Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica legale, attraverso la puntuale deduzione dell'errore - sviamento del ragionamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, con riferimento alla disciplina del comporto e dell'aspettativa stabilita dal contratto collettivo del settore alberghiero, in violazione del canone ermeneutico del bilanciamento dei contrapposti interessi, aveva omesso di valutare se all'aspettativa goduta dal lavoratore dopo un'assenza per malattia che aveva esaurito il periodo di conservazione del posto di lavoro potesse o meno riconoscersi l'effetto di protrarre lo stato di quiescenza del rapporto garantito dall'art. 2110 cod. civ., pur in presenza di una disposizione contrattuale che, prevedendone l'esaurimento sin dalla decorrenza iniziale, in caso di mancata ripresa del lavoro, non attribuiva all'aspettativa l'effetto di azzerare il comporto e che consentiva di manifestare ed esercitare il diritto di recesso solo dopo l'esaurimento del periodo di aspettativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11115 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SINA - SOCIETÀ INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO CECCON, SERGIO PUCCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORAZIO SAVIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 116/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/07/00 R.G.N. 110/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PUCCINI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso peri l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
La spa SINA, Società internazionale nuovi alberghi, prospettando violazione di legge e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano, meglio descritta in epigrafe che, confermando quella del Giudice del lavoro, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di TO LM, intimato per aver superato il periodo di comporto, e ha ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro.
La sentenza impugnata ha stringatamente argomentato che il lavoratore aveva diritto alla conservazione del posto, stante "inequivoca formulazione" dell'art. 127 della contrattazione collettiva del settore che "stabilisce che in caso di malattia accertata o di infortunio, il personale...ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso dal 1^ gennaio al 31 dicembre", perché "nel'98 non aveva superato i 180 giorni d'assenza e all'inizio del 1999 si trovava in aspettativa non retribuita alla data di ricezione della raccomandata di licenziamento...non potendo compiersi l'operazione pretesa dalla datrice di lavoro e cioè il calcolo delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente e quelle successive allo scadere dell'aspettativa non retribuita".
Resiste con controricorso il LM. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
La questione d'inammissibilità del controricorso, perché tardivo, sollevata preliminarmente con la memoria depositata dal patrocino della soc. Sina è stata, dalla stessa difesa, espressamente abbandonata in sede di discussione, che ha dato atto della tempestività, condivisa dal Collegio, della sua proposizione, essendo stati rispettati i termini per la sua notificazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140, cod.proc.civ.. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, la soc. SINA illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 2110, cod.civ., e degli artt. 112 e 115, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 127 e 128, ccnl, oltre vizi di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), per avere il Giudice collegiale trascurato di considerare il contenuto dei commi secondo e quarto dell'art. 127 e l'art. 128 del ccnl. Lamenta la società, avendo il LM nel corso del 1998 consumato i 180 comporto per sommatoria, di non comprendere cosa intenda dire la Corte d'appello "scrivendo che il LM non avesse superato nel 1998 i 180 giorni d'assenza e che non si potessero calcolare le 'assenze per malattia effettuate nell'anno precedente e quelle successive allo scadere dell'aspettativa non retribuita '" (pg. 9, 3^ alinea), posto che l'aspettativa presuppone il compimento del termine massimo di comporto e tenuto conto che il secondo comma dell'art. 127 della contrattazione collettiva, prevede che "ove il lavoratore si ammali o si infortuni piu' volte nel corso dell'anno, i relativi periodi d'assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma".
Aggiunge che la sentenza non ha considerato, nell'interpretazione complessiva delle clausole del ccnl, ne' di quanto statuisce il 4^ comma dell'art. 127, che avrebbe consentito, se non fosse stata chiesta l'aspettativa, sin dalla data dell'11 ottobre 1998, ovvero al termine del periodo di conservazione del posto, la risoluzione del rapporto, non essendo in grado il LM, a causa del protrarsi della malattia, di riprendere servizio alla sua scadenza, ne' del 3^ comma dell'art. 128, che consente al datore di lavoro, al termine del periodo di aspettativa, di procedere al licenziamento. Riguardo, specificamente, all'art. 128 del ccnl, la difesa societaria osserva che "il diritto all'aspettativa è subordinato a tre precise condizioni: anzitutto che la malattia non sia "cronica o psichica", perché in tal caso, esclusa la possibilità di guarigione, non avrebbe senso un'ipotesi di conservazione del posto;
inoltre, che sia "certificata", ovvero che persista lo stato d'impossibilità di ripresa immediata del lavoro;
infine, che l'assenza legata all'aspettativa non sia retribuita e soprattutto nega, sulla base di queste considerazioni, che al termine dell'aspettativa possa decorrere un nuovo periodo di comporto annuale, posto che l'art. 128 abilita il datore di lavoro al licenziamento "al termine del periodo di aspettativa" qualora il dipendente, in conformità al quarto comma dell'art. 127, "non possa riprendere il servizio per il protrarsi della malattia".
