CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarso il ricorso, con vittoria di spese. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4613 Anno 2023 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di ME, con ordinanza del 3/3/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata da LO EL ex art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 22/1/2019 al 7/2/2019 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza di custodia cau- telare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di ME, nell'ambito del procedi- mento N. 8487/2015 R.G.N.R., N. 4715/15 R.G. GIP, in quanto ritenuto grave- mente indiziato del reato di cui al capo B) della rubrica, in specie quello di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 Dpr. 309/90: "perché OS AN ed EL O- renzo, in concorso tra loro, cedevano sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di gr. 999,3 (ricevendo la cifra di 30.000 euro) ad EN CE ed EN MI, che la detenevano a fini di spaccio atteso che, per il quantitativo e per le altre circostanze dell'azione, la sostanza stupefacente appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale". La misura veniva revocata con ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. emessa il 7/2/2019 dal Tribunale del Riesame di ME, il quale, in accoglimento dell'i- stanza di riesame proposta nell'interesse dell'EL, ha annullato l'ordinanza impugnata per assenza di gravità indiziaria, disponendo l'immediata liberazione del predetto. Il 25/11/2020 il Tribunale di ME assolveva l'EL per non aver com- messo il fatto sul rilievo che: "...non è possibile addivenire ad una pronuncia di colpevolezza nei confronti de/l'EL LO, in ordine a) delitto contestato in rubrica, dovendosi l'odierno imputato ritenersi estraneo ai fatti per i quali si procede. Nella condotta dell'EL, infatti, non è dato rinvenire alcun tipo di contributo penalmente rilevante alla condotta in contestazione" (così. pag. 2 della di assoluzione). Ed ancora, si legge in quella sentenza che: "...l'EL, infatti, immortalato dalle telecamere mentre sale sulla Mercedes classe A dell'amico e conterraneo OS, non collabora in alcun modo al posizionamento della busta bianca all'interno del vano portabagagli del OS e mantiene un contegno mera- mente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui" (così pag. 3 sent. cit.). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'EL deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'ad. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'ad 314 cod. pen. Per il ricorrente non è revocabile in dubbio che il giudice della riparazione, pur lavorando sul medesimo materiale del giudice del processo, debba operare una 2 valutazione del tutto autonoma, volta a stabilire se determinate condotte siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Egli ha, dunque, libertà (rectius: preciso dovere) di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del di- ritto alla riparazione. Tuttavia, ci si duole che la Corte territoriale, con motivazione assai stringata e del tutto erronea, ha ritenuto di trarre dalla sentenza assolutoria conferma di una condotta dell'EL astrattamente idonea a porsi quale condizione osta- tiva al riconoscimento del beneficio richiesto. Ricorda il ricorrente che la Corte d'Appello, in particolare, richiama Sez. 4 n. 4113 del 13/10/2021, nella quale i giudici di legittimità hanno individuato quale ipotesi di colpa grave ostativa al beneficio della riparazione il caso in cui l'istante: "risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza ditale attività". Il precedente richiamato -si legge in ricorso- è cer- tamente opportuno, ma avrebbe dovuto condurre - ove correttamente applicato - all'esclusione di siffatta causa ostativa, visto che dalla sentenza emerge che l'An- EL non ha rafforzato la volontà criminosa dell'agente e non era a conoscenza dell'attività illecita del medesimo. Si sostiene, pertanto, che l'ordinanza impugnata debba essere annullata per- ché si pone in palese contrasto con la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di ME, nella quale si legge espressamente che: "l'odierno imputato deve rite- nersi estraneo ai fatti per i quali si procede. Nella condotta dell'EL, infatti, non è dato rinvenire alcun tipo di contributo penalmente rilevante alla condotta in contestazione" (cfr. pag. 2 della sentenza di assoluzione). Ed ancora: "I'EL, infatti, immortalato da/le