Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato,la "notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito", che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 59 sesto comma del d.P.R. 16.6.58 n. 916, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con la conseguenza che al suddetto fine rileva non il compimento, bensì l'acquisizione della conoscenza dei fatti nel loro insieme da parte del Ministro o del Procuratore Generale (nella specie la corte ha ritenuto che il computo per la decorrenza del detto termine andava effettuato dalla data in cui l'esposto, contenente il quadro completo dei fatti di rilievo disciplinare addebitati al magistrato che sono stati recepiti nell'incolpazione disciplinare, è stato trasmesso dal Ministro alla sezione disciplinare del C.S.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2002, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
- ricorrente -
contro
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato NOME2, come da procura in atti;
- controricorrente -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
- intimati -
avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del 20 settembre 2000;
sentita la relazione della causa svolta dal cons. NOME3 alla pubblica udienza del 4 maggio 2001;
sentito l'avv. NOME4per il NOME1;
sentito il p.m. in persona dell'avv. Gen. Dott. NOME5 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il dott.NOME1 è stato incolpato della violazione dei doveri di diligenza e operosità perché, nell'ambito di un procedimento penale iscritto carico dell'avv. NOME6e altri, imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri numerosi reati, dopo la revoca della misura cautelare richiesta come sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di LOCALITA1, ha formulato, a distanza di oltre un anno dall'emissione di tale atto, richiesta di archiviazione sulla base degli stessi elementi probatori originariamente acquisiti, senza compiere ulteriori atti d'indagine, ma limitandosi ad effettuare acquisizioni documentali risultare irrilevante e omettendo invece non solo di ricercare doverosi elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia, ma anche di acquisire ulteriori eventuali elementi di carico.
La sezione disciplinare, con sentenza del 20 settembre 2000, ha dichiarato non doversi procedere perché l'azione disciplinare è stata promossa dal Ministro della giustizia il 23 settembre 1998, oltre un anno dalla data in cui il Ministro stesso e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione erano stati resi pienamente edotti dei fatti posti a base dell'azione stessa. Infatti, l'avv. NOME7aveva depositato un esposto contenente i fatti in questione presso la Procura generale il 3 giugno 1997 e presso il Ministero in data anteriore e prossima al 12 giugno successivo.
Avverso la sentenza della sezione disciplinare ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale.
Motivi della decisione
Deducendo la violazione dell'art. 59, 6^ comma d.p.r. n. 916 del 1958, come modificato con l'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1
e insufficienza di motivazione, il procuratore generale censura la sentenza della sezione disciplinare per aver ritenuto che il termine annuale per la proposizione dell'azione disciplinare fosse decorso dalla data di deposito dell'esposto dell'avv. NOME7, che si era limitato a lamentare che la richiesta e l'emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti erano contrarie alla legge, frutto di irresponsabile negligenza e causa di ingiusta sofferenza. Tale esposto non avrebbe mai potuto costituire notizia in senso proprio di fatti di rilevanza disciplinare, mentre gli elementi sulla base dei quali era stata promossa l'azione disciplinare erano emersi solo dall'indagine ispettiva e dalla complessa e copiosa documentazione acquisita, i controlli e la documentazione raccolta dall'Ispettorato erano stati trasmessi con rapporto del 20 gennaio 1998. La sentenza impugnata, inoltre, era priva di appagante motivazione sul concetto di "notizia" e sulla circostanza che notizia certa di tutti gli elementi dell'illecito era pervenuta ai titolari dell'azione disciplinare prima di un anno dal promovimento di detta azione.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 59, sesto comma del d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, come modificato dall'art. 12 l. 3 gennaio 1981 n. 1 dispone che l'azione disciplinare nei confronti del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.
È costante orientamento di questa Corte che la nozione di "notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito" debba essere intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con la conseguenza che non è idonea a far decorrere il termine annuale l'acquisizione di dati insufficienti per una esauriente formulazione dell'incolpazione (Cass. n. 7577/1995, n. 5510/1993, 5542/1989). In applicazione di tale principio si è affermato (sentenza n. 1924/1989) che allorché sia necessaria una cognizione e valutazione globale dei fatti e dell'effettiva e complessiva portata della condotta del magistrato, nonché della sua rilevanza sotto il profilo disciplinare, il termine di un anno per la promovibilità dell'azione disciplinare decorre dal momento in cui sia stata acquisita la conoscenza dei fatti nel loro insieme e non dal compimento dei singoli fatti.
