Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2020, n. 7939
CASS
Sentenza 25 novembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è necessaria l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone – ancorchè numericamente e spazialmente determinata – trattandosi di delitto contro la pubblica incolumità, con la conseguenza che il reato non è configurabile laddove l'impianto o l'apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato in una fattispecie in cui il macchinario, privato delle cautele antinfortunistiche, era destinato ad essere utilizzato da parte di un lavoratore per turno).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2020, n. 7939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7939
    Data del deposito : 25 novembre 2020

    Testo completo