Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 4
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del R.D. n. 37 del 1934 - secondo cui il Consiglio dell'Ordine cui sia stato notificato il ricorso per cassazione può far pervenire le sue deduzioni nei venti giorni successivi nella cancelleria della Corte - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e in riferimento all'art. 370 cod. proc. civ.; si tratta infatti di una scelta discrezionale del legislatore giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori e che non lede il diritto di difesa, potendo il difensore del ricorrente venire a conoscenza delle deduzioni eventualmente depositate e replicare.
In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'illegittimità di tali letture in quanto l'incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).
In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l'accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l'incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell'ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall'art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione - riguardando l'art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l'incolpato e i testimoni - deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2004 n° 1414Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI DE CE AM, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO ROSSI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO ANTONINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 112/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 16/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE, Massimo ROSSI, Ezio ANTONINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 23 novembre 1998 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano ritenne l'avvocata Annamaria IN de CE colpevole di due delle tre imputazioni formanti oggetto di procedimenti disciplinari riuniti promossi nel suoi confronti, e le inflisse la pena della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi. Con la prima imputazione la IN era stata accusata di "essere venuta meno ai doveri di decoro e di riservatezza professionale per avere rilasciato una lunga intervista al mensile 'Salve' del settembre 1992, nel corso della quale aveva fatto pubblicità esplicita e diretta ad alcune marche di prodotti di bellezza pronunciando, tra l'altro, le seguenti frasi:
Infine comunque grazie a te ho scoperto i cosmetici magistrali ... come idratanti stupende come IM IM e AX ... ma anche l'esperienza con i Retin - A è stata per me emozionante;
succede anche, per lo più alla fine della giornata, che mi faccia una maschera ... una mezz'ora con l'AM (Hamamalia impacco di cosmetici magistrali) o con il vello di collagene (Collagenil Vello della Ki. Beauty Uniderm in faccia". Con l'altra incolpazione era stato addebitato alla IN di "essere venuta meno agli obblighi di correttezza professionale per avere dichiarato alla signora LV De AN, cliente dell'avvocata Emidia ET Vitali, che questa era una persona scorretta"; "che rivolgendosi per assistenza professionale alla ET non poteva capitare peggio"; "che l'avvocata ET era nota per vendere la documentazione affidatale dai clienti al migliore offerente"; "che se la De AN si fosse invece, rivolta a lei per la assistenza legale (separazione personale), avrebbe ottenuto molto di più". In Roma Hotel Majestic nel febbraio 1994". La IN propose ricorso contro tale pronuncia adducendo che:
a) - al proprio difensore, il quale ne aveva fatto richiesta all'apertura della prima udienza del dibattimento, si era erroneamente risposto da un componente del Collegio, che nel procedimento si sarebbero applicate le norme del codice di procedura penale e non quelle del codice di procedura civile;
b) - le riunioni nel corso delle quali erano state deliberate l'apertura dei procedimenti disciplinari e fissate le udienze dibattimentali, dovevano considerarsi inesistenti, in quanto i componenti del Collegio giudicante non erano stati convocati con lettere raccomandate come prescritto dall'art. 46 del r.d. n. 37 del 1934 e alcuni di essi erano risultati assenti;
c) - si erano lette in udienza alcune deposizioni testimoniali senza il consenso della incolpata;
d) - due consiglieri avevano partecipato alla fase istruttoria e alla decisione, sebbene fosse stata proposta nel loro confronti un'istanza di ricusazione sulla quale non si era provveduto;
e) - tutti gli atti difensivi dell'incolpata erano stati messi a disposizione della denunciante ET, pur essendo riservati perché facenti parte del procedimento disciplinare;
f) - la sanzione era stata inflitta sulla base di una valutazione erronea delle risultanze .processuali.
