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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2024, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21527/2022 r.g., proposto da Ericsson Telecomunicazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via di Ripetta n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gerardo Vesci e Leonardo Vesci. ricorrente contro AN NO, OT NO, RT DE, LI OL, SP NO, AM ET, AR IM, CH ED, Li PI RS, NG IO, MI ND, OD CE, IC NO, OL TO, NI PA, PIs UI, RI AR, US OR SI, EL GI, SA CC, SC AN, AC AN, GA OL, IA RO, ER CE, RI IP, elett. dom.ti in Via Calamatta n. 16, Roma, presso l'avv. LU Silvestri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e CE Cirillo;
controricorrenti ZI DR, RT RE, LI OL, DR IA, DI RI, UL IO, AR RO, CA ON, CE OGGETTO: demansionamento- presso la cedente - rimasto presso la cessionaria - conseguenze - durata "a cavallo" della novella dell'art. 2103 c.c. ad opera dell'art. 3 d.lgs. n. 81/2015 - conseguenze Civile Sent. Sez. L Num. 12048 Anno 2024 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PANARIELLO FRANCESCOPAOLO Data pubblicazione: 03/05/2024 2 Gaetano, AL PE MA, De LU IC, De Notaris DE, EM CE, Di CA GI, Di AI OL, Donaggio UG, SP UI, FA ET DA, ZE RM, NO IO, NE OR IO, IA GE, TI CE, UI OR, NT GI, RI ND, LO LU, ED VI, VO MA, Rossi IZ, SB OL, CH OM NC, IG NI, TO OL, IL IO, AG OL, elett. dom.ti in Via Calamatta n. 16, Roma, presso l'avv. LU Silvestri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e CE Cirillo;
controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché FO IA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via V. Emanuele II n. 154, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NC Tofacchi, Matteo Motroni e ND Musti. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1593/2022 pubblicata in data 08/06/2022, n. r.g. 3780/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 05/03/2024 dal Consigliere dott. CEpaolo Panariello;
Udite le conclusioni rassegnate in udienza dal P.M., in persona dell’Avvocata Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo;
Udita la discussione dei difensori delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Gli odierni controricorrenti, così come i ricorrenti incidentali, erano tutti dipendenti di FO IA spa. Erano poi transitati alle dipendenze di Ericsson Telecomunicazioni spa in virtù di trasferimento di ramo d’azienda. Deducevano che, contestualmente al predetto trasferimento, la cedente aveva affidato in appalto alla cessionaria una serie di servizi informatici. Assumevano che l’appalto era stato solo simulato, volto a dissimulare un’interposizione fittizia di manodopera, e che già prima predetta cessione del ramo d’azienda erano stati demansionati. Chiedevano quindi l’accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera e la declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro alle 3 dipendenze di FO IA spa, nonché l’accertamento del demansionamento, l’ordine di reintegrarli nelle mansioni svolte in precedenza e la condanna della società responsabile a risarcire loro il danno. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, dato atto che nelle more alcuni ricorrenti avevano conciliato la lite in sede sindacale, rigettava la domanda degli altri ricorrenti volta all’accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera;
accoglieva l’altra domanda relativa al dedotto demansionamento, ordinava a Ericsson Telecomunicazioni spa di adibire i predetti a mansioni equivalenti a quelle svolte al momento della cessione del ramo d’azienda, nonché a risarcire loro il danno che liquidava in misura pari ad un terzo della retribuzione mensile per ogni mese dalla predetta cessione. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dato atto che nelle more altri lavoratori avevano conciliato la lite in sede sindacale, dichiarava per loro cessata la materia del contendere. Inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da EL GI, NO IO, AR RO, CA ON, De LU IC, UI OR, DI RI e IA GE (che si erano doluti dell’errata declaratoria di inammissibilità della domanda per ne bis in idem nonché della declaratoria di cessazione della materia del contendere – per NO, CA, AR e EL – senza che avessero espresso alcuna rinunzia all’azione relativa alla pretesa risarcitoria), condannava Ericsson Telecomunicazioni spa al risarcimento del danno da demansionamento in loro favore, che liquidava nella misura di un terzo della retribuzione mensile, con decorrenza da luglio 2011 per EL e NO e dall’08/08/2012 per gli altri, sino alla data di proposizione del ricorso di primo grado o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se anteriore. Infine rigettava per il resto l’appello principale della società e quello incidentale degli altri lavoratori, che si erano doluti del rigetto della loro domanda di accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera mediante simulato contratto di appalto di servizi, di cui aveva asserito che 4 la committente FO IA spa (loro originaria datrice di lavoro) non avesse provato l’esistenza. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il primo motivo di appello incidentale, con cui i lavoratori lamentano l’omessa o insufficiente motivazione del Tribunale circa l’eccepita inesistenza del contratto di appalto e circa la tardività delle produzioni documentali successive alla costituzione in giudizio, è infondato;
b) come ha rilevato già il Tribunale, FO IA spa ha prodotto l’estratto del contratto stipulato con E.T. spa, che comprende l’oggetto dell’attività oggetto di appalto;
le eccezioni formali in primo grado sollevate (produzione della sola minuta in italiano e non firmata) sono state superate mediante la successiva produzione, debitamente autorizzata dal Tribunale ex art. 421 c.p.c., del contratto originale in lingua inglese, debitamente sottoscritto, e contestualmente è stato depositato anche il contratto di appalto relativo al periodo temporale rilevante (sottoscritto il 23/08/2016), di contenuto pressocché identico a quello precedente del 2011; c) del tutto generiche sono le doglianze dei lavoratori circa la lingua adottata dalle parti per la stipula, come gli altri rilievi per un’asserita incompletezza di contenuto e di un vuoto di disciplina contrattuale per il periodo apparente di vacanza contrattuale (luglio-agosto 2016), posto che non è stato specificato in cosa consisterebbero tali carenze in termini di intellegibilità del contenuto, nonostante la traduzione giurata depositata su invito del Tribunale, e considerato che comunque la disciplina concreta del rapporto è stata di fatto accertata sulla base dell’istruttoria svolta;