La sezione disciplinare, sia pure con argomentazione estremamente sintetica, ha fatto applicazione del suddetto principio affermando che entrambi i titolari dell'azione disciplinare erano stati resi "pienamente" edotti dei fatti posti a base dell'azione stessa oltre un anno prima dalla data in cui il Ministro l'ha promossa (23 settembre 1998). A tal fine il dies a quo della decorrenza del termine è stato individuato in epoca anteriore e prossima al 12 giugno 1997, poiché il Ministro ha trasmesso con nota in quella data l'esposto dell'avv. NOME7 all'Ispettorato.
La censura del procuratore generale si appunta principalmente sull'idoneità di detto esposto a costituire "notizia" del fatto di rilievo disciplinare, ma il raffronto tra detto esposto (di cui è possibile apprezzare il contenuto in questa sede per la natura processuale del vizio denunciato) e il capo d'incolpazione disciplinare consente di confermare la valutazione compiuta dalla sezione disciplinare.
Il "fatto" addebitato al dott. NOME1 consiste: a) nell'omesso compimento di atti d'indagine per oltre un atto dalla revoca della misura cautelare richiesta e ottenuta, sia nel senso di omessa ricerca di elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, sia nell'omessa acquisizione di ulteriori elementi di carico;
b) nell'aver, quindi, richiesto l'archiviazione sulla base degli stessi elementi probatori originariamente acquisiti, pur considerati in precedenza sufficienti a giustificare la richiesta di applicazione della misura cautelare. Ora, nel suo esposto (datato 3 giugno 1997) l'avv. NOME7 ha indicato con precisione i fatti rilevanti, e cioè l'adozione di misura cautelare personale nei suoi confronti con provvedimento del g.i.p. presso il tribunale di LOCALITA2 in data 3 novembre 1995, su richiesta del dott. NOME1;
la revoca di tale provvedimento da parte del tribunale della libertà in data 18 novembre 1995; l'archiviazione del procedimento con provvedimento del g.i.p. in data 19 aprile 1997, su conforme richiesta del dott. NOME1. Inoltre l'esponente, oltre a lamentare errori giuridici e inutile accanimento nei suoi confronti, in relazione al suo stato di salute (all'epoca dell'esecuzione della misura cautelare era stato da poco sottoposto a intervento chirurgico al cervello per asportazione di un meningioma), ha testualmente dichiarato "Devo precisare che al di là delle dichiarazioni del pentito...e di due suoi vecchi amici...a mio carico non c'è stato il minimo d'indagine...Tutto questo dopo un anno dal mio arresto." L'esposto dell'avv. NOME7conteneva, quindi, il quadro completo dei fatti disciplinarmente rilevanti, così come puntualizzati nel capo d'incolpazione. È vero che la prova dei fatti denunciati dall'esponente è stata acquisita solo con l'ispezione disposta dal Ministro, ma pare evidente che l'attività di indagine e di acquisizione di prove da parte dell'Ispettorato, non può valere a spostare in avanti l'inizio della decorrenza del termine di cui si discute, quando tale attività prenda le mosse da una notizia precisa e circostanziata che indichi tutti i fatti successivamente posti a base dell'incolpazione disciplinare. A ritenere il contrario, infatti, l'art. 59, sesto comma del d.p.r. 916 del 1958, che mira a limitare nel tempo la sottoposizione ad indagine dell'incolpato, sarebbe del tutto inutile, con la conseguenza assurda che l'inizio della decorrenza del termine verrebbe rimessa al comportamento del soggetto destinatario della norma che detto termine prevede. Tali considerazioni non si pongono in contrasto con l'esigenza che la conoscenza degli elementi di fatto disciplinarmente rilevanti sia "certa", come si precisa nell'orientamento giurisprudenziale richiamato e al quale la Corte aderisce pienamente, perché tale esigenza deve essere intesa come diretta ad escludere che il termine di cui si discute possa decorre da notizie generiche, formulate in termini dubitativi, perplessi o ipotetici, non certo come necessità di acquisizione della prova della sussistenza dei fatti, perché in tal caso, come è ovvio, sarebbe del tutto inutile ogni successiva attività d'indagine da parte dei titolari dell'azione disciplinare, che dovrebbero solo valutare il materiale già raccolto dal soggetto che fornisce la "notizia" disciplinarmente rilevante. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002