Sentenza 19 maggio 2001
Massime • 1
Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n.108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto; ciò, tuttavia, non comporta - vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive - il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno che può essere determinato anche facendo eventualmente riferimento alle mancate retribuzioni, ma comunque secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni e, quindi, considerando che dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva che l'adempimento dell'obbligazione retributiva di regola presuppone la messa a disposizione delle "operae" e, cioè, l'offerta della prestazione lavorativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva quantificato il risarcimento del danno spettante per un licenziamento inefficace relativo ad un rapporto sottratto al regime della tutela reale in misura pari alle retribuzioni che sarebbero spettate non dalla cessazione del rapporto ma dal momento dell'impugnativa del licenziamento - da considerare come momento dell'offerta implicita della prestazione lavorativa - alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento e non fino alla riassunzione, ritenendo di non poter dare per scontata la sinallagmaticità anche per il periodo successivo all'emissione della suddetta sentenza).
Commentario • 1
- 1. Il termine di impugnazione del licenziamento e la recente giurisprudenzaAccesso limitatoAdriana Capozzoli · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8499/2000 proposto da:
BELLEZZE in ... forma di IA IA IL s.a.s., in persona del liquidatore IA IA IL, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 20, presso l'avv. Giancarlo Perone, rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Pannone, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA LA, elettivamente domiciliata in Santa IA Capua Vetere, Corso Garibaldi n. 54, presso l'avv. Antonio Marco Di Somma, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 9669/2000 proposto da
SA LA, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
BELLEZZE in ... forma di IA IA IL s.a.s., in persona del liquidatore IA IA IL, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere n. 3745/99 del 3.12.99 (in causa n. 1192/98 r.g.), depositata il 15.2.2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12/3/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso al RE di Caserta, giudice del lavoro, depositato in data 27.1.95, AO IO chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto di formazione e lavoro per lo svolgimento di mansioni di estetista stipulato con la s.a.s. LL in forma di IL IA IA in data 12.12.92, sostenendo che era mancato lo scopo formativo e che nella realtà aveva stipulato con la predetta un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già da data anteriore. Chiedeva, inoltre, che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento nei fatti intimatole dalla datrice - che non l'aveva più chiamata per la ripresa del lavoro dopo un trasloco dell'azienda - con reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento di tutti gli stipendi dalla data del licenziamento a quella della reintegra, oltre il pagamento di differenze retributive ed il risarcimento per il licenziamento illegittimo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta sosteneva che il rapporto si era svolto con caratteristiche di formazione e lavoro ed era cessato per volontà della dipendente, che non si era più presentata al lavoro.
Con sentenza non definitiva del 19.5.98 il RE dichiarava la nullità del contratto di formazione e affermava l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fissando alla data del 20.11.94 il licenziamento e dichiarandone l'illegittimità, ordinando altresì il ripristino del rapporto e condannando la società convenuta al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni omesse dalla notifica del ricorso introduttivo alla data della sentenza.
Proponeva appello la soc. LL in ... forma assumendo la legittimità del contratto di formazione e negando sia l'esistenza di un licenziamento che una formale impugnazione da parte della dipendente, atteso che questa aveva proposto un atto di impugnazione in data 4.11.94, prima, quindi, del momento in cui era stato ritenuto realizzato il licenziamento. Inoltre, il giudice aveva pronunziato ultra petita, dato che con la domanda non era stato chiesto il ripristino del rapporto ed il risarcimento era stato limitato a sole dieci mensilità. Con appello incidentale la AO chiedeva che fosse accertato che il rapporto era stato stipulato in data 1.9.91 e che le retribuzioni a lei spettanti decorrevano dalla data di cessazione del rapporto fino alla ripresa effettiva. Con sentenza del 3.12.99 il Tribunale di Santa IA Capua Vetere rigettava entrambi gli appelli.