Con decisione del 16 ottobre 2000 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato la impugnazione avendo ritenuto che:
A. - essendosi il procedimento "svolto in modo corretto e rispettoso delle regole", l'erronea affermazione del membro del Collegio, secondo cui nel procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale, era risultata del tutto irrilevante;
B. - dalla documentazione prodotta dal Consiglio dell'Ordine era emerso che i componenti del collegio giudicante erano stati convocati ritualmente alla prima udienza del procedimento disciplinare (25 maggio 1998) a mezzo fax;
mentre si era avuto il rinvio a udienza fissa delle altre due sedute (28 settembre e 23 novembre 1998);
C. - legittima era stata la lettura delle deposizioni testimoniali perché fatta in presenza dell'incolpata che a essa non si era opposta;
D. - l'istanza di ricusazione era generica e si riferiva soltanto al procedimento per la incolpazione dalla quale la IN era stata assolta;
E. - il dovere di riservatezza non era stato violato, perché nel procedimento disciplinare amministrativo, che si celebra davanti al Consiglio dell'Ordine, i documenti sono a disposizione di tutti gli interessati;
F. - l'intervista concessa alla rivista Salve, assieme a tutto il contesto dell'articolo, dava una obiettiva impressione della ricerca di una pubblicità indiretta a favore della incolpata;
G. - non vi era alcun motivo per dubitare che quanto riferito dalla De AN, circa lo incontro all'Hotel Majestic di Roma, rispondesse a verità, e che le espressioni della incolpata fossero corrispondenti a quel che la stessa De AN aveva riferito alla ET e questa al Consiglio dell'Ordine.
Ricorre per cassazione la IN de CE con sei motivi illustrati con memoria.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano ha fatto pervenire le sue deduzioni nella Cancelleria delle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore della ricorrente nella sua discussione orale ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del rd. 22 gennaio 1934 n. 37 per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in base ad esso, il Consiglio dell'Ordine, al quale sia stato notificato il ricorso per cassazione, se intenda contraddire, non deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente, come prescritto dall'art. 370 del codice di procedura civile, ma "può fare pervenire le sue deduzioni (nella cancelleria della Corte di cassazione) entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni del ricorso". E questa procedura speciale, secondo il difensore, oltre a determinare una evidente disuguaglianza rispetto alle situazioni disciplinate dal codice di procedura, limita ingiustificatamente, l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, il quale, non ricevendo dal Consiglio dell'Ordine la notifica delle sue deduzioni, potrebbe trovarsi, quanto meno, in difficoltà per replicare ad esse in modo adeguato nell'udienza di discussione.
L'eccezione è infondata.
Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, essendo la disciplina dettata dall'art. 66 del rd del 1934 espressione di una scelta discrezionale esercitata dal legislatore in modo non arbitrario e irrazionale, perché giustificata dalle peculiari caratteristiche del procedimento disciplinare a carico degli avvocati e dei procuratori. Nè è ravvisabile la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la particolare procedura prevista dalla menzionata norma della legge professionale, consente pur sempre al difensore del ricorrente di venire a conoscenza delle deduzioni che siano state eventualmente depositate dalla controparte nella Cancelleria della Corte di cassazione, nel prescritto termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso e di predisporre osservazioni per confutarle.
Con il secondo motivo, che come il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, deve essere esaminato anteriormente al primo, essendosi con essi eccepita, sotto vari aspetti, l'invalidità del procedimento disciplinare, si denunzia la violazione degli art. 45 e ss. del rdl. 27 novembre 1933 e 42 e ss. del rd. 22 gennaio 1934 n. 37, in relazione all'art. 360 n. 3 del 1934. In particolare si sostiene che:
a) - alla domanda del difensore della IN, il quale aveva chiesto al Consiglio dell'Ordine di Milano quali fossero le norme processuali applicabili al procedimento da celebrare, un suo componente aveva risposto, incorrendo in errore, che si sarebbero osservate le disposizioni del codice di procedura penale;
b) - a seguito del motivo di gravame, con il quale tale errore era stato rilevato, il Consiglio Nazionale Forense, pur avendo ritenuta inesatta "l'applicazione del codice di procedura penale, ha respinto la impugnazione, affermando che il procedimento amministrativo disciplinare si era, comunque, svolto col rispetto delle regole prescritte e che, quindi, da quella risposta non era derivato alcun effetto negativo sulla decisione resa"; c) - pertanto, la pronuncia impugnata era immotivata, in violazione dell'art. 111 della Costituzione, essendosi con essa il Consiglio Nazionale "limitato ad affermare la regolarità del procedimento, senza spiegare per quali ragioni tale regolarità potesse essere riconosciuta"; d) - in ogni caso ritenuta l'applicabilità del codice di procedura penale, si sarebbero dovute rispettare le disposizioni relative, il che non era avvenuto.
Il motivo è infondato perché l'erronea risposta data al difensore della IN si è rilevata ininfluente per l'esercizio del suo diritto di difesa e per la validità e regolarità del procedimento disciplinare amministrativo, essendosi poi in esso correttamente applicate non le norme del codice di procedura penale - le quali divengono operanti soltanto se ad esse rinvii la legge professionale o se riguardino istituti regolati in modo esclusivo da tale codice - ma quelle della stessa legge speciale e del rito civile, come si è accertato dal Consiglio Nazionale, il cui giudizio sul punto è stato criticato genericamente col motivo del ricorso nel quale sono state, invece, citate inutilmente alcune disposizioni del codice di procedura penale delle quali si è denunziata la violazione sul presupposto che si sarebbero dovute ritenere operanti, una volta affermato, sia pure per errore, che esse erano applicabili al procedimento disciplinare.
Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 38 e ss. del rdl. 27 novembre 1933 n. 1578 e 37 del rdl. 22 gennaio 1934 n. 37, in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, si censura la decisione impugnata per avere il Consiglio Nazionale Forense erroneamente respinto il motivo di impugnazione con il quale si era eccepita la nullità del procedimento amministrativo perché svolto davanti al Consiglio dell'Ordine di Milano costituito irregolarmente, non avendo partecipato ad alcune udienze (5 giugno e 3 luglio 1997) due dei suoi componenti convocati in modo irrituale. Si sostiene, infatti, che non si era rispettata la norma dell'art. 46 del rdl. n. 37 del 1934, secondo cui nel corso del procedimento disciplinare tutte le comunicazioni - e, quindi, a maggior ragione quelle ai componenti dell'organo giudicante - devono eseguirsi esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, essendosi dallo stesso Consiglio dell'Ordine riferito (con lettere del 3 e del 10 dicembre 1999) che i componenti del Collegio assenti alle udienze, erano stati, invece, convocati mediante fax o telefono in base a una prassi richiamata ma non documentata.
Il motivo è infondato.
È vero che la costituzione del Consiglio dell'Ordine è irregolare non solo se ad esso non abbia partecipato il numero minimo di componenti prescritto dalla legge, ma anche se, pur essendosi raggiunto tale numero, siano risultati assenti uno o più dei suoi membri perché non convocati (sent. nn. 4696 del 1988, 864 del 1999);
tuttavia nella legge professionale manca una norma che imponga una particolare forma di convocazione dei componenti del Consiglio (conf le due sent. citate), in quanto l'art. 46 del rd. n. 37 del 1934 richiamato dalla ricorrente, riguarda la citazione delle persone estranee al Collegio (incolpato, testimoni ecc ...). Quindi deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e non vi è alcuna ragione per non includere tra tali mezzi anche il fax e il telefono che risultano essere stati adoperati nel caso concreto.
Con il quarto motivo, denunziandosi la violazione degli art. 48 e ss. del rdl. 27 novembre 1933 n. 1578, 42 e ss. del rd. 22 gennaio 1934 n. 37 e 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, si censura la decisione impugnata per avere il Consiglio Nazionale Forense ritenuta immotivatamente infondata la censura con cui si era eccepita l'illegalità della lettura delle deposizioni testimoniali senza il consenso espresso della incolpata;
e si esclude che la sola sua presenza in dibattimento abbia potuto sanare la nullità del procedimento che da tale abusiva lettura era derivata, perché il divieto di essa è "espressione di un principio riconducibile al diritto inviolabile di difesa, applicabile anche d'ufficio dallo organo giudicante.
Il motivo è infondato.
Queste Sezioni hanno già altre volte enunciato il principio secondo cui, in considerazione delle particolari caratteristiche del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, deve ritenersi consentita, durante il suo svolgimento, la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita dal professionista incolpato o dal suo difensore (sent. nn. 3475 del 1988, 11558 del 1990). Nella specie tale principio è stato rispettato in quanto alla lettura delle testimonianze l'incolpata e il suo difensore presenti avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria ad essa e, pertanto, corretta sul punto è la decisione del Consiglio Nazionale che ha escluso la nullità del procedimento eccepita, Con il quinto motivo denunziandosi la violazione degli art. 53 e ss. del rd. 21 gennaio 1934 n. 37 in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, si censura la decisione impugnata per avere il Consiglio Nazionale respinto l'istanza di ricusazione di alcuni componenti del Consiglio dell'Ordine professionale con l'erronea argomentazione che l'istanza era generica e l'incolpata era stata assolta dalla imputazione in relazione alla quale era stata proposta. Si adduce in contrario che la istanza non era affatto generica, essendosi in essa esposte le ragioni della ricusazione "riferite a circostanze e a persone individuate e descritte"; e la riunione dei tre procedimenti, tra i quali vi era quello conclusosi con il proscioglimento, non era stata chiesta dalla incolpata, ma era stata disposta d'ufficio. E "pertanto, i consiglieri ricusati, che non avrebbero dovuto comporre il collegio giudicante, avevano partecipato non solo al dibattimento relativo alla contestazione per la quale erano stati ricusati, ma anche a quello riguardante le altre due contestazioni".
