CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7606 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD OV NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. LIBERTA di ORISTANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 7606 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2021 il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da VA AN DI avverso il decreto della Procura di Oristano di convalida del sequestro probatorio datato 19 novembre 2021 di un capannone ed al suo interno di Kg. 242,5 di canapa semilavorata e 6232 piante di canapa in fase di essicazione, rinvenuti in un primo ambiente, e 603 Kg. di canapa semilavorata in fase di essicazione, rinvenuti in un secondo ambiente dello stesso capannone, in relazione al reato di cui &l' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ripercorrendo in sintesi i fatti oggetto del procedimento: il 19 novembre 2021, militari della G.d.F. di Nuoro, nel corso di un controllo fiscale, avevano effettuato l'accesso presso la sede operativa della SAP121 s.r.l.s. sita a Macomer, alla presenza del socio amministratore e legale rappresentante AN Bastiano. Il capannone era risultato suddiviso in due aree distinte fra loro separate da una parete fissa e con accesi indipendenti: nella prima venivano rinvenute n. 6232 piante di canapa di tipologia verosimilmente sativa appese per l'essicazione e private dell'apparato radicale nonché alcune scatole di cartone contenenti Kg. 242,5 di parti di pianta del medesimo tipo oltre a diversi ventilatori utilizzati per l'essicazione; nella seconda parte venivano rinvenute disposte su teloni di plastica kg. 603 di canapa semilavorata anch'essa verosimilmente sativa, essiccata e parimenti privata del tronco centrale. Nell'immediatezza il AN riferiva di essere proprietario unitamente a MA Giau delle piante stoccate nel primo ambiente, disconoscendo invece la paternità delle piante site nel secondo. Sul posto sopraggiungevano altresì VA AN DI e CC CO. Il primo esibiva la fattura n. 9 del 6.5.2021 emessa dalla Flower 2.0 s.r.l. nonché il contratto del 13.5.2021 concluso tra la società agricola RG AN e la Flower Farm s.r.l. e sei rapporti analitici richiesti dal committente CO CC per conto della RG AN. Gli operanti procedevano al sequestro delle piante, misura che veniva tempestivamente convalidata dal Pubblico Ministero sul presupposto che la res costituisse corpo del reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990. 2 Dagli esami effettuati sulle sostanze rinvenute emergeva un THC dello 0,06% (quella contenuta nella scatole), dello 0,96 (sostanza rinvenuta sul telo), dello 0,45 (sostanza di cui alla fila delle piante) dello 0,55, 0,24 e 0,58 per la sostanza rinvenuta nel secondo capannone. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 posto che nella porzione n. 2 del capannone sono stati rinvenuti Kg. 603 di piante di canapa trattandosi, anche alla luce del contratto di somministrazione prodotto, di lavorazione non consentita sulle stesse finalizzata alla conservazione delle sole inflorescenze e non già alla raccolta per l'inserimento nelle filiere consentite. 2. DI VA AN, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame articolando sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla profonda e costante lesione dei diritti difensivi dell'indagato cui veniva impedita la difesa tecnica durante il sequestro, non veniva rivelato di essere iscritto nelle notizie di reato e veniva precluso di esaminare il corpo del reato unitamente al legale ed a un consulente tecnico sia prima che durante l'udienza di riesame. In particolare si assume che, quale proprietario di una parte del materiale, doveva essere chiamato da subito quale indagato e non già come testimone non potendo così nominare né un difensore, né un consulente tecnico. Inoltre i diritti difensivi dell'indagato sono stati lesi durante le attività di campionamento e di analisi. Aggiunge che il difensore si era rivolto alla segreteria del P.M. per poter visionare gli atti ma non aveva ricevuto risposta e censura l'ordinanza impugnata laddove ritiene che detta doglianza doveva essere proposta non già in sede di riesame ma al Gip. Lamenta inoltre la lesione dei diritti della difesa come affermati anche in sede europea. Esponeva inoltre che il diritto a preparare una difesa consapevole non poteva essere esercitato anche dopo il rinvio dell'udienza del riesame e malgrado questo il Tribunale del riesame aveva deciso il procedimento. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. a causa della 3 P A mancanza genetica delle esigenze probatorie mai esposte nel decreto di convalida e dell'indicazione che i beni sequestrati costituissero corpo del reato o cose ad esso pertinenti. Sostiene che la motivazione adottata dal Tribunale costituisce una mera formula di stile. Con il terzo motivo di ricorso deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ex art. 325 cod.proc.pen. poiché effettuato al di là dei limiti fissati dalla giurisprudenza che lo riserva alla cannabis con valore percentuale THC superiore allo 0,6. Nella specie nessun sequestro poteva quindi essere disposto atteso che la percentuale di THC era al di sotto del limite stabilito dalla legge. Con il quarto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cosd.proc.pen. poiché fondati su elementi radicalmente inutilizzabili come le dichiarazioni ed il contratto ed i documenti ottenuti dal ricorrente il 19 novembre 2021, sebbene allo stesso non fosse