Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2001, n. 7840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7840 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
20061298 7840 /0 1 REGISTRATUBBLICA ITALIANA 26/4/1986 D A INN R R. TA B D. TAB. ALL IBU A EL D D R TE SI ESEN O SEN ATERIA I TE S PREMA DICASSAZIONE A U M Oggetto M PROCESSO TRIBUTARIO SEZIONE TRIBUTARIA d.p.r. 636/72 OMESSA NOTIFICAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPELLO R.G.N. 17482/98 Dott. Michele Presidente CANTILLO Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Cron. 18082 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 21/02/01 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61898 sul ricorso proposto da: CO SA, in persona del legale rappresentante pro лай tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. NICOTERA 31, presso lo studio dell'avvocato TREMONTI, RUSSO CORVACE GIUSEPPE, giusta difesa dall'avvocato procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
306 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 333/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 29/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito perb il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. S 1. Svolgimento del processo La società CO FR S.A. impugnava dinanzi al- : how la commissione tributaria di primo grado di Roma il rifiuto di rimborso dell'i.v.a. per gli anni 1993 e 1994 e il parziale rimborso per il 1995. Riuniti i ricorsi, la commissione li accoglieva. L'ufficio i.v.a. di Roma proponeva appello, soste- nendo che l'ottava direttiva CEE del 6 dicembre 1979, recepita nell'art.38 ter del d.P.R. n. 633/72, stabili- sce che chi chiede il rimborso deve presentare istanza entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello cui il trimestre si riferisce;
che tale norma - la cui inosservanza comporta decadenza dal diritto al rimborso era stata erroneamente interpretata dai primi giudi- ci. 2 Costituitasi in giudizio, la GR FR deduceva che la decisione di primo grado non era stata portata a sua conoscenza, nè le era stato notificato l'appello; inoltre, che nelle conclusioni riportate nell'atto in- troduttivo l'ufficio aveva chiesto la riforma di un'altra decisione, resa nei confronti della stessa GR FR e di altri soggetti. Nel merito, ribadiva la fondatezza della domanda di rimborso. Con sentenza 20 maggio- 29 ottobre 1997 la commis- sione tributaria regionale del Dazio accoglieva l'appello, rilevando che la società non aveva, in rela- zione agli anni 1991 e 1993, osservato il termine di har cui alla citata direttiva, recepita dall'art.38 ter که del decreto i.v.a. introdotto con l'art.16 del d. P.R. 30 dicembre 1981, n.793, stabilito per la presentazione delle domande di rimborso per i soggetti non residenti, da effettuarsi con le modalità stabilite dal d.m. 20 maggio 1982. Avverso tale sentenza la CO S.A. ha proposto ri- corso per cassazione, sulla base di tre mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria resiste con controri- corso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando nullità della 3 sentenza e del procedimento, in relazione all'art.360, n.4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che l'appello dell'ufficio soggetto al previgente rito del d. P. R. n.636/72 - non era stato ad essa notificato, così come prescritto dall'art. 22, quinto comma. La società aveva appreso dell'appello solo quando le era stato notificato l'avviso di trattazione dinanzi alla commissione regionale. Costituendosi in giudizio, essa aveva lamentato il predetto viziɔ, che comportava inammissibilità о improcedibilità dell'appello, ma la commissione regionale non aveva, sul punto, adottato alcuna statuizione. har Dalla mancata notifica era, inoltre, derivato l'impedimento per la società a proporre impugnazione incidentale, e non si trattava di un interesse astrat- to, in quanto la società era rimasta parzialmente soc- combente in primo grado.
2.2. Col secondo motivo, denunciardo omessa motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cod. proc. civ., la ricorren- te censura la sentenza impugnata, in quanto non conte- nente alcuna motivazione circa l'eccezione d'inammissibilità o improcedibilità dell'appello da es- sa sollevata all'atto della costituzione in giudizio.
2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia vio- 4 lazione e falsa applicazione dell'art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, il termine di cui al citato art.38 ter, in difetto di espressa previsione, non deve essere considerato perentorio, secondo il principio stabilito dall'art.152 cod.proc.civ. Tale principio è stato sempre applicato ildall'Amministrazione finanziaria, ad esempio, per termine stabilito dall'art.38 bis. D'altra parte, il termine posto all'Amministrazione dal D.M. 20 maggio 1982 per effettuare il rimborso è har stato ritenuto pacificamente ordinatorio. § 3. Motivi della decisione 3.1. I primi due motivi da esaminarsi congiunta- - meritano accoglimento, nei limiti che saranno mente - di seguito precisati. Secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenze 6 maggio 1992, n.5361; 28 dicembre 1995, n. 13138 ), nel sistema del contenzioso tributario regolato dal d.P.R. n. 636/72 l'omessa notificazione dell'appello o i suoi vizi non sono addebitabili all'appellante, in quanto gli adempimenti successivi presentazione alla dell'appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata sono a carico della 5 ย stessa segreteria, la quale deve curare l'esecuzione della notifica ( art. 22, sesto comma;
. Pertanto, in relazione a tali vizi, non è ipotizza- bile alcuna decadenza, pur non ammettendo l'adempimento equipollenti, ○ sanatoria, quale la costituzione dell'appellato. Nella specie la commissione regionale avrebbe dovu- to disporre la notificazione dell'appello a cura della segreteria della commissione di secondo grado. Dall'omissione di tale formalità è, quindi, derivata la nullità del giudizio d'appello e della relativa senten- has za.
3.2. L'accoglimento dei primi due motivi, assorben- te le censure svolte nel terzo, comporta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della com- missione tributaria regionale del Lazio, la quale do- vrà, preliminarmente, ordinare la notifica dell'appello alla parte appellata nelle forme e nei termini di cui all'art.22 del d.P.R. n. 636/72. Al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie i primi due motivi per quanto di ragione e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugna- ta in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tribu- taria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 21 febbraio 2001. Il Presidente Il consigliere estensore Enrico Altierithem Michele Canti IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GIU 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N IO Z 6 8 A 9 R 1 T 5 / IS 4 . / N 6 G 2 - E . R B .R A . I .P A L R L D D A A L E . E T T B D U A N I T S B E I S N 1 A E E R 3 I S 1 T I R . A E N T A M 7