Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2008, n. 11722
CASS
Sentenza 5 febbraio 2008

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In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), né possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittime le indagini sviluppate dalla Polizia giudiziaria, sulla base della confessione dell'indagato, che avevano permesso di trovare il corpo di reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2008, n. 11722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11722
    Data del deposito : 5 febbraio 2008

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