Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 13905
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo che la misura dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare non sia fungibile con la pena detentiva, salvo che non sia accompagnata da obblighi tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari. Nel caso di specie, la fascia oraria (20:00-8:00) non è stata ritenuta preclusiva dell'interazione sociale e lavorativa, e non sono stati allegati specifici elementi probatori in tal senso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e 665, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 660, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta affermando che lo scioglimento del cumulo di pene, avendo natura solo 'ideale' o 'temporanea', non può costituire oggetto di un procedimento a sé stante, ma deve essere pronunciato incidentalmente dal giudice funzionalmente competente. Nel caso specifico, la valutazione del cumulo e la concedibilità dei benefici penitenziari spettano alla magistratura di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 13905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13905
    Data del deposito : 16 aprile 2026

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