Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittime le indagini sviluppate dalla Polizia giudiziaria, sulla base della confessione dell'indagato, che avevano permesso di trovare il corpo di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2008, n. 11722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11722 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 05/02/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 108
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 039770/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Spinelli Patrizio, quale difensore di:
AD AN (n. il 16/04/1979);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 2^ penale, in data 10/04/2007. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli, il quale, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 19/09/2006, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma dichiarò AN AD responsabile dei reati di cui:
all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1, 2 e 3 (rapina aggravata ad una farmacia commessa da più persone riunite, con volto travisato da caschi e con arma); art. 110 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4 (porto del coltello usato per minacciare le parti offese); artt. 110 e 648 c.p. (ricettazione del motociclo usato per fuggire dopo la rapina),
unificati sotto il vincolo della continuazione e - applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2.000,000 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10/04/2007, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
Inosservanza o erronea applicazione della Legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), per avere utilizzato, ai fini della decisione prove dichiarate inutilizzabili, in violazione dell'art. 191 c.p.p.. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) come risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Il ricorrente evidenzia che sia il G.I.P., sia la Corte di appello hanno ritenuto inutilizzabili - ex art. 191 c.p.p. - le dichiarazioni autoindizianti rese dagli indagati al momento dell'arresto. La difesa del AD, si duole perché, nonostante la dichiarata inutilizzabilità, la condanna dell'imputato si fonderebbe, in realtà, sul contenuto di tali dichiarazioni. Infatti la Corte territoriale ha ritenuto prova della commissione della rapina il rinvenimento, da parte della P.G., del motociclo e dei caschi usati per commettere la rapina. Rinvenimento che si è realizzato all'esito delle indagini svolte e sulla base degli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'imputato nell'immediatezza del fatto. Il ricorrente evidenzia, infine, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte. Questa ritiene, infatti, rilevante la circostanza che le dichiarazioni dell'imputato - inutilizzabili - abbiano trovato riscontro nel rinvenimento del motociclo e dei caschi proprio nel luogo indicato dallo stesso imputato. Tale fatto, però, non può avere alcun valore perché un atto viziato di inutilizzabilità non può rivivere solo perché il suo contenuto è stato riscontrato.
La difesa del AD conclude, quindi, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Infatti, la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, non sulla base delle dichiarazioni autoaccusanti rese dal AD, ma in forza dei risultati delle indagini di P.G., espletate a seguito delle informazioni assunte dallo stesso indagato. Invero, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350 c.p.p., comma 5, consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350 c.p.p., comma 6), ne' possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che devono considerarsi pienamente legittimi ed utilizzabili, non rientrando nei predetti divieti, gli atti che contengano i risultati dell'attività della polizia giudiziaria e gli elementi raccolti dalla stessa P.G. a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (Cass. Sez. 2A, sent. n. 11811 del 4/11/1997 dep. 17/12/1997 rv 209337). In applicazione di tale principio appare corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della spontanea confessione dell'indagato, ha ritenuto utilizzabile l'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato, che aveva potuto dare tali indicazioni solo perché aveva preso parte alla rapina e quindi sapeva dove erano stati abbandonati i caschi (con i quali, egli ed il suo complice, si erano travisati per commettere la rapina, come affermato dalle parti offese) e il motociclo usato per fuggire, dopo la commissione della rapina (così come affermato sempre dalle parti offese).
Sulla scorta di tali elementi è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente e nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008