Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del Consiglio dell'Ordine - in assenza di specifiche previsioni, e non risultando applicabile l'art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l'incolpato o i testimoni) - non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purché idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell'ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso "brevi manu", ovvero per telefono o per fax; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare con l'attestazione inserita nel verbale della seduta.
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa all'Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (Principio espresso in fattispecie in cui l'avvocato: aveva subordinato la richiesta restituzione dei documenti ai clienti al pagamento del proprio onorario; aveva assunto incarichi a favore e contro la stessa parte, ponendosi in situazione di conflitto di interessi; non aveva informato la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidatogli e di quanto appreso nell'esercizio del medesimo, non fornendo indicazioni veritiere sullo sviluppo della pratica).
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 170 del 2020, confermò il provvedimento del Consiglio distrettuale di disciplina del Veneto che aveva irrogato all'avv. Giovanni T. la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre, ritenendolo responsabile dei capi di incolpazione sub 2 e 4 della contestazione disciplinare, e, specificamente: 2) per aver prestato, nell'interesse del sig. Adriano B., attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1999/13, pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta di Leone B., dopo che aveva agito nei confronti dello stesso Adriano B. per …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 aprile 2021
FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 170 del 2020, confermò il provvedimento del Consiglio distrettuale di disciplina del Veneto che aveva irrogato all'avv. Giovanni T. la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre, ritenendolo responsabile dei capi di incolpazione sub 2 e 4 della contestazione disciplinare, e, specificamente: 2) per aver prestato, nell'interesse del sig. Adriano B., attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1999/13, pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta di Leone B., dopo che aveva agito nei confronti dello stesso Adriano B. per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO SE - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA OR - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n. 46, presso lo studio dell'avv. M. Farina, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Vincenzi ed Ermenegildo Andrini, giusta delega a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
- intimati -
avverso la decisione n. 53/03 del Consiglio Nazionale Forense, depositata il giorno 11 aprile 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2003 dal consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Antonio Vincenzi;
udito il P.M., nella persona del sost. Proc. gen. Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione n. 53, depositata l'11 aprile 2003, notificata il 20 maggio 2003, e successivamente corretta con ordinanza del 30 maggio 2003 notificata il 12 giugno 2003, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. AR OL, contro la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna, che aveva irrogato alla predetta professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi, prosciolse la stessa da alcune delle incolpazioni e ridusse la sanzione disciplinare a due mesi per le incolpazioni residue. Per la cassazione della decisione del C.N.F. ha proposto ricorso l'avv. AR OL;
il ricorso è stato notificato il 16 giugno 2003 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Con il ricorso è stata anche proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933. In ordine a tale istanza, queste sezioni unite, con ordinanza depositata il 4 novembre 2003, hanno dichiarato "non luogo a provvedere" per intervenuta rinuncia".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 40 del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge n. 36 del 1994; degli artt. 34, 42, 43, 47 e 51 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; dell'art. 45 del regolamento approvato con R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, in relazione all'ari 158 c.p.c. e all'art. 185 n. 1 c.p.p.
Si deduce che, con l'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, la ricorrente aveva denunciato la nullità della decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna per la mancata convocazione di due componenti del Consiglio medesimo, non presenti in udienza.
Tuttavia il Consiglio Nazionale aveva respinto l'eccezione per il rilievo che a tutti i consiglieri era stato inviato avviso a mezzo fax.
Secondo la ricorrente, invece, il Consiglio avrebbe dovuto, anche d'ufficio (art. 63 del R.D. n. 37 del 1934), accertare in concreto se i consiglieri assenti fossero stati avvisati o meno, anche in considerazione del fatto che l'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 prevede che le comunicazioni previste dalla legge forense debbono eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La censura è infondata.
2.2. Sull'indicata questione va considerato, in adesione ai rilievi già svolti da queste Sezioni unite con le sentenze del 25 maggio 2001 n. 218 e 29 maggio 2003 n. 8582, che la convocazione dei componenti del Consiglio dell'Ordine, in assenza di specifiche previsioni, non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purché idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell'ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso brevi manu, ovvero per telefono o per fax;
strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione.
La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare, come nella specie è avvenuto, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, con l'attestazione inserita nel verbale della seduta.