Il motivo è infondato in quanto, contrariamente a quel che afferma la ricorrente, entrambi gli argomenti adoperati dal Consiglio Nazionale Forense per respingere la istanza di ricusazione sono corretti, e, come esattamente ha rilevato il Consiglio dello Ordine nella memoria depositata ai sensi dell'art. 66 del rd. n. 36 del 1934, la riunione dei tre procedimenti disciplinari, disposta d'ufficio per ragioni di evidente economia procedimentale, costituisce un fatto irrilevante, perché non ha influito sull'autonomia delle singole imputazioni la cui trattazione è avvenuta in modo distinto.
Con il sesto motivo si censura la decisione impugnata per avere il Consiglio Nazionale Forense consentito all'avvocato della denunziante l'accesso ad alcuni documenti del procedimento disciplinare in violazione del dovere di riservatezza.
Anche questo motivo è infondato.
Non sussiste alcuna violazione del dovere di riservatezza, perché il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (conf. sent. nn. 5218 del 1994, 5292 del 1998), interesse che è stato, pertanto, correttamente riconosciuto nel caso concreto alla denunziante e controinteressata avv. ET nei cui confronti l'incolpata come risultante dall'imputazione a suo carico poi formulata, aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi. Infine, con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli att. 111 della Costituzione e 54 ss. del rdl. 22 novembre 1933 n. 1578 e 22 del rd. 22 gennaio 1934 n. 37 in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, si censura la decisione impugnata per avere il Consiglio Nazionale Forense confermato il giudizio di responsabilità del Consiglio dell'Ordine dei procuratori e avvocati di Milano, sulla base "di mere argomentazioni di stile non qualificabili come motivazione nel senso in cui la espressione è adoperata dall'art. 111 della Costituzione. In particolare, per quel che riguarda l'intervista giornalistica (giornale Salve): A) - l'affermazione del Consiglio, secondo cui 'l'impressione che nel comportamento dovesse ravvisarsi una ricerca di pubblicita' indiretta a favore della avvocatà non costituisce motivazione sulla esistenza accertata di un fatto specifico di illecito disciplinare"; B) - Il Consiglio, pur dando atto che nel giornale Salve i prodotti di bellezza non erano stati "evocati" con il loro nome commerciale, "afferma apoditticamente che il lettore li avrebbe potuti identificare"; C) - il Consiglio ha ritenuto l'incolpata responsabile di non avere chiesto la revisione dell'intervista, senza considerare l'autonomia che hanno i giornalisti e, soprattutto, le difese depositate in giudizio. Da queste risultava, infatti, che la IN non aveva fatti i nomi dei prodotti, ne' quelli dei clienti e che "la redazione era intervenuta in un secondo momento, inconsapevole anche lo articolista, nel confezionare il pezzo da pubblicare". In ordine all'accusa di attività diffamatoria si osserva che la motivazione con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha dato credito alla deposizione della De AN "è una motivazione per petizioni di principio, non essendosi esposte le ragioni per le quali le dichiarazioni da questa rese fossero più attendibili di quelle delle altre persone sentite come testimoni". Nemmeno questo motivo è fondato risolvendosi in una critica rivolta alle valutazioni del Consiglio Nazionale Forense, ad esso riservate istituzionalmente, e insindacabili nella specie in questa sede di legittimità perché, a differenza di quel che sostiene la ricorrente, sono motivate con argomenti sintetici ma sufficienti e immuni da errori di diritto. D'altra parte, deve considerarsi che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge ai sensi degli art. 56 del rdl. n. 1578 del 1933 (convertito nella legge n. 36 del 1934) e 111 della Costituzione e, quindi, solo in caso di totale mancanza o apparenza di motivazione - ipotesi di inosservanza dello art. 132 n. 4 del codice di procedura civile, che impone al giudice di esporre:
concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione - e non anche per gli altri vizi di motivazione (inadeguatezza, illogicità ecc..) riconducibili al paradigma dello art. 360 n. 5 cod.proc.civ. Infine nessun provvedimento deve essere deliberato sull'istanza di sospensione della esecuzione della pronuncia del Consiglio nazionale Forense, avendo su di essa questa Corte già deciso con ordinanza di rigetto n. 55 del 19 gennaio 2001. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al rimborso delle spese e al pagamento degli onorari di avvocato di questo giudizio a favore del Consiglio dell'Ordine.
P. T. M.
la Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano. Liquida dette spese in lire 5.045.000 di cui cinque milioni di onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001