Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
L'utilizzabilità, anche a fini cautelari, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, successivamente alla L. n. 45 del 2001, nei confronti dell'imputato cui direttamente si riferiscono, richiede che esse siano assunte prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., salvo che, essendo state ritualmente rese nell'ambito di altro procedimento, a carico cioè di altro indagato, siano state legittimamente acquisite in diverso procedimento a norma dell'art. 238 cod. proc. pen.. Tuttavia, l'inutilizzabilità dovuta alla scadenza dei suddetti termini non riguarda, oltre all'attività compiuta su richiesta dell'imputato nell'ambito della fase subprocedimentale instaurabile a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'attività suppletiva di indagine che ritualmente sia compiuta una volta esercitata l'azione penale, ex art. 419, comma terzo, cod. proc. pen., la quale si salda senza soluzione di continuità a quella integrativa di cui all'art. 430 cod. proc. pen., secondo il principio della continuità investigativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 37862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37862 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/10/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1277
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 27973/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero;
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 309 c.p.p. in data 15.6.2006 dal Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
IO SU;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per il CC l'Avv. Agusta Dell'Erario, la quale chiede che il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame avanzata da IO SU, revocava l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città il 28.10/3.11.2005 aveva applicato al richiedente la misura della custodia cautelare in carcere per l'omicidio di De ST LT e le connesse violazioni alla legge armi.
Premetteva il Tribunale che una precedente ordinanza custodiate emessa nei confronti del medesimo indagato per quegli stessi fatti era stata irrevocabilmente annullata in sede di riesame per mancanza di un impianto indiziario (quello basato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Raffaele IN e LU ST, nonché dalle prime dichiarazioni rese dai testi presenti al fatto) sufficiente. Quanto agli elementi ulteriori sulla cui base il Pubblico Ministero s'era determinato a richiedere nuovamente, ottenendola, la misura cautelare per il CC, osservava il Tribunale: (a) che gli interrogatori assertivamente resi nel prosieguo del procedimento ai sensi dell'art. 421-bis c.p.p. da EL NL, IN Raffaele e ST LU, non risultavano presenti nell'incarto trasmesso al Tribunale del riesame con riferimento alla specifica posizione del CC;
(b) che dal materiale utilizzabile dovevano essere espunte le dichiarazioni del LL, rese quando il termine delle indagini preliminari - da calcolarsi con riferimento al momento in cui il ST aveva specificato in dettaglio il ruolo degli accusati per l'omicidio in esame, nel febbraio 2001 - era già scaduto;
(c) che dette dichiarazioni non potevano avere ingresso neppure ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. atteso che esse risultavano raccolte nell'ambito di un incartamento (recante il n. 55408/02 mod. 21) relativo alle propolazioni rese nel semestre dal collaborante LL, che non poteva costituire "altro procedimento" ai sensi e per gli effetti della norma evocata;
(d) che perciò anche a considerare la data di formale iscrizione del nome del CC nel registro degli indagati (avvenuta il 6.4.2001) le dichiarazioni del LL, rese il 21.11.2002 erano inutilizzabili perché tardive. Restavano perciò le dichiarazioni di ST e IE analiticamente analizzate nella precedente ordinanza (testualmente riprodotta), ma le dichiarazioni dello IN, pur avendo trovato conferma in quelle dei testi presenti con riferimento alla dinamica dell'omicidio e ad alcuni particolari, era in contrasto con queste su altri particolari pure significativi, e destava perplessità per certuni altri aspetti ancora (logici), mentre discrasie si registravano anche con riferimento alle dichiarazioni del ST. Contrasti che non potevano dirsi superati da}le successive precisazioni rese dai testi, che pur ricordando alcuni particolari (il lancio della bottiglia) restavano in insanabile contrasto su altri (frase pronunziata prima degli spari;
abbigliamento dei killer, e cioè dello IN e dell'altro) mentre ulteriori perplessità erano formulabili con riferimento alle dichiarazioni del ST con particolare riferimento ai due sconosciuti latitanti napoletani (poi identificati in NC e EN) che avrebbe visto con lo IE e che avrebbero compiuto l'omicidio. Infine le risultanze dei tabulati telefonici elativi all'utenza cellulare in uso al BI (accusato dallo IE come uno dei due esecutori materiali) consentiva d'affermare che costui non poteva trovarsi sul luogo al momento dell'omicidio. Insomma, il quadro indiziario non poteva considerarsi sufficiente. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con il primo motivo denunzia l'omessa vantazione dell'interrogatorio reso da LL NL il 31.5.2005, rilevando che, a tutto voler concedere in ordine alle inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel semestre di collaborazione (affermate tardive dal Tribunale), detto interrogatorio, reso nell'ambito dell'attività integrativa d'indagine di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3, e per esplicito riconoscimento del Tribunale presente agli atti, non poteva non essere ritenuto validamente acquisito e perciò utilizzabile.