Quanto a quello principale, rilevava che era stata disattesa la funzione formativa del contratto, non essendo stato espletato il programma di formazione fissato all'atto della stipula, tanto che il contratto era venuto meno alla sua funzione tipica ed il rapporto aveva assunto le caratteristiche del lavoro a tempo indeterminato. Il licenziamento era da determinare (conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice) alla data del 20.11.94, corrispondente al giorno fissato dal datore per la determinazione del trattamento di fine rapporto e all'atto della comunicazione di legge alla Sezione circoscrizionale dell'UPLMO, ed era da ritenere impugnato direttamente con il ricorso introduttivo. La dipendente non aveva prestato acquiescenza al recesso riscuotendo la retribuzione del novembre 1994 e del trattamento di fine rapporto, non risultando circostanze ulteriori per dimostrare la volontà del lavoratore di accettare la risoluzione del rapporto. Pur essendo il licenziamento inefficace per mancanza dei requisiti di forma previsti dall'art. 2 della l. 15.7.66 n. 604, non poteva essere disposta la richiesta riassunzione per mancanza del requisito dimensionale, ma doveva essere dichiarato solamente il diritto alla prosecuzione del rapporto ed al risarcimento del danno da determinare nella misura delle retribuzioni non versate dalla data in cui la lavoratrice aveva fatto valere il suo diritto e aveva, nella sostanza, messo a disposizione del datore la sua prestazione.
Quanto all'appello incidentale, non era provata la stipula del contratto antecedentemente al 12.12.92, ne' poteva affermarsi che le retribuzioni spettanti a titolo di risarcimento dovessero necessariamente partire dalla data di cessazione del rapporto. Avverso questa sentenza propone ricorso la società datrice di lavoro. La dipendente si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, cui controparte risponde con ulteriore controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi, onde consentirne la decisione in unico contesto.
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 3 della l. 863/84, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. ed all'art. 1455 c.c. Il giudice di merito non avrebbe considerato che nel contratto di formazione e lavoro la legge non prefigge al datore alcun modello predeterminato di formazione e, soprattutto, avrebbe ignorato la giurisprudenza di questa Corte che ritiene rilevante ai fini dell'inadempimento dell'obbligo formativo non una qualsiasi divergenza tra il contenuto contrattuale e il materiale svolgimento del rapporto, ma solo quella omissione che comprometta la funzione del contratto di consentire l'ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro.
Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 100, 112, 414 c.p.c., 2697 c.c., 18 della l. 20.5.70 n. 300, della l. 15.7.66 n. 604, nonché carenza di motivazione, in quanto avrebbe errato il giudice ad accertare l'esistenza di un licenziamento di fatto, desumendone l'esistenza dal comportamento delle parti. Avendo la attrice impugnato solamente il licenziamento di fatto e non anche un puntuale atto di recesso, il giudice, fissando al 20.11.94 la data del licenziamento, sarebbe andato ultra petita. In realtà non è stata mai provata l'esistenza del licenziamento e, quand'anche si fosse ritenuto che il rapporto era cessato al momento della corresponsione del t.f.r., parte attrice avrebbe dovuto proporre rituale impugnazione nel termine di cui all'art. 6 della l. 604 del 1966. Sotto diverso profilo viene dedotto ulteriore errore a proposito del risarcimento concesso alla lavoratrice (pari alle retribuzioni che sarebbero maturate tra la notifica del ricorso ed il ripristino del rapporto), non essendo stato dalla stessa provato di non aver ricevuto alcunché dal datore durante detto periodo ed avendo essa mantenuto un atteggiamento contraddittorio, non avendo messo a disposizione la sua prestazione e chiedendo, anzi, la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Con il terzo motivo, subordinato al rigetto dei due precedenti, è dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione, ritenendosi che il giudice sia andato ultra petita, perché, una volta riconosciuta la assenza della forma scritta, avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto dovesse essere ripristinato, con la conseguenza della condanna del datore al risarcimento del danno, in mancanza di esplicita domanda in tal senso. Parimenti, sarebbe erronea la pronunzia nella parte in cui afferma che, in ragione dell'inefficacia del recesso, esisterebbe un diritto alla continuità del rapporto, atteso che detta inefficacia non produce continuità, ma dà solo diritto al risarcimento del danno. Con il ricorso incidentale è rilevata carenza della motivazione e violazione dell'art. 2043 c.c. nel punto della pronunzia di merito in cui è limitato il risarcimento dal momento in cui la dipendente ha messo a disposizione la sua attività. Trattandosi di licenziamento inefficace, invece, lo stesso avrebbe dovuto essere tanquam non esset e, quindi, inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro o ad incidere sulla sua continuità giuridica. Di modo che il risarcimento avrebbe dovuto essere fissato in misura pari all'importo di tutte le retribuzioni maturate tra la cessazione del rapporto e la ripresa dell'attività lavorativa.
