Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
Non comporta alcuna nullità nè irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del cod. proc. pen. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).
Commentario • 1
- 1. Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimonihttps://www.filodiritto.com/
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2013, n. 44448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44448 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 3041
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 22721/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.M. , nato a (omesso) ;
imputato artt. 609 bis e ter c.p.;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 17.12.12;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Berarducci Marisa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - il ricorrente è stato accusato di avere abusato sessualmente di una ragazzina che non aveva compiuto gli anni 13, figlia della propria ex moglie. Per comprensione dei motivi di gravame, giova qui precisare che i fatti sarebbero consistiti in più episodi di palpeggiamenti, anche delle parti intime ed, in una occasione, in un rapporto completo imposto con la forza e tale da determinare anche la deflorazione della ragazzina.
Tale ultimo episodio, si sarebbe verificato - secondo il racconto della vittima - in una occasione nella quale egli si era recato a fare visita al bambino di cinque anni (avuto con la ex moglie) con l'intento di portarlo con sè per il pomeriggio. Il bambino aveva invocato anche la presenza della sorella, odierna p.o.. Nel corso del tragitto per andare da Mc Donald's, l'uomo - che di professione fa il piastrellista - aveva fermato la macchina vicino ad un fabbricato ove stava svolgendo dei lavori e, con la scusa di doversi recarsi all'interno a prelevare dei materiali, aveva lasciato il bambino in auto e chiesto alla ragazzina di seguirlo. All'interno egli si era denudato e - nonostante il dissenso della ragazzina - compiuto i fatti di cui si è detto eiaculandole sulla pancia ed intimando alla ragazzina di non riferire a nessuno l'accaduto e dicendole che, fino a che ella non si fosse sposata, avrebbero potuto rifarlo. Una volta tornati alla macchina si erano recati da Mc Donald's ed anche al cinema. Riaccompagnata a casa, secondo il racconto della madre, la ragazzina non aveva detto nulla ma era andata subito a dormire. Qualche giorno dopo, a scuola, era stata trovata piangente da una bidella alla quale, su sua insistenza, aveva riferito che un uomo più grande aveva approfittato di lei. Portata in presidenza e chiamato il parroco, ella aveva ripetuto il racconto precisando che l'uomo era l'ex marito della madre. Quest'ultima era stata subito avvisata ed anche a lei la bimba, piangente, aveva ripetuto dell'ultimo episodio ed anche di molestie precedenti risalenti anche ai tempi in cui essi vivevano insieme. La madre dopo qualche giorno aveva sporto denuncia.
La ragazzina è stata sentita più volte, dalla p.g e, quindi, in incidente probatorio. È stata visitata da un perito, il dott. V. , e sottoposta a visita ginecologica che ha riscontrato la deflorazione. Sono state acquisite le dichiarazioni del fratellino minore, di cinque anni, nonché quelle delle bidelle, del preside e della madre e, per la difesa dell'imputato, quelle dei figli che questi aveva avuto da precedente unione e che, il giorno dei fatti, avevano raggiunto il padre mentre si trovava insieme alla p.o., Va. ed al piccolo M. .
Il G.i.p., all'esito del rito abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione e la Corte d'appello, con la decisione qui impugnata, ha confermato.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, deducendo:
1) inutilizzabilità e/o nullità delle dichiarazioni rese dal minore M. e della perizia del dott. V. .
