Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui al comma 5 dell'art.656 cod.proc.pen., come sostituito dall'art.1 della legge 27 maggio 1998, n.165, trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trova in libertà, condizione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cautelare personale sia dalla avvenuta revoca di questa, ma che non può invece ritenersi sussistente quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione dello stesso o per essere evaso. (Nell'occasione la Corte Suprema ha rilevato che la prevista sospensione si basa su una presunzione di non attualità della pericolosità sociale di cui è indice lo stato di libertà voluto dal giudice e che nel caso del latitante o dell'evaso non è consentito al p.m. sostituire una propria valutazione a quella effettuata dal giudice del processo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2001, n. 20989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20989 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FRANGINI Presidente del 18/04/2001
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI Consigliere N. 1773
3. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGIERO GALBIATI Consigliere N. 34956/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB CH (alias SA AN)
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 15 maggio 2000 Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. LOSANO.
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. Mario IANNELLI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rileva.
1. Avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, a mente dell'art. 656 c.p.p., reso dai pubblico ministero competente e giustificato dal permanere dello stato di latitanza del condannato, da equiparare, secondo detto organo di giustizia, allo stato di detenzione carceraria per custodia cautelare in corso al momento del passaggio in giudicato della decisione in esecuzione, l'odierno ricorrente propose incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione.
Con ordinanza del 20 maggio 2000, oggetto dell'odierna delibazione, il Giudice adito confermò la prima decisione, rigettando il ricorso.
2. Tramite il difensore, IB CH (alias SA AN) ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e deducendo, a sostegno, erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente una corretta applicazione della disposizione di cui al comma 9 lett. b dell'art. 656 c.p.p., come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998 n.165, porta a ritenere che la condizione di latitanza non sia preclusiva del beneficio sospensivo, posto che tale disposizione di legge considera ostativo alla sospensione solo lo stato di detenzione intramuraria.
A sostegno cita una precedente decisione di questa Sezione in tal senso concludente (Sez. 4^, 9 febbraio 2000, Albert, CED n. 215874).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con pregevole ed articolata requisitoria scritta, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata evidenziando, attraverso passaggi ermeneutici molto pertinenti, l'esigenza, anche di giustizia oltre che esegetica, di equiparare, ai fini qui in considerazione, lo stato di latitanza a quello di detenzione carceraria.
Punto di partenza dell'analisi operata dal Procuratore generale è la considerazione della ratio legis.
Invero, si osserva, la circostanza "(...) della permanenza del soggetto in custodia cautelare all'atto del passaggio in giudicato della condanna è stata assunta dal legislatore come sintomatica di una condizione di perdurante pericolosità, ostativa all'esercizio da parte del pubblico ministero dell'eccezionale potere di sospensiva, quale si tradurrebbe in un interlocutorio provvedimento di scarcerazione non giustificabile dalla astratta possibilità di applicazione di una misura alternativa. Ora, sarebbe contrario all'intentio legis, come sopra palesemente individuata, escludere dall'area dei soggetti destinatari del divieto stabilito dalla norma in esame coloro che, colpiti da un provvedimento dispositivo della misura carceraria, si siano volontariamente sottratti alla sua esecuzione e si trovino in stato di latitanza al sopravvenire del giudicato irrevocabile di condanna (...)".
4. Osserva il Collegio che la richiesta, di rigetto del ricorso, formulata dal Procuratore generale, deve essere accolta. Come l'Ufficio requirente ha ben posto in evidenza, e come emerge da plurime decisioni della Corte (cfr.: Sez. 1^, 17 marzo 2000, Cornacchia, CED n. 215925; Sez. 1^, 12 aprile 2000, D'Avino, ivi n. 216598; Sez. 1^, 23 marzo 1999, Kola, ivi, n. 213876), la ratio della disposizione che, in via eccezionale (cfr.: Sez. 5^, 28 aprile 2000, Salemi, ivi n. 216109), impone la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione (che va, peraltro, sempre emesso: Sez. 1^, 17 novembre 1999, Veneranda, ivi, n. 215028), va ricercata nell'esigenza di scongiurare la cattura del soggetto, pur condannato in via definitiva, che si trovi in libertà, in modo da evitare il contatto con il deleterio sistema carcerario, sulla presunzione, ragionevole e giuridicamente valida, della non attuale pericolosità sociale del soggetto interessato in tale condizione, proprio perché tenuto, dal sistema cautelare puntualmente organizzato dalla legge, in libertà.
