Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 218
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Sentenza 25 maggio 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del R.D. n. 37 del 1934 - secondo cui il Consiglio dell'Ordine cui sia stato notificato il ricorso per cassazione può far pervenire le sue deduzioni nei venti giorni successivi nella cancelleria della Corte - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e in riferimento all'art. 370 cod. proc. civ.; si tratta infatti di una scelta discrezionale del legislatore giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori e che non lede il diritto di difesa, potendo il difensore del ricorrente venire a conoscenza delle deduzioni eventualmente depositate e replicare.

In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'illegittimità di tali letture in quanto l'incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l'accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l'incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell'ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione - riguardando l'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l'incolpato e i testimoni - deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2004 n° 1414Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 218
Data del deposito : 25 maggio 2001

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