Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., occorre la consapevolezza che la propria azione, in sintonia con quella del correo che in prima persona millanta il credito presso il pubblico ufficiale, rafforzi nel soggetto passivo del reato il convincimento del possibile favore illecito, pur essendo a conoscenza dell'inesistenza del rapporto con il pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui l'imputato, attribuendosi il falso stato di magistrato, millantava la diretta conoscenza di ignoti pubblici ufficiali, facendosi consegnare una somma di denaro da un imprenditore, con il pretesto di doverli remunerare allo scopo di impedire l'esecuzione di perquisizioni ordinate nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2009, n. 14196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14196 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/01/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 96
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 14412/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 11/01/2006 dalla Corte di Appello di Milano;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Guiso Giannino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza pronunciata il 26.4.2005 dal Tribunale di Como l'imputata MA TE è stata condannata - con attenuanti generiche - alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa per i reati di concorso - con LT GN (giudicato separatamente) - in sostituzione di persona ex art. 494 c.p., per essersi attribuito (nei confronti di ER IP e SE PA) il falso stato di magistrato del Tribunale di Milano (in particolare della Procura della Repubblica), ed in millantato credito ex art. 346 c.p., comma 2, per essersi fatta consegnare dall'imprenditore LI NI
un assegno dell'importo di cinque milioni di lire (materialmente ceduto al GN) col pretesto di dover remunerare ignoti pubblici ufficiali (magistrati, ufficiali di p.g.), di cui - nel predetto suo falso stato di magistrato - millantava la diretta conoscenza, allo scopo di impedire l'esecuzione di perquisizioni che stavano per essere ordinate anche nei confronti del LI. Accuse a carico dell'imputata scaturenti da più estese indagini per plurimi fatti di usura, al centro delle quali è l'originario coimputato GN (la TE è stata prosciolta da connessi reati di concorso in usura con il GN), e ritenute suffragate da idonei elementi di prova integrati da dichiarazioni di più soggetti, partecipi o vittime dei contegni usurari attuati dal GN (che hanno asserito di aver appreso in più circostanze dalla stessa TE che era un magistrato del Tribunale milanese) e - quanto al reato di cui all'art. 346 cpv. c.p. dalle attendibili dichiarazioni del LI (ricevuta una telefonata da un ignoto interlocutore che gli chiede notizie, apprende poi - come anticipatogli dal GN - dalla viva voce della TE che era stato il "suo maresciallo" a contattarlo).
Adita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 11.1.2006 indicata in epigrafe, ha integralmente confermato la sentenza di condanna di primo grado per il contestato reato di concorso in millantato credito, giudicando infondati i rilievi dell'appellante con riguardo alla inquadrabilità della sua antigiuridica condotta nell'ipotesi sanzionata dall'art. 346 c.p.p., comma 2. La Corte ha, invece, ritenuto non assistite da idonei dati probatori (a prescindere dalla prescrizione del reato) le contestate condotte di sostituzione di persona, in ordine alle quali la TE è stata assolta per insussistenza del fatto. Conseguentemente la pena inflitta alla donna è stata determinata, per il solo reato ex art. 346 c.p., comma 2, in quella di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
2.- La sentenza di appello è stata impugnata da TE MA attraverso il proprio difensore con tre collegati atti: ricorso in data 24.2.2006, cui hanno fatto seguito una integrazione in data 5.4.2006 alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (come novellato dalla L. 22 febbraio 2006, n. 46) e "motivi nuovi e aggiunti" depositati il 18.2.2008 (ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 c.p.p., comma 1). Gli atti di doglianza censurano la decisione di secondo grado sotto più congiunti profili di violazione di legge e di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
Ragioni di semplicità espositiva suggeriscono di enunciare i motivi di ricorso dell'imputata (per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), facendo seguire ad ognuno di essi le valutazioni proprie di questo giudice di legittimità, non senza anticipare fin d'ora che i rilievi critici espressi dalla ricorrente non possono trovare accoglimento e l'impugnazione deve essere rigettata.