d) infondato è anche il motivo relativo all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare circa l’omesso rilievo dell’asserita contraddittorietà della deposizione del teste LI, asseritamente smentita dalle risultanze documentali e dalle deposizioni dei testimoni addotti dai lavoratori, sul punto condividendosi il convincimento espresso e motivato del Tribunale;
e) infatti, è emersa evidente che E.T. spa aveva dotato il servizio oggetto di appalto di un’apposita struttura organizzativa sua propria, della 5 quale facevano parte i ricorrenti, rivolta ad una serie di clienti e non sono di FO IA spa;
f) il contenuto delle numerose e-mails prodotte dai lavoratori, in cui il LI si rivolgeva con toni perentori ai referenti del servizio Ericsson, non è significativo di un’ingerenza assoluta da parte della committente, tale da ritenere l’appaltatrice totalmente esautorata nelle sue prerogative imprenditoriali ed organizzative dell’attività appaltata;
g) nemmeno rilevante è la messa a disposizione di E.T. spa dei medesimi applicativi FO, dal momento che la condivisione delle medesime piattaforme informatiche è coessenziale al funzionamento del servizio di assistenza prestato;
h) del resto i lavoratori fanno ampio cenno alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6670/2019, che ha confermato quella della Corte d’Appello di Roma n. 23/2016 del 25/03/2016, secondo cui nella vicenda relativa al trasferimento di ramo d’azienda il software non rivestiva rilievo centrale e vi era una prevalenza di elementi materiali ed immateriali ceduti, di per sé idonei a connotare nel senso dell’autonomia e della preesistenza il ramo ceduto;
i) infondato è il primo motivo di appello principale, con cui E.T. spa lamenta l’erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali circa l’asserito demansionamento, atteso che i testimoni avevano tutti confermato il mantenimento delle mansioni già svolte prima del passaggio in E.T. spa a seguito della cessione del ramo d’azienda, nonché l’errato riconoscimento del danno risarcibile in difetto di prova;
j) viene condiviso il convincimento del Tribunale, che ha accertato la sottrazione dell’attività di integrazione degli apparati trasmissivi e di collaudo da giugno 2010, contestualmente affidata da FO IA spa ad un neonato gruppo di lavoro, nonché il fatto che, confluendo nel settore Filed Operations, poi ceduto a E.T. spa, i lavoratori abbiano finito per occuparsi solo di attività manutentiva, senza più margini di autonomia e di discrezionalità; 6 k) peraltro sul punto è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte n. 23/2016, che si è formato relativamente ai ricorrenti AR, CA, De LU, UI, DI e IA;
l) d’altronde, l’affermazione del demansionamento realizzato da FO (sino a luglio 2011) non è stato impugnato da quest’ultima società e su di essa si è formato il giudicato, che seppure relativo a rapporti con altra società, nondimeno costituisce elemento di valutazione grave e preciso dell’esistenza del demansionamento, posto che le mansioni sono rimaste inalterate anche da luglio 2011 in poi;
m) infondato è anche il secondo motivo di appello principale, con cui E.T. spa lamenta che la cessione del ramo d’azienda farebbe venir meno l’imputabilità ad essa del demansionamento realizzato ben prima, atteso che l’imputazione anche ad E.T. spa deriva proprio dal fatto che quelle mansioni sono rimaste inalterate anche presso tale società, che pertanto ne risponde;
n) infondato è altresì l’ulteriore motivo, fondato sulla nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 81/2015, atteso che la nuova norma consente al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale, laddove la società nulla ha mai dedotto circa questa corrispondenza delle mansioni svolte rispetto alle caratteristiche professionali dei livelli di inquadramento per il periodo successivo al 2015; o) infondato è anche l’ultimo motivo con cui E.T. spa lamenta l’eccessività della liquidazione del danno, sul punto dovendo condividersi integralmente la motivazione del Tribunale;
p) fondato è l’ulteriore motivo di appello incidentale, con cui i lavoratori De LU, UI, AR, DI, CA A. e IA si sono doluti per la dichiarata inammissibilità della loro domanda, in quanto a dire del Tribunale preclusa dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 23/2016 confermata in Cassazione, avente identica causa petendi e petitum;
7 q) al riguardo va evidenziato che quel giudicato copriva il periodo fino al deposito del ricorso introduttivo di quel giudizio di primo grado, sicché non si estende al periodo successivo, da individuare con riguardo alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado oggi in esame (07/08/2012); r) fondato è infine l’ultimo motivo di appello incidentale, con cui EL, CA A., AR e NO si dolgono della dichiarata cessata materia del contendere, atteso che effettivamente dal verbale di conciliazione sindacale si evince l’espressa esclusione dell’azione risarcitoria e per NO non risulta alcun verbale di conciliazione sindacale, ma solo la circostanza delle sue dimissioni in corso di causa;
s) infine vanno rigettati gli altri motivi di appello principale e incidentale relativi alla regolamentazione delle spese, che si presenta corretta 4.- Avverso tale sentenza Ericsson Telecomunicazioni spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 5.- ZI DR e gli altri hanno resistito con controricorso e alcuni di loro (come indicati in epigrafe) hanno proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. 6.- FO IA spa si è costituita con controricorso. 7.- Nelle more sono intervenute altre conciliazioni in sede sindacale: per tali lavoratori, indicati in dispositivo, va dichiarata cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese. 8.- Tutte le parti ancora in lite hanno depositato memoria. 9.- In udienza il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale, nonché per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione a quei lavoratori per i quali è intervenuta conciliazione in sede sindacale. MOTIVI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti del demansionamento. 8 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, contrariamente al titoletto del motivo, la ricorrente lamenta in realtà l’omessa considerazione di asserite carenze di allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a suo dire evidenziate con apposito motivo di appello. Al riguardo precisa che “l’asserita violazione dell’art. 2103 c.c. non era supportata da oneri assertivi precisi” (v. ricorso per cassazione, p. 26). Il motivo è altresì inammissibile perché tende a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi, ravvisati dalla Corte d’appello in fatto e ritenuti probatori dell’avvenuto demansionamento già prima del trasferimento del ramo aziendale cui erano addetti i controricorrenti. Trattasi di elementi che attengono alla formazione del libero convincimento del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità laddove – come nella specie – adeguatamente motivato. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103, 1362, 1364 c.c., nonché delle pertinenti clausole del CCNL applicato, per avere la Corte territoriale ritenuto corretto il procedimento logico-giuridico trifasico compiuto dal Tribunale. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E’ inammissibile laddove tenta di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto in modo conforme dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, sollecitando a questa Corte valutazioni “di fatto” interdette in sede di legittimità. E’ altresì inammissibile in quanto: a) pur addebitando alla Corte territoriale un’errata interpretazione delle clausole del CCNL, non è spiegato in alcun modo in cosa sarebbe consistito l’errore e, più esattamente, la violazione delle clausole medesime ovvero la loro errata interpretazione;
