Prefetto 2) AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICA- ZIONI, Direzione provinciale di Ascoli Piceno. INTIMATI 878 2002 - 2 avverso l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 4 maggio 2000 di convalida dell'ingiunzione del locale Prefetto del 25 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 12 aprile 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocra- tica, nel prosieguo dell'udienza di comparizione fis- sata ai sensi dell'art. 23, 2° comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, con la presenza di un delegato del Prefetto che insisteva per il rigetto dell'opposi- zione, rilevato che il ricorrente era assente e che l' udienza proveniva da rinvio d'ufficio, ordinava la no- tifica all'assente del rinvio al 4 maggio 2000. A questa udienza il giudice unico, accertato che il rinvio era stato comunicato e che il ricorrente non aveva fatto pervenire una valida giustificazione per l'assenza, convalidava l'ordinanza opposta. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ri- corso, con unico articolato motivo, il NE e il Prefetto di Ascoli Piceno e l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazione non si sono difesi. MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 - 1. Preliminarmente il ricorrente deduce l'ammissibili- tà del ricorso per cassazione notificato 1'8 novembre 2000 avverso l'ordinanza del 4 maggio precedente, af- fermando che il difensore nel giudizio di merito non aveva eletto domicilio nella circoscrizione del giudi- ce adito;
la notifica dell'ordinanza di convalida era da eseguire presso la Cancelleria del Tribunale e non poteva applicarsi il termine breve di sessanta giorni dalla notifica di cui all'art. 326 c.p.c. Non risultando in atti la notificazione all'opponente del provvedimento impugnato, non vi sono elementi per i quali questa Corte debba ritenere intempestiva l'im- pugnazione che é per tale profilo ammissibile. L'unico motivo di ricorso deduce l'illegittimità del- l'ordinanza di convalida per violazione e falsa appli- cazione dell'art. 23, 5° comma, della L. 689/81 e per omessa motivazione della stessa. La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990 n. 534, ha dichiarato illegittimo il 5° comma dell'ar- t. 23 ora citato "nella parte in cui prevede che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il giudice, in caso di mancata comparizione alla prima udienza tanto dell'opponente quanto del suo procurato- re senza legittimo impedimento, sia tenuto a convali- dare il provvedimento opposto anche quando l'illegit- 4 -- timità di esso risulti dalla documentazione allegata al ricorso." Secondo il ricorrente, l'udienza di prima comparizione proveniente da un rinvio di ufficio e di nuovo rinvia- ta non era più tale e l'omessa comparizione della par- te non poteva avere rilievo preclusivo all'esame del merito ai sensi dell'art.82, 3°comma, disp.att. c.p.c. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, che ha qualificato illegittima l'ordinanza che non dia atto dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, comma 2°, della L. 689/81, se priva di motivazione sull'infondatezza della opposizione alla luce dei predetti documenti, e di quelli eventualmente esibiti dall'opponente (Cass. 26 maggio 1999 n. 5095), il ricorrente chiede di cassare l'ordinanza oggetto d' impugnazione immotivata sul merito dell'opposizione. Con l'opposizione il NE aveva dedotto la non riferibilità a lui della violazione contestata, l'i- nesistenza dei presupposti di fatto della stessa, la non riferibilità delle norme applicate ai ponti ripe- titori utilizzati dai radioamatori, l'illegittimità delle autorizzazioni amministrative dei ponti ripeti- tori non previste dalla legge e la non manifesta in- fondatezza della questione di legittimità costituzio- nale dell'art. 330 D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, nella 5 - parte in cui vieta di utilizzare impianti ripetitori ai radioamatori senza autorizzazione. Si deduce infine che l'ordinanza non indica i motivi per i quali la sanzione inflitta è legittima in base ai documenti della prefettura cui incombeva l'onere di provare la responsabilità dell'opponente.
1.1. Il motivo di ricorso é inammissibile. Anzitutto é da rilevare che l'udienza di comparizione venne rinviata di ufficio alla prima udienza utile im- mediatamente successiva ai sensi dell'art. 82, 1° com- ma disp.att. c.p.c., e che in questa sede il Tribunale dispose un rinvio in prosieguo da comunicare al difen- sore e che fu notificata in cancelleria. All'udienza così fisssata e comunicata nè l'opponente nè il suo procuratore sono comparsi senza giustificato motivo. Il ricorso si richiama anche alla non citata sentenza della Corte Costituzionale 18 dicembre 1995 n. 507, per la quale non può convalidarsi la sanzione quando l'amministrazione che l'ha irrogata non ha depositato in cancelleria con il rapporto gli atti relativi all' accertamento, alla contestazione e/o alla notificazio- ne (art. 23, 2° comma L. 689/81). Nel caso la presenza in udienza del delegato dell'au- torità che ha irrogato la sanzione, che ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la legittimità - 6 - dell'ordinanza esclude l'onere del giudice di motivare sulla documentazione della Prefettura. Nessuna indicazione dà comunque il ricorrente sui do- cumenti da lui prodotti che avrebbero rilevato la ma- nifesta illegittimità della sanzione irrogata nè sulla documentazione non depositata dalla prefettura a fon- damento della legittimità dell'atto amministrativo. Nel ricorso non sono neppure indicate le ragioni che avrebbero giustificato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e l'insufficienza dell'impugnazione sul punto preclude di rilevare l'interesse del ricorrente al ricorso stesso che é quindi inammissibile. I riferimenti all'opposizione nel ricorso sono generi- ci e non chiariscono neppure la condotta contestata al NE per la quale si é irrogata la sanzione, im- pedendo di rilevare i motivi e documenti per i quali la convalida impugnata non doveva essere emessa. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non essendosi difesa la Prefettura.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 aprile 2002. Il presidente estensoreI]1 figliere dup CORTE SUPPEHADI CASSAZIONE Prime Serie Deposited Szia 22002 IL CANCELLIERE il Andrea Bianchi IL CANCELLIERE