Pertanto, nessun altro accertamento doveva essere compiuto dal Consiglio Nazionale una volta verificato che l'avviso dell'udienza era stato inviato a tutti i Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine, tanto più che lo stesso Consiglio Nazionale, con affermazione ignorata dalla ricorrente, ha ritenuto che, nel caso di specie, le comunicazioni avevano la funzione di mero promemoria, poiché le date di udienza erano state già deliberate dal Consiglio dell'Ordine e fissate nel calendario delle udienze.
2.2. Non è poi correttamente invocata l'applicabilità alla convocazione dei Consiglieri della disposizione contenuta nell'art. 47 del R.D. n. 37 del 1934, che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l'incolpato o i testimoni (v. S.U. del 25 maggio 2001 n. 218).
3. Con il secondo motivo si denuncia: Omessa o errata motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ricorrente relativo all'attendibilità dei testimoni. Si deduce che la decisione impugnata, pur avendo dato atto che l'avv. OL aveva denunciato il vizio di omessa motivazione in ordine all'attendibilità dei testi escussi, aveva respinto la censura per il rilievo che essa si basava su "mere asserzioni che non risulterebbero provate, se non tramite un mero rinvio alla trattazione in punto di merito".
Si sostiene, al contrario, che in atti v'era la prova della inattendibilità di tutti i testi e ciò comportava il vizio della decisione impugnata sia sotto il profilo della erronea motivazione sia sotto il profilo del travisamento del fatto.
3.1. La censura non può essere accolta.
3.2. Sotto un primo profilo essa appare del tutto generica perché non specifica la rilevanza che ciascuna testimonianza, della quale si contesta l'attendibilità, avrebbe avuto in relazione alla decisione finale assunta dal C.N.F. con riferimento a ciascun capo di incolpazione.
3.3. Sotto un secondo profilo essa appare inammissibile perché attiene ad un giudizio che è esclusivamente di merito.
4. Terzo motivo del ricorso.
4.1. Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto l'avv. OL responsabile di illecito disciplinare "per aver posto in essere, nell'esercizio dell'attività professionale, una condotta non ispirata all'osservanza dei doveri di dignità e decoro, subordinando la restituzione dei documenti alla parte e la revoca stessa del mandato conferitole, al pagamento delle sue spettanze nel rapporto con le parti assistite AT EN, AT NA, IR IA ".
4.2. Nel rigettare l'impugnazione dell'avv. OL , il Consiglio Nazionale Forense ha osservato:
"Quanto all'addebito sub a) va rilevato che la difesa della OL non nega l'addebito contestato ossia il proprio comportamento, contrario alla dignità ed al decoro professionale, posto in essere subordinando espressamente la richiesta restituzione dei documenti ai propri clienti AT-AT-IR al pagamento del proprio onorario, e così a mezzo dell'invio di lettera raccomandata di data 18 giugno 1998 acquisita agli atti.
Al contrario, la difesa - dopo aver comunque ammesso che la lettera in oggetto risulta poco felice quanto a contenuto e tenore -pretende di giustificare nei fatti tale comportamento, da un lato, imputandolo ad un momento di rabbia della OL, dall'altro, pretendendo il venir meno dell'addebito sia in quanto in concreto l'incolpata non avrebbe negato la restituzione dei documenti sia in quanto la richiesta di restituzione dei documenti fatta dai clienti sarebbe stata strumentale alla loro volontà di non pagare gli onorari. Ebbene, tali fatti, comunque non provati, non privano di rilevanza l'addebito, in quanto la condotta è data dal contenuto della missiva in oggetto, a prescindere dallo stato d'animo dell'incolpata e dai fatti che alla medesima missiva possono esser seguiti. In altri termini, ciò che lede irrimediabilmente la dignità dell'avvocato e il decoro professionale dell'intera classe forense è il contenuto della lettera in sè, risultando inammissibile che la restituzione dei documenti venga subordinata al pagamento degli onoraria.
4.3. In ordine a questo punto viene denunciata, da parte della ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduce che il Consiglio Nazionale Forense aveva omesso di considerare la complessiva condotta del professionista incentrando il suo giudizio su un singolo episodio.
In particolare il Consiglio non aveva considerato il valore della lettera in data 29 luglio 1998 con la quale l'avv. OL aveva invitato i clienti a ritirare la documentazione senza alcun vincolo legato al pagamento dei compensi professionali.
