Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
Sussiste il delitto di millantato credito, aggravato ex art. 61 n. 9 cod. pen., e non quello di concussione quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perché raggirata dal pubblico ufficiale mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso il fatto non è commesso mediante abuso della qualità o dei poteri, ma semplicemente con abuso degli stessi, in quanto l'abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice dalla quale sia derivata una costrizione o, comunque, un'induzione del soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2002, n. 30002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30002 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 03/06/2002
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 756
3. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 17524/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino,
avverso la sentenza resa, il 3 novembre 2000, dalla Corte d'appello di Torino nei confronti MA ER, nato a [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano, udito il pubblico ministero del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Antonio Veneziano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore della costituita parte civile, avv.to Livia Rossi in sostituzione dell'avv.to Giorgio Merlone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero. Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, pronunciata il 3 novembre 2000, con la quale NG RA, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino il 19 marzo 1999, era dichiarato responsabile del reato di millantato credito continuato ed aggravato ex art. 61 n. 9 c.p. Con il ricorso si lamenta la violazione dell'art. 15 del codice penale, in quanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato responsabile NG del delitto di millantato credito e non anche di quello di concussione, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. Infatti, nonostante il giudice d'appello abbia ritenuto che i fatti fossero riconducibili oltre che al delitto di millantato credito anche a quello di concussione, non avrebbe poi correttamente applicato le regole imposte dal citato art. 15 c.p. in virtù delle quali avrebbe dovuto ravvisarsi un concorso formale eterogeneo tra le due diverse norme incriminatrici e non un concorso apparente. Sarebbe essenziale - sempre secondo il ricorrente - una perfetta coincidenza tra le fattispecie affinché possa riconoscersi il concorso apparente, mentre la stessa Corte di merito avrebbe omesso di considerare che dalla ricostruzione della vicenda emergeva un ulteriore nuova figura di pubblico ufficiale alla quale l'imputato avrebbe fatto riferimento per ottenere danaro ed altre utilità. Questa circostanza avrebbe dovuto rendere evidente la sussistenza di un ulteriore elemento rispetto alla fattispecie tipica di concussione ed escludere che si potesse essere in presenza di un concorso apparente di norme.
Il ricorrente, inoltre, rileva un ulteriore errore interpretativo da parte della Corte là dove avrebbe riconosciuto l'esistenza di un principio di specialità reciproca, senza poi giungere alla conclusione che avrebbe imposto tale asserto e cioè quella di verificare se le fattispecie avrebbero potuto dar luogo ad un'applicazione congiunta.
Escludendosi l'identità della materia per la sussistenza di un rapporto di "specialità reciproca bilaterale per aggiunta", la Corte territoriale avrebbe dovuto affermare - tenuto conto del raffronto strutturale tra le due fattispecie criminose e della esistenza di un elemento aggiuntivo dell'una rispetto all'altra - la realizzazione di un concorso formale eterogeneo. In tal modo, avrebbe perso significato la prevalenza o meno dell'abuso delle qualità ovvero dei poteri del pubblico ufficiale rispetto alla millanteria richiesta dall'art. 346 c.p., che avrebbe indotto invece la Corte territoriale ad escludere la sussistenza della concussione.