Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 1
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, l'indebita apposizione su un prodotto (nella specie: barca a vela) di una marcatura CE non integra il reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., ma il solo illecito amministrativo di inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto di cui all'art. 56, comma terzo, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, qualora vi siano mere irregolarità nella procedura di apposizione di tale marcatura ovvero difformità qualitative di minima rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42460 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
messimario 60 42 4 6 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ALDO FIALE N. 1316/2015 Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - N. 44289/2014 Dott. ENRICO MENGONI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA nei confronti di: AN RO N. IL 13/04/1952 AL NN N. IL 18/04/1953 SA LE N. IL 22/10/1955 RO SE N. IL 25/09/1967 avverso l'ordinanza n. 55/2013 TRIB. LIBERTA' di RAVENNA, del 05/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
letter sentite le conclusioni del PG Dent. P. Filippi л w o con а Giacomini G. Micheled Udit i difensor Avv.; Ge 2 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 5 giugno 2014, il Tribunale di Ravenna ha confermato il 1.1 decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 12 maggio 2014, avente ad oggetto una barca a vela. Agli indagati sono contestati i seguenti reati: a) per Onoranti e Paparoni, artt. 110 e 483 cod. pen., perché, in concorso tra loro, il primo quale legale rappresentante della società proprietaria dell'imbarcazione e secondo quale progettista e direttore dei lavori, presentavano alla Capitaneria di Porto una dichiarazione di costruzione asserendo falsamente di aver intrapreso la costruzione dell'imbarcazione a vela a partire dal 27 aprile 2009, mentre la costruzione dell'imbarcazione era iniziata in Brasile nell'aprile 2007; b) per NE e Ansaloni, artt. 110, 48 e 479 cod. pen., perché, in concorso tra loro, a NE in qualità di ispettore del RINA e Ansaloni nella veste sopra specificata, inducendo in errore il responsabile del RINA, sede principale di Genova, lo determinavano a rilasciare una falsa certificazione CE unico prodotto, con l'attestazione che l'imbarcazione era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza individuati dalla normativa europea (condotta consistita nell'omettere di svolgere controlli falsamente attestati nella pratica amministrativa, nonché di delegarli, in molteplici occasioni, ad Ansaloni, soggetto che, essendo il direttore dei lavori, si trovava in situazione di conflitto di interessi); c) per Onoranti, art. 483 cod. pen., perché, in qualità di rappresentante della società proprietaria dell'imbarcazione, con la dichiarazione di conformità sottoscritta il 21 aprile 2011, attestava falsamente che tale imbarcazione era conforme ai requisiti essenziali richiesta dalla normativa europea;
d) per tutti gli imputati, artt. 110 e 517 cod. pen., perché, in concorso tra loro, mettevano in circolazione l'imbarcazione in questione con marchio CE contraffatto, atto ad indurre in errore l'utilizzatore sull'origine, la provenienza e la qualità del prodotto. 2.-Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Si contesta, in particolare, l'assunto del Gip e del Tribunale secondo cui dagli atti emergevano mere violazioni procedurali rispetto a quanto disposto dal d.lgs. n. 171 del 2005 e meri aspetti di non conformità alle disposizioni CE. Il Tribunale aveva riconosciuto che la procedura di verifica CE con "modulo G" presentava anomalie, consistenti nella non corrispondenza di alcuni dati formali con alcuni dati sostanziali, e la conseguente inidoneità di alcuni componenti dell'imbarcazione ai fini della certificazione, ma aveva ritenuto che l'inosservanza della procedura di verifica 2ре ન CE non potesse avere rilevanza penale, perché l'art. 56 del d.lgs. n. 171 del 2005 contempla, in caso di inosservanza di norme in materia di progettazione e costruzione di imbarcazioni da diporto, un illecito amministrativo. Il Tribunale riteneva dunque insussistente la fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen., precisando che la procedura risultava formalmente corretta, ma contraddittoriamente secondo il ricorrente - criticava la scelta della Capitaneria di Porto di procedere al dissequestro amministrativo dell'imbarcazione, nonostante le evidenti difformità riscontrate, alcune delle quali rilevanti per la sicurezza della navigazione. Per il pubblico ministero, l'art. 517 cod. pen. punisce non la semplice inosservanza delle norme di procedura e di conformità CE ma la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto, cosicché la condotta incriminata dalla disposizione si risolve in una falsità ideologica, in cui il falso concerne le caratteristiche del prodotto attestate dalla marcatura apposta. In merito alla questione della sussistenza di un ipotetico rapporto di specialità tra gli illeciti amministrativi previsti e sanzionati dall'art. 56 del d.lgs. n. 171 del 2005 e le condotte di cui all'art. 517 cod. pen., il ricorrente osserva che le due disposizioni hanno oggettività giuridica diversa: le condotte descritte dall'art. 56 sono funzionali ad attestare la conformità del bene a standard minimi di sicurezza;
