Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
È idonea a fondare la richiesta di revisione la prova nuova attinente ad una causa di estinzione del reato dedotta durante il giudizio, se dotata di un contenuto idoneo ad inficiare il giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione di condanna per reato edilizio, fondata sulla produzione di nuove certificazioni dimostranti la perfetta identità tra l'immobile abusivo e quello oggetto di un provvedimento di sanatoria che il giudice del merito aveva invece ritenuto non provata, escludendo l'invocato effetto estintivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2013, n. 45184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45184 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1870
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 8311/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE DO N. IL 21/05/1965;
avverso la sentenza n. 1471/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 28/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG, voglia annullare l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 28/11/12 impugnata del difensore nell'interesse di EA DO e rinuncia per il giudizio di revisione ad una diversa sezione della competente Corte d'Appello. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 28 novembre 2012 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da EA DO avverso sentenza del 2 febbraio 2010 della stessa Corte, irrevocabile dal 24 aprile 2010, che aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palmi lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 9000 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (capo A) e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo B).
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 e art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e), e correlato vizio motivazionale. Premesso che il giudizio di revisione deve fondarsi su elementi di indagine nuovi, nel caso di specie la prova nuova è costituita dalla certificazione dell'architetto CE IO, responsabile del 5^ Settore- Assetto del Territorio del Comune di Gioia Tauro, che il permesso di sanatoria in questione ha per oggetto un immobile in cemento armato delle dimensioni di m. 6,30 x 3,40, cioè coincidenti con i dati oggettivi del manufatto abusivo, e che il 22 maggio 2006 è stato effettuato il deposito dei calcoli strutturali concernenti il suddetto bene presso il Settore Tecnico decentrato di Reggio Calabria. L'attestazione da atto altresì dell'avvenuto rilascio del permesso a costruire in data 23 maggio 2006. Altra prova nuova è la relazione tecnica dello stesso architetto, per cui tali calcoli strutturali sono stati effettuati secondo la normativa vigente. Ciò esclude ogni violazione antisismica. Ulteriore prova nuova è poi il grafico di progetto definitivo sempre dello stesso architetto, che conferma l'identità tra l'immobile abusivo e l'immobile sanato. Quindi il provvedimento impugnato irrazionalmente afferma l'assenza di novità. Inoltre le prove nuove che possono dar luogo ad una revisione sono anche quelle (per il combinato disposto dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 631 c.p.p.) che giustificano il proscioglimento per causa estintiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello, nell'impugnato provvedimento, osserva che la sentenza di primo grado era stata confermata "nonostante l'intervenuto rilascio del permesso a costruire prodotto dalla difesa nella fase di gravame", avendo il giudice d'appello ritenuto che "il documento non esplicitasse elementi sufficienti per potere ritenere l'immobile in esso descritto come quello per il quale era stato instaurato il giudizio", e rilevato "l'omessa allegazione del grafico del progetto contenente sufficienti elementi utili per l'individuazione delle dimensioni, delle superficie e della collocazione dell'immobile con conseguente impossibilità di stabilire l'identità del manufatto descritto con quello per il quale era sorto il giudizio". Riconosce poi la corte territoriale che l'attuale ricorrente ha addotto quale prova nuova la certificazione, a firma del responsabile del 5^ Settore - Assetto del Territorio del Comune di Gioia Tauro, attestante che il permesso a costruire prodotto in secondo grado riguardava un immobile avente le medesime caratteristiche di quello oggetto del processo, nonché una relazione tecnica attinente alla suddetta attestazione e il grafico del progetto definitivo, sempre per confermare l'identità tra il bene oggetto del permesso in sanatoria e quello abusivamente realizzato. Peraltro, nota la Corte, l'attuale ricorrente ha addotto l'intervenuta estinzione del reato di cui al capo A: non si tratta quindi di causa di proscioglimento bensì di ipotesi di sopravvenienza di una causa di estinzione sulla quale il giudice che ha emesso la sentenza di cui si è chiesta la revisione era già posto nelle condizioni di decidere, e l'aveva fatto nel senso della carenza di prova sulla riferibilità del permesso all'immobile abusivo de quo. Ne deduce la corte territoriale che "il profilo per il quale è stata avanzata l'istanza di revisione è stato già valutato nelle fasi precedenti ed è stato giudicato inidoneo al fine di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento"; e comunque ritiene che la documentazione prodotta non costituisca prova idonea a condurre all'assoluzione nel merito, poiché il permesso di costruire in sanatoria, se ne è provata la riferibilità al manufatto in questione, determinerebbe l'estinzione del reato. Poiché poi i calcoli eseguiti nella pratica inerente al rilascio del permesso in sanatoria sono inidonei a dimostrare l'inesistenza dei reati di cui al capo B, la corte infine perviene alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza.