3.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.191, 92 e 197 bis c.p.p. in riferimento alle modalità di assunzione delle dichiarazioni accusatorie provenienti dall'originario denunciarne NI LI. Nel dibattimento di primo grado le sue affermazioni sono state raccolte alla stregua di una semplice testimonianza, laddove - invece - le stesse avrebbero dovuto essere assunte ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., il LI rivestendo la posizione di coindagato potenziale del GN nell'attività di usura dal medesimo realizzata in danno di più soggetti e in particolare di DA LL, alcuni assegni del quale sarebbero pervenuti - tramite il GN - nella disponibilità del LI. Di conseguenza gli enunciati del LI, che la Corte ambrosiana reputa intrinsecamente attendibili, avrebbero dovuto essere vagliati alla stregua dell'art. 192 c.p.p., comma 3 con il supporto di positivi elementi di riscontro, non individuati dai giudici di appello. In via subordinata, diversamente da quanto assume la sentenza impugnata, secondo cui persona offesa dal reato di millantato credito è soltanto l'amministrazione della giustizia o lo Stato collettività, il LI (che la sentenza del Tribunale in più passaggi definisce persona offesa dal reato) è danneggiato dal reato ex art. 346 c.p. ed in tale veste le sue affermazioni avrebbero dovuto essere apprezzate con particolare cautela, propria di una attenta verifica di credibilità dichiarativa, negletta dai giudici di appello.
- Le delineate censure sono infondate.
La decisione di appello, ha già affrontato la tematica sollevata dalla ricorrente, osservando come il giudice di primo grado abbia accortamente verificato la sicura qualità di testimone riconoscibile al LI (mai avendo assunto, nell'ambito delle vaste indagini svolte sulle illecite condotte del GN e di suoi complici, la qualità di persona indagata) e, dunque, la valutabilità delle sue parole senza alcun bisogno di riscontri specifici, dovendosene soltanto apprezzare l'attendibilità o meno in rapporto alla descrizione degli eventi narrati. Situazione che, per altro, la Corte di Appello (al pari del Tribunale) ha meditatamente esaminato, osservando come - quanto alla spendita di una propria inesistente qualità di magistrato da parte della TE - le parole del LI ricevano suffragio dalle omologhe evenienze riferite dal deceduto ER IP, da MO ST e in parte dallo stesso DA LL.
La subordinata proposizione della ribadita qualità di persona offesa (id est danneggiata) riconoscibile, secondo la ricorrente, al dichiarante LI non sposta in alcun modo i termini della questione, atteso che - ferma l'ovvia verifica di credibilità della deposizione testimoniale di un tale soggetto - le dichiarazioni della persona offesa non richiedono alcun peculiare supporto o riscontro, potendo esse costituire autonoma ed autosufficiente fonte di prova. È appena il caso di aggiungere, a voler seguire l'infondata tesi esposta in ricorso che attribuisce al LI la qualità di indagato virtuale ma anche quella di persona offesa o danneggiata, che - ove accada che tali due posizioni siano cumulate da un medesimo dichiarante - la qualità testimoniale prevale per la sua maggiore significatività e pregnanza conoscitive ed il soggetto deve essere escusso in tale specifica qualità con l'obbligo di rispondere il vero sui quesiti rivoltigli (Cass. Sez. 6,9.2.2005 n. 10084, Deni, rv. 231219; Cass. Sez. 3, 15.11.2007 n. 357, Bulica, rv. 238696). 4.- Con un secondo motivo di ricorso si adduce erronea applicazione dei principi regolanti il concorso di persone nel reato ed illogicità della sentenza di merito in punto di riconosciuta corresponsabilità della TE nella vicenda millantatoria, che dovrebbe essere ricondotta al solo contegno del coimputato GN. La TE, infatti, non è presente quando il LI consegna al GN l'assegno di cinque milioni o la corrispondente somma quale prezzo della millanteria sulla possibilità di interventi diretti ad eludere prevedibili perquisizioni derivanti da eventuali denunce di IP ER vittima dei disegni usurari del GN e dei suoi sodali. Ancora, a tutto voler concedere, non è dimostrato quale effettivo contributo causale sia stato offerto dalla TE alla consumazione del reato, già avvenuto all'atto della consegna del denaro nelle mani del GN. A tale carenza probatoria non può supplire l'ipotizzato previo accordo della TE con il GN fatto palese dalla sua postuma ammissione di essere l'ispiratrice della telefonata ricevuta qualche giorno prima dal LI e che l'imputata, quale sedicente magistrato, attribuisce ad un ufficiale di p.g. da lei delegato.
