CASS
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2025, n. 33962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33962 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME VI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia Parasporo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33962 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/09/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato ME NC AN per il reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17/ codice strada (in Rosignano Marittimo, il 11/12/2019) per avere guidato senza la patente di guida, siccome revocata nel 1993. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al presupposto della recidiva nel biennio, non avendo il giudice valutato la definitività del procedimento amministrativo al quale è subordinata la contestazione dell'ipotesi contravvenzionale all'esame, impropriamente onerando della relativa prova la difesa dell'imputato; con il secondo, violazione di legge in relazione al diniego delle generiche, non avendo il giudice considerato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato al momento dei controlli e il grado di pericolo arrecato con la condotta. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia Parasporo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, siccome tardivo. 2. La sentenza impugnata, emessa il 05/11/2024 a seguito di udienza camerale senza intervento delle parti, è stata depositata il 14/01/2025, entro il termine fissato di 90 giorni, cosicché quello per impugnare è scaduto il 20 marzo 2025, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 544 comma 3 e 585 comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione essendo stato depositato il 31 marzo 2025. Detto termine, nella specie, non è neppure soggetto all'aumento previsto dal comma 1- bis dello stesso art. 585 cit. Sul punto, infatti, premesso che la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un'udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv. 286265 — 01, in motivazione), deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, ove il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà 2 beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 - 01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01). 3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 16 settembre 2025
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia Parasporo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33962 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/09/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato ME NC AN per il reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17/ codice strada (in Rosignano Marittimo, il 11/12/2019) per avere guidato senza la patente di guida, siccome revocata nel 1993. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al presupposto della recidiva nel biennio, non avendo il giudice valutato la definitività del procedimento amministrativo al quale è subordinata la contestazione dell'ipotesi contravvenzionale all'esame, impropriamente onerando della relativa prova la difesa dell'imputato; con il secondo, violazione di legge in relazione al diniego delle generiche, non avendo il giudice considerato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato al momento dei controlli e il grado di pericolo arrecato con la condotta. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia Parasporo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, siccome tardivo. 2. La sentenza impugnata, emessa il 05/11/2024 a seguito di udienza camerale senza intervento delle parti, è stata depositata il 14/01/2025, entro il termine fissato di 90 giorni, cosicché quello per impugnare è scaduto il 20 marzo 2025, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 544 comma 3 e 585 comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione essendo stato depositato il 31 marzo 2025. Detto termine, nella specie, non è neppure soggetto all'aumento previsto dal comma 1- bis dello stesso art. 585 cit. Sul punto, infatti, premesso che la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un'udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv. 286265 — 01, in motivazione), deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, ove il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà 2 beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 - 01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01). 3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 16 settembre 2025