Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 37862
CASS
Sentenza 24 ottobre 2006

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L'utilizzabilità, anche a fini cautelari, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, successivamente alla L. n. 45 del 2001, nei confronti dell'imputato cui direttamente si riferiscono, richiede che esse siano assunte prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., salvo che, essendo state ritualmente rese nell'ambito di altro procedimento, a carico cioè di altro indagato, siano state legittimamente acquisite in diverso procedimento a norma dell'art. 238 cod. proc. pen.. Tuttavia, l'inutilizzabilità dovuta alla scadenza dei suddetti termini non riguarda, oltre all'attività compiuta su richiesta dell'imputato nell'ambito della fase subprocedimentale instaurabile a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'attività suppletiva di indagine che ritualmente sia compiuta una volta esercitata l'azione penale, ex art. 419, comma terzo, cod. proc. pen., la quale si salda senza soluzione di continuità a quella integrativa di cui all'art. 430 cod. proc. pen., secondo il principio della continuità investigativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 37862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37862
    Data del deposito : 24 ottobre 2006

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