Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 18756
CASS
Sentenza 31 gennaio 2017

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, a fronte di una condanna per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, in difetto di atteggiamenti dissociativi chiari ed espliciti, aveva escluso che la corretta condotta mantenuta agli arresti domiciliari negli ultimi cinque anni fosse idonea a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 18756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18756
Data del deposito : 31 gennaio 2017

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