Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In base al principio di conversione dei mezzi di impugnazione, il giudice di appello, adito per l'impugnazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., è tenuto a qualificare il gravame come ricorso per cassazione e, conseguentemente, a trasmettere gli atti alla Suprema corte, senza che a lui competa l'esame dei motivi allo scopo di verificare, in concreto, la possibilità della conversione. (Nella fattispecie, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello, senza dichiarante la conversione in ricorso, perché fondato su motivi di merito. La Suprema corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, trattenendo per la decisione l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 05/03/1999
1.Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale LACANNA Consigliere N.489
3. " Francesco CALBI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO Consigliere N.49380/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RT IO nato l'[...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce, in data 12.10.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale Lacanna
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata e qualificata la impugnazione come ricorso, disporsi per la trattazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza - emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Pretore di Lecce applicava a RT IO la pena - condizionalmente sospesa - di tre mesi di reclusione per il reato ex art. 1 L. 386/90, consistito nell'emissione di due assegni bancari senza l'autorizzazione della Banca trattaria.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto dal RT appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte leccese con la motivazione che tale impugnazione era esclusa dall'art. 448 co. 2^ c.p.p. e che, inoltre, essendo fondata solo su motivi di merito i non poteva essere qualificata come ricorso per cassazione. Siffatta pronuncia è stata gravata di ricorso per cassazione dal RT con unico motivo con il quale ha confermato quanto dedotto con l'atto di appello, e cioè l'insussistenza del dolo per avere egli emesso gli assegni di cui trattasi i ignorando che la propria banca gli aveva revocato pochi giorni prima, l'autorizzazione ad emettere assegni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, in base al principio di conversione dei mezzi di impugnazione, fissato dal 5^ comma dell'art. 568 c.p.p., il giudice di appello, investito dall'impugnazione del RT avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. avrebbe dovuto qualificarla automaticamente ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti a questa Corte, e non già esaminare i motivi al fine di verificarne la possibilità o meno di essere convertita in ricorso per cassazione. Ciò premesso, si rileva che, risultando illegittima la sentenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, ne va disposto l'annullamento, senza rinvio, con la conseguenza che tale impugnazione - qualificata ricorso per cassazione - va trattenuta da questa Corte per la decisione.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza e, qualificata ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Pretore di Lecce in data 19.2.1997, la trattiene per la decisione in altra udienza.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999