Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
In tema di stipulazione di contratti deliberati nel vigore dell'art. 140 del R.D. n. 148 del 1933, dalla Giunta comunale, legittimata a pronunziarsi provvisoriamente per motivi d'urgenza, la nuova normativa sulle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, ha fatto venire meno la necessità della prescritta ratifica del Consiglio comunale e reso definitivamente efficace la delibera della Giunta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6637 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMI LEASE SPA (già SPEI LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PAPANTI PELLETIER, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO ETTORE VERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MENTANA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 22321/98 proposto da:
COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMI LEASE SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2040/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 04/06/98 e depositata l'11/06/98 (R.G. 4099/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Mario Ettore VERINO;
udito l'Avvocato Vincenzo COLACINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1^,1) In data 15 e 30 marzo 1990, la Spei Leasing s.p.a. ha stipulato con il Comune di Mentana tre contratti di locazione finanziaria, aventi per oggetto cinque prefabbricati per bagni pubblici, una compattatrice di rifiuti urbani ed altro materiale. 1^,2) La Spei, deducendo di non avere riscosso le rate del corrispettivo comprese tra l'inizio del 1992 e i primi due mesi del 1995, per un ammontare complessivo di L. 1.290.864.434, ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Roma, in data 3 ottobre 1995, ingiunzione di pagamento per tale somma con interessi e spese. 1^,3) Il Tribunale di Roma, con sentenza resa in data 6.10.1997, ha rigettato l'opposizione del Comune che ha condannato anche alle spese del relativo giudizio.
La Corte d'Appello di Roma invece, accogliendo il gravame del Comune, ha, con sentenza resa in data 4.6.1998, revocato il decreto ingiuntivo, compensando interamente le spese dei due gradi di merito. 1^,4) Secondo la sentenza di appello, posto che il Comune convenuto (quale opponente a decreto ingiuntivo) era legittimato ad eccepire la invalidità del contratto, "il procedimento previsto dagli artt. 131 e 140 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, non era stato portato a compimento, perché le delibere della Giunta, legittimata a pronunziarsi provvisoriamente per motivi di urgenza, non erano state sottoposte alla prescritta ratifica del Consiglio Comunale. Tale ratifica era necessaria per il perfezionamento del procedimento amministrativo in esame, nonostante la legge successiva (8 giugno 1990 n. 142) sull'ordinamento delle autonomie locali l'avesse abolita: infatti, la legge successiva non aveva effetto retroattivo e la competenza successivamente trasferita alla Giunta non era "sovrapponibile a quella prima attribuita allo stesso organo" essendo la prima espressiva soltanto di "una valutazione temporanea e sommaria dell'interesse pubblico". Peraltro, "a motivo dell'avvenuta conclusione dell'accordo, la vicenda si era interamente compiuta, essendosi realizzate entrambe le fasi - provvedimentale e negoziale - attraverso le quali essa(la vicenda) doveva svolgersi". 2^,1) Avverso tale sentenza la Imi Lease s.p.a (già Spei Leasing s.p.a) ha presentato ricorso in Cassazione affidato a due motivi, al quale il Comune resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1,1) Il primo motivo - formulato per violazione degli artt. 1442, co. 4 c.c. e 112 c.p.c. - avanza due distinte censure. Con la prima, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avesse accolto l'eccezione di annullamento in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questo S.C. - tale eccezione si può proporre soltanto finché il contratto non abbia avuto esecuzione - "pur essendo incontestato che i contratti in esame avessero avuto attuazione (erano stati eseguiti per oltre due anni dalla loro stipulazione)".
La seconda lamenta che la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 112 c.p.c., si fosse pronunziata d'ufficio sulla eccezione di annullamento, mentre il Comune in tutti gli scritti difensivi "si era limitato a parlare genericamente di nullità dei contratti". 1^,2) La prima censura si basa su una asserzione - i contratti erano stati eseguiti per oltre due anni - della quale il ricorrente, non ottemperando al principio di autosufficienza dei ricorsi, non riproduce gli atti processuali che ne dovrebbero rappresentare la consistenza.
Pertanto, non può essere neppure valutata.
