Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 24100
CASS
Sentenza 9 aprile 2008

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In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, non può definirsi "fabbricante" del prodotto colui che si limiti a porre in commercio un bene acquistato all'estero da terzi senza aver partecipato al processo di produzione, in quanto ciò costituisce comportamento ingannevole per il consumatore, idoneo a configurare il reato di cui all'art. 517 cod. pen.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo d'apparecchiature sanitarie prodotte in Cina sulle quali era riportata la dicitura "fabbricante" riferita ad una ditta italiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 24100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24100
    Data del deposito : 9 aprile 2008

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