b) contiene censure di insufficiente motivazione, ormai espunte dalla ricorribilità in cassazione a seguito della riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 143/2012; c) riporta passi delle deposizioni testimoniali, che tuttavia non sono 9 valutabili da questa Corte di legittimità, trattandosi di attività riservata ai giudici di merito ai fini del loro convincimento. Il motivo è poi nel resto infondato. Come accertato dalla Corte d’Appello, le nuove mansioni integranti il demansionamento – contrariamente all’assunto della ricorrente – sono state affidate ai controricorrenti da FO IA spa prima del trasferimento di ramo d’azienda (cui i lavoratori erano addetti) e sono continuate identiche (anzi con ulteriore deminutio) anche durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, odierna ricorrente. Dunque si rivela non pertinente la censura articolata da Ericsson spa, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe compiuto la “specifica comparazione, posizione per posizione, delle mansioni svolte in precedenza dai lavoratori e quelle poi successivamente assegnate in Ericsson” (v. ricorso per cassazione, p. 28). 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103 e 2697 c.c., nonché 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale dato rilievo alla asserita mancata contestazione, da parte di Ericsson, del mantenimento delle medesime mansioni dequalificanti anche nel periodo successivo all’01/07/2011. Assume di aver invece contestato tale circostanza. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, infatti, assume di aver narrato – nei gradi di merito – fatti logicamente incompatibili con l’assunto dei lavoratori, sicché doveva ritenersi adempiuto il suo onere di specifica contestazione, sia pure avvenuto in modo implicito. Tuttavia non riporta, neppure in stralcio, i passi della sua memoria difensiva di primo grado in cui aveva a suo dire allegato quei fatti, né i passi del suo motivo di d’appello con cui aveva a suo dire riproposto quei medesimi fatti. Ciò impedisce a questa Corte di avere cognizione compiuta del motivo, perché sarebbe costretta ad andare alla ricerca dei predetti “brani” e “stralci”, compiendo un’attività estranea al giudizio di legittimità. Il motivo è comunque infondato: la Corte territoriale ha minuziosamente indicato i molteplici elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, elementi che vanno ben oltre il rilievo della mancata specifica contestazione da parte della società convenuta nel giudizio di primo grado. 10 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il demansionamento anche per il periodo successivo alla cessione del ramo d’azienda solo sulla base di quanto era avvenuto in precedenza da parte di FO. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione articolata dalla Corte d’Appello, che, condividendo il convincimento già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che dall’01/07/2011 era “venuta a mancare la parte di lavoro legata all’integrazione degli apparati e collaudo degli stessi” e “la fase di manutenzione … era stata stravolta, riducendosi ad un’attività meramente esecutiva, nel rispetto, pedissequo delle disposizioni che provenivano da FO …” (v. sentenza impugnata, p. 15). Dunque con tale motivazione i giudici d’appello hanno compiuto un’autonoma valutazione degli elementi probatori in concreto emersi nel giudizio di primo grado, che ha portato alla medesima conclusione raggiunta dal Tribunale. Ne deriva che, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto affermato il demansionamento anche per il periodo dall’01/07/2011 in poi “esclusivamente” sulla base del demansionamento precedente disposto da FO spa. Il motivo è poi in parte inammissibile e in parte infondato in relazione alla censura di omesso rilievo del suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie relative al demansionamento anteriore alla cessione del ramo d’azienda. E’ inammissibile, perché la ricorrente non specifica se e in quale atto processuale abbia sollevato la relativa eccezione, per la quale – peraltro – la censura sarebbe dovuta essere di omessa pronunzia (art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., con conseguente nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.) e non di violazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.) E’ poi infondato, perché è sufficiente considerare che la responsabilità solidale del cessionario è espressamente prevista dall’art. 2112 c.c. (di cui la ricorrente infondatamente lamenta la violazione) in relazione ai crediti 11 (anche risarcitori) dei dipendenti per fatti commessi dal cedente prima della cessione. 5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2103 c.c. e delle norme sulla successione delle leggi nel tempo per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la novella dell’art. 2103 c.c. ad opera del d.lgs. n. 81/2015. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha fondato la decisione su due autonome rationes decidendi. In primo luogo ha ritenuto effettivamente inapplicabile la novella dell’art. 2103 c.c. sul rilievo che “il demansionamento era iniziato prima” (v. sentenza impugnata, p. 18), ma poi ha aggiunto che in ordine alle mansioni assegnate dal 2010 le società resistenti nulla avevano “dedotto e soprattutto provato circa la corrispondenza delle mansioni svolte dai lavoratori in epoca precedente rispetto alle caratteristiche professionali dei livelli d’inquadramento” (v. sentenza impugnata, p. 18). Dunque, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c. l’esito decisorio non muta: la società ricorrente era comunque onerata di eccepire e soprattutto dimostrare che quelle mansioni – assegnate nel 2010 e proseguite identiche anche dopo la cessione del ramo d’azienda – erano corrispondenti al livello e categoria legale di ciascun ricorrente. Tali oneri – secondo l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale – non sono stati adempiuti, sicché la decisione è comunque conforme a diritto, perché quelle mansioni sono da considerarsi “inferiori” anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., ad opera del d.lgs. n. 81/2015. 