Inoltre non era provato che i clienti avessero richiesto la restituzione dei documenti. Ciò doveva essere valutato in riferimento all'art. 42 del Codice deontologico, che impone all'avvocato l'obbligo di restituzione della documentazione ricevuta dal cliente, quando questi ne faccia richiesta.
Non era stato infine valutato che tutti i documenti erano comunque già in possesso dei clienti che non avevano incontrato difficoltà nell'incaricare un altro professionista.
5. Quarto motivo del ricorso.
5.1. Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto l'avv. OL responsabile di illecito disciplinare "per avere, nel medesimo contesto di accaparramento di clientela, assunto incarichi a favore e contro la stessa parte, dando luogo a conflitto di interessi". Per comprendere esattamente la portata del capo di incolpazione sopra indicato occorre chiarire che il "medesimo contesto di accaparramento di clientela" cui esso si riferisce è definito in altro capo, dal quale l'avv. OL è stata prosciolta, che faceva carico alla professionista di "aver acquisito a mezzo di agenzie (Infortunistica Italia, OL ) e/o procacciatori ( ON OR ), rapporti di clientela con le parti assistite ON EN , AF NA, IR IA, OR FA LO , ZO DI, ZZ OV, OR CA e OR GI, VE CA, AN CA, EN DI, LÌ UI, AN NS, Di LE NN, ND NC, RD EA, IG IT, LI UE e BU FA ". Il capo di incolpazione era stato poi precisato all'udienza del 19 ottobre 2000 con la specificazione delle pratiche trattate.
5.2. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna aveva ritenuto la responsabilità disciplinare dell'avv. OL per la considerazione che l'incolpata aveva confermato la circostanza dichiarando testualmente di essere perfettamente consapevole di essere stata "sia difensore che avversario nel senso che difendevo delle controparti di tale IG OR. Ciò però con il suo permesso. Anche le controparti di IG erano d'accordo che io le difendessi contro l' IG che era già mio cliente per altre questioni. Loro non avevano pregiudizi in tal senso". In proposito il Consiglio dell'Ordine aveva osservato che con la condotta come sopra accertata l'avv. OL aveva "posto in essere una situazione in conflitto di interessi, anche solo potenziale, che il semplice consenso delle parti non supera, assumendo la difesa di una parte contro altra già da lei assistita in molteplici pratiche (di cui una quindicina di soli incidenti stradali nell'arco temporale di un triennio circa). Infatti, sì ritiene comportamento disciplinarmente rilevante quello posto in essere da un avvocato che ingeneri nei terzi anche solo il sospetto ed il dubbio che la sua condotta non sia improntata ai canoni di assoluta correttezza ed indipendenza, causa la familiarità con la controparte cui era legata all'epoca dei fatti da molteplici rapporti professionali e di intensa frequentazione, come è emerso nel corso del procedimento".
5.3. Nel rigettare l'impugnazione dell'avv. OL, il Consiglio Nazionale Forense ha osservato:
"Quanto all'addebito sub d), la difesa della OL non nega che la medesima abbia assunto la difesa di una parte contro altra già da lei assistita in molteplici pratiche, ma pretende di giustificare il concreto conflitto di interessi a cui tale comportamento professionale (erroneamente dalla difesa ritenuto potenziale) ha dato indubbiamente luogo adducendo di aver ricevuto il consenso di entrambe le parti.
Ebbene, il conflitto di interessi a cui ha dato luogo il comportamento della OL è concreto e non potenziale, avendo la medesima svolto attività professionale a favore e contro il medesimo soggetto, a nulla rilevando che il professionista abbia assunto il consenso, peraltro comunque non provato nel caso di specie, delle parti in causa.
Pertanto, il suddetto comportamento professionale della OL risulta in palese violazione sia del dovere di svolgere il mandato con fedeltà, sia di conservare nell'esercizio dell'attività professionale la necessaria indipendenza".
5.4. In ordine a questo punto viene denunciata, da parte della ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933, anche in considerazione dell'art. 37 del Codice deontologico, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e comunque vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa.