stata resa nota la qualità di persona sottoposta alle indagini. Con il quinto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 2 e ss. I. 2 dicembre 2016 n. 242. Si rileva che, come emerge dagli atti di P.G., nella porzione n. 2 del capannone vi era solo una primissima lavorazione consistente nell'asportazione del tronco centrale, non potendo quindi ravvisarsi una lavorazione vietata che presuppone invece la separazione e l'estrazione delle inflorescenze. Con il sesto motivo deduce che l'ordinanza impugnata ha posto in essere un'indebita supplenza motivazionale con riguardo al lacunoso decreto di convalida del sequestro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Va premesso che i motivi di ricorso reiterano in gran parte le censure proposte in sede di riesame e su cui il Tribunale si è compiutamente pronunciato. 4 A riguardo va richiamato il principio secondo cui é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. In ogni caso esaminando partitamente i motivi, il primo è infondato. Va premesso che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, a compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dal!' art. 365 cod.proc.pen., per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall' art. 114 disp. att. cod.proc.pen., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (in termini, Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992 - Ritrecina, Rv. 191920; Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Rv. 263775 — 01). Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di nullità del decreto di sequestro ex art. 178 lett. c) cod.proc. pen. per non essere stati rivolti all'DI gli avvisi riconosciuti alla persona sottoposta alle indagini, ne ha ritenuto l'infondatezza e ciò sulla base della ricostruzione della fattispecie concreta. Ha invero accertato che solo nel momento in cui l'odierno ricorrente, contattato dal AN, è giunto sul luogo ed ha esibito la documentazione comprovante l'asserita liceità dell'attività dal medesimo svolta, e quindi in un momento in cui il sequestro era già stato disposto ed era in corso la pesatura, è stato possibile attribuirgli la titolarità del materiale rinvenuto nella seconda parte del padiglione con conseguente assunzione della qualità di indagato sicché solo a partire da quel momento aveva diritto a ricevere i previsti avvisi. Ebbene, detta ricostruzione del fatto che trae origine dalla genesi dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza, giunta sul luogo per procedere a controlli di natura fiscale e trovatasi di fronte alla necessità di effettuare accertamenti di altra natura, non è manifestamente contraddittoria, non presenta vizi né aporie logiche né comunque il giudice di legittimità, in particolar modo in tema di misure cautelari reali, può sindacare la ricostruzione dei fatti come operata dal giudice della cautela. 5 Parimenti infondate sono le censure riguardanti la mancata partecipazione all'attività di campionatura e l'impossibilità di nominare un difensore o un consulente tecnico in quanto, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, con riguardo al primo aspetto non si tratta di attività che inerisce alla validità del titolo cautelare. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo. In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324, comma 6, cod.proc.pen. (Ha precisato peraltro la Corte che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica ) (Sez. 2, n. 39382 dell'8.10.2008, Salvatori, Rv. 241881). Per quanto attiene alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053). Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352-355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, Chifor, non massimata sul punto). 6 Il sequestro e l'eventuale procedimento di riesame non devono anticipare il definitivo accertamento della sussistenza del reato che forma oggetto dell'indagine del processo, perché in tal modo verrebbe alterata e stravolta la sfera delle specifiche attribuzioni dei giudici nelle singole fasi del processo. Invero, il controllo del Tribunale del riesame sul decreto di convalida concerne la ragione del sequestro e, qualora si tratti di sequestro probatorio, la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti;
il sequestro probatorio deve indicare in termini chiari il legame tra la res ed il reato con l'indicazione in concreto del fatto contestato e dell'illecito commesso, pur prestando attenzione a non anticipare l'accertamento circa la sussistenza del reato proprio del giudizio di merito (Sez. 3, n. 813 del 31/03/1993, Minarelli, Rv. 194041; Sez. 6, n. 3572 del 09/10/1992, dep. 1993, Faccio, Rv. 192934) Nella fattispecie, pertanto, i giudici del riesame hanno certamente fatto buon governo dei suddetti principi giurisprudenziali, procedendo ad una esaustiva ricostruzione dei fatti come risultanti dagli atti di indagine, nonché rilevando la sussistenza del reato ipotizzato dal Pubblico Ministero, pur nell'ambito di cognizione come sopra delineato. Hanno, inoltre, del tutto legittimamente riconosciuto che il provvedimento di convalida del Pubblico Ministero è assistito da idonea motivazione circa il presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, chiarendo dunque le finalità del vincolo imposto sulle cose sequestrate (salvaguardia delle esigenze probatorie dei campioni delle sostanze rinvenute contenenti valori rilevanti per la commercializzazione) e riconoscendo, quindi, la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del provvedimento impugnato. 