6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226 c.c., 432 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato in modo illogico il danno in via equitativa. Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una valutazione di merito in termini di apprezzamento del danno risarcibile, interdetta in sede di legittimità. La Corte territoriale ha dato puntuale conto e giustificazione del criterio equitativo utilizzato per la liquidazione e tanto basta a far ritenere la 12 decisione conforme a diritto e sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici. 7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem per avere la Corte territoriale riformato la decisione di primo grado di improponibilità della domanda da parte di De LU, UI, AR, DI, CA ON e IA. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha espressamente argomentato che il precedente giudicato riguardava il danno verificatosi fino alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado di quel giudizio, ossia fino alla data del 07/08/2012, sicché restavano impregiudicati i danni verificatisi nel periodo successivo (v. sentenza impugnata, p. 21). E proprio in tal senso è stato poi il dispositivo relativo ai predetti lavoratori (v. capo b) del dispositivo della sentenza impugnata). 8.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione, errata interpretazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 e 2113 c.c., 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere anche per i dipendenti EL, CA ON, AR e NO per intervenuta rinunzia ex art. 2113 c.c. Il motivo è inammissibile. Con riguardo a NO, la ricorrente deduce che egli si è spontaneamente dimesso in data 18/04/2017, percependo un incentivo all’esodo. Tale deduzione è del tutto insufficiente a sostenere il motivo, anche perché non si confronta con la specifica motivazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che “per NO risulta unicamente la circostanza di essersi dimesso in corso di causa senza sottoscrivere alcun verbale di conciliazione” (v. sentenza impugnata, p. 21). Con riguardo agli altri lavoratori, il motivo non è pertinente rispetto alla specifica motivazione con cui i giudici d’appello hanno evidenziato che “costoro non sono soggetti rinuncianti ex art. 2113 c.c. rispetto all’odierna azione, come si evince chiaramente dall’espressa esclusione contenuta nei 13 rispettivi verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale” (v. sentenza impugnata, p. 21). Quindi, per confutare tale motivazione, la società ricorrente avrebbe dovuto censurare l’affermata esistenza di quella “espressa esclusione” su cui si fonda la decisione d’appello e riportare il contenuto del verbale di conciliazione per sostenere il suo assunto. Tali oneri non sono stati adempiuti. RICORSO INCIDENTALE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111, co. 6, Cost., con conseguente nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, perplessa e incomprensibile con riguardo alla ritenuta irrilevanza (sia pure in modo implicito) dell’accertata mancata “copertura” per tutto il periodo di cui è causa di contratti di appalto idonei a giustificare la genuina intermediazione di manodopera. Il motivo è infondato. La Corte ha adeguatamente dato conto delle ragioni sulle quali ha formato il proprio convincimento, ritenendo “del tutto generiche” le doglianze dei lavoratori circa “presunti ma non specificati vuoti di disciplina contrattuale anche per il periodo apparente di vacanza contrattuale (luglio- agosto 2016)” (v. sentenza impugnata, p. 6). Si tratta di una motivazione che soddisfa il “minimo costituzionale”, perché consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello per pervenire alla loro decisione. Inoltre, al punto 4.5. della sentenza impugnata si dà atto dell’avvenuto deposito del contratto di appalto sottoscritto il 23/08/2016, rimasto pressocché identico a quello stipulato in precedenza, lasciando intendere, dunque, l’inesistenza di una “vacanza contrattuale”, conseguentemente ritenuta “apparente” al punto 4.6. Comunque il fatto non è decisivo, poiché il loro motivo di appello incidentale era limitato alla mancata prova dell’esistenza di un contratto di appalto, prova che invece la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697, 1655 e 2721 c.c., nonché 29 d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale finito per addossare ai lavoratori l’onere di dimostrare la 14 rilevanza delle carenze probatorie già evidenziate in primo grado, con conseguenti lacune della produzione documentale da parte di FO IA spa. Il motivo è inammissibile per due ragioni. In primo luogo sollecita a questa Corte una nuova valutazione delle prove documentali (quanto alla scadenza del primo appalto e alla decorrenza del secondo) inammissibile in sede di legittimità. In secondo luogo la circostanza addotta non è dirimente, perché i ricorrenti non precisano se e in quale atto processuale abbiano dedotto di aver lavorato presso FO anche in quel periodo di apparente “vacanza contrattuale”. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2909 c.c. e 12 disp.prel.c.c. per avere la Corte ritenuto formato un giudicato in ordine ai sigg.ri CA, AR, De LU, IA, DI e UI con riguardo alla decisione emessa in altro giudizio avente ad oggetto il trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. ed avere perciò rigettato la domanda di accertamento dell’interposizione illecita di manodopera. Il motivo è inammissibile. La domanda relativa all’asserita illecita interposizione di manodopera a causa dell’inesistenza di un valido contratto di appalto è stata rigettata dalla Corte d’appello nel merito (v. supra) e non perché preclusa da precedente giudicato. Quindi difetta la pertinenza del motivo rispetto alla motivazione espressa nella sentenza impugnata. 4.- Il rigetto di entrambi i ricorsi determina la reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese. Per i lavoratori per i quali è cessata la materia del contendere nulla va disposto sulle spese. Per i lavoratori controricorrenti, che non hanno proposto ricorso incidentale, le spese nel rapporto processuale con la ricorrente principale seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese, in relazione ad AN NO, AM ET, Li PI IO, OD 15 CE, AC AN, ER CE, RI IP, DR IA, DI RI, OT NO, UL IO, SP NO, AL PE MA, De LU IC, De Notaris DE, Di CA GI, SP UI, AR IM, ZE RM, IC NO, OL TO, NT GI, PIs UI, VO MA, RI AR, US OR SI, SA CC, CH OM NC, IG NI, IA RO;
rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
compensa le spese fra la ricorrente principale, i ricorrenti incidentali e FO IA spa;
condanna Ericsson Telecomunicazioni spa a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in
controricorrenti ZI DR, RT RE, LI OL, DR IA, DI RI, UL IO, AR RO, CA ON, CE OGGETTO: demansionamento- presso la cedente - rimasto presso la cessionaria - conseguenze - durata "a cavallo" della novella dell'art. 2103 c.c. ad opera dell'art. 3 d.lgs. n. 81/2015 - conseguenze Civile Sent. Sez. L Num. 12048 Anno 2024 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PANARIELLO FRANCESCOPAOLO Data pubblicazione: 03/05/2024 2 Gaetano, AL PE MA, De LU IC, De Notaris DE, EM CE, Di CA GI, Di AI OL, Donaggio UG, SP UI, FA ET DA, ZE RM, NO IO, NE OR IO, IA GE, TI CE, UI OR, NT GI, RI ND, LO LU, ED VI, VO MA, Rossi IZ, SB OL, CH OM NC, IG NI, TO OL, IL IO, AG OL, elett. dom.ti in Via Calamatta n. 16, Roma, presso l'avv. LU Silvestri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e CE Cirillo;
controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché FO IA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via V. Emanuele II n. 154, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NC Tofacchi, Matteo Motroni e ND Musti. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1593/2022 pubblicata in data 08/06/2022, n. r.g. 3780/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 05/03/2024 dal Consigliere dott. CEpaolo Panariello;
Udite le conclusioni rassegnate in udienza dal P.M., in persona dell’Avvocata Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo;
Udita la discussione dei difensori delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Gli odierni controricorrenti, così come i ricorrenti incidentali, erano tutti dipendenti di FO IA spa. Erano poi transitati alle dipendenze di Ericsson Telecomunicazioni spa in virtù di trasferimento di ramo d’azienda. Deducevano che, contestualmente al predetto trasferimento, la cedente aveva affidato in appalto alla cessionaria una serie di servizi informatici. Assumevano che l’appalto era stato solo simulato, volto a dissimulare un’interposizione fittizia di manodopera, e che già prima predetta cessione del ramo d’azienda erano stati demansionati. Chiedevano quindi l’accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera e la declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro alle 3 dipendenze di FO IA spa, nonché l’accertamento del demansionamento, l’ordine di reintegrarli nelle mansioni svolte in precedenza e la condanna della società responsabile a risarcire loro il danno. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, dato atto che nelle more alcuni ricorrenti avevano conciliato la lite in sede sindacale, rigettava la domanda degli altri ricorrenti volta all’accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera;
accoglieva l’altra domanda relativa al dedotto demansionamento, ordinava a Ericsson Telecomunicazioni spa di adibire i predetti a mansioni equivalenti a quelle svolte al momento della cessione del ramo d’azienda, nonché a risarcire loro il danno che liquidava in misura pari ad un terzo della retribuzione mensile per ogni mese dalla predetta cessione. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dato atto che nelle more altri lavoratori avevano conciliato la lite in sede sindacale, dichiarava per loro cessata la materia del contendere. Inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da EL GI, NO IO, AR RO, CA ON, De LU IC, UI OR, DI RI e IA GE (che si erano doluti dell’errata declaratoria di inammissibilità della domanda per ne bis in idem nonché della declaratoria di cessazione della materia del contendere – per NO, CA, AR e EL – senza che avessero espresso alcuna rinunzia all’azione relativa alla pretesa risarcitoria), condannava Ericsson Telecomunicazioni spa al risarcimento del danno da demansionamento in loro favore, che liquidava nella misura di un terzo della retribuzione mensile, con decorrenza da luglio 2011 per EL e NO e dall’08/08/2012 per gli altri, sino alla data di proposizione del ricorso di primo grado o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se anteriore. Infine rigettava per il resto l’appello principale della società e quello incidentale degli altri lavoratori, che si erano doluti del rigetto della loro domanda di accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera mediante simulato contratto di appalto di servizi, di cui aveva asserito che 4 la committente FO IA spa (loro originaria datrice di lavoro) non avesse provato l’esistenza. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il primo motivo di appello incidentale, con cui i lavoratori lamentano l’omessa o insufficiente motivazione del Tribunale circa l’eccepita inesistenza del contratto di appalto e circa la tardività delle produzioni documentali successive alla costituzione in giudizio, è infondato;
b) come ha rilevato già il Tribunale, FO IA spa ha prodotto l’estratto del contratto stipulato con E.T. spa, che comprende l’oggetto dell’attività oggetto di appalto;
le eccezioni formali in primo grado sollevate (produzione della sola minuta in italiano e non firmata) sono state superate mediante la successiva produzione, debitamente autorizzata dal Tribunale ex art. 421 c.p.c., del contratto originale in lingua inglese, debitamente sottoscritto, e contestualmente è stato depositato anche il contratto di appalto relativo al periodo temporale rilevante (sottoscritto il 23/08/2016), di contenuto pressocché identico a quello precedente del 2011; c) del tutto generiche sono le doglianze dei lavoratori circa la lingua adottata dalle parti per la stipula, come gli altri rilievi per un’asserita incompletezza di contenuto e di un vuoto di disciplina contrattuale per il periodo apparente di vacanza contrattuale (luglio-agosto 2016), posto che non è stato specificato in cosa consisterebbero tali carenze in termini di intellegibilità del contenuto, nonostante la traduzione giurata depositata su invito del Tribunale, e considerato che comunque la disciplina concreta del rapporto è stata di fatto accertata sulla base dell’istruttoria svolta;
d) infondato è anche il motivo relativo all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare circa l’omesso rilievo dell’asserita contraddittorietà della deposizione del teste LI, asseritamente smentita dalle risultanze documentali e dalle deposizioni dei testimoni addotti dai lavoratori, sul punto condividendosi il convincimento espresso e motivato del Tribunale;