Si deduce che la nozione di "conflitto di interessi" assunta con la decisione impugnata non appare corretta se posta in relazione con l'art. 37 del codice deontologico e alla luce della interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza (S.U. n. 645 del 1993). Si deduce che la situazione di conflitto di interessi è stata affermata dal C.N.F. in modo apodittico senza che si fosse accertato in concreto in che modo essa si sarebbe realizzata, avendo come punto di riferimento il richiamato articolo 37, che ravvisa il conflitto di interessi:
a) nella violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito;
b) nella conoscenza degli affari di una parte che avvantaggi ingiustamente il nuovo assistito;
c) nella limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
6. UI motivo del ricorso.
6.1. Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto l'avv. OL responsabile di illecito disciplinare "per non aver informato la parte assistita VE CA sullo svolgimento del mandato affidatole e di quanto appreso nell'esercizio del medesimo ed in particolare, non fornendole le informative necessarie all'istruzione del sinistro e indicazioni veritiere sullo sviluppo della pratica".
6.2. Nel rigettare l'impugnazione dell'avv. OL, il Consiglio Nazionale Forense ha osservato:
"Quanto all'addebito sub e), la difesa della OL, pur ammettendo i fatti in contestazione, offre dei medesimi una diversa, ma non convincente e provata, ricostruzione.
In particolare la difesa imputa i fatti occorsi ad una presunta animosità del liquidatore nei confronti della OL. Ebbene, vero e provato è, invece, che la OL non ha informato correttamente la signora VE sullo sviluppo della pratica, decidendo ad insaputa della VE di non perseguire la risoluzione bonaria della pratica, preferendo l'instaurazione di una causa civile.
Altrettanto provato è che il legale subentrato alla OL (avv. Cappai ) ottenne risultati immediati in merito alla definizione della pratica, e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra i due legali, rapporto di cui si lamenta la difesa OL, ma che non rileva in questa sede.
Pertanto, il comportamento tenuto dalla OL è contrario al dovere di tenere informato il cliente tanto dell'evoluzione della vicenda per cui il professionista è stato incaricato, quanto delle ipotesi di risoluzione della medesima e delle scelte tecniche che intende adottare per il migliore espletamento dell'incarico. Tale comportamento è, dunque, lesivo della dignità e del decoro dell'intera classe forense".
6.3. In ordine a questo punto viene denunciata, da parte della ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933, anche con riferimento all'art. 40 del Codice deontologico, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e comunque vizio di erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa.
Si deduce che la conclusione cui è pervenuto il C.N.F. non è coerente con le prove raccolte, dalle quali risultava che, in aderenza al disposto dell'art. 40 del codice deontologico, l'avv. OL aveva informato la propria cliente quando ciò si era reso necessario e comunque quando lo aveva ritenuto opportuno;
l'avv. OL , inoltre, si era limitata a suggerire alla propria cliente le strategie difensive da adottare ma non le aveva imposto la instaurazione del giudizio.
7. Sesto motivo del ricorso.
7.1. Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto l'avv. OL responsabile di illecito disciplinare "per aver posto in essere, nell'esercizio dell'attività professionale, una condotta non ispirata all'osservanza dei doveri di dignità e decoro, lealtà, correttezza e fedeltà, concretizzatasi nell'aver mostrato alla parte assistita IG SE, a supporto della sua richiesta di pagamento della somma di lire 5.000.000 per l'attività professionale prestata, una fotocopia della quietanza rilasciata dalla IT ZI nella quale risultava a fronte della somma liquidata a titolo di risarcimento danni, pari a lire 35 milioni, la dicitura "Lit.
5.000.000 legali", dicitura non presente nell'originale della quietanza medesima consegnata dall'Avv. OL alla IT ZI ".
7.2. Nel rigettare l'impugnazione dell'avv. OL il C.N.F. ha osservato: "Quanto all'addebito sub h), in merito ai punto 1), la difesa ammette che la OL ha apposto la dicitura lire 5.000.000 per spese legali sull'originale della quietanza della IT ZI trasmessa via fax al proprio cliente, ma giustifica tale oggettiva intervenuta alterazione come mero promemoria ad uso del cliente ossia finalizzata a ricordargli impegni in precedenza assunti. Ebbene, tale pretesa giustificazione non fa venir meno l'addebito nella sua valenza oggettiva. La OL ha, infatti, alterato l'originale della quietanza alfine di introitare proprie competenze. Tale comportamento lede il decoro e la dignità della classe forense.
7.3. In ordine a questo punto viene denunciata, da parte della ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e comunque vizio di erronea motivazione su un punto decisivo della causa.
