Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1414
CASS
Sentenza 27 gennaio 2004

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In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del Consiglio dell'Ordine - in assenza di specifiche previsioni, e non risultando applicabile l'art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l'incolpato o i testimoni) - non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purché idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell'ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso "brevi manu", ovvero per telefono o per fax; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare con l'attestazione inserita nel verbale della seduta.

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa all'Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (Principio espresso in fattispecie in cui l'avvocato: aveva subordinato la richiesta restituzione dei documenti ai clienti al pagamento del proprio onorario; aveva assunto incarichi a favore e contro la stessa parte, ponendosi in situazione di conflitto di interessi; non aveva informato la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidatogli e di quanto appreso nell'esercizio del medesimo, non fornendo indicazioni veritiere sullo sviluppo della pratica).

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    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 170 del 2020, confermò il provvedimento del Consiglio distrettuale di disciplina del Veneto che aveva irrogato all'avv. Giovanni T. la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre, ritenendolo responsabile dei capi di incolpazione sub 2 e 4 della contestazione disciplinare, e, specificamente: 2) per aver prestato, nell'interesse del sig. Adriano B., attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1999/13, pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta di Leone B., dopo che aveva agito nei confronti dello stesso Adriano B. per …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 aprile 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1414
Data del deposito : 27 gennaio 2004

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