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1463 e 2697, cod.civ., e 112 e 115, cod.proc.civ., nonché difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.) la SINA sostiene che la sentenza impugnata ha rigettato, dichiarandole assorbite senza alcuna motivazione, le istanze istruttorie, tese a dimostrare che il dipendente l'8 febbraio 1999, ovvero il giorno successivo alla scadenza dell'aspettativa, non aveva ripreso servizio, anche perché un precedente certificato medico del lavoratore pronosticava la protrazione della malattia sino alla fine di febbraio e che la lettera di licenziamento del 5 febbraio 1999, pervenuta al LM il 9 febbraio, ribadiva la volontà di recesso, in conformità a quanto già in precedenza gli era stato reso noto con lettera del 19 ottobre 1998 ("se alla scadenza dei chiesti 120 giorni di aspettativa non avesse ripreso servizio, il rapporto di lavoro si sarebbe inteso risolto 'senza necessita' di alcuna ulteriore comunicazione, fatti salvi i diritti di legge" - v. ricorso, pg. 13, 1^ alinea); che, infine, alla prima udienza del processo il dipendente era ancora costretto all'uso di stampelle che gli rendevano impossibile la prestazione, per cui aveva inutilmente proposta una consulenza, anche per escludere la possibilità di un'eventuale reintegrazione, poi rinunciata dal lavoratore che aveva optato per l'indennità.
A queste censure la difesa dell'intimato oppone la correttezza della decisione ambrosiana.
Ritiene la Corte di dover accogliere il ricorso e di poter contestualmente rigettare la domanda per le seguenti considerazioni. È noto che nelle controversie concernenti l'applicazione di contratti collettivi post corporativi privi di validità erga omnes, qual'è quello in esame, è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., solo la violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss., attraverso la puntuale deduzione dell'errore-sviamento del ragionamento del giudice di merito perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dalla sentenza, attraverso l'esposizione di una diversa interpretazione costituiscono censura inammissibile, non essendo deputata alla Corte di cassazione, cui spetta esclusivamente un giudizio di legittimità- conformità del decisum alle regole dell'Ordinamento, la ricerca degli elementi di fatto per valutarne gli effetti.
In questo quadro ritiene il Collegio che la ricorrente società si sia conformata a questo principio, esponendo correttamente, come sopra rilevato, le regole interpretative, fra quelle contenute negli artt. da 1362 a 1371, cod.civ., violate, riproducendo le clausole di cui il Tribunale ha trascurato l'esame.
Ciò detto, costituisce dato pacifico in causa e fra le parti la circostanza che nel corso del 1998 il LM sia stato assente per malattia esattamente 180 giorni, avendone consumati 10 nel corso del mese di gennaio 1998, in seguito ad una malattia insorta l'11 dicembre 1997 e ulteriori 170 dal 24 aprile al 10 ottobre 1998 (v. controricorso, pg. 4, penultimo alinea).
Parimenti è incontroverso, come già esposto, che il termine interno del comporto fosse, secondo la contrattazione di settore, di 180 giorni nell'arco dell'anno civile di riferimento.
Pertanto, la questione di fondo che si dibatte in questa vicenda riguarda l'interpretazione da dare alla clausola che prevede, per le malattie, o meglio i periodi di assenza dipendenti da malattia, che intervengono fra il 1^ gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento la cumulabilità agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto (art. 127, 2^ comma, ccnl), tenendo conto anche di quanto assicurato dall'istituto della aspettativa contrattuale (art. 128).
Secondo la tesi sostenuta dalla difesa del lavoratore "al 31 dicembre 1998 il ricorrente tra malattia ed aspettativa non aveva usufruito dei giorni che la legge ed il ccnl gli permettevano di fruire", perché "con il 1^ gennaio 1999, azzeratosi il periodo di comporto precedente, il ricorrente poteva (ri)godere di 180 giorni di malattia e di 120 giorni di aspettativa" (v. controricorso, pg 5, penultimo alinea).