Se, infatti, il condannato è tenuto libero, vuoi dire che nella valutazione del giudice tale condizione non integra, nonostante l'intervenuta condanna, l'esigenza di cautela di cui all'art. 274 comma 1 lett. a) e c) c.p.p., uniche esigenze residue nella condizione di condannato.
Diversa ed opposta è la situazione di chi si trovi, al momento della formazione del giudicato, colpito da misura di cautela personale la quale, per le già spiegate ragioni, non può non essere fondata, in via esclusiva in tale momento processuale, che nella esigenza di contrastare la pericolosità sociale del soggetto nei termini esplicitati dalla richiamata disposizione codicistica ovvero nello scongiurare il pericolo di fuga (sottrazione all'esecuzione della pena); altrimenti, il soggetto deve essere posto in libertà.
5. Correttamente, e congruamente, il legislatore esclude che in tale situazione (detenzione al momento del passaggio in giudicato della decisione di condanna) il pubblico ministero, come organo dell'esecuzione, possa sospendere il provvedimento di carcerazione obliterando la valutazione del giudice del processo (della sentenza di condanna), dato che, con un siffatto provvedimento, altro non si farebbe che porre in libertà il soggetto, a discapito della valutazione del giudice. Solo questi, ora, dopo la condanna definitiva, giudice di sorveglianza, potrà decidere sul se il soggetto presenti ancora profili di pericolosità o no e decidere, ceteris paribus, sulla sua, eventuale, richiesta di applicazione di misure alternative.
Invero, come esattamente rileva il Procuratore generale requirente, nei riguardi di coloro che sono sorpresi dalla decisione di giudicato in stato di detenzione per custodia cautelare, "(...) non è inibito il 'percorso alternativo' - in presenza dei presupposti per accedervi - (ma) deve però ritenersi precluso l'intervento sospensivo dell'organo promotore della fase esecutiva, atteso che la finalità della procedura prevista dai comma 5 dell'art. 656 c.p.p. è stata quella di assicurare solo ai condanni in libertà (non sottoposti, cioè, a vincoli custodiali), per i quali può dirsi operante una sorta di presunzione di non pericolosità o di caduta della pericolosità, il mantenimento del loro stato, in modo da evitare l'ingresso in istituto ed il negativo contatto con l'ambiente carcerario in vista dell'eventuale ottenimento di una misura alternativa alla detenzione". In questa prospettiva, il sistema voluto dal legislatore, teso a scongiurare un vulnus alla riserva di giurisdizione in tema di libertà personale, appare coerente anche in relazione al regolamento della condizione di detenuto agli arresti domiciliari: neppure nei riguardi di questo soggetto, colpito pur sempre da una misura di custodia cautelare personale - seppure attenuata - indice di ritenuta, dal giudice del processo, pericolosità della sua piena libertà, il pubblico ministero può emettere si un provvedimento di, seppure provvisoria, sospensione dell'esecuzione, ma senza alcun effetto liberatorio, posto che il comma 10 dell'art. 656 c.p.p. stabilisce che il condannato, fino alla decisione del giudice (di sorveglianza) permane nello stato detentivo nel quale sì trova. È, così, da un canto, assicurata la riserva di giurisdizione;
dall'altro canto, scongiurato il rischio di carcerazione che seguirebbe ope legis nel caso in cui la sospensione formale non potesse essere disposta dal pubblico ministero.