telecamere mentre sale sulla Mercedes classe A dell'a- mico e conterraneo OS, non collabora in alcun modo al posizionamento della busta bianca all'interno del vano portabagagli del OS e mantiene un contegno meramente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizza- zione della condotta detentiva altrui" (cfr. pag. 3 della sentenza citata). Nell'ambito del procedimento cautelare e di merito svoll:osi a carico dell'o- dierno ricorrente -prosegue il ricorso- nessuna condotta dello stesso è stata rite- nuta idonea a rafforzare il proposito criminoso altrui, né è in alcun modo emersa la consapevolezza dello stesso circa l'attività illecita in cui era coinvolto il OS. Anzi, tale consapevolezza è stata esclusa nel momento in cui è stata accertata la totale estraneità dell'EL all'episodio delittuoso relativo alla cessione di stu- pefacente. 3 Non sarebbe dato comprendere quale sia l'elemento sulla base del quale il giudice della riparazione arrivi a sostenere quanto sopra riportato, che va ben oltre il contenuto della sentenza di assoluzione dell'EL, rispetto alla quale la Corte d'Appello di ME opererebbe una "rivisitazione" non solo intimamente contraddittoria e in contrasto coi dati emersi nel giudizio di merito, ma neppure ammessa in quella sede. Il ricorrente richiama pag. 4 dell'ordinanza impugnata e afferma che la Corte di Appello, così motivando /si sarebbe spinta a compiere una valutazione di ele- menti che nel giudizio del merito non sono mai emersi, cosf non operando un buon governo del principio secondo cui l'autonomia riconosciuta al giudice della ripara- zione non gli consente di "ritenere provati fatti che tali non seno stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate" (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Secondo il ricorrente, ad una più attenta analisi, la Corte messinese finirebbe per ammettere, ex adverso, l'ingiustizia della detenzione subita dall'EL laddove afferma che "nel dubbio della non consapevolezza da parte dell'EL dei legami illeciti con il OS" la polizia giudiziaria "non avrebbe probabilmente operato l'arresto". In verità, non solo la consapevolezza dell'EL di tali ille- citi era quantomeno "dubbia" agli occhi della polizia giudiziaria, ma non sarebbe scorretto dire - alla luce dell'esito della vicenda - che tale consapevolezza non vi fosse proprio. EL, difatti, come puntualmente emerso, non sapeva nulla di quanto il OS stesse compiendo ed è rimasto del tutto estraneo alla vicenda, non arrecando alcun contributo materiale o morale. Per il ricorrente va considerato, oltretutto, che l'attività illecita di cessione di stupefacenti era stata scoperta dalla polizia giudiziaria a seguito di una lunga e complessa indagine, implementata da una mole copiosa di intercettazioni telefo- niche e ambientali, pedinamenti e perquisizioni, nelle quali la figura dell'EL non era mai stata neppure menzionata. Dunque, quel "dubbio" sulla "consapevo- lezza" dell'EL era più che legittimo al momento dell'arresto e avrebbe do- vuto suggerire alla polizia giudiziaria di non operare l'arresto e al G.i.p. di non convalidarlo. Invero, il Tribunale di ME assolvendo l'EL per insussistenza del fatto, aveva escluso il concorso nel reato con motivazioni che secondo la tesi pro- posta in ricorso eliminerebbero in radice qualsivoglia coinvolgimento del medesimo nella vicenda criminosa contestata. Il giudice del merito, a tal proposito, ha affermato che: "nessuno stimolo o maggiore senso di sicurezza egli, infatti, ha fornito alla condotta detentiva conte- stata al OS (...) la presenza in auto dell'EL LO costituisce dunque elemento neutro, di per sé non satisfattivo, in assenza di comprovate circostanze 4 a dimostrare la compartecipazione al fatto, ne/la fase della preparazione o dell'e- secuzione del reato" (cfr. pag. 3 della sentenza citata). Nel caso di specie, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata sembrerebbe per il ricorrente che il giudice della riparazione compia un giudizio orientato a sta- bilire se la condotta tenuta dal Sig. LO EL integri gli estremi del reato, anziché se sia stata il presupposto che abbia ingenerato l'errore dell'autorità pro- cedente. Si ricorda in ricorso che il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché Fa loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di con- dotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). E che tale "autonomia" di giudizio, ovviamente, non