Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
Per rispondere, a titolo di concorso morale, del reato di millantato credito nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen., occorre che l'agente abbia la consapevolezza che la propria azione, in sintonia con quella di chi in prima persona millanta il credito presso il pubblico ufficiale, rafforzi nel soggetto passivo del reato la credibilità del possibile favore illecito, pur essendo a conoscenza che il rapporto con il pubblico ufficiale non esiste: e ciò anche a prescindere dalla prova del fine di trarre una utilità in proprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. ROMANO FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 427
Dott. SERPICO FR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 41811/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore, avv. Luciano Infelisi, di UR FR, nato a [...] 11 9.7.1948;
avverso la sentenza 9.4.2002 della Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Infelisi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 9.4.2002 confermava la sentenza 8.6.2001 del Tribunale della stessa città di condanna di UR FR per il reato di cui all'art. 346 c.p. (capo A) alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione e lire 1.000.000 di multa e per il reato di cui agli artt. 56, 346 c.p. (capo B) alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Per quanto riguardo il primo episodio si addebita all'imputato, in qualità di legale di BB NZ e di BB LE, interpellato dagli stessi per accedere al condono in relazione ad un elevato debito nei confronti dell'INPS, di aver consigliato loro di rivolgersi a AC CA, che aveva chiesto il versamento della somma di lire 12.500.000 in quanto conosceva un impiegato dell'INPS che si sarebbe occupato della pratica. L'ente previdenziale aveva comunque proceduto al pignoramento. Quanto al secondo episodio si addebita all'imputato, legale del fallimento Verderame s.r.l., di aver chiesto a IM TE la somma di lire 15.000.000 per corrompere il curatore.
Sul primo episodio la sentenza impugnata ravvisa la responsabilità dell'imputato essenzialmente alla luce delle deposizioni delle persone offese, delle contraddizioni relative alla entità del debito INPS rispetto alla richiesta del AC, alla costante presenza del UR alla trattativa, alla non professionalità del AC;
sul secondo episodio, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, sulle parziali ammissioni dell'imputato e sulle contraddizioni nella sua versione secondo cui la somma sarebbe stata giustificata dalle sue pregresse prestazioni professionali.
Ricorre la difesa dell'imputato in ordine al reato consumato (episodio BB) per violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove (che, al limite, possono comportare una connivenza non punibile); per violazione dell'art. 43 c.p. in considerazione del fatto che la somma venne incassata dal solo AC e che il UR fu d'accordo per la presentazione di una denuncia contro quest'ultimo da parte dei BB;
nonché in relazione all'elemento soggettivo del reato. In ordine al delitto tentato (episodio IM) si duole della violazione dell'art. 192 c.p.p. per essere stata privilegiata la testimonianza del IM resa nell'ambito delle indagini preliminari rispetto a quella dibattimentale e per essere carenti i requisiti della univocità e della idoneità degli atti richiesti dall'art. 56 c.p.. Infine lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso relativo al reato di millantato credito consumato è fondato.
La sentenza impugnata evidenzia che il UR ebbe a presentare ai suoi clienti BB il AC, come persona idonea a risolvere il problema del pagamento di contributi INPS arretrati, anche in vista dell'ottenimento del condono;
che il UR presenziò nel suo studio ai numerosi colloqui fra i BB e il AC;
che egli non poteva non rendersi conto che il AC aveva chiesto e ottenuto la somma di lire 12.500.000 al fine di comperare il favore di un funzionario INPS per risolvere in modo illecito la pratica pendente. Tale condotta, in linea di mera ipotesi, avrebbe potuto realizzare il concorso del UR (sotto il profilo morale) nel reato di corruzione se effettivamente il AC avesse ottenuto illecitamente dall'ignoto funzionario INPS il risultato di evitare il pagamento delle somme dovute all'ente dai BB. Così non fu, perché il AC simulò la conoscenza con il funzionario e ottenne dai BB il versamento della somma con il pretesto di dover comperare il favore del pubblico ufficiale. Dalla condotta del UR, come sopra descritta, la sentenza impugnata ritiene implicitamente, ma illogicamente e in contrasto con il materiale probatorio acquisito, non solo la consapevolezza ma l'adesione all'azione del AC. Si legge testualmente: "la dazione di denaro non poteva avere altra destinazione che quella di remunerare il pubblico dipendente per l'illecito che questi avrebbe dovuto compiere. In conclusione... l'imputato ha condiviso la proposta del AC e con la condotta sopra indicata ha contribuito alla realizzazione dell'evento". Il salto logico è di tutta evidenza. Manca, infatti, la dimostrazione - anzi l'assunto è contraddetto - che il UR fosse a conoscenza che il denaro era destinato unicamente al AC e che questi millantava credito presso un immaginario funzionario dell'INPS.