e) infatti, è emersa evidente che E.T. spa aveva dotato il servizio oggetto di appalto di un’apposita struttura organizzativa sua propria, della 5 quale facevano parte i ricorrenti, rivolta ad una serie di clienti e non sono di FO IA spa;
f) il contenuto delle numerose e-mails prodotte dai lavoratori, in cui il LI si rivolgeva con toni perentori ai referenti del servizio Ericsson, non è significativo di un’ingerenza assoluta da parte della committente, tale da ritenere l’appaltatrice totalmente esautorata nelle sue prerogative imprenditoriali ed organizzative dell’attività appaltata;
g) nemmeno rilevante è la messa a disposizione di E.T. spa dei medesimi applicativi FO, dal momento che la condivisione delle medesime piattaforme informatiche è coessenziale al funzionamento del servizio di assistenza prestato;
h) del resto i lavoratori fanno ampio cenno alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6670/2019, che ha confermato quella della Corte d’Appello di Roma n. 23/2016 del 25/03/2016, secondo cui nella vicenda relativa al trasferimento di ramo d’azienda il software non rivestiva rilievo centrale e vi era una prevalenza di elementi materiali ed immateriali ceduti, di per sé idonei a connotare nel senso dell’autonomia e della preesistenza il ramo ceduto;
i) infondato è il primo motivo di appello principale, con cui E.T. spa lamenta l’erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali circa l’asserito demansionamento, atteso che i testimoni avevano tutti confermato il mantenimento delle mansioni già svolte prima del passaggio in E.T. spa a seguito della cessione del ramo d’azienda, nonché l’errato riconoscimento del danno risarcibile in difetto di prova;
j) viene condiviso il convincimento del Tribunale, che ha accertato la sottrazione dell’attività di integrazione degli apparati trasmissivi e di collaudo da giugno 2010, contestualmente affidata da FO IA spa ad un neonato gruppo di lavoro, nonché il fatto che, confluendo nel settore Filed Operations, poi ceduto a E.T. spa, i lavoratori abbiano finito per occuparsi solo di attività manutentiva, senza più margini di autonomia e di discrezionalità; 6 k) peraltro sul punto è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte n. 23/2016, che si è formato relativamente ai ricorrenti AR, CA, De LU, UI, DI e IA;
l) d’altronde, l’affermazione del demansionamento realizzato da FO (sino a luglio 2011) non è stato impugnato da quest’ultima società e su di essa si è formato il giudicato, che seppure relativo a rapporti con altra società, nondimeno costituisce elemento di valutazione grave e preciso dell’esistenza del demansionamento, posto che le mansioni sono rimaste inalterate anche da luglio 2011 in poi;
m) infondato è anche il secondo motivo di appello principale, con cui E.T. spa lamenta che la cessione del ramo d’azienda farebbe venir meno l’imputabilità ad essa del demansionamento realizzato ben prima, atteso che l’imputazione anche ad E.T. spa deriva proprio dal fatto che quelle mansioni sono rimaste inalterate anche presso tale società, che pertanto ne risponde;
n) infondato è altresì l’ulteriore motivo, fondato sulla nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 81/2015, atteso che la nuova norma consente al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale, laddove la società nulla ha mai dedotto circa questa corrispondenza delle mansioni svolte rispetto alle caratteristiche professionali dei livelli di inquadramento per il periodo successivo al 2015; o) infondato è anche l’ultimo motivo con cui E.T. spa lamenta l’eccessività della liquidazione del danno, sul punto dovendo condividersi integralmente la motivazione del Tribunale;
p) fondato è l’ulteriore motivo di appello incidentale, con cui i lavoratori De LU, UI, AR, DI, CA A. e IA si sono doluti per la dichiarata inammissibilità della loro domanda, in quanto a dire del Tribunale preclusa dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 23/2016 confermata in Cassazione, avente identica causa petendi e petitum;
7 q) al riguardo va evidenziato che quel giudicato copriva il periodo fino al deposito del ricorso introduttivo di quel giudizio di primo grado, sicché non si estende al periodo successivo, da individuare con riguardo alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado oggi in esame (07/08/2012); r) fondato è infine l’ultimo motivo di appello incidentale, con cui EL, CA A., AR e NO si dolgono della dichiarata cessata materia del contendere, atteso che effettivamente dal verbale di conciliazione sindacale si evince l’espressa esclusione dell’azione risarcitoria e per NO non risulta alcun verbale di conciliazione sindacale, ma solo la circostanza delle sue dimissioni in corso di causa;
s) infine vanno rigettati gli altri motivi di appello principale e incidentale relativi alla regolamentazione delle spese, che si presenta corretta 4.- Avverso tale sentenza Ericsson Telecomunicazioni spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 5.- ZI DR e gli altri hanno resistito con controricorso e alcuni di loro (come indicati in epigrafe) hanno proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. 6.- FO IA spa si è costituita con controricorso. 7.- Nelle more sono intervenute altre conciliazioni in sede sindacale: per tali lavoratori, indicati in dispositivo, va dichiarata cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese. 8.- Tutte le parti ancora in lite hanno depositato memoria. 9.- In udienza il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale, nonché per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione a quei lavoratori per i quali è intervenuta conciliazione in sede sindacale. MOTIVI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti del demansionamento. 8 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, contrariamente al titoletto del motivo, la ricorrente lamenta in realtà l’omessa considerazione di asserite carenze di allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a suo dire evidenziate con apposito motivo di appello. Al riguardo precisa che “l’asserita violazione dell’art. 2103 c.c. non era supportata da oneri assertivi precisi” (v. ricorso per cassazione, p. 26). Il motivo è altresì inammissibile perché tende a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi, ravvisati dalla Corte d’appello in fatto e ritenuti probatori dell’avvenuto demansionamento già prima del trasferimento del ramo aziendale cui erano addetti i controricorrenti. Trattasi di elementi che attengono alla formazione del libero convincimento del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità laddove – come nella specie – adeguatamente motivato. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103, 1362, 1364 c.c., nonché delle pertinenti clausole del CCNL applicato, per avere la Corte territoriale ritenuto corretto il procedimento logico-giuridico trifasico compiuto dal Tribunale. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E’ inammissibile laddove tenta di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto in modo conforme dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, sollecitando a questa Corte valutazioni “di fatto” interdette in sede di legittimità. E’ altresì inammissibile in quanto: a) pur addebitando alla Corte territoriale un’errata interpretazione delle clausole del CCNL, non è spiegato in alcun modo in cosa sarebbe consistito l’errore e, più esattamente, la violazione delle clausole medesime ovvero la loro errata interpretazione;