può comunque autorizzare il giudice della riparazione a sovvertire quanto definito con sentenza passata in giudicato, cosa che nel caso de quo è inopinatamente avvenuta. Si sostiene che nel caso in esame non sarebbe ravvisabille alcuna condotta neppure vagamente "equivoca" dell'EL, posto che l'odierno ricorrente ha mantenuto un contegno meramente passivo ("neutro", come emblematicamente afferma il giudice di merito). Egli non avrebbe posto in essere alcun "movimento" tale da cui poter far sorgere il dubbio di un coinvolgimento nella vicenda criminosa, né ha usato frasi e locuzioni da cui poteva dedursi il coinvolgimento nel traffico delle sostanze illecite. La Corte di Appello opererebbe una ricostruzione della vicenda in termini pro- babilistici e controfattuali, discostandosi completamente dai fati:i accertati dal giu- dice del merito. Non solo, non indicherebbe quale sia stato il comportamento posto in essere dal ricorrente "gravemente colposo" ostativo alla riparazione, idoneo a concorrere a determinare l'errore del giudice al momento dell'adozione della mi- sura e del suo mantenimento. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 29/11/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte / chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. 5 4. In data 5/12/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare pun- tuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legitti- mità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di espe- 6 rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto 7 diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 3. Orbene, con l'unico articolato motivo, il ricorrente, in sintesi, contesta la mancata autonomia di giudizio tra giudizio di merito e quello per la verifica della sussistenza degli elementi attestanti l'ingiusta detenzione;
in particolare, la Corte territoriale "con motivazione assai stringata e del tutto erronea ha ritenuto di trarre dalla sentenza assolutoria conferma di una condotta del signor LO EL astrattamente idonea a porsi quale condizione ostativa al riconoscimento del be- neficio richiesto" (così a pag. 5 del ricorso). La prospettazione non può essere condivisa, in quanto la Corte d'Appello di ME ha fondato la propria decisione su fatti concreti, esaminando la condotta del richiedente, con valutazione "ex ante", e correttamente verificando se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'au- torità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Nel provvedimento impugnato sono stati congruamente e logicamente posti in evidenza i molteplici comportamenti gravemente colposi posti in essere da An- EL LO, contestando l'impostazione difensiva per la quale "egli si sarebbe trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato" (ved. pag.2), e precisando come egli, invece, "partecipando alla delicata trasferta con l'amico OS (conclamato trafficante di droga), andava a compiere in terra messinese per la riscossione di un ingente credito legato ha una specifica fornitura di hashish, nel contesto della quale, per l'entità stessa della somma incassata (30.000 euro),, si rendeva neces- sario un accorto occultamento del denaro nel vano ruota del portabagagli dell'au- tovettura, EL andava incontro (quindi,) consapevolmente in termini se non dolosi, quantomeno gravemente colposi, al rischio di essere sottoposto a controllo da parte delle forze di polizia e ad essere arrestato" (pag.2). A tali osservazioni consegue che il richiedente, con comportamenti grave- mente e oggettivamente inadeguati, ha colposamente contribuito a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria procedente. 8 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, si colloca nell'alveo della consolidata giu- risprudenza di questa Corte di legittimità che ha affermato la valenza della conni- venza ad essere condotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscen- dola:
1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773);
