Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato subordinato ad una specifica integrazione probatoria, è deducibile in appello il vizio derivante dall'accoglimento solo parziale della richiesta integrazione. (Fattispecie in cui il giudice del gravame aveva ritenuto che l'ordinanza di ammissione parziale dell'istanza di rito abbreviato condizionato dovesse essere impugnata non con l'atto d'appello, ma con il ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2009, n. 28895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28895 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1183
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 11777/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YA VA DI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza 20 novembre 2006 del Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché l'avv. Cantafio che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
YA VA DI ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 20 novembre 2006 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione 14 novembre 2005 del Tribunale monocratico di Bologna, di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati di resistenza e lesioni, in danno di Mozzanti e Ferrari, con assoluzione per il resto.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dei disposti dell'art. 438 c.p.p., comma 5. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p., prospettando che il giudice di merito non abbia valutato con la dovuta attenzione le dichiarazioni del teste che aveva sentito le affermazioni rese da altri testimoni sulle stesse circostanze.
Con un terzo motivo il difensore prospetta travisamento del fatto nel senso che la testata ed i pugni, da cui sarebbe derivata la frattura del setto nasale del Mozzanti, si sarebbero realizzati non nella fase del controllo ma nella fase successiva.
Il primo motivo è fondato e rende non necessario l'esame delle successive doglianze.
Risulta agli atti che l'imputato, a mezzo del suo difensore, subito dopo l'udienza di convalida ha formulato, ex art. 558 c.p.p., comma 8, richiesta di giudizio abbreviato, subordinando la richiesta stessa
- ex art. 438 c.p.p., comma 5 - all'ammissione di quattro testimoni ed il Giudice, nell'ammettere il rito con l'integrazione probatoria, ha limitato peraltro ad un solo teste il numero degli esaminandi (uno per la difesa ed uno per l'accusa).
Il difensore, successivamente all'esito della limitata integrazione probatoria, ha insistito per l'ammissione di almeno "un altro" dei testi indicati ed esclusi, ma il primo giudice ha rigettato la richiesta.
Entrambe le ordinanze (la prima di esclusione e la seconda di rigetto) sono state appellate, unitamente al merito della decisione. La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, richiamando due conformi pronunce di questa Corte (22189/2005 e 6772/2005) ha ritenuto che le dette ordinanze dovessero entrambe essere impugnate non con l'atto di appello, ma con ricorso per cassazione, realizzando la revoca unilaterale di una delle prove richieste una nullità sanabile ex art. 183 c.p.p., lett. b).. La Corte, pur prendendo atto di tale richiamato orientamento giurisprudenziale, (espresso anche di recente da questa stessa sezione: sentenza n. 42696 del 23/10/2008 Rv. 241627), osserva che ne esiste uno diametralmente opposto.
Infatti, secondo altre decisioni della Corte, risulterebbe inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca unilaterale, di parte della integrazione probatoria nel giudizio abbreviato condizionato, la quale non integrerebbe gli estremi dell'atto abnorme, ma costituirebbe semplicemente un provvedimento illegittimo, contro cui, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è proponibile il ricorso per cassazione (Cass. pen. sez. 5^, 3395/2004 Rv. 231408 Di Ponio). Talché pare preferibile, per la sua maggior funzione garantista e per la maggior rispondenza alle esigenze di economia e celerità del processo, quella interpretazione che in tema di giudizio abbreviato, afferma che l'imputato, il quale abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, possa far valere in appello il vizio derivante dell'ammissione al rito e della non accolta integrazione (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 4^, 15573/2005 Rv. 233956, Coniglio. Massime precedenti Conformi: N. 15296 del 2004 Rv. 228535).
Nella specie quindi non vi è stata acquiescenza per difetto di impugnazione delle ordinanze in Cassazione, ma, come rilevato nel ricorso, l'imputato ha subito il provvedimento del primo giudice, tentando invano, anche di insistere per l'ammissione di un altro dei testi della propria lista, e si è di ciò utilmente lamentato, demandando correttamente al Giudice di merito di secondo grado di emendare in quella sede il detto vizio.
Si impone quindi l'annullamento con rinvio perché altra sezione della Corte di appello di Bologna proceda ad un nuovo giudizio, nel rispetto dei criteri dianzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009