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e lambisce per alcuni profili l'inammissibilità. Il ricorrente, infatti, oltre che dedurre la non corretta applicazione dell'art. 15 c.p., pone a fondamento della violazione di legge denunciata una diversa ricostruzione della fattispecie concreta rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito, prospettando profili sottrattì al sindacato di legittimità. In particolare, egli sostiene che la sentenza impugnata, diversamente da quella pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato, non avrebbe tenuto conto di un quid pluris di specializzante e, nel contempo, di "aggiuntivo" che avrebbe reso le due fattispecie poste a raffronto non del tutto coincidenti. L'elemento specializzante e "aggiuntivo", rispetto a quelli costitutivi della concussione, sarebbe dovuto al fatto che l'imputato avrebbe posto in essere l'ulteriore accorgimento - come ricordato dal giudice di primo grado - di " ... introdurre un'ulteriore figura di pubblico ufficiale, inesistente o se esistente, falsamente indicato come destinatario del denaro o delle altre utilità tipiche.." Sennonché, la Corte territoriale, nonostante abbia fatto propria la ricostruzione dei fatti compiuta dal tribunale, ha ritenuto trattarsi di condotta "unitaria" nel senso che la prospettata pendenza di un procedimento penale, prima, e la millanteria, poi, erano espressione di un unico comportamento proteso ad ingenerare nel soggetto passivo la convinzione di versare danaro per ottenere un risultato favorevole e non - come nella ricostruzione del giudice di primo grado - due momenti distinti di una condotta, riconducibile, l'uno, alla concussione per l'abuso consistente nell'avere rivelato la pendenza del procedimento e ingenerato nella vittima il timore del pregiudizio che da esso avrebbe potuto derivare e, l'altro, nella proposta di "comprare i favori" di un segretario della Procura della Repubblica e di un ufficiale di polizia giudiziaria delegato per le indagini. La coerente ricostruzione operata nella sentenza impugnata dimostra che NG - "con" abuso della qualità di appartenente alla polizia di Stato - ha, prima, raggirato la vittima, facendole credere l'esistenza di un procedimento penale a suo carico, così da ottenere, poi, millantando la conoscenza di pubblici ufficiali incaricati delle indagini, somme di danaro per comprare i favori di questi ultimi. Comportamento che - con una argomento molto significativo espresso dalla Corte di merito - sarebbe rimasto tale anche se il soggetto agente " ... anziché essere un pubblico ufficiale ... fosse stato soltanto un privato ... comunque capace di fare credere alla persona offesa di trovarsi in una di queste condizioni, avrebbe conseguito ugualmente l'effetto ... di convincerla a consegnargli delle somme di danaro con il pretesto di dover comprare il favore dei pubblici ufficiali con cui era in relazione. Insomma" - prosegue ancor più efficacemente a sottolineare il giudice d'appello -, "l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, nel caso che ne occupa, non ha funto da fattore causale esclusivo nel determinare il soggetto passivo alla dazione di danaro, ma da semplice elemento di contorno, sebbene abbia anch'esso dato un innegabile contributo di contorno nell'influenzarne la volontà...".
Ricostruita la fattispecie concreta in tal modo, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il fatto fosse stato commesso "con" abuso e non "mediante" abuso della qualità o dei poteri e, dunque, che l'abuso della qualità non avesse assunto una preminente importanza prevaricatrice che avesse potuto costringere o comunque indurre il soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro. Mentre, la vittima era stata indotta a versare la somma di danaro soltanto perché il pubblico ufficiale l'aveva raggirata sull'esistenza di un procedimento penale e, poi, le aveva proposto - sempre artificiosamente - di comprare i favori di altri pubblici ufficiali per ottenere un risultato delle indagini a lei favorevole. In altri termini, si è escluso che la "situazione concreta" potesse essere ricondotta anche alla figura del delitto di concussione, perché di tale reato mancava uno degli elementi costitutivi - l'induzione mediante abuso - e si è, invece, ritenuto che essa fosse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ontologicamente qualificabile soltanto come millantato credito aggravato ex art. 61 n. 9 c.p.. Ne consegue che, allorché si ritenga la fattispecie concreta non riconducibile a due o più disposizioni incriminatrici perché sin dall'origine la stessa presenti profili strutturali di una sola figura di reato, non si è affatto in presenza di una questione di conflitto di norme da risolvere in base ai criteri posti dall'evocato art. 15 c.p.. Appare ovvio che la reciproca specialità ovvero anche la specialità "bilaterale per aggiunta" - figura tipica del rapporto di specialità riconducibile, secondo la dottrina, ad un'ipotesi di interferenza la quale darebbe luogo a un corso formale eterogeneo di reati - ricorre solo qualora vi sia una possibile riconducibilità di una stessa fattispecie concreta in due distinte disposizioni incriminatrici tra loro astrattamente non in rapporto di "specialità". Ed è proprio in riferimento alla "specialità bilaterale" che una risalente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte ha ritenuto che l'individuazione della norma applicabile va operata sempre nella prospettiva dell'art. 15 c.p., ma con riferimento al criterio della maggiore specialità, secondo il quale va attribuita prevalenza all'elemento specializzante più conforme e idoneo alle esigenza di tutela delle fattispecie legali in raffronto (Sez. un., 24 aprile 1976, Cadinn, rv. 133367). È ben vero che ogni conflitto di norme, comunque caratterizzato, deve essere risolto facendo ricorso al principio generale contenuto nell'art. 15 del codice penale;