I rilievi sono richiamati e approfonditi con i motivi integrativi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto l'aspetto di un ipotetico travisamento probatorio, evidenziandosi - da un lato - che il LI impropriamente è stato ritenuto credibile, sebbene non sia stato in grado di precisare l'effettiva consegna al GN di un assegno (di cui non si è trovata traccia) ovvero della somma di cinque milioni di lire in contanti e - d'altro lato - che dalla ricostruzione della sequenza dei fatti non emergerebbe che la millanteria attuata dal GN col supposto concorso della ricorrente sia stata rivolta alla remunerazione di uno o più terzi ignoti pubblici ufficiali e non della stessa e sola TE, nella sua ipotetica qualità di magistrato in grado di interferire direttamente e senza ulteriori mediazioni in presunto vantaggio del LI (con la conseguenza che non sarebbe configurabile l'ipotesi di reato prevista dall'art. 346 c.p., comma 2, ma soltanto quella regolata dal 1 comma della stessa disposizione, con coeva sopravvenuta prescrizione della stessa, alla TE essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche, riduttive della prevista pena edittale massima di cinque anni di reclusione). Anche i motivi nuovi e aggiunti di ricorso di recente depositati sono incentrati sui medesimi aspetti della regiudicanda appena esposti:
l'imputata non è presente nel luogo e nel momento in cui è stato consumato il reato di millantato credito (con la dazione del denaro dal LI al GN); la donna non ha compiuto alcun atto dotato di efficienza causale nella consumazione del reato e, quando lei incontra il LI accennando alla telefonata del "suo maresciallo", il predetto reato deve considerarsi già perfezionato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. A ciò aggiungendosi (i motivi nuovi riprendono le critiche già formulate sulla posizione di NI LI) che dalle dichiarazioni del LL il LI deve considerarsi soggetto in comunità di intenti con il GN nei suoi illeciti traffici o, quanto, meno nei vorticosi giri di titoli di credito e di denaro curati dal GN con diretti o indiretti effetti usurari. Il terzo motivo di ricorso (espresso nell'originario atto di impugnazione), che è collegato alle precedenti doglianze e con esse merita unitaria trattazione, è incentrato sulla insussistenza probatoria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2 ascritta alla TE. Si ribadisce, per un verso, che la TE al più potrebbe considerarsi partecipe, in applicazione del principio del favor rei, del solo reato di millantato credito innominato (art. 346 c.p., comma 1), dal momento che ella non è presente quando tra il GN e il LI si instaura il rapporto millantatorio rispetto al quale le emergenze processuali non fisserebbero alcun affidabile riferimento alla remunerabilità di determinati (sebbene non identificati) pubblici ufficiali per sventare il pericolo di perquisizioni a carico del LI. Pericolo che, per altro, dovrebbe stimarsi soltanto astratto perché il IP non ha di fatto presentato alcuna formale denuncia contro il GN o altri suoi sodali. Per altro verso si denuncia l'illogicità della tesi delle due decisioni di merito che attribuiscono alla TE il supposto ruolo di presunta intermediaria acquirente del favore di ignoti pubblici ufficiali compiacenti. Posto che la TE svolgerebbe tale ruolo nella ipotizzata veste - a sua volta - di pubblico ufficiale, la stessa non potrebbe concorrere nel reato di cui all'art. 346 c.p., ma - se mai - potrebbe rispondere del diverso reato di istigazione alla corruzione. - Le descritte intersecante censure sono, prima ancora che prive di pregio sotto il profilo giuridico-processuale, connotate da sostanziale indeducibilità. Sia perché esse ripropongono temi (quale, in particolare, quello della insussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 346 c.p., comma 2) già oggetto dei motivi di appello (e, per vero, esaminate anche dalla sentenza del Tribunale) ed idoneamente affrontate e risolte dai giudici di secondo grado attraverso un lineare e persuasivo percorso motivazionale (in guisa che la odierna riproposizione di quelle medesime critiche vale a colorarle di aspecificità). Sia perché esse censure si calibrano in concreto su una rilettura o rivisitazione delle emergenze processuali espresse secondo l'alternativa esegesi offertane dalla ricorrente e di certo improponibile in sede di legittimità, attingendo tematiche squisitamente storico-fattuali rimesse alle valutazioni dei giudici del merito della regiudicanda. Muovendo dall'ultimo dei rilievi espressi dalla ricorrente, fecalizzato sulla inconciliabilità del ruolo putativo di pubblico ufficiale della TE (che lascia credere di essere un magistrato del Tribunale di Milano) con quello di interposizione remunerativa di altri pubblici ufficiali diversi da lei, è facile constatare come si tratti di una critica palesemente infondata. Nessuna supposta incompatibilità è, infatti, ravvisabile (impregiudicata l'esistenza di eventuali ulteriori connessi reati cd. propri) nel caso in cui la funzione intermediaria nella millantata corruttiva mercede destinata a pubblici ufficiali infedeli sia svolta da un pubblico ufficiale, effettivo o erroneamente supposto (cfr. Cass. Sez. 6,3.6.2002 n. 30002, Mangieri, rv. 222188). Del tutto correttamente, poi, la decisione impugnata puntualizza l'irrilevanza della presentazione o meno di una paventata o minacciata denuncia idonea ad innescare indagini di natura penale (nel caso di specie una denuncia da parte del IP vittima di usura), sul semplice rilievo che il reato di millantato credito è per definizione fondato su una "falsa apparenza" che investe l'intera azione del pubblico ufficiale di cui si debbono pagare i favori. Vale a dire su una falsa e in senso lato fraudolenta rappresentazione di tutta l'area operativa e funzionale del pubblico ufficiale e, dunque, anche dell'oggetto dell'attività del pubblico ufficiale, che - mediante la sua pretestuosa remunerazione - si vuoi far credere potersi evitare o eludere.
