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Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 13905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13905 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 501/2026 CC - 10/02/2026 R.G.N. 35680/2025 sul ricorso proposto da: PA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15 luglio 2025 del Tribunale di Arezzo Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. SIEP 90/2025, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Arezzo, per anni quattro,mesi quattro,giorni ventotto di reclusione nei confronti di IO PA, nonché quella di computazione di un periodo di presofferto pari ad anni uno, mesi sette e giorni dodici trascorsi in esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare applicata nell'ambito del procedimento penale n. 19872/16 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale di Bologna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Mario Guagliani, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1,lett. c) cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che nell'istanka 'relativa alla fungibilità, quale presofferto, anche del periodo patito con obbligo di dimora con permanenza Penale Sent. Sez. 1 Num. 13905 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 10/02/2026 domiciliare, era stato dedotto che nel procedimento penale n. 19872/16 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, il PA, dopo il periodo di detenzione agli arresti domiciliari, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di permanenza domiciliare dal 15 luglio 2020 al 9 ottobre 2023, pari ad anni tre, mesi due e giorni ventiquattro. Richiamava, nell'istanza al Giudice dell'esecuzione, il ricorrente quanto statuito dalla Corte di cassazione, Sez. 1, nella sentenza n. 10062/20 chiedendo riconoscersi in via subordinata perlomeno la metà del periodo scontato ovvero anni uno, mesi sette e giorni dodici. Lamenta il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che l'obbligo di dimora era esteso dalle ore 20 alle ore 8, ed aveva così compromesso il regolare svolgimento della vita di relazione e lavorativa, atteso che l'attività svolta dal Palmét presso la ditta "Greco 2 srl" aveva inizio alle ore 7. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e 665, comma 4,cod. proc. pen. in relazione all'art. 660,connma 1, lett. c)/ cod. proc. pen. Evidenzia, nell'istanza al Giudice dell'esecuzione, il ricorrente che il PA aveva subito un periodo di carcerazione preventiva "nell'ambito di due processi che si sono accavallati e per i quali dovrà essere effettuato cumulo: in quello che ci occupa (il n. 14021/2018 rgnr DDA Firenze) dal 2/5/2019 al 21/7/2020 e nel p.p. 19872/15 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Bologna per il quale il PA è stato sottoposto a misura cautelare, prima nella forma della detenzione in carcere (a far data dal 23 luglio 2019), poi quali arresti domiciliari (dal gennaio 2020 al 15/7/2020); complessivamente quindi le custodie patite ammontano ad anni 1, mesi 2 e giorni 19 di reclusione. La pena pari ad anni 1 è stata utilizzata, quale fungibilità, dalla Procura della Repubblica di Brindisi per estinguere l'ordine di esecuzione n. 143/2023 SIEP, derivante dalla sentenza n. 1481/2018 del Tribunale di Brindisi. Per tali motivi la prima richiesta è di operare un cumulo tra le due sentenze (per un totale di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre multa pari ad C 15.000) ed attribuire, come per legge, il presofferto al reato ostativo, cumulando pertanto un periodo residuo di anni 3, mesi 3 e giorni 11 di reclusione". Lamenta il ricorrente nel secondo motivo di ricorso che il Tribunale ha errato nel definire tale richiesta ideale, essendo viceversa vagliabile, ex art. 655 cod. proc. pen., dal Giudice dell'esecuzione di Arezzo in quanto l'altra sentenza è stata emessa dal Tribunale di Brindisi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale Raffaele Piccirillo, chiedeva il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il giudizio di legittimità ha il compito di verificare se la decisione del giudice ha bene applicato norme sostanziali o processuali e se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune da vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorato in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità. Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è il provvedimento decisorio. La normativa che indica i contenuti (ed i limiti) della cognizione del giudice di legittimità si ravvisa nella norma di cui all'art. 609 comma 1 cod. proc. pen., ovvero i "motivi" proposti (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (dep. 21/03/2014) Rv. 259456). 3. In relazione al primo motivo di ricorso, ovvero la computazione del periodo di presofferto patito dal PA nell'ambito del procedimento penale n. 19872/16 RGNR pendente presso il Tribunale di Bologna e non ancora definito, il Tribunale motiva compiutamente, non ravvisandosi alcuna violazione di legge. Fissando la regola generale, ovvero che "ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta", il Tribunale di Arezzo ravvisa l'eccezione allorché "la misura non custodiale sia accompagnata dall'imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari", come deciso nella sentenza Bonaccorsi, Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012. "Nel caso di specie -motiva il Tribunale- il PA, nell'ambito del procedimento bolognese è stato destinatario della prescrizione di permanenza domiciliare dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Ebbene trattasi di una fascia oraria che non appare certamente preclusiva della possibilità per l'interessato di una sua interazione con la propria naturale sfera territoriale e di relazioni sociali, in quanto la prescrizione aggiuntiva afferente al divieto di uscita notturna riguarda un arco temporale normalmente destinato ad essere trascorso in ambito domestico...Né del resto parte istante, su cui ricade certamente un preciso onere di prova sul punto, tenuto conto che la fungibilità tra le due misure costituisce una eccezione alla regola generale, ha allegato alcuno specifico elemento in grado di inficiare la validità della superiore massima di esperienza". 