Il concorrente morale nel reato di millantato credito, infatti, deve avere la consapevolezza che la propria azione (in sintonia con quella di chi in prima persona millanta il credito presso il pubblico ufficiale) rafforzi nel soggetto passivo del reato la credibilità del possibile favore illecito, pur essendo a conoscenza che il rapporto con il pubblico ufficiale non esiste, e ciò anche a prescindere dal trarre direttamente una utilità in proprio. In questo quadro viene meno in capo al UR uno degli elementi essenziali del reato contestato, ossia la partecipazione cosciente al disegno pretestuoso di dover comperare il favore del pubblico ufficiale.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il UR non ha commesso il fatto.
2. Diversamente è a dirsi in relazione al delitto tentato di cui al secondo episodio.
In questo caso la condotta dell'imputato non è "mediata" attraverso l'ipotetica azione del terzo (il AC), ma è "diretta" in quanto la persona offesa IM sostiene di avere ricevuto la richiesta della somma di lire 15.000.000 dal UR per ottenere dalla curatrice fallimentare, rag. TI NI, un atteggiamento di favore.
La pretesa violazione dell'art. 192 c.p.p. non sussiste avendo il giudice di merito effettuato una valutazione discrezionale del materiale probatorio, in quanto tale esente da sindacato di legittimità in assenza di contraddizioni e in presenza di una logica motivazionale coerente.
La sentenza impugnata, infatti, evidenzia la spontaneità delle dichiarazioni del IM alla curatrice fallimentare, il quale IM su sollecitasene della stessa le mise per iscritto e le confermò nell'immediatezza alla polizia giudiziaria. Non solo, ma valorizza al tempo stesso la frase estremamente sintomatica che il IM riferisce di aver pronunciato di fronte alla richiesta di denaro dell'imputato: "Ma io non devo corrompere nessuno". I successivi tentennamenti e ripensamenti del IM non valgono a cancellare le certezze che derivano dalle prime dichiarazioni, anche per la rilevata assenza di intenzioni calunniose nei confronti del UR.
Peraltro lo sforzo dell'imputato di far credere che la somma di 15.000.000 era relativa a prestazioni professionali si scontra con l'evidenza dell'accertamento effettuato dal giudice di merito, secondo cui il IM aveva già versato acconti al suo legale e il debito residuo era notevolmente inferiore a tale importo. Circa la non equivocità della richiesta del UR, le considerazioni che precedono appaiono dirimenti, così come in ordine alla idoneità della richiesta la prima menzionata frase riferita dal IM appare di lineare chiarezza.
In ordine a detto reato la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata.
3. Il motivo di ricorso in punto pena diviene a questo punto irrilevante posto che, non essendo stata ritenuta la continuazione fra i due episodi, la pena base detentiva inflitta per il secondo reato (che è residuale) pur superiore al minimo edittale, è stata pienamente motivata dal giudice di primo grado secondo un criterio equitativo ed il giudizio è stato ribadito in secondo grado in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, mentre su di essa è stata effettuata la massima diminuzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al capo a) per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi 6 di reclusione e lire 2.000.000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004