però, la condizione imprescindibile per l'applicazione di tale principio è rappresentata dal fatto che la medesima condotta violi insieme i precetti di due o più norme incriminatrici delle quali solo, oltre a contenere tutti gli elementi costitutivi previsti dall'altra, si distingue per un quid pluris che costituisce appunto l'elemento "specifico caratterizzante". Il percorso logico e giuridico seguito dal giudice di merito è stato solo quello di individuare la "fattispecie astratta" della quale la "fattispecie concreta" avesse tutti gli elementi costitutivi e, pur se in tale elaborazione ricostruttiva vi sia stato anche il raffronto con altre ipotesi di reato, non è da ritenere che il risultato raggiunto sia da ricondurre alla disposizione dell'art. 15 c.p.. Al di là di un improprio riferimento all'art. 15 c.p. ed alla poco coerente asserzione - rispetto alla ritenuta mancanza del metus e del fattore causale dell'abuso - che "... i fatti commessi rientrano sia sotto la previsione della norma dell'art. 317 c.p. che punisce il reato di concussione che sotto quella della norma dell'art. 346 cpv. c.p. che punisce il reato di millantato credito...", il sillogismo logico-giuridico al quale la Corte territoriale si è attenuta non è stato altro che quello concluso - una volta ricostruita la fattispecie ed individuata la norma incriminatrice della quale la fattispecie concreta ha tutti gli elementi costitutivi - con l'inquadramento del fatto in una figura tipica di reato. Ciò posto, non ricorre la denunciata violazione dell'art. 15 c.p., perché in realtà il giudice di merito, una volta ricostruito il fatto e reso in proposito una logica e completa motivazione, ha ritenuto che esso non configurasse - per la mancanza di uno degli elementi costituitivi: il "fattore causale" dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale - il delitto di concussione e che, invece. integrasse - per il ruolo determinante del raggiro e della millanteria - quello di millantato credito.
In tale lavoro di ricostruzione storico-valutativa, il giudice d'appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità che ha tracciato le linee di distinzione tra il delitto di concussione e quello di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p., linee, quest'ultime, del tutto similari a quelle che distinguono la concussione rispetto al millantato credito.
La differenza tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale è nelle modalità della condotta del pubblico ufficiale e, pertanto, si ravvisa il reato di truffa aggravata quando la qualità del pubblico ufficiale concorra in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo che viene convinto con artici e raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta, mentre è sussiste la concussione nel caso in cui il pubblico ufficiale assuma un atteggiamento prevaricatore allo scopo di ottenere una prestazione non dovuta e pretesa proprio in virtù del suo potere e non già inducendo in inganno la parte offesa (Sez. 6^, 30 gennaio 1995, dep. 16 marzo 1995, n. 2787, Nicotera, rv. 201357; Sez. 6^, 11 aprile 1995, dep. 19 luglio 1995, n. 8034, Cinelli, rv. 202584; Sez. 6^, 26 gennaio 1996, dep. 11 aprile 1996, n. 3546, Iafisco, rv. 204492).Ed allora sussiste il delitto di millantato credito, aggravato ex art.61 n. 9 c.p., e non quello di concussione quando la vittima è
indotta a versare la somma di danaro soltanto perché raggirata dal pubblico ufficiale mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso, il fatto è commesso "con" abuso e non "mediante" abuso della qualità o dei poteri cosicché l'abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice dalla quale sia derivata una costrizione o, comunque, un'induzione del soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute nella fase dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 1020,66 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre IVA e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2002