La seconda contrasta con il preciso tenore letterale dell'atto di opposizione - che per consolidata e pacifica giurisprudenza introduce un autonomo giudizio di merito e che questo S.C. deve esaminare - con il quale il Comune deduceva che "i contratti erano illegittimi e invalidi in quanto la loro stipulazione era stata deliberata da un organo incompetente (Giunta municipale)".
2^,1) Con il secondo motivo - formulato per violazione degli artt. 131 e 140 R.D.
4.2.1915 nonché degli artt. 32 e 35 L. 8.6.1990, n. 142 e per contraddittorietà della motivazione - la ricorrente lamenta che fosse stata esclusa l'applicazione della normativa della citata L. n. 142.1990 sulle (nuove) competenze della giunta erroneamente contraddittoriamente e in contrasto con la giurisprudenza di questo S.C.
In particolare, "il principio della irretroattività della legge ... porta (secondo il ricorrente) ad escludere l'invalidità del contratto in esame", trattandosi di delibera legittima, in base alla legge vigente al tempo della sua emanazione, e non più sottoposta a ratifica in base a quella successiva.
Pertanto, si doveva applicare la gi... citata giurisprudenza di questo S.C., che non poteva essere disattesa "per la considerazione che i contratti di cui è causa si erano già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge"; anzi (sempre secondo il ricorrente), il perfezionamento della fattispecie prima dell'entrata in vigore della nuova legge rendeva "definitivamente validi ed efficaci" i contratti anteriormente stipulati.
2^,2) Per giudicare sulla fondatezza delle censure, questo S.C. intende riportarsi e confermare la sua precedente giurisprudenza;
più specificamente, la sentenza S.U. n. 11064.92 ha risolto il problema di diritto transitorio in esame, statuendo che - "sia che si segua la strada segnata dall'art. 11 disp. prel. (principio della irretroattività della legge), sia che si segua la strada dell'interpretazione della L. 142.1990 alla ricerca dell'intenzione del legislatore sul punto" - si doveva pervenire alla conclusione che la nuova legge aveva "fatto venire meno la necessità di una ratifica e aveva reso definitivamente efficace la delibera della giunta". Come osservato nella motivazione impugnata, la citata sentenza delle S.U. si riferisce ad una "fattispecie procedimentale (deliberazione di urgenza/deliberazione di ratifica) che era sorta, ma non era ancora compiuta nel vigore della legge vecchia". Ma il mancato perfezionamento del procedimento di formazione della volontà dell'ente (derivante secondo la sentenza delle S.U. dalla mancanza di ratifica) si riscontra nel caso ora in esame: infatti, nonostante la stipulazione del contratto deliberato dalla Giunta, la fattispecie, per la stessa ragione indicata nella sentenza delle S.U. (mancata ratifica) e ripetendo le sue parole "era sorta, ma non era ancora compiuta nel vigore della vecchia legge".
2^,3) Per le ragioni esposte, il secondo motivo deve essere accolto, senza necessità di ulteriore analisi su altre deduzioni e osservazioni relative ad (inesistenti) contraddizioni della motivazione o sulla impossibilità di applicare la vecchia legge alle fattispecie già definitivamente perfezionatesi nella sua vigenza. 3^,1) Il ricorso incidentale del Comune (formulato dal Comune "in via condizionata" per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1398, 1399 in relazione all'art. 1308, 1442 c.c.) risulta assorbito:
esso infatti formula una censura - erroneamente il caso in esame è stato inquadrato sotto il profilo della "annullabilità del contratto", mentre invece, in mancanza della ratifica del Comune, si trattava soltanto di una "negozio in itinere, a formazione successiva e soggettivamente complesso" - assorbita dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
Posto che, a giudizio di questo S.C., la omessa ratifica da parte del Consiglio, in applicazione della legge successiva (evidentemente alla delibera della Giunta), non più è necessaria per perfezionare (il procedimento di formazione della volontà dell'ente, questa si forma pienamente in seguito alla sola delibera della Giunta con conseguente irrilevanza di ogni ipotizzabile controversia sull'inquadramento di un vizio disatteso.
4^,1) Per le ragioni esposte, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso principale e accolto il secondo, assorbito quello incidentale, con conseguente cassazione in relazione al motivo accolto della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i motivi;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo, assorbito il motivo incidentale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2001