3. nell'ipotesi in cui la conni- venza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'a- gente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività cri- minosa dell'agente medesimo (sez. 4, n. 42039 dell'8/11/2006, Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come de- posito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomen- tazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il cisigliere es nsore Il Presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarso il ricorso, con vittoria di spese. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4613 Anno 2023 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di ME, con ordinanza del 3/3/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata da LO EL ex art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 22/1/2019 al 7/2/2019 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza di custodia cau- telare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di ME, nell'ambito del procedi- mento N. 8487/2015 R.G.N.R., N. 4715/15 R.G. GIP, in quanto ritenuto grave- mente indiziato del reato di cui al capo B) della rubrica, in specie quello di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 Dpr. 309/90: "perché OS AN ed EL O- renzo, in concorso tra loro, cedevano sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di gr. 999,3 (ricevendo la cifra di 30.000 euro) ad EN CE ed EN MI, che la detenevano a fini di spaccio atteso che, per il quantitativo e per le altre circostanze dell'azione, la sostanza stupefacente appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale". La misura veniva revocata con ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. emessa il 7/2/2019 dal Tribunale del Riesame di ME, il quale, in accoglimento dell'i- stanza di riesame proposta nell'interesse dell'EL, ha annullato l'ordinanza impugnata per assenza di gravità indiziaria, disponendo l'immediata liberazione del predetto. Il 25/11/2020 il Tribunale di ME assolveva l'EL per non aver com- messo il fatto sul rilievo che: "...non è possibile addivenire ad una pronuncia di colpevolezza nei confronti de/l'EL LO, in ordine a) delitto contestato in rubrica, dovendosi l'odierno imputato ritenersi estraneo ai fatti per i quali si procede. Nella condotta dell'EL, infatti, non è dato rinvenire alcun tipo di contributo penalmente rilevante alla condotta in contestazione" (così. pag. 2 della di assoluzione). Ed ancora, si legge in quella sentenza che: "...l'EL, infatti, immortalato dalle telecamere mentre sale sulla Mercedes classe A dell'amico e conterraneo OS, non collabora in alcun modo al posizionamento della busta bianca all'interno del vano portabagagli del OS e mantiene un contegno mera- mente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui" (così pag. 3 sent. cit.). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'EL deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'ad. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'ad 314 cod. pen. Per il ricorrente non è revocabile in dubbio che il giudice della riparazione, pur lavorando sul medesimo materiale del giudice del processo, debba operare una 2 valutazione del tutto autonoma, volta a stabilire se determinate condotte siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Egli ha, dunque, libertà (rectius: preciso dovere) di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del di- ritto alla riparazione. Tuttavia, ci si duole che la Corte territoriale, con motivazione assai stringata e del tutto erronea, ha ritenuto di trarre dalla sentenza assolutoria conferma di una condotta dell'EL astrattamente idonea a porsi quale condizione osta- tiva al riconoscimento del beneficio richiesto. Ricorda il ricorrente che la Corte d'Appello, in particolare, richiama Sez. 4 n. 4113 del 13/10/2021, nella quale i giudici di legittimità hanno individuato quale ipotesi di colpa grave ostativa al beneficio della riparazione il caso in cui l'istante: "risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza ditale attività". Il precedente richiamato -si legge in ricorso- è cer- tamente opportuno, ma avrebbe dovuto condurre - ove correttamente applicato - all'esclusione di siffatta causa ostativa, visto che dalla sentenza emerge che l'An- EL non ha rafforzato la volontà criminosa dell'agente e non era a conoscenza dell'attività illecita del medesimo. Si sostiene, pertanto, che l'ordinanza impugnata debba essere annullata per- ché si pone in palese contrasto con la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di ME, nella quale si legge espressamente che: "l'odierno imputato deve rite- nersi estraneo ai fatti per i quali si procede. Nella condotta dell'EL, infatti, non è dato rinvenire alcun tipo di contributo penalmente rilevante alla condotta in contestazione" (cfr. pag. 2 della sentenza di assoluzione). Ed ancora: "I'EL, infatti, immortalato da/le