Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 17
CASS
Sentenza 19 giugno 1996

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La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., per la particolare complessità del dibattimento, non è limitata ai soli giorni in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, ma si estende all'intero periodo, comprensivo quindi degli intervalli (cosiddetti "tempi morti") tra un'udienza e l'altra.

L'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto allorché il giudice indichi il principio di diritto applicato ed esprima la propria adesione ad esso, ritenendo, anche per implicito, che non esistano ragioni che giustifichino una deviazione da indirizzi giurisprudenziali costituenti "ius receptum".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 17
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17
    Data del deposito : 19 giugno 1996

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