la finalità dell'art. 517 è, invece, quella di tutelare il leale esercizio del commercio e il consumatore. 3.- In prossimità della camera di consiglio di fronte a questa Corte la difesa dell'indagato NE ha depositato memoria, con cui chiede il rigetto del ricorso, soffermandosi, in particolare sulle ragioni della non configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 517 cod. pen. Evidenzia, in particolare, la difesa che la disposizione in questione fa riferimento al marchio inteso come elemento idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri e non come elemento diretto ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. - Il ricorso è infondato. Con l'unica, articolata, doglianza proposta, il Pubblico ministero ricorrente si concentra sulla ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 517 cod. pen., evidenziando che la disposizione punisce chi mette in circolazione prodotti recanti marchi tali da indurre l'acquirente in errore sull'origine, sulla qualità o sulla provenienza di un prodotto e che questa è, appunto, la situazione dell'imbarcazione oggetto dell'imputazione, utilizzata per locazione commerciale. Fatta tale premessa, il 3 ricorrente sostiene che non vi è alcun rapporto di specialità tra il richiamato art. 517 e l'art. 56 del d.lgs. n. 171 del 2005, perché la disposizione penale tutela l'interesse dello Stato e dei consumatori al leale esercizio del commercio, mentre l'art. 56 tutela l'adeguatezza tecnica del bene;
con la conseguenza che i due sistemi sanzionatori possono concorrere. Si tratta di una ricostruzione non condivisibile e, comunque, non aderente alla fattispecie in esame. Il Tribunale evidenzia che la procedura di verifica CE "modulo G", che trova disciplina nell'allegato XII del d.lgs. n. 171 del 2005, può essere utilizzata solo qualora l'organismo notificato cui è demandata detta verifica viene investito del relativo incarico prima che la struttura e il fasciame dello scafo e della coperta dell'imbarcazione siano già state fabbricate in tutto in parte. Fatta questa premessa lo stesso Tribunale ritiene con un giudizio di fatto insindacabile in questa sede e sostanzialmente non contestato neanche del ricorrente che tale procedura sia stata correttamente utilizzata nel caso di specie. Dalla documentazione doganale risulta, infatti, che lo scafo e altre parti del natante sono state importate dal Brasile e che tali parti non erano montate, ma ancora separate, cosicché, al momento dell'importazione non esisteva ancora un imbarcazione parzialmente completata, ma solo più parti di un imbarcazione, anche se contestualmente importate per essere utilizzate per la sua costruzione. Lo stesso Tribunale conviene con il pubblico ministero sul fatto che la procedura di verifica abbia presentato diverse anomalie, una certa trascuratezza nei controlli, una non corrispondenza di alcuni dati formali con alcuni dati sostanziali. E del tutto correttamente il Tribunale evidenzia che il tema non ha rilevanza penale, perché l'art. 56 del d.lgs. n. 171 del 2005 sanziona l'inosservanza delle norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, compresa l'indebita apposizione della marcatura CE (comma 3), con pene pecuniarie di natura amministrativa. La stessa disposizione prevede, proprio con riferimento alla fattispecie dell'indebita apposizione del marchio CE in violazione delle disposizioni del precedente articolo 8, una clausola di salvaguardia per il caso in cui il fatto costituisca reato. Tale clausola deve essere, però, interpretata -contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero ricorrente nel senso che essa si riferisce non a tutte le condotte - che conducono ad una illegittima apposizione del marchio CE ma solo ai fatti che costituiscono in sé reato. Quanto ai profili penali, deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di ricondurre alla fattispecie contemplata dall'art. 515 cod. pen. e non a quella di cui al successivo art. 517 o al precedente art. 474 l'apposizione su un 4 prodotto di una marcatura CE contraffatta (ex multis, sez. 3, 16 luglio 2010, n. 27704; sez. 5, 26 ottobre 2012, n. 5068, rv. 254652; sez. 3, 14 febbraio 2103, n. 9310; sez. 3, 18 settembre 2014, n. 45916). E non vi è dubbio che la fattispecie sanzionata in via amministrativa del richiamato art. 56 possa in astratto concorrere con quella sanzionata in via penale dall'art. 515 cod. pen. L'oggettività giuridica delle due fattispecie è infatti del tutto diversa: quella amministrativa tutela l'adeguatezza tecnica del bene, mentre quella penale la lealtà del commercio e la protezione del consumatore. Nondimeno, nel caso di specie non è ipotizzabile alcuna specifica violazione della normativa penale, considerato che secondo il Tribunale la procedura risulta formalmente corretta e che, nella sostanza, è stata solo certificatą la conformità di alcuni componenti e parti di dettaglio dell'imbarcazione, suscettibili di diverse valutazioni tecniche;
cosicché non c'è stata una contraffazione o alterazione di documenti, ma solo scelte e valutazioni opinabili o poco diligenti su alcune parte dell'allestimento e delle dotazioni, anche di sicurezza, che hanno però inciso in misura minima sulla consistenza complessiva del natante. Né si pone in contraddizione con tale assunto la successiva affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui la Capitaneria di Porto avrebbe incomprensibilmente provveduto al dissequestro amministrativo dell'imbarcazione, nonostante le evidenti difformità riscontrate: il sequestro amministrativo trova infatti il suo fondamento proprio nella violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 171 del 2005, che risulta sussistente allo stato degli atti. E, del resto, l'art. 515 codice penale non può trovare applicazione in presenza di mere irregolarità nella procedura di apposizione del marchio CE, ma soltanto qualora la cosa abbia origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, difformità con ciò dovendosi escludere dall'ambito applicativo della norma le qualitative di minima rilevanza;
quali quelle che secondo la conforme valutazione - del Gip e del Tribunale - si sono verificate nel caso di specie. 5. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Aldo Fiale DEPOSITATA IN CA IL 22 OTT 2015 5 L CANCELLEDE Luana Marian