Quanto alle prime, si sostiene che l'esame non è avvenuto nelle "forme garantite"; trattandosi di audizione di un bimbo di appena cinque anni, si sarebbe dovuta effettuare una "audizione protetta". Quanto alla perizia, essa sarebbe viziata perché eseguita senza il rispetto di metodologie specifiche. In particolare, ci si duole del fatto che la valutazione sia stata superficiale limitandosi a riferire l'assenza di disturbi di natura psichiatrica o neurologici. Si ricorda, per contro, che la consulenza di parte fatta espletare ha evidenziato l'erroneità del procedimento seguito dal perito che ha confuso l'indagine relativa alla idoneità a rendere testimonianza con quella afferente la capacità di intendere e di volere. In realtà, egli ha somministrato solo un test di livello ed effettuato un colloquio psichiatrico ed, all'esito, ha affermato la credibilità ed attendibilità assoluta della giovane;
2) manifesta illogicità della motivazione che afferma la credibilità della minore a fronte di una serie di obiezioni difensive, sviluppate nei motivi di appello, circa i seguenti fatti:
- che la minore abbia raccontato a distanza di ben sei giorni dai presunti fatti;
- che la madre abbia sporto denuncia dopo altri 4/5 giorni;
- che la ragazzina, pur sostenendo che questi l'aveva molestata più volte nel passato, abbia accettato di uscire con il L. e, perfino, di seguirlo da sola nel casolare;
- che la ragazzina non abbia riportato alcun danno fisico, nonostante la presunta colluttazione e violenza dell'agire dell'uomo;
- che la ragazzina sia rimasta calma e normale dopo il fatto, tanto da andare da Mc Donald's ed al cinema senza esservi costretta ma, anzi, essendo stata lei stessa a volerlo;
- che, nello stesso pomeriggio e, praticamente, in concomitanza con l'episodio denunciato, ella abbia mandato e ricevuto un enorme numero di sms, censurandosi, altresì, il fatto che la Corte non abbia voluto accogliere la richiesta di approfondimento istruttorio mediante la verifica del traffico telefonico;
- che la tempistica degli spostamenti impedirebbe di riscontrare un tempo adeguato per la consumazione della violenza, evidenziandosi che i 25 minuti evocati dal ct. (come "tempo residuo" durante il quale sarebbe stato possibile compiere l'abuso) sarebbero, invece, serviti a L. per una serie di attività svolte coni due minori una volta arrivati al fast food (fare la fila, scegliere il menù ecc);
- che le dichiarazioni difensive dell'imputato non sono state soppesate adeguatamente;
3) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche perché la motivazione è illogica quando evoca la gravità del fatto che non corrisponde al titolo del reato e perché il riferimento alle conseguenze causate alla vittima è del tutto apodittico;
4) violazione di legge per la eccessività dell'aumento applicato per la continuazione (in misura pari a 4 mesi e 15 giorni) laddove, semmai, le ulteriori condotte ascritte avrebbero dovuto essere considerate di minore gravità ai sensi dell'art. 609 bis c.p., u.c.;
5) violazione di legge per essere state disattese le richieste istruttorie di sequestro probatorio del telefonino della p.o. e di perizia.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è inammissibile per più ragioni. In primo luogo, perché si tratta proprio dei medesimi motivi di appello ai quali la Corte ha, come si vedrà, fornito chiare, esaurienti e logiche risposte. Ciò rende il presente ricorso "apparentemente" motivato (Sez. 6, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708) laddove, invece, la doglianza avrebbe dovuto consistere in una critica puntuale alla motivazione dei giudici di appello.
Per di più, i rilievi qui mossi sono anche in fatto perché puntano ad ottenere da questa S.C. una rivisitazione della vicenda per trarre da essa conclusioni diverse e più convenienti per l'imputato. In ogni caso, deve soggiungersi che il presente gravame è manifestamente infondato.
3.1. Affrontando le singole doglianze, deve dirsi - quanto al primo motivo - che la previsione di una audizione "protetta" per il caso che il teste sia minore è stata introdotta nel sistema a tutela del minore stesso, onde garantirgli, cioè, un contesto e delle modalità di ascolto adeguati alla sua età. L'individuazione di tali concrete condizioni avviene, di volta in volta, in base alle peculiarità del caso ed, in genere, si sostanzia nell'assicurare al minore la presenza di un adulto di riferimento di suo gradimento. Nella specie, il piccolo M. è stato sentito alla presenza della madre e, comunque, giustamente si fa notare dai giudici che persino per l'audizione dibattimentale del minore è prevista la "facoltà" del presidente del collegio di avvalersi di un familiare o di un esperto in psicologia. Non vi è stata, quindi, alcuna irregolarità che, comunque, a tutto concedere, avrebbe dovuto, e potuto, essere dedotta dall'interessato.
A tale stregua, la deposizione del piccolo M. è pienamente utilizzabile (ancorché - giova sottolineare - certamente non decisiva essendovi molti altri elementi a conforto dell'accusa). Nessun pregio hanno neppure le censure rivolte alla perizia psichiatrica visto che essa - come ricorda la Corte - è servita solo per appurare una circostanza che non era stata posta in dubbio nemmeno dalla stessa difesa, e cioè, che il racconto dei fatti, da parte della ragazzina, non è riferibile ad uno squilibrio mentale. Ad ogni buon conto, bene sottolinea la Corte che - come si dirà meglio nel paragrafo seguente - la molteplicità degli elementi di accusa e la loro "autosufficienza" sono tali da permettere anche di prescindere dalla suddetta perizia.
Infine, non si può neppure fare a meno di evidenziare che la stessa doglianza è generica ed evoca una serie di principi giurisprudenziali, sulla differenza tra valutazione della credibilità e quella di attendibilità, sostanzialmente avulsi dal contesto. Bene, perciò, la Corte ricorda che la perizia svolge un ruolo minimo tanto da essere evocata da ultimo, con l'ulteriore sottolineatura che la stessa consulenza di parte non ha evidenziato patologie o anomalie personologiche nella piccola V. .
3.2. Passando alle censure che il ricorrente muove sul piano della attendibilità (secondo motivo), va detto che la sentenza è ineccepibile. Essa opera una ricostruzione attenta dell'intera vicenda commentando con ordine la validità del materiale probatorio, snocciolato con coerenza attraverso più racconti della ragazzina sempre costanti e lineari e ribaditi in più occasioni. Nè tale credibilità viene inficiata dal fatto di avere ella "atteso" qualche giorno per riferire l'accaduto anche perché le modalità di emersione (pianto dirotto a scuola colto da una bidella) sono del tutto spontanee e testimoniano, semmai, il travaglio interiore di una bimba che non riusciva a portar dentro il peso di un ricordo tanto sgradevole ed ingombrante.
I giudici di appello analizzano, quindi, con cura ed argomentazioni del tutto logiche, il ragionevole stato di vergogna e confusione per un'esperienza cui la bimba non era evidentemente preparata spiegando, così, sia, il fatto di non avere, la minore, opposto una resistenza più veemente (v. f. 17), sia, la "apparente calma" mostrata dopo l'abuso subito, al punto di andare ugualmente da Mc Donald's ed al cinema con il proprio violentatore.
Del resto, la ingenuità della ragazzina è testimoniata anche dalla semplicità con cui ha riferito del liquido seminale maschile "in termini tali da lasciar chiaramente intendere che quasi ella non sapeva neppure di cosa si trattasse veramente e con cui, in ogni caso, non aveva mai avuto nulla a che fare in precedenza" (f. 17), tanto da riferire agli adulti (preside, parroco ecc.) di avere paura di essere rimasta incinta (sebbene l'uomo avesse eiaculato sulla sua pancia).
La sentenza impugnata sottolinea opportunamente come la conoscenza dei fatti sia avvenuta in modo quasi casuale e spontaneo (piangeva a scuoia) e, quindi, esclude implicitamente l'idea di un racconto "preparato" (f. 20) che, peraltro, non avrebbe avuto una sua ragion d'essere essendo ormai l'imputato e la madre separati e non risultando in alcun modo - neppure a detta dello stesso imputato - l'esistenza di ragioni di astio tra la ragazzina e l'uomo (f.20). Per il resto, la sentenza è ineccepibile nel ricordare i riscontri al racconto della bambina rappresentati dal rinvenimento, sia, del fabbricato, che, dell'ambiente interno - descritti da Va. - ove si era consumato l'abuso e di cui ella non avrebbe mai potuto avere conoscenza se non per esservi stata portata (e fermo restando che non ve ne erano ragioni valide - ne' apparenti ne' ipotizzate da alcun altro - diverse da quelle da essa riferite) (ff. 18 e 19). Vi sono, inoltre, riscontri indiretti dell'accaduto attraverso la deposizione del fratellino M. come pure delle bidelle della scuola, del preside e del parroco ai quali tutti la ragazzina ha riferito - in stato di chiara emozione e turbamento - quanto subito dall'ex marito della madre.
Non va, infine, dimenticato che la perizia ginecologica ha appurato la deflorazione della ragazzina e che, pur non potendosi escludere del tutto, in astratto, che l'evento sia da ascrivere ad altro incontro, giustamente, la Corte definisce la cosa un elemento "forte" "se visto unitamente agli altri....atteso che, in ogni caso, alla giovanissima età (dodici anni) della minore, risulta alquanto improbabile, in assenza, oltretutto di elementi o principi di prova in tal senso di qualsiasi tipo, di ipotizzare che la verginità fosse stata persa dalla ragazza addirittura in un'epoca anteriore della sua vita rispetto ai fatti di cui è processo".
Infine, si è chiaramente in presenza di un tentativo di "lettura alternativa" dei dati, quando si commentano i risultati della consulenza tecnica (f. 21) sulla tempistica dei movimenti dell'uomo, unitamente a Va. ed al piccolo M. , nel pomeriggio dei fatti. A fronte della molteplicità ed univocità degli elementi di prova fin qui elencati - e non inficiati minimamente neppure dalle opposte tesi difensive dell'imputato - risulta, pertanto, superfluo discettare - come si vorrebbe da parte della difesa - sui numerosi messaggi di testo ricevuti dalla minore in "concomitanza" con la violenza subita ed invocare ulteriori accertamenti sul telefono cellulare della ragazzina per verificare se, a propria volta, ella avesse anche inviato così tanti messaggi come quelli ricevuti. Giustamente ed acutamente, infatti, si osserva da parte dei giudici di appello, che, quand'anche la cosa fosse dimostrata, ben potrebbe essere interpretata come espressione di uno sforzo di "normalità" da parte della ragazzina di cui semmai - sembra qui, potersi soggiungere - proprio l'elevato numero di sms testimonierebbe la fallacia e, piuttosto, il vero stato di agitazione inferiore e di "trattenimento forzato delle emozioni e dei sentimenti" (non a caso, esplosi qualche giorno dopo nel pianto a scuola). Giustamente, a riguardo, i giudici di appello vedono negli sms in discussione (anche a volerli dare per accertati) una sorta di "autodifesa" (da considerare del tutto congrua rispetto all'età della vittima ed alla considerazione che, nel mondo giovanile, viene data allo strumento "cellulare"). A tale stregua, deve evidenziarsi anche la manifesta infondatezza della censura di cui al quinto motivo.
3.1. Venendo al terzo e quarto motivo, la loro genericità ed inammissibilità sono, per così, dire, in re ipsa dal momento che, come si accennava inizialmente, risentono dello sforzo di conseguire in questa sede di legittimità una rivalutazione dei dati fattuali e, soprattutto, di non avere - il ricorrente - chiaro il concetto che la non condivisibilità di una decisione non la rende per ciò solo illogica. In punto di riconoscimento o concessione delle attenuanti generiche, infatti, il giudice opera, con il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, una valutazione di merito che è incensurabile nella misura in cui dia, del proprio operato, una motivazione congrua e logica che elida il timore di essere al cospetto di una decisione arbitraria.
Elusivo è il motivo quando sostiene che sarebbe generica la motivazione dei giudici circa la gravità delle conseguenze subite dalla ragazzina. A parte la deflorazione, basterebbe ricordare, infatti, quanto intempestiva e violenta sia stata - per una ragazzina di soli dodici anni - l'intrusione nella sua sfera sessuale. È, infine, meramente assertiva ed opinabile la tesi difensiva secondo cui dovrebbero essere considerati di "minore gravità" gli ulteriori episodi di "molestie" (definiti tali solo per differenziarli dalla congiunzione carnale consumata) posti in essere dall'uomo in precedenza e posti a carico dell'imputato a titolo di continuazione.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p., e ss.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013