3.1. A fronte di tale compiuta motivazione, il ricorso propone argomentazioni generiche e prive di un reale contenuto confutativo, non comprendendosi se gli 3 aspetti impeditivi delle prestazioni di lavoro siano stati dedotti in sede di incidente di esecuzione, essendo onere della parte che impugna un provvedimento offrire «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Questa "indicazione specifica" è infatti espressione di un "motivo" di impugnazione, che implica ontologicamente un confronto critico con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugnato. 3.2. Nel caso di specie, dunque, il primo motivo è inammissibile limitandosi, il ricorrente, a prospettare una diversa valutazione di merito, privandolo del necessario "tono di legittimità". 4. Il secondo motivo del ricorso è infondato. 4.1. Va premesso che "lo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge", Sez. 1, n. 4208 del 07/06/2000 Rv. 215525 - 01, e che "nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie liberazione anticipata speciale), la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza" Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016 Rv. 269045 - 01. 4.2. Il Tribunale di Arezzo ha fatto buon governo dei principi di diritto, seguendo, nella motivazione, un iter logico argomentativo sino a giungere alla conclusione che "quanto richiesto dalla parte istante non può costituire oggetto di incidente di esecuzione, ma in ipotesi dovrebbe essere rivalutato, incidentalmente, dal giudice funzionalmente competente, in quanto strumentale al raggiungimento di un determinato fine e, quindi, nell'ambito del relativo procedimento...; dunque, in particolare, per quello che qui interessa, dalla magistratura di sorveglianza, cui spetta di valutare i termini di concedibilità dei diversi benefici penitenziari e che può individuare, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare". 4.3. A fronte della compiuta motivazione, il ricorrente, con la censura relativa al diniego dell'imputazione del presofferto detentivo ad un reato ostativo, anziché ad altri titoli esecutivi, non illustrando quale sarebbe l'interesse concreto ad ottenere l'invocato cumulo, ha inteso, in realtà, intraprendere dinanzi al Giudice dell'esecuzione, un percorso che si discosta dal dettato normativo e dall'assetto giu rispruden zia le. 4 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10 febbraio 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. SIEP 90/2025, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Arezzo, per anni quattro,mesi quattro,giorni ventotto di reclusione nei confronti di IO PA, nonché quella di computazione di un periodo di presofferto pari ad anni uno, mesi sette e giorni dodici trascorsi in esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare applicata nell'ambito del procedimento penale n. 19872/16 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale di Bologna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Mario Guagliani, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1,lett. c) cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che nell'istanka 'relativa alla fungibilità, quale presofferto, anche del periodo patito con obbligo di dimora con permanenza Penale Sent. Sez. 1 Num. 13905 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 10/02/2026 domiciliare, era stato dedotto che nel procedimento penale n. 19872/16 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, il PA, dopo il periodo di detenzione agli arresti domiciliari, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di permanenza domiciliare dal 15 luglio 2020 al 9 ottobre 2023, pari ad anni tre, mesi due e giorni ventiquattro. Richiamava, nell'istanza al Giudice dell'esecuzione, il ricorrente quanto statuito dalla Corte di cassazione, Sez. 1, nella sentenza n. 10062/20 chiedendo riconoscersi in via subordinata perlomeno la metà del periodo scontato ovvero anni uno, mesi sette e giorni dodici. Lamenta il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che l'obbligo di dimora era esteso dalle ore 20 alle ore 8, ed aveva così compromesso il regolare svolgimento della vita di relazione e lavorativa, atteso che l'attività svolta dal Palmét presso la ditta "Greco 2 srl" aveva inizio alle ore 7. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e 665, comma 4,cod. proc. pen. in relazione all'art. 660,connma 1, lett. c)/ cod. proc. pen. Evidenzia, nell'istanza al Giudice dell'esecuzione, il ricorrente che il PA aveva subito un periodo di carcerazione preventiva "nell'ambito di due processi che si sono accavallati e per i quali dovrà essere effettuato cumulo: in quello che ci occupa (il n. 14021/2018 rgnr DDA Firenze) dal 2/5/2019 al 21/7/2020 e nel p.p. 19872/15 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Bologna per il quale il PA è stato sottoposto a misura cautelare, prima nella forma della detenzione in carcere (a far data dal 23 luglio 2019), poi quali arresti domiciliari (dal gennaio 2020 al 15/7/2020); complessivamente quindi le custodie patite ammontano ad anni 1, mesi 2 e giorni 19 di reclusione. La pena pari ad anni 1 è stata utilizzata, quale fungibilità, dalla Procura della Repubblica di Brindisi per estinguere l'ordine di esecuzione n. 143/2023 SIEP, derivante dalla sentenza n. 1481/2018 del Tribunale di Brindisi. Per tali motivi la prima richiesta è di operare un cumulo tra le due sentenze (per un totale di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre multa pari ad C 15.000) ed attribuire, come per legge, il presofferto al reato ostativo, cumulando pertanto un periodo residuo di anni 3, mesi 3 e giorni 11 di reclusione". Lamenta il ricorrente nel secondo motivo di ricorso che il Tribunale ha errato nel definire tale richiesta ideale, essendo viceversa vagliabile, ex art. 655 cod. proc. pen., dal Giudice dell'esecuzione di Arezzo in quanto l'altra sentenza è stata emessa dal Tribunale di Brindisi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale Raffaele Piccirillo, chiedeva il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il giudizio di legittimità ha il compito di verificare se la decisione del giudice ha bene applicato norme sostanziali o processuali e se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune da vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorato in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità. Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è il provvedimento decisorio. La normativa che indica i contenuti (ed i limiti) della cognizione del giudice di legittimità si ravvisa nella norma di cui all'art. 609 comma 1 cod. proc. pen., ovvero i "motivi" proposti (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (dep. 21/03/2014) Rv. 259456). 3. In relazione al primo motivo di ricorso, ovvero la computazione del periodo di presofferto patito dal PA nell'ambito del procedimento penale n. 19872/16 RGNR pendente presso il Tribunale di Bologna e non ancora definito, il Tribunale motiva compiutamente, non ravvisandosi alcuna violazione di legge. Fissando la regola generale, ovvero che "ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta", il Tribunale di Arezzo ravvisa l'eccezione allorché "la misura non custodiale sia accompagnata dall'imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari", come deciso nella sentenza Bonaccorsi, Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012. "Nel caso di specie -motiva il Tribunale- il PA, nell'ambito del procedimento bolognese è stato destinatario della prescrizione di permanenza domiciliare dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Ebbene trattasi di una fascia oraria che non appare certamente preclusiva della possibilità per l'interessato di una sua interazione con la propria naturale sfera territoriale e di relazioni sociali, in quanto la prescrizione aggiuntiva afferente al divieto di uscita notturna riguarda un arco temporale normalmente destinato ad essere trascorso in ambito domestico...Né del resto parte istante, su cui ricade certamente un preciso onere di prova sul punto, tenuto conto che la fungibilità tra le due misure costituisce una eccezione alla regola generale, ha allegato alcuno specifico elemento in grado di inficiare la validità della superiore massima di esperienza". 3.1. A fronte di tale compiuta motivazione, il ricorso propone argomentazioni generiche e prive di un reale contenuto confutativo, non comprendendosi se gli 3 aspetti impeditivi delle prestazioni di lavoro siano stati dedotti in sede di incidente di esecuzione, essendo onere della parte che impugna un provvedimento offrire «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Questa "indicazione specifica" è infatti espressione di un "motivo" di impugnazione, che implica ontologicamente un confronto critico con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugnato. 3.2. Nel caso di specie, dunque, il primo motivo è inammissibile limitandosi, il ricorrente, a prospettare una diversa valutazione di merito, privandolo del necessario "tono di legittimità". 4. Il secondo motivo del ricorso è infondato. 4.1. Va premesso che "lo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge", Sez. 1, n. 4208 del 07/06/2000 Rv. 215525 - 01, e che "nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie liberazione anticipata speciale), la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza" Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016 Rv. 269045 - 01. 4.2. Il Tribunale di Arezzo ha fatto buon governo dei principi di diritto, seguendo, nella motivazione, un iter logico argomentativo sino a giungere alla conclusione che "quanto richiesto dalla parte istante non può costituire oggetto di incidente di esecuzione, ma in ipotesi dovrebbe essere rivalutato, incidentalmente, dal giudice funzionalmente competente, in quanto strumentale al raggiungimento di un determinato fine e, quindi, nell'ambito del relativo procedimento...; dunque, in particolare, per quello che qui interessa, dalla magistratura di sorveglianza, cui spetta di valutare i termini di concedibilità dei diversi benefici penitenziari e che può individuare, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare". 4.3. A fronte della compiuta motivazione, il ricorrente, con la censura relativa al diniego dell'imputazione del presofferto detentivo ad un reato ostativo, anziché ad altri titoli esecutivi, non illustrando quale sarebbe l'interesse concreto ad ottenere l'invocato cumulo, ha inteso, in realtà, intraprendere dinanzi al Giudice dell'esecuzione, un percorso che si discosta dal dettato normativo e dall'assetto giu rispruden zia le. 4 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10 febbraio 2026