Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, a fronte di una condanna per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, in difetto di atteggiamenti dissociativi chiari ed espliciti, aveva escluso che la corretta condotta mantenuta agli arresti domiciliari negli ultimi cinque anni fosse idonea a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio).
Commentari • 2
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- 2. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 18756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18756 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
18756 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 224/2017 -Presidente - GIACOMO FUMU REGISTRO GENERALE ANNA MARIA DE SANTIS N.42030/2016 MARCO MARIA ALMA STEFANO FILIPPINI -Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RM nato il [...] a [...] avverso il decreto del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG, chelt. Roberts ANIELLO, ch ha daint dicuaras l'inammini•Lift dil ncorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO.
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria -sezione misure di prevenzione- ha rigettato la richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale a carico di NT LO confermando la misura di prevenzione personale.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il proposto articolando i seguenti motivi- -32.1 violazione dell'articolo 2 della legge 575/1965 nonché degli articoli 1 della legge 1423/1956 nonché illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente. Afferma il ricorrente che la Corte territoriale, per giustificare l'applicazione della misura, avrebbe "ripreso" sic et simpliciter le ipotesi formulate in precedenza dal Tribunale, senza ancorare tali ipotesi così espresse ad alcuna situazione obiettivamente accertata. In sostanza, la motivazione si risolverebbe in una prospettazione del tutto generica in quanto basata più su una convinzione personale che su una concreta pericolosità riconducibile all'effettiva realtà dei fatti perché, a parte un mero excursus storico sulla presunta carriera criminale del ricorrente, non verrebbe addotto alcun elemento concreto idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza della pericolosità sociale, fermo restando che il coinvolgimento del proposto nel procedimento in cui ha riportato condanna si arresta ad epoca pregressa rispetto a quella corrente e appare ragionevolmente non rilevante in quanto la relativa condotta non aveva caratteri di abitualità come confermato della breve estensione temporale (maggio 2006-aprile 2007), di fatto irrilevante rimanendo il precedente penale del NT relativo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
2.2. Erronea applicazione dell'articolo 2 della legge 575/1965 e degli articoli - 3 legge numero 123/1956. 1 Afferma il ricorrente che, se la pericolosità - pur in precedenza esistente- è cessata, non vi è nulla da prevenire e pertanto non occorre alcuno specifico controllo. Di conseguenza, la misura non avrebbe ragione d'essere e, se applicata, andrebbe revocata ex tunc. Ribadisce esservi precedenti penali lontani nel tempo e di mere congetture della Corte d'appello; rileva che il proposto è stato sottoposto agli arresti domiciliari negli ultimi cinque anni rimanendo sorvegliato e sotto costante controllo tanto da non poter ritenere ipotizzabile ad oggi alcun collegamento con il gruppo criminale di appartenenza rispetto a cui svolgeva comunque ruolo di secondo piano. 2 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dottor Roberto Aniello, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che la mancanza della pagina 3 del decreto impugnato della pagina 2 della copia del decreto di primo grado dedotta dal Procuratore Generale nelle proprie conclusioni risulta essere irrilevante ai fini della compiuta comprensione della portata della decisione oggetto dell'odierno ricorso.
3. Va al proposito rilevato che, risultando in atti una condanna per la partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso (peraltro divenuta definitiva in epoca assai recente all'esito della sentenza di questa Corte numero 44704/2015) la valutazione della pericolosità sociale risulta conseguente alla partecipazione a tale associazione, senza che sia necessaria alcuna particolare motivazione in punto attuale pericolosità, sempre che non sussistano elementi positivi dai quali ragionevolmente desumere che sia venuto meno, per effetto di un manifestato recesso, il legame con l'associazione d'appartenenza, in nulla rilevando, sotto questo aspetto, il decorso del tempo (Sez. 2, sentenza n. 8106 del 21 gennaio 2016). In atti non viene nemmeno dedotta alcuna positiva condotta effettivamente espressiva del recesso dell'imputato dall'associazione di stampo mafioso.
4. Ciò premesso, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. Ne consegue che anche ritenendo che il proposto rivestisse posizione "non - nè il corretto comportamento in carcere centrale" nell'ambito dell'associazione- (Sez. 5, Sentenza n. 51735 del 12/10/2016 Rv. 268849) né il trascorrere del tempo (Sez. 2, Sentenza n. 8106 del 21/01/2016 Rv. 266155) risultano sufficienti a vincere la presunzione di appartenza, in difetto di atteggiamenti dissociativi chiari ed espliciti.
5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e கு 3 valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giacomo Fumu) (Vincenzo Tutinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 APR. 2017 IL DICASS M Cancelliere E R P N TER Fanzin o N CO N O E Angelo Mann C GEMI 4