b) contiene censure di insufficiente motivazione, ormai espunte dalla ricorribilità in cassazione a seguito della riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 143/2012; c) riporta passi delle deposizioni testimoniali, che tuttavia non sono 9 valutabili da questa Corte di legittimità, trattandosi di attività riservata ai giudici di merito ai fini del loro convincimento. Il motivo è poi nel resto infondato. Come accertato dalla Corte d’Appello, le nuove mansioni integranti il demansionamento – contrariamente all’assunto della ricorrente – sono state affidate ai controricorrenti da FO IA spa prima del trasferimento di ramo d’azienda (cui i lavoratori erano addetti) e sono continuate identiche (anzi con ulteriore deminutio) anche durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, odierna ricorrente. Dunque si rivela non pertinente la censura articolata da Ericsson spa, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe compiuto la “specifica comparazione, posizione per posizione, delle mansioni svolte in precedenza dai lavoratori e quelle poi successivamente assegnate in Ericsson” (v. ricorso per cassazione, p. 28). 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103 e 2697 c.c., nonché 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale dato rilievo alla asserita mancata contestazione, da parte di Ericsson, del mantenimento delle medesime mansioni dequalificanti anche nel periodo successivo all’01/07/2011. Assume di aver invece contestato tale circostanza. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, infatti, assume di aver narrato – nei gradi di merito – fatti logicamente incompatibili con l’assunto dei lavoratori, sicché doveva ritenersi adempiuto il suo onere di specifica contestazione, sia pure avvenuto in modo implicito. Tuttavia non riporta, neppure in stralcio, i passi della sua memoria difensiva di primo grado in cui aveva a suo dire allegato quei fatti, né i passi del suo motivo di d’appello con cui aveva a suo dire riproposto quei medesimi fatti. Ciò impedisce a questa Corte di avere cognizione compiuta del motivo, perché sarebbe costretta ad andare alla ricerca dei predetti “brani” e “stralci”, compiendo un’attività estranea al giudizio di legittimità. Il motivo è comunque infondato: la Corte territoriale ha minuziosamente indicato i molteplici elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, elementi che vanno ben oltre il rilievo della mancata specifica contestazione da parte della società convenuta nel giudizio di primo grado. 10 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il demansionamento anche per il periodo successivo alla cessione del ramo d’azienda solo sulla base di quanto era avvenuto in precedenza da parte di FO. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione articolata dalla Corte d’Appello, che, condividendo il convincimento già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che dall’01/07/2011 era “venuta a mancare la parte di lavoro legata all’integrazione degli apparati e collaudo degli stessi” e “la fase di manutenzione … era stata stravolta, riducendosi ad un’attività meramente esecutiva, nel rispetto, pedissequo delle disposizioni che provenivano da FO …” (v. sentenza impugnata, p. 15). Dunque con tale motivazione i giudici d’appello hanno compiuto un’autonoma valutazione degli elementi probatori in concreto emersi nel giudizio di primo grado, che ha portato alla medesima conclusione raggiunta dal Tribunale. Ne deriva che, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto affermato il demansionamento anche per il periodo dall’01/07/2011 in poi “esclusivamente” sulla base del demansionamento precedente disposto da FO spa. Il motivo è poi in parte inammissibile e in parte infondato in relazione alla censura di omesso rilievo del suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie relative al demansionamento anteriore alla cessione del ramo d’azienda. E’ inammissibile, perché la ricorrente non specifica se e in quale atto processuale abbia sollevato la relativa eccezione, per la quale – peraltro – la censura sarebbe dovuta essere di omessa pronunzia (art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., con conseguente nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.) e non di violazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.) E’ poi infondato, perché è sufficiente considerare che la responsabilità solidale del cessionario è espressamente prevista dall’art. 2112 c.c. (di cui la ricorrente infondatamente lamenta la violazione) in relazione ai crediti 11 (anche risarcitori) dei dipendenti per fatti commessi dal cedente prima della cessione. 5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2103 c.c. e delle norme sulla successione delle leggi nel tempo per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la novella dell’art. 2103 c.c. ad opera del d.lgs. n. 81/2015. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha fondato la decisione su due autonome rationes decidendi. In primo luogo ha ritenuto effettivamente inapplicabile la novella dell’art. 2103 c.c. sul rilievo che “il demansionamento era iniziato prima” (v. sentenza impugnata, p. 18), ma poi ha aggiunto che in ordine alle mansioni assegnate dal 2010 le società resistenti nulla avevano “dedotto e soprattutto provato circa la corrispondenza delle mansioni svolte dai lavoratori in epoca precedente rispetto alle caratteristiche professionali dei livelli d’inquadramento” (v. sentenza impugnata, p. 18). Dunque, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c. l’esito decisorio non muta: la società ricorrente era comunque onerata di eccepire e soprattutto dimostrare che quelle mansioni – assegnate nel 2010 e proseguite identiche anche dopo la cessione del ramo d’azienda – erano corrispondenti al livello e categoria legale di ciascun ricorrente. Tali oneri – secondo l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale – non sono stati adempiuti, sicché la decisione è comunque conforme a diritto, perché quelle mansioni sono da considerarsi “inferiori” anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., ad opera del d.lgs. n. 81/2015. 