Dunque, al provvedimento formale del pubblico ministero (pur necessario per evitare che, con l'esecuzione inframuraria della pena) non segue certo la liberazione del soggetto, ma una condizione di fatto inalterata, quale quella voluta dal giudice del processo, sino a quando non venga o applicato il regime detentivo domiciliare o accolta eventuale richiesta di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, sussistendone le condizioni di legge.
6. Così sceverato il sistema normativo alla luce delle ragioni fondanti cui il legislatore della novella del 1998 (legge 27 maggio 1998 n. 165) si è ispirato, si può con maggiore cognizione di causa, affrontare il quesito posto dal ricorso e articolato sulla domanda se al condannato, colpito da misura cautelare detentiva per il fatto contemplato dalla sentenza, ma latitante per volontaria e consapevole sua determinazione (sia perché mai catturato, sia perché evaso), possa applicarsi il regime, eccezionale, della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, a somiglianza del soggetto mai colpito da siffatta misura, oppure liberato a seguito di un giudizio (del giudice) di esclusione di una, o di tutte le esigenze di cautela.
Intanto, va subito messo in evidenza come, seppure di fatto, il provvedimento sospensivo, per avere un qualche significato, deve produrre la sospensione (o meglio revoca), dell'ordinanza di cautela personale emesso, a ragion veduta dal giudice (è il postulato razionale di tutto il discorso); il che, già di per sè, enfatizzando il vulnus pur sopra delineato, non potrebbe non suscitare profonde perplessità su un sistema normativo che consenta, dribblando la decisione del giudice, di far porre nel nulla una presunzione di pericolosità proprio nel momento in cui, con la definitività della decisione di condanna, l'esigenza di tutela sociale si rende incoercibile, oltre che pienamente legittima. Ma questo aspetto, di profilo istituzionale, che pur, al limite, potrebbe non essere stato adeguatamente valutato dal legislatore, trova invece conferma nel rilievo esegetico fornito dalla interpretazione suggerita dal Procuratore generale requirente, come riportata avanti (p. 3), il cui esito si risolve nella "(...) sostanziale equiparabilità, ai fini e per gli effetti della disposizione normativa sopra menzionata, della condizione del soggetto cautelarmente ristretto in carcere, al sopraggiungere della sentenza irrevocabile per il fatto reato per il quale ha subito condanna, a quella di colui che in vincoli avrebbe dovuto trovarsi, ma è rimasto in libertà sol perché, datosi alla latitanza, ha reso vana ogni ricerca, impedendo che fosse eseguita la misura restrittiva disposta nei suoi confronti e mai successivamente revocata nel corso del processo".
7. Non ignora il Collegio il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. 4^, 22 dicembre 1999, Albert, CED n. 215874) che ha deciso fattispecie identica in termini opposti a quelli qui sostenuti, invocando un divieto di interpretazione estensiva in malam partem che non pare abbia ragion d'essere, seppur fondandolo sul dato puramente letterale e formalistico.
Invero, a parte le aspre critiche che quella decisione si è meritata da parte della dottrina, l'essenziale problema che il quesito impone di risolvere è centrato sul se la condizione di latitante (vale a dire del soggetto che, colpito da ordinanza di cautela personale perché la sua libertà è giudicata di pregiudizio sociale) sia da equiparare, nel sistema normativo (non per isolata considerazione di una "parola"), a quella del condannato mai colpito da misura di cautela personale detentiva (ovvero, posto in libertà per accertata sopravvenuta mancanza di pericolosità sociale o di rischio di fuga).