Entrambi i ricorsi non sono fondati.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, deve rilevarsi che nell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, la semplice divergenza tra il concreto svolgimento del rapporto di lavoro e gli obblighi previsti a carico del datore non concretizza inadempimento di tale gravità da incorrere nella sanzione della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove il rapporto si svolga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che è quella di consentire un ingresso guidato del giovane in formazione nel mondo del lavoro e non quella di permettere l'acquisizione di una professionalità, come avviene nel contratto di apprendistato. La valutazione circa l'assolvimento di tale funzione è rimesso al giudice di merito, il cui accertamento, se sorretto da congrua motivazione, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass.
1.8.98 n. 7554, 19.6.98 n. 6139, 11.2.98 n. 1426, 5.7.97 n. 6069). Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di merito inquadra il contratto di formazione e lavoro nei termini appena indicati. Esso, nel rispondere alla censura proposta con l'atto di appello, afferma che l'addestramento previsto nel contratto doveva essere effettuato senza formalità, "in maniera da permettere il realizzarsi della funzione del contratto stesso, che è quella di attuare un ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro". Lo stesso giudice successivamente verifica in fatto tutte le attività formative cui era stata nella pratica ammessa la AO e, riscontrata la loro difformità dal programma negozialmente formulato, accerta che l'inadempimento del datore si presenta in termini così rilevanti da comportare la sanzione prevista dalla legge della conversione del rapporto formativo in rapporto di lavoro ab origine a tempo indeterminato.
In sostanza, il giudice di merito, utilizzando il concetto di contratto di formazione delineato dalla giurisprudenza di questa Corte e valutando in concreto il comportamento del datore di lavoro, ha proceduto ad un accertamento di fatto ed è pervenuto alla convinzione della gravità dell'inadempimento, alla quale ha fatto conseguire la sanzione di legge.
Trattandosi di accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, deve ritenersi infondata la censura. Deve, di conseguenza, ritenersi infondato il motivo.
Passando all'esame del secondo motivo, va rilevato che il giudice di merito perviene alla ricostruzione degli eventi, e alla fissazione della data del licenziamento al 20.11.94 all'esito di una serie di valutazioni di fatto circa i rapporti intercorsi tra le parti e a proposito del comportamento tenuto dal datore (il quale indicò quella data quale momento di conclusione dell'attività lavorativa tanto per la determinazione del t.f.r. che per gli adempimenti amministrativi presso la locale Sezione dell'UPLMO). Anche in questo caso, trattandosi di accertamento di fatto congruamente motivato, non possono essere sollevate al riguardo censure in punto di legittimità.
Quanto all'incongruenza (ed al conseguente errore di diritto) in cui il giudice sarebbe incorso, non rendendosi conto che la data dell'impugnazione era antecedente a quella del licenziamento e che, in ogni caso, con riferimento alla data del 20.11.94 sarebbe mancata del tutto la tempestiva impugnazione prevista dall'art. 6 della legge 604 del 1966, deve rilevarsi che effettivamente dalla sentenza di merito emerge che la AO con una lettera del 4. 11. 94 (antecedente, quindi, alla data del 20.11.94) aveva impugnato quello che, a suo avviso, nella situazione in fieri venutasi a creare, riteneva fosse di fatto il licenziamento. La circostanza, tuttavia, è del tutto ininfluente, in quanto, in ogni caso risulta formalmente proposta l'impugnazione anche nei confronti del licenziamento del 20.11.94, atteso che la giurisprudenza ammette che l'impugnazione possa essere effettuata in sede giudiziale, direttamente con la notifica del ricorso introduttivo (Cass. 29.1.94 n. 899, 12.12.90 n. 11812). Parimenti non rileva che il ricorso risulti notificato oltre il sessantesimo giorno dalla data in cui giuridicamente si concretò il licenziamento, atteso che, essendo stato il recesso attuato in maniera formalmente illegittima (per la mancanza dell'atto scritto), deve ritenersi, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che lo stesso sia inefficace e che nei suoi confronti, parimenti a quanto ritenuto per il licenziamento orale (Cass. 24.6.97 n. 5611, 29.7.95 n. 8324, 10.7.91 n. 7610), non trova applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni previsto da detto art. 6, dato che l'azione per l'impugnazione può essere proposta entro i normali termini di prescrizione (cfr. Cass., S.u., 27.7.99 n. 508, nonché, Sez. lavoro, 24.6.97 n. 5611 e 29.7.95 n. 8324). Il terzo motivo del ricorso principale denunzia due profili di illegittimità. Con il primo si deduce vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice si sarebbe pronunziato sul risarcimento del danno in misura superiore a quella di cui era stato richiesto, atteso che la domanda era limitata ai danni "in misura pari a dieci mensilità". Tale richiesta, ad avviso del Collegio, deve essere letta nell'ambito delle conclusioni nel loro complesso proposte nel ricorso introduttivo, ove si chiedeva la declaratoria della illegittimità del licenziamento, con reintegra e condanna al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva riassunzione, oltre il risarcimento, come sopra indicato. Il giudice, non potendo applicare la tutela reale per mancanza del requisito dimensionale e non essendo - quindi - in grado di seguire l'impostazione data alla domanda dall'attrice, con apprezzamento congruamente motivato e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha interpretato la domanda ritenendo - nella situazione di tutela obbligatoria derivatane - implicitamente formulata la richiesta di risarcimento per un importo superiore alle dieci mensilità.