Il Tribunale mostra di condividere questa impostazione. Infatti, dopo aver richiamato l'art. 127, secondo il quale "il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso dal 1^ gennaio al 31 dicembre", ha concluso che "di fronte a tale inequivoca formulazione non c'è dubbio che il LM, il quale nel 1998 non aveva superato i 180 giorni d'assenza e che all'inizio del 99 si trovava in aspettativa non retribuita,...avesse diritto alla conservazione del posto, non potendo compiersi l'operazione pretesa dalla datrice di lavoro e cioè il calcolo delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente e quelle successive allo scadere dell'aspettativa non retribuita", avendo il lavoratore "...presentato in data 4.1.99 ulteriore certificato medico di malattia a tutto il gennaio 28 2 99..." (così la sentenza, pg. 4, 1^ e 2^ alinca dei "motivi", vi nonché penultimo alinea della narrativa). Ora, a parte che l'incertezza fra le date appena indicate dalla sbadata sentenza: "tutto gennaio 28.2.99" trova convergente chiarificazione nel ricorso (pg. 4. 1^ alinea) e nel controricorso (pg. 6, 1^ alinea), stante la certificazione, durante l'aspettativa, di una prognosi di malattia sino a tutto febbraio 1999, ciò che costituisce inemendabile errore logico che invalida il ragionamento e l'interpretazione del Tribunale, perché manipola inopinatamente il contenuto delle disposizioni contrattuali, omettendo del tutto, secondo le puntuali censure di parte ricorrente, la loro analisi sistematica ex art. 1363, cod.civ. nel rispetto del senso letterale delle clausole (art. 1362, cod.civ.), è l'affermazione che nel 1998 il lavoratore non avesse "superato" il comporto per sommatoria, ovvero 180 giorni, all'esito dei quali, consumato il limite (interno) di diritto alla conservazione del posto nel contesto del periodo catendariale esterno, viene meno il divieto di recesso, salvo il caso, come in questa vicenda, della previsione negoziale di una "aspettativa" quale ulteriore giustificazione contrattuale dell'assenza altrimenti ingiustificata.
Il Tribunale, in altri termini, ha trascurato di valutare, in relazione alla durata della dilazione offerta dal periodo di comporto (art. 127, 4^ comma: "Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere il servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto s'intenderà risolto con diritto all'intero tfr e quant'altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso"), la valenza e i limiti dell'aspettativa, di carattere neutro, esaurendo i suoi effetti retroattivamente, ove il lavoratore, allo spirare dei 120 giorni, non riprenda servizio (art. 128, 3^ comma: "Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 127; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto" dal che, si evince, appunto, l'irrilevanza del periodo in caso contrario.
D'altra parte, la sentenza ha ritenuto in modo del tutto apodittico, perché perviene a tale giudizio senza indicare l'esistenza di una clausola in tal senso, di poter assegnare alla aspettativa l'effetto di far azzerare il comporto, negando, ad un tempo, la possibilità dell'esercizio del recesso ex art. 2110, 2^ comma, cod.civ. in relazione al suo compimento e giustificando, contestualmente, il rinnovamento dell'intera durata del comporto, senza porre e risolvere esplicitamente la questione della sua efficacia, consistente, nella idoneità di sospendere, o non, le conseguenze previste dall'art. 2110, cod.civ., in caso di perdurante stato di malattia.
Si vuoi dire, in altre parole, che il Tribunale ha sorvolato il problema interpretativo dell'istituto contrattuale dell'aspettativa, da approfondire nel rispetto del corretto bilanciamento degli opposti interessi (art. 1371, cod.civ.), valutando in concreto se allo stesso debba, o no, riconoscersi l'effetto di trascinamento dello stato di quiescenza garantita al rapporto dall'art. 2110, cod.civ., a fronte della disposizione contenuta nell'art. 128. ceni, che ne prevede l'esaurimento sin dalla decorrenza iniziale, in caso di mancata ripresa lavorativa, posto che ha omesso di offrirne una coerente analisi a fronte di una dizione che non sembra implicare l'azzeramento del comporto e che consenta di manifestare ed esercitare il diritto di recesso solo dopo l'esaurimento del termine. In questa situazione reputa, sin d'ora, il Collegio che non sia particolarmente significativa la circostanza che la comunicazione del recesso rechi la data del 5 febbraio 1999 a fronte della scadenza dell'aspettativa il 7 febbraio, non solo perché la lettera pervenne al lavoratore il 9 febbraio, come è pacifico in causa, ma perché già in precedenza la società, all'atto di convalidare la domanda di aspettativa, aveva comunicato al LM che il contratto doveva considerarsi risolto se alla data del 7 febbraio non avesse ripreso servizio, come di fatto avvenne, tanto più che, come risulta dagli atti processuali, dal 4 gennaio il lavoratore aveva comunicato il perdurante stato di malattia sino al 28 febbraio, ovvero ben oltre il termine di salvaguardia assicurato dall'aspettativa. Il difetto di motivazione sull'interpretazione del contratto collettivo impone, ex art. 384, cod.proc.civ., la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002