Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di documenti, qualora questi siano stati dissequestrati, perde di interesse la richiesta di riesame proposta dal soggetto cui tali documenti erano stati sequestrati, anche se, contestualmente al decreto di restituzione degli originali, il pubblico ministero abbia trattenuto copia di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Oreste CIAMPA Presidente del 3.6.1998
1. Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. " Luciano DERIU " N.2073
3. " Antonino ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N.13244/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pescara;
TE IO;
TE EN
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pescara in data 6-3- 1998 con la quale veniva dichiarata l'inefficacia del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Pescara il 18-02-1998,nei confronti di OL IO e OL NI, indagati per i reati di cui agli artt.110, 81, 323 co.2^ c.p. ed altro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. E. PACIOTTI che ha concluso per: Annullamento con rinvio per ricorso OL;
Rigetto del ricorso del P.M.;
O S S E R V A
Su richiesta di riesame proposta da TE IO e TE EN del decreto di sequestro probatorio emesso in data 18-2-1998 dal P.M. c/o il Tribunale di Pescara nell'ambito di un procedimento penale nei loro confronti perché indagati dei reati di cui agli artt.110, 81, 323 co.2^ c.p. ed altro, il Tribunale del riesame di Pescara, con ordinanza del 6-3-1998, dichiarava l'inefficacia del predetto provvedimento cautelare, ex artt.324 co.7^ e 309 co.5^ e 10^ cpp., per omessa presentazione degli atti giustificati dell'emissione del provvedimento in parola, dandosi atto che in data 27-02-98 la documentazione oggetto del sequestro era stata restituita agli aventi diritto, previo dissequestro di tali cose da parte del cennato Ufficio del P.M., che aveva provveduto a trasmettere al precedente giudice del riesame copia del decreto di restituzione della documentazione sequestrata ai TE e relativo verbale di dissequestro.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pescara e TE IO E TE EN, deducendo rispettivamente:
il I^, l'omessa declaratoria di inammissibilità della istanza di riesame per difetto di interesse da parte dei proponenti, ai quali era stata restituita la documentazione sequestrata, previa revoca del sequestro, così raggiungendo il concreto risultato di ottenere la cassazione del vincolo reale sulle cose, con la restituzione delle stesse. Il riconoscere diverso e più ampio interesse ai soggetti indagati, rispetto al disposto sequestro probatorio nei loro confronti, avrebbe portato a riconoscere a costoro anche un infondato interesse ad impedire l'acquisizione al fascicolo del P.M. delle copie degli atti prima sequestrati e poi, con il disposto dissequestro, restituiti agli aventi diritto, così illegalmente ingerendo nella fase delle indagini preliminari e nelle strategie investigative del P.M. che ad esse sottendono;
il 2^ e 3^, con motivi comuni: I) la violazione dello art.324 in relazione all'art.309 co. 5^, 9^ e 10^ e all'art.606 lett.c) cpp., atteso che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dichiarare non l'inefficacia ma la nullità o disporre l'annullamento del sequestro, difettando il supporto alla legittimità del provvedimento cautelare ex art.253 cpp., alla luce degli elementi acquisiti;
2) violazione dell'art.330 in relazione all'art.606 lett.c) c.p.p., risultando illegittima la facoltà del P.M. di trattenere copia dei documenti di cui aveva avuto la disponibilità, in forza di un sequestro illegittimo e, comunque, dichiarato inefficace, imponendosi, pertanto, la restituzione anche delle coppie degli atti trattenute dal P.M. ad asserita finalità di acquisizione di notizie di reato;
l'omessa rilevazione della eccepita incompetenza per territorio del P.M. alla stregua degli art.51 co.3^ e 54 co. I^ cpp. Alla cui osservanza è comunque sempre tenuto l'organo requirente. Pregiudiziale ed assorbente è la fondatezza del ricorso del P.M., circa l'inammissibilità della proposta istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio avanzata da TE IO e TE EN per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591 co. I^ lett.a) cpp.
Ed invero, come esattamente argomentato dal ricorrente P.M. il Tribunale del riesame, a fronte della documentata restituzione agli aventi diritto di tutte le cose oggetto del sequestro di cui al decreto del 18-02-98, previo provvedimento di dissequestro di tali cose, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del proposto riesame per sopravvenuto difetto di interesse, condizione richiesta, anche in tema di procedura incidentale in materia di provvedimenti cautelari reali, perché la procedura di cui all'art.324 co.7^ e 310 co. 5^ e 10^ per omessa presentazione degli atti giustificativi dell'adozione della misura cautelare reale è decisione che irritualmente travalica lo sbarramento segnato proprio dalla cennata causa di inefficacia rilevata nel provvedimento impugnato. Tanto vale a ritenere conseguentemente infondato il ricorso dei TE in tema di invocata dichiarazione di nullità o/e di annullamento del decreto in parola, in luogo di quella di inefficacia di questo. In effetti le doglianze dei TE non attengono che aspetti (sussistenza dei gravi indizi, competenza territoriale) tutelabili in competente sede, diversa da quella del tutto peculiare avente ad oggetto il provvedimento cautelare reale che viene meno nella sua sostanziale e processuale ragion d'essere proprio con la caducazione di tutti i suoi effetti, mercè il dissequestro integrale della cosa e la restituzione di questa allo avente diritto, con relativa, concreta esplicazione della tutela del diritto costituzionalmente gratuito dell'interesse del soggetto alla conservazione delle cose che gli si appartengono, senza limitazione che su di esse ogni sorta di provvedimento cautelare reale inequivocamente pone in essere, con il conseguente coinvolgimento di chi abbia interesse alla tutela del cennato diritto in merito. Rileva, infine, la Corte che l'asserita violazione dell'art.330 cpp. Per acquisita disponibilità da parte del P.M. delle fotocopie degli atti sequestrati, non è fondata, atteso che, come esattamente risulta sul punto dal testo dell'impugnata ordinanza, a prescindere dalla legittimità o meno del decreto di sequestro, la cennata acquisizione risponde alla conclamata facoltà del P.M. di "prendere" notizia di reato di propria iniziativa, a prescindere dall'utilizzibilità, in sede di eventuale conseguente giudizio di merito, delle prove asseritamente emergenti dal contributo cartolare, in tal guisa acquisto agli atti, senza pregiudizio di eccepibilità dell'eventuale vizio in competente sede. L'ordinanza in parola va, pertanto annullata senza rinvio, stante l'inammissibilità dell'istanza di riesame per sopravvenuta carenza di interesse in testa ai proponenti, così accolto il ricorso del P.M. Vanno, per contro, rigettati i ricorsi proposti da TE IO e TE EN, al cui carico va posto in solido il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M., ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata;
RIGETTA i ricorsi di TE IO e di TE EN che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998