Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2013, n. 44448
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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Massime1

Non comporta alcuna nullità nè irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del cod. proc. pen. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).

Commentario1

  • 1Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni
    https://www.filodiritto.com/

    1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2013, n. 44448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44448
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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