Sentenza 26 ottobre 2012
Massime • 1
Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - l'apposizione di una falsa marcatura 'CÈ su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o 'logò) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2012, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2012 |
Testo completo
М. r e r 人 e l A 68 -5 0 6 8/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 9572- Presidente N. Dott. ALFREDO TERESI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI + - Consigliere -N. 25401/2011 Dott. CARLO ZAZA Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PO GI N. IL 01/06/1954 2) TI EL N. IL 14/06/1955 avverso la sentenza n. 148/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 10/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.M. Fraticall. che ha concluso per l'inammi felven, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. IN FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha con- fermato la sentenza emessa in data 27 ottobre 2009 dal Tribunale di Bolzano, appellata da E- SPOSITO IO e TI EL, dichiarati responsabili del delitto di commercio di beni portanti marchi contraffatti, accertato l'11 aprile 2006. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge e vizio di motiva- zione sulla valutazione delle emergenze processuali, in ordine alla loro responsabilità, che sareb- be stata dichiarata unicamente in base alle affermazioni di un carabiniere sulla contraffazione del marchio "CE" rinvenuto sull'oggetto in sequestro. Osserva il Collegio che la doglianza del ricorrente sull'accertamento della falsificazione del marchio "CE" non è fondata, ai limiti dell'inammissibilità. Invero, entrambe le sentenze di merito hanno rilevato che l'accertamento da parte della polizia giudiziaria è del tutto sufficiente ad attestare la falsità del contrassegno, trattandosi di personale esperto, che ha fra i compiti di istituto anche l'accertamento di quel tipo di reati;
si tratta poi di accertamento di fatto a cui il ricorso oppone generiche censure relative all'inaffidabilità della fonte, sulla quale in questa sede non è consentita alcuna valutazione, laddove le sentenze dei giu- dici del merito siano, come nel caso, adeguatamente motivate. Rileva peraltro il Collegio che non è corretta la qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai preve- nuti, rilievo che la Corte deve formulare d'ufficio. Infatti, la contestazione riguarda l'apposizione di marchi "CE" contraffatti su merce che ne era priva. Come rilevato da costante giurisprudenza al proposito (cfr. per tutte, Sez. III, n. 27704 del 21/4/2010, Rv. 248133) la marcatura “CE” è stata istituita dalla normativa comunitaria in quanto, con l'apposizione della stessa, il produttore o il suo legale rappresentante dichiara che è stata certificata la conformità del suo prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato eu- ropeo. La funzione della marcatura “CE”, infatti, è quella di tutelare gli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, assicurando che essi siano adeguati a tutte le di- sposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo. Detta marcatura, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce tuttavia un marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'Unione Europea (vedi Cass, Sez. II, 18.9.2009, n. 36228). In base alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la presenza della marcatura è obbligatoria nei Paesi membri dell'Unione Europea ed attesta la conformità del pro- dotto a standard minimi di qualità, costituendo, dunque, una garanzia della qualità della merce che viene posta in commercio (vedi Cass., Sez. III, 9.6.2009, n. 23819)>>. E si tratta di marcatura applicabile a qualsiasi prodotto in quanto l'art. 2, lett. a), della citata diret- tiva specifica che si intende per prodotto: “qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a tito- lo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo". Tale essendo la funzione della marcatura "CE" - non di marchio di qualità o d'origine, ma di pu- ro marchio amministrativo che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico della UE - non integra il reato di cui all'art. 474 C.P., in tema di contraffazione di segni distintivi di opere industriali, l'apposizione di una falsa marcatura “CE” perché quella fatti- specie criminosa fa riferimento al marchio inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distin- guere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 e successive modifiche), e non come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, con la conseguenza che il porre in commercio prodotti privi di marcatura “CE”, o con marcatura "CE" contraffatta, integra il reato di frode in commercio, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 c.p. è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva. Non potendo provvedere questa Corte a mera riqualificazione del fatto, per le diverse implica- zioni sanzionatorie delle norme incriminatrici all'esame, la sentenza impugnata deve essere an- nullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento che si atterrà, in tema di quali- ficazione del fatto, a quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
H La Corte annulla la sentenza impugnata quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla terminazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Trento;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2012. Presid Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 31 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmen Lanzuise uY