Si deduce che, come era pacifico in causa e come risultava tra l'altro dallo stesso capo di incolpazione, l'alterazione era avvenuta sulla fotocopia e non sull'originale della quietanza, come invece ritenuto dal C.N.F. che su tale erroneo presupposto, concretizzatosi in un travisamento del fatto, aveva fondato il proprio giudizio in ordine alla responsabilità dell'incolpata.
8. Settimo motivo del ricorso.
8.1. Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto l'avv. OL responsabile di illecito disciplinare "per aver posto in essere, nell'esercizio dell'attività professionale, una condotta non ispirata all'osservanza dei doveri di dignità e decoro, lealtà, correttezza e fedeltà ... per non aver messo a disposizione del Signor IG SE, che glielo aveva ripetutamente richiesto, l'assegno di lire 35 milioni riscosso dalla IT ZI per conto dell' IG medesimo, assumendo di averlo restituito alla predetta assicurazione, circostanza smentita dalla IT ZI in data 12 luglio 1999, nonché contraddetta dalla proposizione del ricorso per sequestro conservativo del predetto assegno presentato dall'Avv. OL in data 14 luglio 1999, ricorso dal quale si evince che l'assegno in questione era rimasto nella disponibilità dell'Avv. OL ".
8.2. Nel rigettare l'impugnazione dell'avv. OL il C.N.F. ha osservato: "merito al punto 2), risulta provato che a far data dal 25 maggio 1999 la OL abbia trattenuto l'assegno di lire 35.000.000 rilasciato dalla IT ZI in favore del suo cliente, nonostante quest'ultimo si sia adoperato per ritirare l'assegno medesimo. A riguardo la difesa della OL offre pretese giustificazioni, quali la mancanza di documentazione necessaria per il ritiro. Ebbene, risulta provato che la IT ZI abbia informato la OL della documentazione necessaria per il ritiro dell'assegno fin dalla trasmissione del medesimo e che solo il 20 luglio successivo la OL si sia attivata in tal senso. Pertanto risulta che la OL ha ingiustificatamente trattenuto l'assegno di spettanza del proprio cliente - Tale comportamento ossia la mancata tempestiva consegna da parte del professionista di somme di spettanza del proprio cliente ricevute in ragione del mandato è censurabile e lesivo della dignità e del decoro della classe forense.
8.3. In ordine a questo punto viene denunciata, da parte della ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933, anche con riferimento all'art. 41 del Codice deontologico, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e comunque vizio di erronea ovvero contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa.
Premesso che la consegna dell'assegno, come prescritto dalla Compagnia di assicurazioni che lo aveva emesso, "doveva avvenire nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 197 del 1991 (c.d. antiriciclaggio) e cioè mediante identificazione del beneficiario ovvero del soggetto" e che in ogni caso "si rendeva necessario comunicare il codice fiscale del beneficiario del titolo", si deduce che il ritardo nella consegna del titolo era da ricercare nel fatto che il soggetto incaricato del ritiro dell'assegno non era stato munito di idonea delega e che tale ritardo non è stato valutato dal C.N.F. alla luce degli adempimenti imposti dalla compagina di assicurazione alla professionista, la quale si era attenuta all'obbligo impostole dall'art. 41 del codice deontologico, secondo cui l'avvocato deve comportarsi con diligenza nella gestione del denaro ricevuto da terzi per il proprio assistito.
9. Le censure contenute nei motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono infondate.
9.1. Tutte le censure sopra riassunte denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933. Il primo comma dell'art. 12 così dispone: Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia. Il primo comma dell'art. 38, a sua volta, dispone: Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Stante il tenore delle norme sopra riportate deve ritenersi che la ricorrente, nel denunciarne la violazione, ha inteso sostenere che le condotte accertate dal Consiglio dell'Ordine prima e dal Consiglio nazionale dopo non rientrano nell'ambito descrittivo delle dette norme.
Senonché con riferimento all'indicato profilo occorre ricordare che la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalle norme sopra richiamate, mediante una clausola generale, è rimessa all'ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi d'illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (S.U. 14 aprile 1993, n. 4405; S.U. 24 agosto 1999, n. 597; S.U. 6 aprile 2001, n. 150; S.U. 10 dicembre 2001, n. 15600; S.U. 10 dicembre 2001, n. 15601), Sotto l'indicato profilo della ragionevolezza la decisione del C.N.F. appare immune da critiche.