3.3. Infondato è anche il terzo motivo. L'esame di detta censura presuppone la individuazione della condotta di coltivazione per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e di quella punita ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A riguardo le Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, PMT/Castignani, hanno offerto la completa lettura della legge n. 242 del 2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell'ordinamento italiano dell'Unione europea. Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242 del 2016, si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309 del 1990, che, pur richiamando l'art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l'introduzione di ogni 7 varietà di cannabis nelle tabelle, introduce un'eccezione al divieto laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici). Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all'art. 26 d.P.R. 309 del 1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2 della legge 242 del 2016, nonché per l'autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni Unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all'art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309 del 1990. Va ancora evidenziata la disposizione di cui all'art. 4, commi 5 e 7, della I. n. 242 del 2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all'art. 4 della I. n. 242 del 2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all'art. 2, comma 2, I. n. 242 del 2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l'ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti. Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell'art. 4 legge n.242 del 2016 il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate. In sintesi, ogni condotta di detenzione, cessione o commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa, può integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione del funnus del reato contestato, alcun rilievo può assumere l'invocata circostanza che le percentuali di THC siano inferiori alla soglia prevista dall'art. 4 della I. n. 242 del 2016. 4.4. Infondato è il quarto motivo. 8 Ed, invero, il vincolo cautelare è fondato su quanto rinvenuto dalla Guardia di Finanza al momento del controllo avendo peraltro l'DI spontaneamente fornito la documentazione a sostegno dell'asserita liceità della coltivazione. 5.5. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte sub n. 3. 6.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Ed invero il decreto di convalida di sequestro in atti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dopo aver indicato la fattispecie incriminatrice contestata, ha individuato il bene sottoposto a sequestro e le ragioni dell'apposizione del vincolo cautelare. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.11.2022
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 7606 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2021 il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da VA AN DI avverso il decreto della Procura di Oristano di convalida del sequestro probatorio datato 19 novembre 2021 di un capannone ed al suo interno di Kg. 242,5 di canapa semilavorata e 6232 piante di canapa in fase di essicazione, rinvenuti in un primo ambiente, e 603 Kg. di canapa semilavorata in fase di essicazione, rinvenuti in un secondo ambiente dello stesso capannone, in relazione al reato di cui &l' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ripercorrendo in sintesi i fatti oggetto del procedimento: il 19 novembre 2021, militari della G.d.F. di Nuoro, nel corso di un controllo fiscale, avevano effettuato l'accesso presso la sede operativa della SAP121 s.r.l.s. sita a Macomer, alla presenza del socio amministratore e legale rappresentante AN Bastiano. Il capannone era risultato suddiviso in due aree distinte fra loro separate da una parete fissa e con accesi indipendenti: nella prima venivano rinvenute n. 6232 piante di canapa di tipologia verosimilmente sativa appese per l'essicazione e private dell'apparato radicale nonché alcune scatole di cartone contenenti Kg. 242,5 di parti di pianta del medesimo tipo oltre a diversi ventilatori utilizzati per l'essicazione; nella seconda parte venivano rinvenute disposte su teloni di plastica kg. 603 di canapa semilavorata anch'essa verosimilmente sativa, essiccata e parimenti privata del tronco centrale. Nell'immediatezza il AN riferiva di essere proprietario unitamente a MA Giau delle piante stoccate nel primo ambiente, disconoscendo invece la paternità delle piante site nel secondo. Sul posto sopraggiungevano altresì VA AN DI e CC CO. Il primo esibiva la fattura n. 9 del 6.5.2021 emessa dalla Flower 2.0 s.r.l. nonché il contratto del 13.5.2021 concluso tra la società agricola RG AN e la Flower Farm s.r.l. e sei rapporti analitici richiesti dal committente CO CC per conto della RG AN. Gli operanti procedevano al sequestro delle piante, misura che veniva tempestivamente convalidata dal Pubblico Ministero sul presupposto che la res costituisse corpo del reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990. 2 Dagli esami effettuati sulle sostanze rinvenute emergeva un THC dello 0,06% (quella contenuta nella scatole), dello 0,96 (sostanza rinvenuta sul telo), dello 0,45 (sostanza di cui alla fila delle piante) dello 0,55, 0,24 e 0,58 per la sostanza rinvenuta nel secondo capannone. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 posto che nella porzione n. 2 del capannone sono stati rinvenuti Kg. 603 di piante di canapa trattandosi, anche alla luce del contratto di somministrazione prodotto, di lavorazione non consentita sulle stesse finalizzata alla conservazione delle sole inflorescenze e non già alla raccolta per l'inserimento nelle filiere consentite. 2. DI VA AN, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame articolando sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla profonda e costante lesione dei diritti difensivi dell'indagato cui veniva impedita la difesa tecnica durante il sequestro, non veniva rivelato di essere iscritto nelle notizie di reato e veniva precluso di esaminare il corpo del reato unitamente al legale ed a un consulente tecnico sia prima che durante l'udienza di riesame. In particolare si assume che, quale proprietario di una parte del materiale, doveva essere chiamato da subito quale indagato e non già come testimone non potendo così nominare né un difensore, né un consulente tecnico. Inoltre i diritti difensivi dell'indagato sono stati lesi durante le attività di campionamento e di analisi. Aggiunge che il difensore si era rivolto alla segreteria del P.M. per poter visionare gli atti ma non aveva ricevuto risposta e censura l'ordinanza impugnata laddove ritiene che detta doglianza doveva essere proposta non già in sede di riesame ma al Gip. Lamenta inoltre la lesione dei diritti della difesa come affermati anche in sede europea. Esponeva inoltre che il diritto a preparare una difesa consapevole non poteva essere esercitato anche dopo il rinvio dell'udienza del riesame e malgrado questo il Tribunale del riesame aveva deciso il procedimento. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. a causa della 3 P A mancanza genetica delle esigenze probatorie mai esposte nel decreto di convalida e dell'indicazione che i beni sequestrati costituissero corpo del reato o cose ad esso pertinenti. Sostiene che la motivazione adottata dal Tribunale costituisce una mera formula di stile. Con il terzo motivo di ricorso deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ex art. 325 cod.proc.pen. poiché effettuato al di là dei limiti fissati dalla giurisprudenza che lo riserva alla cannabis con valore percentuale THC superiore allo 0,6. Nella specie nessun sequestro poteva quindi essere disposto atteso che la percentuale di THC era al di sotto del limite stabilito dalla legge. Con il quarto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cosd.proc.pen. poiché fondati su elementi radicalmente inutilizzabili come le dichiarazioni ed il contratto ed i documenti ottenuti dal ricorrente il 19 novembre 2021, sebbene allo stesso non fosse stata resa nota la qualità di persona sottoposta alle indagini. Con il quinto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 2 e ss. I. 2 dicembre 2016 n. 242. Si rileva che, come emerge dagli atti di P.G., nella porzione n. 2 del capannone vi era solo una primissima lavorazione consistente nell'asportazione del tronco centrale, non potendo quindi ravvisarsi una lavorazione vietata che presuppone invece la separazione e l'estrazione delle inflorescenze. Con il sesto motivo deduce che l'ordinanza impugnata ha posto in essere un'indebita supplenza motivazionale con riguardo al lacunoso decreto di convalida del sequestro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Va premesso che i motivi di ricorso reiterano in gran parte le censure proposte in sede di riesame e su cui il Tribunale si è compiutamente pronunciato. 4 A riguardo va richiamato il principio secondo cui é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. In ogni caso esaminando partitamente i motivi, il primo è infondato. Va premesso che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, a compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dal!' art. 365 cod.proc.pen., per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall' art. 114 disp. att. cod.proc.pen., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (in termini, Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992 - Ritrecina, Rv. 191920; Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Rv. 263775 — 01). Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di nullità del decreto di sequestro ex art. 178 lett. c) cod.proc. pen. per non essere stati rivolti all'DI gli avvisi riconosciuti alla persona sottoposta alle indagini, ne ha ritenuto l'infondatezza e ciò sulla base della ricostruzione della fattispecie concreta. Ha invero accertato che solo nel momento in cui l'odierno ricorrente, contattato dal AN, è giunto sul luogo ed ha esibito la documentazione comprovante l'asserita liceità dell'attività dal medesimo svolta, e quindi in un momento in cui il sequestro era già stato disposto ed era in corso la pesatura, è stato possibile attribuirgli la titolarità del materiale rinvenuto nella seconda parte del padiglione con conseguente assunzione della qualità di indagato sicché solo a partire da quel momento aveva diritto a ricevere i previsti avvisi. Ebbene, detta ricostruzione del fatto che trae origine dalla genesi dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza, giunta sul luogo per procedere a controlli di natura fiscale e trovatasi di fronte alla necessità di effettuare accertamenti di altra natura, non è manifestamente contraddittoria, non presenta vizi né aporie logiche né comunque il giudice di legittimità, in particolar modo in tema di misure cautelari reali, può sindacare la ricostruzione dei fatti come operata dal giudice della cautela. 