Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
In tema di incidente probatorio, gli incontri preliminari avvenuti previa autorizzazione del giudice tra il minore vittima di abusi sessuali e l'esperto di neuropsichiatria infantile allo scopo di facilitare il contatto personale tra quest'ultimo e la persona offesa, nella prospettiva di agevolare la successiva acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole, anche se svolti in assenza del consulente tecnico della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto attendibile la testimonianza del minore preceduta da incontri preliminari con l'esperto di neuropsichiatria infantile sottoposti a registrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 19/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3284
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 13592/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S.L. , nato il (OMISSIS) ;
nei confronti della parte civile:
P.M. ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 31 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. CALDARERA Giuseppe Barletta, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 31 ottobre 2013, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 28 marzo 2013, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili da quantificarsi in separato giudizio e con liquidazione di provvisionale, per il reato di cui all'art. 81, comma 2, art. 609 bis, comma 2, art. 609 ter, comma 1, n. 1), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità della figlia, minore di anni quattordici e affetta da ritardo mentale di grado medio, la induceva a compiere e subire atti sessuali consistenti in toccamenti e rapporti completi;
con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, per violazione dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis e art. 498 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Si lamenta, in particolare, che il giudice avrebbe autorizzato il neuropsichiatra infantile che avrebbe dovuto assistere la minore durante il suo esame a conoscerla prima dello svolgimento dell'incidente probatorio, in mancanza del consulente di parte della difesa, come richiesto dalla stessa difesa all'udienza del 4 giugno 2012. Sostiene il ricorrente che, dalla lettura della trascrizione dell'incidente probatorio, nascerebbe il dubbio che gli incontri tra la neuropsichiatra e la minore fossero andati oltre la finalità per la quale erano stati disposti, ovvero quella di stabilire un rapporto di conoscenza per superare l'inevitabile diffidenza della minore. 2.2. - In secondo luogo, si prospetta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria e verbalizzate nell'annotazione del 17 settembre 2012, per violazione degli artt. 350, 179 e 357 c.p.p.. Il Gup e la Corte d'appello avrebbero considerato dalle dichiarazioni come spontanee, nonostante, dalla lettura del verbale in cui sono state riportate, risultasse - secondo la difesa - che le stesse erano state sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avevano chiesto all'imputato perché fosse così turbato per le circostanze esposte. Non si sarebbe considerato, inoltre, che l'imputato si trovava, al momento in cui aveva reso tali dichiarazioni, in un evidente stato di compromissione e di limitazione della libertà di autodeterminazione, che ha minato la spontaneità e la genuinità di ogni sua parola. Del resto, tale atto non era stato sottoscritto da parte dell'imputato, ma solo dagli agenti che lo avevano redatto.
2.3. - In terzo luogo, si prospettano la mancanza di una manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità e alla capacità di testimoniare della persona offesa, soggetto affetto da un deficit mentale di grado medio. La capacità testimoniale sarebbe stata confermata dalle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, senza considerare che la persona offesa non aveva riferito di presunti abusi ne' al Tribunale per i minorenni (il 22 luglio 2011) ne' al pubblico ministero (il 19 luglio 2011). Inoltre, da tutte le audizioni rese dalla persona offesa trasparirebbe un sentimento di affetto nei confronti del padre, del tutto incompatibile con gli abusi da questo asseritamente posti in essere. Nelle intercettazioni ambientali non si evincerebbe, inoltre, alcun elemento che possa far dedurre che quanto raccontato a volte dalla persona offesa sia veramente accaduto perché, anzi, la madre la moglie dell'imputato ritenevano quest'ultimo estraneo ad ogni addebito.
2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena. Non si sarebbe tenuto conto, in particolare, della episodicità della supposta violenza, accaduta solo due volte e lontano dall'abitazione familiare, ne' del bassissimo livello culturale e dello stato di indigenza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, per violazione dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis e art. 498 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione sul punto - è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice ha autorizzato il neuropsichiatra infantile che avrebbe dovuto assistere la minore durante il suo esame a conoscerla prima dello svolgimento dell'incidente probatorio, in mancanza del consulente di parte della difesa, la cui presenza era stata richiesta dalla stessa difesa all'udienza del 4 giugno 2012.
Si tratta, a ben vedere, della mera reiterazione di una censura già esaminata e motivatamente disattesa in primo e secondo grado. In particolare, la Corte d'appello ha correttamente rilevato, sul punto, che gli incontri preliminari fra il neuropsichiatra e il minore costituiscono una prassi giudiziaria nell'espletamento degli incidenti probatori riguardanti minori vittime di abusi sessuali, perché agevolano il contatto di tipo personale tra la vittima e l'esperto, al fine di meglio procedere, successivamente, nel contraddittorio dell'esame nel corso dell'incidente probatorio. Nessun divieto in tal senso emerge, del resto, dagli artt. 398 e 498 c.p.p., richiamati della difesa, che sono disposizioni dettate esclusivamente per la tutela dei minori sottoposti ad esame (ex plurimis, sez. 3^, 16 ottobre 2013, n. 44448 , rv. 258314). La stessa Corte d'appello ha, in ogni caso, precisato che tali incontri preliminari sono stati registrati e che, con riferimento alle registrazioni, la difesa non ha saputo indicare alcuno specifico elemento dal quale desumere che la genuinità della testimonianza della persona offesa fosse stata incrinata. Nè alcun elemento in tal senso emerge dai brani dei verbali di incidente probatorio riportati in ricorso, che si riferiscono in modo del tutto generico al fatto che l'argomento delle violenze sessuali era già stato precedentemente introdotto al solo fine di chiarire alla vittima l'oggetto dell'esame, ma non lasciano trasparire alcuna influenza della neuropsichiatra sulla persona offesa nella ricostruzione e nella descrizione dei fatti.
3.2. - Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si prospetta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria e verbalizzate nell'annotazione del 17 settembre 2012, per violazione degli artt. 350, 179 e 357 c.p.p..
Anche in questo caso, si tratta della sostanziale riproposizione di una censura già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello. È sufficiente in questa sede richiamare la considerazione, svolta dai giudici di secondo grado, per cui tali dichiarazioni risultano del tutto superflue, alla luce del gravissimo quadro accusatorio già cristallizzato a carico dell'imputato e costituito dalle dichiarazioni accusatorie della minore, riscontrate anche dagli esiti delle attività di intercettazione ambientale riportati alle pagg. 19 20 della sentenza di primo grado. Tali rilievi - del tutto coerenti corretti e, dunque, insindacabili in sede di legittimità - rendono superflua la disamina della questione relativa alla spontaneità di tali dichiarazioni e, più in generale, alla loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato.
3.3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riproposizione di analogo motivo di appello, già formulato in modo aspecifico. Nella coerente ricostruzione della Corte di merito, la capacità a testimoniare della minore risulta pienamente confermata dalle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, la quale non è stata oggetto di alcuna puntuale contestazione. Con essa si è accertato che la minore risulta in grado di percepire e rappresentare la realtà quotidiana con modalità concrete adeguate, non presentando disturbi tali da far ritenere il suo racconto fantastico, fabulatorio, o riconducibile a suggestioni. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, del resto, le dichiarazioni rese nel tempo della minore sono sostanzialmente coincidenti con riferimento agli elementi essenziali delle condotte di violenza subite. Le sentenze di primo e secondo grado hanno inoltre analiticamente esaminato (pagg.
6-7 della sentenza d'appello; pagg. 17-19 della sentenza di primo grado) l'atteggiamento di chiusura manifestato dalla minore nei colloqui con i giudici del Tribunale dei minorenni e con il pubblico ministero, nei quali la stessa minore non ha più voluto riferire in ordine alle violenze sessuali subite;
senza che, peraltro, la difesa abbia formulato puntuali censure in merito. E del tutto generiche risultano, infine, le considerazioni della difesa circa l'affetto che la minore avrebbe mostrato verso il padre nel corso delle sue audizioni e circa la valenza probatoria delle intercettazioni ambientali. Queste ultime hanno costituito - secondo la conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado -un ulteriore riscontro dell'ipotesi accusatoria, perché hanno mostrato la pervicace volontà dei familiari della bambina di interferire con le indagini, nel tentativo di far ritrattare alla minore le accuse contro il padre.
3.4. - Il quarto motivo di doglianza, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena - è inammissibile. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa in via del tutto generica, la Corte d'appello ha tenuto conto sia della natura delle violenze, evidenziando che le stesse non sono affatto episodiche e di scarsa entità, ma sono anzi gravissime, sia per l'età e per il deficit mentale della vittima, sia per il rapporto di parentela con l'imputato, sia per la natura pesantemente invasiva degli atti sessuali. La stessa Corte ha anche considerato il bassissimo livello culturale e lo stato di indigenza dell'imputato, correttamente evidenziando che - a fronte della massima gravita dei fatti - tali elementi non possono essere presi in considerazione per mitigare la pena.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. In considerazione della sua soccombenza, il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, da liquidarsi in complessivi Euro 2500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso, in favore della parte civile P.M. , delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015