9.2. Tutte le censure indicate al punto 9, denunciano vizi di motivazione riconducibili alla previsione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. I vizi denunciati sono in parte riconducibili alla motivazione con cui il C.N.F. ha ritenuto di ravvisare nelle condotte accertate la violazione di regole di comportamento e in parte riconducibili all'accertamento dei fatti materiali ritenuti rilevanti al fine di pervenire al giudizio di responsabilità.
Orbene, in via generale, deve essere ricordato il costante insegnamento di queste Sezioni Unite, secondo cui le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell'art. 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l'inadeguatezza, l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione addotta a sostegno della decisione;
sotto il profilo della violazione di legge può essere solo denunciato il vizio consistente nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione (S.U. 2 aprile 2003 n. 5072; S.U. 7 febbraio 2002, n. 1732; S.U. 17 gennaio 2002, n. 487;
S.U. 26 giugno 2001, n. 8747; S.U. 6 aprile 2001, n. 150; S.U. 22 novembre 1999, n. 819, tra le più recenti). Ciò vale sia con riferimento al primo profilo, perché stabilire quale comportamento, nel caso concreto, l'avvocato debba tenere nei confronti del proprio cliente e se il comportamento mantenuto sia stato o no contrario ai doveri che gli artt. 12 e 38 dell'ordinamento impongono al professionista legale, implica una valutatone di merito su fatti (S.U. 22 maggio 1995, n. 5603), cosicché il relativo giudizio rientra nell'area in cui il sindacato della Corte è limitato al riscontro della esistenza della motivazione, sia, a maggior ragione, con riferimento al secondo profilo.
9.3. I principi generali sopra enunciati sono di per sè sufficienti a ritenere non accogliteli le censure della ricorrente, contenute nei motivi in esame, come appare chiaro dal raffronto tra le stesse e le motivazioni che a sostegno della decisione ha addotto il C.N.F.
9.4. Due precisazioni vanno, tuttavia, fatte.
9.4.1. Una è di carattere generale ad attiene a quei profili delle censure nelle quali si fa riferimento alla violazione delle norme contenute nel codice deontologico;
la ricorrente sostiene sostanzialmente che le condotte da lei poste in essere non erano contrarie ai comportamenti prescritti nel detto codice o comunque non corrispondevano a quelle in esso descritte, e, pertanto, non potevano essere sanzionate come illecito disciplinare.
In proposito è sufficiente richiamare il principio, secondo cui ®In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, di lealtà, di probità e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti". (S.U. 6 giugno 2002, n. 8225).
9.4.2. Altra precisazione va fatta con riferimento al quarto motivo del ricorso.
Per affermare che non sussisteva il conflitto di interessi, invece ritenuto dal C.N.F., la ricorrente oltre a sostenere che la condotta a lei addebitata non corrispondeva a quella descritta nell'art. 37 del codice deontologico (e per ciò valga quanto detto al punto 9.4.2.1.) ha anche sostenuto che nella specie non era ravvisabile un conflitto concreto ma al più un conflitto potenziale;
ed in proposito ha richiamato la sentenza n. 645 del 1993 di queste sezioni unite, secondo cui ®L'assunzione, da parte dello stesso procuratore legale, del patrocinio, in procedimenti connessi, di due soggetti in conflitto di interessi meramente potenziale non integra di per sè responsabilità suscettibile di sanzione disciplinare per violazione dei principi di correttezza, lealtà e deontologia professionale, occorrendo, a tal fine, l'accertamento, adeguatamente motivato, dell'avvenuta realizzazione in concreto del suindicato conflitto". Senonché la suddetta sentenza non è utilmente invocata, ove si consideri che, come riferito nel paragrafo 5.3., il C.N.F. ha ritenuto, con accertamento insindacabile in questa sede per le ragioni già in precedenza esposte, che, nella specie, il conflitto era concreto ed ha considerato che il comportamento dell'avv. OL aveva realizzato una palese violazione sia del dovere di svolgere il mandato con fedeltà, sia di conservare nell'esercizio dell'attività professionale la necessaria indipendenza (ipotesi quest'ultima specificamente indicata nel secondo comma dell'art. 37 del codice deontologico).
10. Il ricorso è rigettato.
11. Non si deve pronunciare sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 27 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004