Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11115
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica legale, attraverso la puntuale deduzione dell'errore - sviamento del ragionamento del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, con riferimento alla disciplina del comporto e dell'aspettativa stabilita dal contratto collettivo del settore alberghiero, in violazione del canone ermeneutico del bilanciamento dei contrapposti interessi, aveva omesso di valutare se all'aspettativa goduta dal lavoratore dopo un'assenza per malattia che aveva esaurito il periodo di conservazione del posto di lavoro potesse o meno riconoscersi l'effetto di protrarre lo stato di quiescenza del rapporto garantito dall'art. 2110 cod. civ., pur in presenza di una disposizione contrattuale che, prevedendone l'esaurimento sin dalla decorrenza iniziale, in caso di mancata ripresa del lavoro, non attribuiva all'aspettativa l'effetto di azzerare il comporto e che consentiva di manifestare ed esercitare il diritto di recesso solo dopo l'esaurimento del periodo di aspettativa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11115
    Data del deposito : 26 luglio 2002

    Testo completo