Il secondo profilo di illegittimità denunziato con il motivo principale è comune a quello dedotto con il ricorso incidentale. Sostengono le due parti, seppure sotto diversi punti di vista, che il Tribunale ha erroneamente proceduto al risarcimento del danno originato dal licenziamento, sostenendosi, da parte del datore, che la quantificazione non tiene conto del principio - affermato dalle Sezioni unite di questa corte - che nella fattispecie il danno avrebbe dovuto essere determinato secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni, e, da parte della lavoratrice, che il risarcimento avrebbe dovuto essere fissato in misura pari all'importo di tutte le retribuzioni maturate tra la cessazione del rapporto e la ripresa dell'attività lavorativa.
Al riguardo deve rilevarsi che le Sezioni unite, nel valutare le conseguenze che l'inefficacia del licenziamento comporta sugli obblighi del datore di lavoro, hanno affermato che "non vi sono specifiche indicazioni normative per la fattispecie in esame, nella quale l'inosservanza delle forme rende improduttivo di effetti il recesso del datore di lavoro. Questo significa che non venendo meno la relazione tra le partì, la situazione deve essere valutata tenendo conto dei principi generali in materia di inadempimento quando si è in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive" (cfr. la già citata sentenza n. 508 del 1999). Il contratto di lavoro, proseguono le Sezioni unite, è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui pur se è assente il sinallagma funzionale (per la deviazione dal principio di corrispettività delle prestazioni in presenza di particolari situazioni giuridiche, quali il godimento delle ferie o l'assenza per malattia o infortunio) non manca quello genetico. Dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva che l'adempimento dell'obbligazione retributiva presuppone la messa a disposizione delle operae e che la erogazione del trattamento economico in mancanza di prestazione lavorativa rappresenta una eccezione che deve essere prevista dalla legge o dal contratto. Estendendo tale principio all'ipotesi del licenziamento viziato nella forma le Sezioni unite concludono che in questo caso il lavoratore può avere diritto non alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, eventualmente commisurato alle mancate retribuzioni. Nella determinazione dell'importo del risarcimento soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenzà che, "trattandosi di inefficacia e non dovendo il licenziamento essere impugnato entro il termine di cui all'art. 6 della 604, bensì entro i normali termini di prescrizione, lavoratore che con dolo o colpa - ritardi nel far valere il suo diritto si potrà veder ridotto l'ammontare del risarcimento (art. 1227 c.c.) ..." (cfr la più volte citata sentenza n. 508 del 1999). Il Tribunale si è attenuto a tale principio di diritto, quantificando il risarcimento in misura pari alle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo dalla notifica del ricorso introduttivo (che è il momento in cui il licenziamento viene contestato e viene implicitamente offerta la prestazione) alla sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento. Per quanto riguarda, in particolare, la censura della ricorrente incidentale in punto di limitazione delle retribuzioni (e, quindi, del risarcimento) al momento della sentenza, va rilevato che il Tribunale procede a detta limitazione per la necessità di rapportare la pronunzia al giudizio, nel senso che esso non poteva dare per scontata la sinallagmaticità, con il significato sopra riferito, anche per il futuro. Sarebbe stata, dunque, contrastante con i principi appena enunziati una pronunzia che avesse genericamente condannato al risarcimento fino alla riassunzione, in quanto avrebbe dovuto fondarsi su una disponibilità alla prestazione impossibile da provare perché riferita al futuro, in contrasto, quindi, con i principi che regolano il risarcimento del danno.
In conclusione, tutti ì motivi sono infondati, di modo che debbono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Nonostante non siano stati accolti entrambi i ricorsi, il Collegio considera prevalente la soccombenza della ricorrente principale e ritiene congruo porre a carico della medesima le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna la s.a.s. LL ... in forma di IA IA IL alle spese della presente fase che liquida in L. 32.000, oltre L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio