Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
ls a REPUBBLICA ITALIANA e 0 1 6 2 4 / 0 2 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU R Z Oggetto Prova civile libri e SEZI NE TERZA CIVILE scritture contabili- valore probatorio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20225/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI INCACCE ANNOTAZIONE MALZONE Rel. Consigliere - Dott. Ennio Cron. 4082 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI DURANTE Consigliere Rep. 459 Dott. Bruno FINOCCHIARO Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: ------C AD 2002 il CANCELLIERE CA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO 65 173000 TARSIA, che lo difende, giusta delega in atti;
ELLERIA - ricorrente contro 00223825 ITALIANA PETROLI SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 991/95 della Corte d'Appello di 0 1 6 24 /02 ROMA, Sezione II Civile, emessa il 25/10/94 e depositata il 28/03/95 (R.G. 3046/92); udita la relazione la pubblica CANCELLERIA 2001 udienza del 11/1 Consigliere Dott. Ennio 1734 MALZONE;
udito l'Avvocato Rosario TARSIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 22.3.1988 AR LL conven- ne in giudizio la Italiana Petroli spa per sentir di- chiarare risolto, per fatto e colpa della convenuta, il contratto di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti ed affini di cui alle scritture inter partes 18.12.1984 con la condanna della stessa società convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Assumeva l'istante che a decorrere dal 31.10.87 la società convenuta si era rifiutata di rifornire l'impianto, adducendo a propria giustificazione l'intervenuta disdetta del contratto di locazione del terreno, nel quale egli era subentrato a tutti gli ef- fetti a norma dell'art. 2558 c.c. La società convenuta, costituitasi in giudizio, controdeduceva che l'istante s'era reso inadempiente nel pagamento delle forniture per un importo complessi- vo di L. 18.134.718 e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti di comodato e di fornitura per la relativa causa, soggiungendo di avere già avan- 2 zato domanda giudiziale in tal senso con citazione no- tificata in data 18.4.88. Riuniti i due procedimento, il tribunale con sen- tenza 21.6.91 rigettava le domande proposte dal Can- failla e in accoglimento della domanda proposta dall'Italiana Petroli spa, dichiarava la risoluzione condan-dei contratti per inadempimento del LL, nandolo al rilascio degli impianti, oltre al risarci- mento dei danni da liquidarsi in separata sede. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 991 del 25.10.94 ha rigettato l'appello proposto dal LL, condannandolo alle ulteriori spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre il Can- failla esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata svolta dalla resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- degli artt. 2697 C.C. e 116 c.p.c. in relazione ne all'art. 2710 c.c. e 634 c.p.c. nonché difetto di moti- vazione su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha dedotto la prova delle forniture di carburante dalla mera indicazione delle fatture recla- mate inevase e nella parte in cui ha dedotto che, a sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture contabili rego- 3 larmente tenute hanno efficacia probatoria fra impren- ditori, adducendo che la parte appellante non avrebbe svolto sul punto convincenti argomentazioni di contra- sto e si sostiene, invece, che i documenti in base al quale la Corte ha ritenuto provate le forniture non 50- no mai stati prodotti in giudizio e dalle allegazioni proprie della parte ricorrente risulterebbe che ella sin dal primo momento ha contestato la tesi della con- venuta. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 cpc in relazione agli artt. 2710 C.C. e 634 cpc, si sostiene che la Corte di merito, fa- cendo riferimento, ai fini della decisione, a documen- tazione mai prodotta in giudizio, ha fondato il suo convincimento su materiale di prova ontologicamente inesistente. I due motivi possono essere trattati congiuntamen- te, attenendo a due aspetti dello stesso problema, vale a dire al principio dell'onere della prova e al limite discrezionale del giudice nella valutazione della prova medesima. E' opportuno richiamare i termini della discussio- ne: sostiene l'attore, oggi ricorrente, che l'IPI, dopo avergli comunicato la disdetta della locazione del ter- reno su cui sorge l'impianto di distribuzione carburan- 4 ti, gli ha interrotto le forniture;
l'IPI, invece, pur ammettendo di aver comunicato alla controparte l'avvenuta disdetta della locazione del terreno su cui sorge l'impianto, invitandola, quindi, a lasciare l'impianto medesimo entro i termini all'uopo previsti, fonda, invece, la sua domanda di risoluzione contrat- tuale sull'omesso pagamento di forniture di carburante per un importo di L. 18.134.718. Ritiene la Corte di merito che la prova del mancato pagamento delle forniture può essere desunta dalla do- cumentazione prodotta per l'emissione del decreto in- giuntivo, di cui al fascicolo dell'opposizione, nonché dalle scritture contabili che a norma dell'art. 2710 c.c. hanno efficacia probatoria dei rapporti intercorsi fra imprenditori. Sostiene il ricorrente che tale prova è ontologica- mente inesistente perché non stata mai prodotta in giudizio e che il giudice non poteva ritenere come am- messo il relativo inadempimento, stante la sua conte- stazione al riguardo. Il ricorso è fondato. La documentazione cui ha fat- to riferimento la Corte di merito non è stata mai pro- dotta materialmente in giudizio, né lo stesso giudice poteva ritenere implicitamente provato l'inadempimento del gestore dell'impianto dal fatto che per l'omesso 5 ! pagamento di alcune forniture era stato emesso decreto ingiuntivo, perché tale decreto era oggetto di specifi- ca opposizione e la relativa questione era ancora sub iudice. 109T 129,11 D'altro canto, a prescindere dal fatto che la con- 456T 20,66 testazione dell'inadempimento nel pagamento delle for- TOT. 14977 niture risultava in maniera palese dalla stessa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto contenute nella domanda introduttiva di giudizio, la pendenza dell'opposizione а decreto ingiuntivo era di per se i r a i z i d u l G stessa significativa del fatto che il gestore contesta- ) O P P I L I F va l'inadempimento nel pagamento delle medesime forni- ture. Per le ragioni suesposte l'impugnata sentenza deve ди много е не essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Roma, cui si rimette la liquidazio- 1 8 ne anche delle spese di questo grado di giudizio. 0 0
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Ro- ma, cui rimette la liquidazione delle spese del grado di legittimità. Così deciso in Roma addì 11.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Мой IL CANCELLIERE C1 6 Gina Casol Le Care Superma li Cassazione com 5407/04 dichiara inammissib жителье м La EN il ricorso per revocasione fefortsхорото spa e condamne la ricorrente alle spare Roma 25-03-04 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana CASSAZ and UPREMA