Con il secondo motivo denunzia l'omessa valutazione, in violazione dell'art. 238 c.p.p., altresì, dell'interrogatorio reso dal medesimo collaborante il giorno 8.5.2003 dinanzi al Tribunale di Avellino nel processo relativo al reato associativo, costituente sicuramente "altro procedimento".
Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato con riferimento alla affermata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal LL nel semestre di collaborazione nel corso di interrogatori sicuramente utilizzabili secondo la speciale disciplina dettata dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 quater (come modificata), e che, nel caso in esame, rappresentavano comunque nuova notizia di reato contenendo l'indicazione di ulteriori correi. E in particolare, giacché il LL s'era autoaccusato dell'omicidio di De ST, le sue dichiarazioni inerivano al diverso procedimento che lo vedeva indagato del medesimo fatto omicidiario, e in ragione di ciò potevano essere utilizzate ex art. 238 c.p.p. nel diverso procedimento a carico del CC.
Con il quarto motivo si duole dell'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato:
- nella parte in cui svaluta le nuove dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti e non riconosce loro alcuna idoneità a mutare il quadro probatorio oggetto di valutazione nel precedente annullamento (in particolare sottolineando la significatività del ricordo dell'episodio del lancio della bottiglia);
- nella parte in cui omette completamente di considerare tutti i provvedimenti giudiziari medio tempore intervenuti che in vario modo s'erano interessati del "clan Genovese" offrendo indirette conferme alle dichiarazioni dei collaboranti.
Con il quarto motivo censura l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui, per affermare l'inattendibilità dello IN evoca la sua chiamata in correità del BI, che afferma smentita dai dati di un tabulato del telefono cellulare del BI, senza minimamente motivare sul perché abbia ritenuto dimostrato che l'intestatario dell'utenza (BI) fosse l'effettivo utilizzatore del telefono al momento cui si riferivano i dati estrapolati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono, nei termini che si diranno, fondati e assorbenti.
Secondo principi consolidati, scaduto e non prorogato il termine delle indagini preliminari al Pubblico Ministero è inibita ulteriore attività istruttoria e quella eventualmente assunta "fuori termine" è inutilizzabile a fini probatori.
Correttamente, ad avviso del Collegio, il Tribunale del riesame individua quindi il termine di decorrenza delle indagini dal momento in cui il nome dell'indagato doveva essere iscritto nel registro delle notizie di reato, rilevando come dall'omissione di un'attività doverosa del Pubblico Ministero non può scaturire effetto pregiudizievole per l'imputato. D'altro canto, se è pacifico che l'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini compiute prima di tale iscrizione, potendo la tardiva iscrizione incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione, è evidente che a tal fine spetta al giudice di rideterminare il termine iniziale delle indagini preliminari, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato (cfr. Sez. 5^, Sentenza n. 41131 del 08/10/2003, Liscai). E d'altra parte se, come rileva C. cost. n. 307 del 2005, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che "l'iscrizione nel registro ha una valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello status di persona sottoposta alle indagini, è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione:
con la conseguenza che il tardivo espletamento della formalità non può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa", ma occorre che il problema attinente la possibile elusione della sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art.407 c.p.p., comma 3, venga posto con riferimento "agli atti di indagine collocati temporalmente "a valle" della scadenza del predetto termine, computato a partire dal momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata".