Quanto al concorso della TE nella millanteria sviluppata dal GN, la Corte di Appello milanese fornisce ampia e corretta motivazione del previo accordo esistente tra i due imputati, accordo che non fa velo alla circostanza dell'originaria iniziativa dispiegata dai solo GN nei confronti del LI, atteso che il sequenziale contegno della TE nell'assecondare agli occhi del LI (con il richiamo alla telefonata del suo maresciallo, fatto storico che non può che essere stato concordato con il coimputato) il proprio personale interessamento alle vicende oggetto del millantato credito offre un rilevante apporto alla definitiva precostituzione nel LI della piena convinzione dell'effettiva possibilità della donna - come assicuratogli dal GN - di porlo al riparo da insidiose e non gradite attività investigative suscettibili di coinvolgere anche la sua persona con connesso nocumento per la sua immagine professionale. Con fondamento la sentenza di appello radica nello specifico e consapevole contegno di supporto del disegno millantatorio del GN tenuto dalla TE nei confronti del LI, che spontaneamente e senza sollecitazione alcuna rimprovera per non aver dato risposta al maresciallo, la prova della partecipazione criminosa dell'imputata nell'episodio di millanteria (v. Cass. Sez. 6 12.3.2004 n. 21106, Turnaturi, rv. 229068: "Per rispondere, a titolo di concorso morale, del reato di millantato credito nella ipotesi di cui all'art. 346 c.p., comma 2 occorre che l'agente abbia la consapevolezza che la propria azione, in sintonia con quella di chi in prima persona millanta il credito presso il pubblico ufficiale, rafforzi nel soggetto passivo del reato la credibilità del possibile favore illecito, pur essendo a conoscenza che il rapporto con il pubblico ufficiale non esiste: e ciò anche a prescindere dalla prova del fine di trarre una utilità in proprio"). È quanto, del resto, emerge con chiarezza dal racconto del ruolo svolto dalla donna offerto dallo stesso LI, le cui apparenti discrasie o carenze mnemoniche, superate e risolte attraverso il meccanismo delle contestazioni dichiarative ex art. 500 c.p.p., sono dalla Corte giustificate con il lungo tempo (quasi sei anni) decorso dai fatti rispetto a quello in cui egli rende testimonianza in dibattimento. Testimonianza che, per l'autoattribuita veste di magistrato della TE, trova utili riscontri (come precisato) nelle dichiarazioni di più persone rese nell'abito dell'odierno processo.
In conclusione, con riguardo al percorso argomentativo attraverso cui la sentenza della Corte territoriale giunge alla conferma del giudizio di colpevolezza formulato dal giudice di primo grado, il testo della motivazione della sentenza di appello - alla stregua del quale unicamente questa Corte può e deve svolgere il vaglio di logicità e adeguatezza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di cui la ricorrente adduce la lacunosità od illogicità - non offre spazio per rilievi di incompletezza enunciativa ovvero di contraddittorietà od incongruenza, tutti i temi della regiudicanda risultando compiutamente sondati dai giudici di secondo grado e dagli stessi linearmente apprezzati sulla base delle emergenze probatorie dibattimentali.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009