Va premesso che l'inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 634 c.p.p. sussiste quando le ragioni poste a fondamento della richiesta di revisione sono evidentemente inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio: tale inidoneità "a priori", tuttavia, non può confondersi con la valutazione negativa della effettiva insufficienza a travolgere il giudicato, poiché questa valutazione delle allegazioni difensive relativa alla loro concreta capacità di far venir meno l'accertamento pregresso, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, è riservata alla fase del merito (in tal senso da ultimo Cass. sez. 6, 8 marzo 2013 n. 18818 e Cass. sez. IV, 10 gennaio 2013 n. 18196). Nel caso in esame, invece, sono stati effettivamente apportati elementi nuovi relativi all'identità tra il manufatto abusivo e quello sanato, sulla cui incidenza la corte non offre una congrua valutazione, argomentando soltanto sulla inidoneità dei calcoli a dimostrare l'assenza di violazione della normativa antisismica, senza evidenziare alcunché sulle conseguenze delle "prove nuove" sulla ricostruzione della identità ai fini del reato edilizio. Ciò deriva dal fatto che il reale nucleo della asserita inammissibilità è identificato dalla corte territoriale nella pretesa assenza di una causa di proscioglimento di merito avendo fatto valere a suo avviso il ricorrente una causa di estinzione del reato che, per di più, era già stata sottoposta al vaglio del giudice prima della formazione del giudicato. È indubbiamente inammissibile dedurre per la prima volta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di "rimettere in termini" rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all'accertamento che si chiede di modificare (v. p.es. Cass. sez. 3, 28 ottobre 2010 n. 43421 - per cui è "inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato, maturata durante il giudizio ma non rilevata d'ufficio ne' dedotta dalla parte, non potendo dilatarsi il concetto di "prova nuova" fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta ne' rilevata tempestivamente" - e Cass. sez. 6, ord.9 gennaio 2003 n. 25680); ciò non toglie che sono idonee a innescare la procedura di revisione anche prove nuove che comportano non il proscioglimento nel merito, bensì la dichiarazione di estinzione del reato, se sono comunque, per la loro novità, dotate di un contenuto idoneo a inficiare il giudicato (cfr. Cass. sez. 5, 15 giugno 2010 n. 37268, e altresì Cass. sez. 5, 24 settembre 2009 n. 40169 nonché Cass. sez. 3, 28 novembre 2007-31 gennaio 2008 n. 4960). D'altronde, pure a prescindere dalla sussistenza o meno di un giudicato non si può contrarre, come in realtà ha fatto la corte territoriale, l'ambito della revisione, poiché espressamente l'art. 631 c.p.p. dispone che gli elementi idonei a sorreggerne la richiesta devono "essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 e 530 o art. 531": il che, tenuto conto altresì del dettato dell'art. 629 c.p.p. (che impone l'irrevocabilità quale presupposto della revisione solo per i decreti penali di condanna), comporta l'ammissibilità della domanda di revisione anche quando l'estinzione dei reati "interviene dopo la pronuncia della sentenza, ma prima del suo passaggio in giudicato, a nulla rilevando che l'imputato potesse far valere l'estinzione attraverso l'appello" (in tal senso v. già Cass. sez. 5, 28 febbraio 1995 n. 3764). In ultima analisi, la corte territoriale ha, almeno in parte, contaminato il profilo della novità degli elementi addotti con il loro contenuto, giungendo così a esigere che questo debba attenere al merito e pertanto violando l'art. 631 c.p.p.. In conclusione, il ricorso va accolto, conseguendone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013