telecamere mentre sale sulla Mercedes classe A dell'a- mico e conterraneo OS, non collabora in alcun modo al posizionamento della busta bianca all'interno del vano portabagagli del OS e mantiene un contegno meramente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizza- zione della condotta detentiva altrui" (cfr. pag. 3 della sentenza citata). Nell'ambito del procedimento cautelare e di merito svoll:osi a carico dell'o- dierno ricorrente -prosegue il ricorso- nessuna condotta dello stesso è stata rite- nuta idonea a rafforzare il proposito criminoso altrui, né è in alcun modo emersa la consapevolezza dello stesso circa l'attività illecita in cui era coinvolto il OS. Anzi, tale consapevolezza è stata esclusa nel momento in cui è stata accertata la totale estraneità dell'EL all'episodio delittuoso relativo alla cessione di stu- pefacente. 3 Non sarebbe dato comprendere quale sia l'elemento sulla base del quale il giudice della riparazione arrivi a sostenere quanto sopra riportato, che va ben oltre il contenuto della sentenza di assoluzione dell'EL, rispetto alla quale la Corte d'Appello di ME opererebbe una "rivisitazione" non solo intimamente contraddittoria e in contrasto coi dati emersi nel giudizio di merito, ma neppure ammessa in quella sede. Il ricorrente richiama pag. 4 dell'ordinanza impugnata e afferma che la Corte di Appello, così motivando /si sarebbe spinta a compiere una valutazione di ele- menti che nel giudizio del merito non sono mai emersi, cosf non operando un buon governo del principio secondo cui l'autonomia riconosciuta al giudice della ripara- zione non gli consente di "ritenere provati fatti che tali non seno stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate" (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Secondo il ricorrente, ad una più attenta analisi, la Corte messinese finirebbe per ammettere, ex adverso, l'ingiustizia della detenzione subita dall'EL laddove afferma che "nel dubbio della non consapevolezza da parte dell'EL dei legami illeciti con il OS" la polizia giudiziaria "non avrebbe probabilmente operato l'arresto". In verità, non solo la consapevolezza dell'EL di tali ille- citi era quantomeno "dubbia" agli occhi della polizia giudiziaria, ma non sarebbe scorretto dire - alla luce dell'esito della vicenda - che tale consapevolezza non vi fosse proprio. EL, difatti, come puntualmente emerso, non sapeva nulla di quanto il OS stesse compiendo ed è rimasto del tutto estraneo alla vicenda, non arrecando alcun contributo materiale o morale. Per il ricorrente va considerato, oltretutto, che l'attività illecita di cessione di stupefacenti era stata scoperta dalla polizia giudiziaria a seguito di una lunga e complessa indagine, implementata da una mole copiosa di intercettazioni telefo- niche e ambientali, pedinamenti e perquisizioni, nelle quali la figura dell'EL non era mai stata neppure menzionata. Dunque, quel "dubbio" sulla "consapevo- lezza" dell'EL era più che legittimo al momento dell'arresto e avrebbe do- vuto suggerire alla polizia giudiziaria di non operare l'arresto e al G.i.p. di non convalidarlo. Invero, il Tribunale di ME assolvendo l'EL per insussistenza del fatto, aveva escluso il concorso nel reato con motivazioni che secondo la tesi pro- posta in ricorso eliminerebbero in radice qualsivoglia coinvolgimento del medesimo nella vicenda criminosa contestata. Il giudice del merito, a tal proposito, ha affermato che: "nessuno stimolo o maggiore senso di sicurezza egli, infatti, ha fornito alla condotta detentiva conte- stata al OS (...) la presenza in auto dell'EL LO costituisce dunque elemento neutro, di per sé non satisfattivo, in assenza di comprovate circostanze 4 a dimostrare la compartecipazione al fatto, ne/la fase della preparazione o dell'e- secuzione del reato" (cfr. pag. 3 della sentenza citata). Nel caso di specie, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata sembrerebbe per il ricorrente che il giudice della riparazione compia un giudizio orientato a sta- bilire se la condotta tenuta dal Sig. LO EL integri gli estremi del reato, anziché se sia stata il presupposto che abbia ingenerato l'errore dell'autorità pro- cedente. Si ricorda in ricorso che il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché Fa loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di con- dotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). E che tale "autonomia" di giudizio, ovviamente, non