È evidente, come bene nota l'Ufficio requirente, che seguendo "(...) la tesi sostenuta dal ricorrente, la quale prescinde da ogni considerazione di natura esegetica e di ordine sistematico, per attestarsi solo sul dato letterale della norma, verrebbe ad essere squilibrato il rapporto tra le due situazioni soggettive messe a confronto, creandosi una irragionevole disparità di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza, a tutto vantaggio del condannato in stato di latitanza, il quale riceverebbe un premio incentivante per il fatto stesso di essersi sottratto alla cattura, rendendo così inoperante, per sua stessa determinazione, il decreto di sospensione stabilito per quello che, avendo ottemperato al comando dell'autorità giudiziaria, si trovi in cattività:
differenza che costituirebbe una palese discrasia del sistema e, per questo, fonte di sperequazioni che, legittimerebbero il dubbio di incostituzionalità della norma in parte qua".
8. D'altra parte, è la stessa decisione, che qui si critica, a non nascondere il disagio per una interpretazione formalistica e disancorata dal sistema generale della legge, laddove, incisivamente, precisa: "Può condividersi che, in effetti, da tale assetto normativo possano scaturite in concreto conseguenze non appaganti, atteso che dallo stesso consegue che la sospensione della esecuzione deve essere disposta anche nei confronti di chi si sia pregressamente volontariamente sottratto alla misura cautelare, diversamente da quanto avviene, invece, nei confronti di chi, in osservanza del provvedimento del giudice, a quella misura non si sia sottratto", prospettandosi, poi, un dubbio di legittimità costituzionale che supera con un giudizio di non manifesta arbitrarietà del sistema. Per il vero, l'arbitrarietà ci sarebbe tutta e per intero;
ma, come correttamente osserva il Procuratore generale, "(...) il dubbio è destinato a dissolversi, senza che sia necessario l'intervento della Corte costituzionale (che, in ogni caso, non sarebbe chiamato ad emettere una pronuncia di tipo additivo), sol che la questione venga affrontata e risolta in termini reali e concreti, attribuendo alla disposizione suddetta la sua giusta portata con il ripudio di una interpretazione rigida e formalistica della stessa in senso restrittivo (...). Esistono (...) inconfutabili ragioni logico - giuridiche, le quali impongono di valutare paritariamente le due situazioni soggettive (quella del detenuto e quella del latitante) con il risultato di riconoscere alla statuizione di cui si discute attitudine a dispiegare la propria efficacia, per ovvie esigenze di uniformità di disciplina, anche nei riguardi del condannato che si sarebbe dovuto trovare custodito in carcere se l'esecuzione del provvedimento applicativo della misura cautelare non fosse stata vanificata, essendo altrimenti inspiegabile, sul piano razionale oltreché sotto il profilo esegetico, un trattamento così gravemente discriminatorio rispetto a quello previsto per il condannato in vinculis, che è stato escluso, in forza di una precisa opzione legislativa, dal regime di sospensione".
Tutto sommato, ci si trova innanzi a un ordinario caso di sintesi del testo normativo, laddove il legislatore minus dixit quom voluit.
9. Ne segue, conclusivamente, che per completare la regola, già altre volte enunciata dalla Corte (cfr.: Sez. 1^, 23 marzo 199, Kola, cit;
Sez. 4^, 22 settembre 1999, Pecoraro, CED n. 215002), secondo la quale la disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p., nella formulazione introdotta con la legge 27 maggio 1998, n. 165, può trovare applicazione esclusivamente nei confronti del condannato che, al momento della formazione del giudicato, si trovi in libertà, deve esplicitarsi che tale condizione deve rinvenire dal non essere stato il soggetto mai colpito da misura di cautelare personale o dall'essere stato posto in libertà a seguito di revoca della misura custodiale, implicate un giudizio di superamento della pericolosità sociale. In tale situazione non si trova il soggetto che al momento del passaggio in giudicato della decisione di condanna risulta colpito da provvedimento di custodia per il fatto per il quale è seguita condanna, sebbene di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia a suo tempo resa dal giudice.
Per questo, anche ai soggetti che si trovino in tale condizione va applicato il regime veniente dalla disposizione dell'art. 656 comma 9 lett. b c.p.p.. 10. In applicazione della regola sopra enunciata, deve rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001