Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., la quale può essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell'agente, richiede tuttavia, per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2006, n. 42039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42039 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1250
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 014408/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM RO, N. IL 11/08/1952;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/01/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
AM RO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 24 gennaio 2005 della Corte d'Appello di Milano che ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione subita, dal 6 febbraio 1996 al 13 maggio 1997, per i reati di cui al D.P.R. n. 303 del 1990, artt.73 e 74 dai quali era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva.
La Corte di merito - premesso che le accuse mosse nei confronti del ricorrente da un collaboratore non avevano trovato riscontri (un altro collaboratore aveva attenuato le sue accuse in dibattimento) - ha escluso il diritto alla riparazione ravvisando la colpa grave dell'istante, preclusiva della riparazione, nella circostanza che era stato accertato che AM frequentava assiduamente tale FA ROSARIO, trafficante di stupefacenti, "la cui attività di spaccio è indubbia".
Con il proposto ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la sua insufficienza perché l'ordinanza impugnata avrebbe fondato la sua valutazione sull'esistenza della colpa grave senza indicare alcun elemento che consentisse di affermare che AM era a conoscenza delle azioni criminose di FA e senza considerare che questi era parente del ricorrente.
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. La Corte di merito ha, in buona sostanza, ravvisato la colpa grave in un atteggiamento di connivenza del ricorrente rispetto alle attività criminose di FA affermando essere ovvio "che i due si trovavano insieme durante lo svolgimento dei traffici di stupefacenti". Orbene, su questo problema, ritiene la Corte che un atteggiamento di connivenza possa, in astratto, essere ritenuto integrare la colpa grave purché, nella situazione in concreto accertata, ci si trovi in presenza di determinati presupposti.
È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato. Ma questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello "spettatore passivo" essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso.
Nei casi in cui l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intende perseguire questo effetto e sia comunque idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri. Ma per poter pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso conto). Nel nostro caso invece questa conoscenza è solo affermata ma alcun elemento viene indicato a supporto di questo convincimento ne' vengono indicati elementi che avrebbero dovuto convincere l'istante dei traffici in cui era coinvolto FA;
e parimenti è soltanto affermato che AM e FA si trovavano insieme durante lo svolgimento dei traffici di stupefacenti senza che venga indicato alcun elemento di prova a sostegno di questa affermazione. Naturalmente la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza per assumere rilevanza ai fini della riparazione si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva. Il che nella specie non è avvenuto essendosi i giudici di merito limitati ad affermare la corrispondenza tra connivenza e colpa grave.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006