5 Parimenti infondate sono le censure riguardanti la mancata partecipazione all'attività di campionatura e l'impossibilità di nominare un difensore o un consulente tecnico in quanto, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, con riguardo al primo aspetto non si tratta di attività che inerisce alla validità del titolo cautelare. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo. In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324, comma 6, cod.proc.pen. (Ha precisato peraltro la Corte che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica ) (Sez. 2, n. 39382 dell'8.10.2008, Salvatori, Rv. 241881). Per quanto attiene alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053). Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352-355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, Chifor, non massimata sul punto). 6 Il sequestro e l'eventuale procedimento di riesame non devono anticipare il definitivo accertamento della sussistenza del reato che forma oggetto dell'indagine del processo, perché in tal modo verrebbe alterata e stravolta la sfera delle specifiche attribuzioni dei giudici nelle singole fasi del processo. Invero, il controllo del Tribunale del riesame sul decreto di convalida concerne la ragione del sequestro e, qualora si tratti di sequestro probatorio, la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti;
il sequestro probatorio deve indicare in termini chiari il legame tra la res ed il reato con l'indicazione in concreto del fatto contestato e dell'illecito commesso, pur prestando attenzione a non anticipare l'accertamento circa la sussistenza del reato proprio del giudizio di merito (Sez. 3, n. 813 del 31/03/1993, Minarelli, Rv. 194041; Sez. 6, n. 3572 del 09/10/1992, dep. 1993, Faccio, Rv. 192934) Nella fattispecie, pertanto, i giudici del riesame hanno certamente fatto buon governo dei suddetti principi giurisprudenziali, procedendo ad una esaustiva ricostruzione dei fatti come risultanti dagli atti di indagine, nonché rilevando la sussistenza del reato ipotizzato dal Pubblico Ministero, pur nell'ambito di cognizione come sopra delineato. Hanno, inoltre, del tutto legittimamente riconosciuto che il provvedimento di convalida del Pubblico Ministero è assistito da idonea motivazione circa il presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, chiarendo dunque le finalità del vincolo imposto sulle cose sequestrate (salvaguardia delle esigenze probatorie dei campioni delle sostanze rinvenute contenenti valori rilevanti per la commercializzazione) e riconoscendo, quindi, la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del provvedimento impugnato. 3.3. Infondato è anche il terzo motivo. L'esame di detta censura presuppone la individuazione della condotta di coltivazione per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e di quella punita ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A riguardo le Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, PMT/Castignani, hanno offerto la completa lettura della legge n. 242 del 2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell'ordinamento italiano dell'Unione europea. Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242 del 2016, si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309 del 1990, che, pur richiamando l'art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l'introduzione di ogni 7 varietà di cannabis nelle tabelle, introduce un'eccezione al divieto laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici). Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all'art. 26 d.P.R. 309 del 1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2 della legge 242 del 2016, nonché per l'autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni Unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all'art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309 del 1990. Va ancora evidenziata la disposizione di cui all'art. 4, commi 5 e 7, della I. n. 242 del 2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all'art. 4 della I. n. 242 del 2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all'art. 2, comma 2, I. n. 242 del 2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l'ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti. Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell'art. 4 legge n.242 del 2016 il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate. In sintesi, ogni condotta di detenzione, cessione o commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa, può integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione del funnus del reato contestato, alcun rilievo può assumere l'invocata circostanza che le percentuali di THC siano inferiori alla soglia prevista dall'art. 4 della I. n. 242 del 2016. 4.4. Infondato è il quarto motivo. 8 Ed, invero, il vincolo cautelare è fondato su quanto rinvenuto dalla Guardia di Finanza al momento del controllo avendo peraltro l'DI spontaneamente fornito la documentazione a sostegno dell'asserita liceità della coltivazione. 5.5. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte sub n. 3. 6.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Ed invero il decreto di convalida di sequestro in atti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dopo aver indicato la fattispecie incriminatrice contestata, ha individuato il bene sottoposto a sequestro e le ragioni dell'apposizione del vincolo cautelare. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.11.2022