Ed ha paramenti ragione il Tribunale quando afferma, con riferimento alla disciplina del D.L. n. 82 del 1992, art. 16 quater (inserito dalla L. n. 45 del 1991) che il regime dell'"apposito fascicolo" tenuto dal Pubblico Ministero a cui sono rese e in cui devono essere inserite le dichiarazioni del collaborante documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non deroga ne' si sovrappone a quello del fascicolo del Pubblico Ministero e non comporta eccezioni in relazione alla disciplina dei termini delle indagini. Confonde infatti il ricorrente, che insiste sulla "specialità" della disciplina delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sostenendo che essa renderebbe comunque utilizzabili le dichiarazioni rese nel semestre nei confronti di soggetto in relazione al quale i termini d'indagini sono scaduti, la nozione di "fascicolo" con quella di procedimento e non considera che a norma del D.L. n. 82 del 1992, art. 16 quater, comma 3 nella fase delle indagini il verbale illustrativo deve essere inserito per estratto (per la parte di interesse) nel fascicolo del Pubblico Ministero (indicato mediante il riferimento all'art. 416 c.p.p., comma 2) "relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono"; e che per le fasi successive prescrive analoga regola il D.L. n. 82 del 1992, art.16 sexies (richiamando il fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p.).
Sicché deve confermarsi il principio che per la utilizzabilità, anche a fini cautelari, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dopo la L. n. 45 del 2001 nei confronti dell'imputato cui "direttamente si riferiscono" occorre che esse siano assunte prima della scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p.; salvo ovviamente che, essendo state ritualmente rese nell'ambito di altro procedimento, a carico cioè di altro indagato, siano state legittimamente acquisite in diverso procedimento a norma dell'art.238 c.p.p. Fermi dunque i principi generali che regolarlo i meccanismi di acquisizione di atti da altri procedimenti, va tuttavia ribadito che l'inutilizzabilità che discende dalla scadenza dei termini dell'indagini non riguarda, oltreché l'attività compiuta su richiesta dell'imputato nell'ambito della fase subprocedimentale instaurarle a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., sicuramente l'attività suppletiva d'indagine che ritualmente venga compiuta una volta esercitata l'azione penale, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 3. Attività questa che si salda senza soluzione di continuità a quella integrativa di cui all'art. 430 c.p.p., secondo il principio della continuità investigativa, più volte affermato (cfr. tra l'altro da C. cost. sent. n. 238 del 1991 e n. 16 del 1994). Di conseguenza non possono non essere pienamente utilizzabili e valutabili anche a fini cautelari, negli incidenti de liberiate, quegli elementi che, essendo stati acquisiti ex art. 238 c.p.p., o che essendo frutto di indagini suppletive o d'integrazione probatoria, sono utilizzabili nella fase dell'udienza preliminare, chiuse le indagini ed esercitata l'azione penale, nei confronti dell'imputato a cui carico vengono prodotti.
Orbene, risulta dagli atti che per l'omicidio De ST il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio del CC con atto depositato il 25.5.2005. Il Tribunale non poteva perciò prescindere dall'esame degli atti allegati alla richiesta cautelare, e in particolare dei verbali d'interrogatorio (in particolare quello del LL del 31.5.2005, riportato a p. 62 s. dell'ordinanza applicativa della misura cautelare) e d'esame (in particolare quello dinanzi al Tribunale di Avellino, riportato a p. 61 della medesima ordinanza), che risultavano assunti o acquisiti nell'ambito delle indagini suppletive (come già osservava a p. 82 l'ordinanza applicativa della misura cautelare), semplicemente rilevando che non erano stati acquisiti ex art. 421 bis c.p.p., giacché la norma citata costituisce, come s'è detto,
solo uno dei veicoli che consente il legittimo ampiamento della piattaforma probatoria dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Come pure non poteva escludere i verbali degli esami resi dai collaboranti in sede processuale, davanti ad altre autorità giudiziari, acquisitali ex art. 238 c.p.p. e rilevanti. E, a fronte di un quadro indiziario che, per quanto emerge dallo stesso provvedimene impugnato - a prescindere dagli ulteriori elementi che il ricorrente lamenta non esaminati o mal valutati -, è sicuramente complesso, non può d'altro canto in questa sede escludersi la decisività delle dichiarazioni dell'ulteriore collaborante, delle quali il Tribunale non tratta, pur non negando che siano riferibili anche alla posizione al suo esame. Il provvedimento impugnato deve essere per l'effetto annullato con rinvio al Tribunale di Napoli perché proceda a nuovo esame con il solo vincolo costituito dal dovere di tenere conto del materiale utilizzabile alla stregua dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuova delibazione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006