può comunque autorizzare il giudice della riparazione a sovvertire quanto definito con sentenza passata in giudicato, cosa che nel caso de quo è inopinatamente avvenuta. Si sostiene che nel caso in esame non sarebbe ravvisabille alcuna condotta neppure vagamente "equivoca" dell'EL, posto che l'odierno ricorrente ha mantenuto un contegno meramente passivo ("neutro", come emblematicamente afferma il giudice di merito). Egli non avrebbe posto in essere alcun "movimento" tale da cui poter far sorgere il dubbio di un coinvolgimento nella vicenda criminosa, né ha usato frasi e locuzioni da cui poteva dedursi il coinvolgimento nel traffico delle sostanze illecite. La Corte di Appello opererebbe una ricostruzione della vicenda in termini pro- babilistici e controfattuali, discostandosi completamente dai fati:i accertati dal giu- dice del merito. Non solo, non indicherebbe quale sia stato il comportamento posto in essere dal ricorrente "gravemente colposo" ostativo alla riparazione, idoneo a concorrere a determinare l'errore del giudice al momento dell'adozione della mi- sura e del suo mantenimento. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 29/11/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte / chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. 5 4. In data 5/12/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare pun- tuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legitti- mità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di espe- 6 rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto 7 diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 3. Orbene, con l'unico articolato motivo, il ricorrente, in sintesi, contesta la mancata autonomia di giudizio tra giudizio di merito e quello per la verifica della sussistenza degli elementi attestanti l'ingiusta detenzione;
in particolare, la Corte territoriale "con motivazione assai stringata e del tutto erronea ha ritenuto di trarre dalla sentenza assolutoria conferma di una condotta del signor LO EL astrattamente idonea a porsi quale condizione ostativa al riconoscimento del be- neficio richiesto" (così a pag. 5 del ricorso). La prospettazione non può essere condivisa, in quanto la Corte d'Appello di ME ha fondato la propria decisione su fatti concreti, esaminando la condotta del richiedente, con valutazione "ex ante", e correttamente verificando se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'au- torità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Nel provvedimento impugnato sono stati congruamente e logicamente posti in evidenza i molteplici comportamenti gravemente colposi posti in essere da An- EL LO, contestando l'impostazione difensiva per la quale "egli si sarebbe trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato" (ved. pag.2), e precisando come egli, invece, "partecipando alla delicata trasferta con l'amico OS (conclamato trafficante di droga), andava a compiere in terra messinese per la riscossione di un ingente credito legato ha una specifica fornitura di hashish, nel contesto della quale, per l'entità stessa della somma incassata (30.000 euro),, si rendeva neces- sario un accorto occultamento del denaro nel vano ruota del portabagagli dell'au- tovettura, EL andava incontro (quindi,) consapevolmente in termini se non dolosi, quantomeno gravemente colposi, al rischio di essere sottoposto a controllo da parte delle forze di polizia e ad essere arrestato" (pag.2). A tali osservazioni consegue che il richiedente, con comportamenti grave- mente e oggettivamente inadeguati, ha colposamente contribuito a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria procedente. 8 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, si colloca nell'alveo della consolidata giu- risprudenza di questa Corte di legittimità che ha affermato la valenza della conni- venza ad essere condotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscen- dola:
1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773);
3. nell'ipotesi in cui la conni- venza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'a- gente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività cri- minosa dell'agente medesimo (sez. 4, n. 42039 dell'8/11/2006, Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come de- posito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomen- tazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il cisigliere es nsore Il Presidente