6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226 c.c., 432 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato in modo illogico il danno in via equitativa. Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una valutazione di merito in termini di apprezzamento del danno risarcibile, interdetta in sede di legittimità. La Corte territoriale ha dato puntuale conto e giustificazione del criterio equitativo utilizzato per la liquidazione e tanto basta a far ritenere la 12 decisione conforme a diritto e sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici. 7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem per avere la Corte territoriale riformato la decisione di primo grado di improponibilità della domanda da parte di De LU, UI, AR, DI, CA ON e IA. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha espressamente argomentato che il precedente giudicato riguardava il danno verificatosi fino alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado di quel giudizio, ossia fino alla data del 07/08/2012, sicché restavano impregiudicati i danni verificatisi nel periodo successivo (v. sentenza impugnata, p. 21). E proprio in tal senso è stato poi il dispositivo relativo ai predetti lavoratori (v. capo b) del dispositivo della sentenza impugnata). 8.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione, errata interpretazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 e 2113 c.c., 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere anche per i dipendenti EL, CA ON, AR e NO per intervenuta rinunzia ex art. 2113 c.c. Il motivo è inammissibile. Con riguardo a NO, la ricorrente deduce che egli si è spontaneamente dimesso in data 18/04/2017, percependo un incentivo all’esodo. Tale deduzione è del tutto insufficiente a sostenere il motivo, anche perché non si confronta con la specifica motivazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che “per NO risulta unicamente la circostanza di essersi dimesso in corso di causa senza sottoscrivere alcun verbale di conciliazione” (v. sentenza impugnata, p. 21). Con riguardo agli altri lavoratori, il motivo non è pertinente rispetto alla specifica motivazione con cui i giudici d’appello hanno evidenziato che “costoro non sono soggetti rinuncianti ex art. 2113 c.c. rispetto all’odierna azione, come si evince chiaramente dall’espressa esclusione contenuta nei 13 rispettivi verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale” (v. sentenza impugnata, p. 21). Quindi, per confutare tale motivazione, la società ricorrente avrebbe dovuto censurare l’affermata esistenza di quella “espressa esclusione” su cui si fonda la decisione d’appello e riportare il contenuto del verbale di conciliazione per sostenere il suo assunto. Tali oneri non sono stati adempiuti. RICORSO INCIDENTALE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111, co. 6, Cost., con conseguente nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, perplessa e incomprensibile con riguardo alla ritenuta irrilevanza (sia pure in modo implicito) dell’accertata mancata “copertura” per tutto il periodo di cui è causa di contratti di appalto idonei a giustificare la genuina intermediazione di manodopera. Il motivo è infondato. La Corte ha adeguatamente dato conto delle ragioni sulle quali ha formato il proprio convincimento, ritenendo “del tutto generiche” le doglianze dei lavoratori circa “presunti ma non specificati vuoti di disciplina contrattuale anche per il periodo apparente di vacanza contrattuale (luglio- agosto 2016)” (v. sentenza impugnata, p. 6). Si tratta di una motivazione che soddisfa il “minimo costituzionale”, perché consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello per pervenire alla loro decisione. Inoltre, al punto 4.5. della sentenza impugnata si dà atto dell’avvenuto deposito del contratto di appalto sottoscritto il 23/08/2016, rimasto pressocché identico a quello stipulato in precedenza, lasciando intendere, dunque, l’inesistenza di una “vacanza contrattuale”, conseguentemente ritenuta “apparente” al punto 4.6. Comunque il fatto non è decisivo, poiché il loro motivo di appello incidentale era limitato alla mancata prova dell’esistenza di un contratto di appalto, prova che invece la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697, 1655 e 2721 c.c., nonché 29 d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale finito per addossare ai lavoratori l’onere di dimostrare la 14 rilevanza delle carenze probatorie già evidenziate in primo grado, con conseguenti lacune della produzione documentale da parte di FO IA spa. Il motivo è inammissibile per due ragioni. In primo luogo sollecita a questa Corte una nuova valutazione delle prove documentali (quanto alla scadenza del primo appalto e alla decorrenza del secondo) inammissibile in sede di legittimità. In secondo luogo la circostanza addotta non è dirimente, perché i ricorrenti non precisano se e in quale atto processuale abbiano dedotto di aver lavorato presso FO anche in quel periodo di apparente “vacanza contrattuale”. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2909 c.c. e 12 disp.prel.c.c. per avere la Corte ritenuto formato un giudicato in ordine ai sigg.ri CA, AR, De LU, IA, DI e UI con riguardo alla decisione emessa in altro giudizio avente ad oggetto il trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. ed avere perciò rigettato la domanda di accertamento dell’interposizione illecita di manodopera. Il motivo è inammissibile. La domanda relativa all’asserita illecita interposizione di manodopera a causa dell’inesistenza di un valido contratto di appalto è stata rigettata dalla Corte d’appello nel merito (v. supra) e non perché preclusa da precedente giudicato. Quindi difetta la pertinenza del motivo rispetto alla motivazione espressa nella sentenza impugnata. 4.- Il rigetto di entrambi i ricorsi determina la reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese. Per i lavoratori per i quali è cessata la materia del contendere nulla va disposto sulle spese. Per i lavoratori controricorrenti, che non hanno proposto ricorso incidentale, le spese nel rapporto processuale con la ricorrente principale seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese, in relazione ad AN NO, AM ET, Li PI IO, OD 15 CE, AC AN, ER CE, RI IP, DR IA, DI RI, OT NO, UL IO, SP NO, AL PE MA, De LU IC, De Notaris DE, Di CA GI, SP UI, AR IM, ZE RM, IC NO, OL TO, NT GI, PIs UI, VO MA, RI AR, US OR SI, SA CC, CH OM NC, IG NI, IA RO;
rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
compensa le spese fra la ricorrente principale, i ricorrenti incidentali e FO IA spa;
condanna Ericsson Telecomunicazioni spa a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in