Sentenza 19 giugno 1996
Massime • 2
La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., per la particolare complessità del dibattimento, non è limitata ai soli giorni in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, ma si estende all'intero periodo, comprensivo quindi degli intervalli (cosiddetti "tempi morti") tra un'udienza e l'altra.
L'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto allorché il giudice indichi il principio di diritto applicato ed esprima la propria adesione ad esso, ritenendo, anche per implicito, che non esistano ragioni che giustifichino una deviazione da indirizzi giurisprudenziali costituenti "ius receptum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Piero Callà Presidente R.G.N.
Dott. Giulio Franco Componente 39895/95
Dott. Pasquale Trojano "
Dott. Nicola Marvulli "
Dott. Giovanni Pioletti "
Dott. Mariano Battisti "
Dott. Giuseppe Cosentino "
Dott. Giovanni Silvestri (Rel.) "
Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA VA, n. a Napoli il 2 Maggio 1960;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per la Libertà di Napoli in data 20 ottobre 1995;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Udite le conclusioni del P.M. dott. Umberto TOSCANI con le quali chiede che venga dichiarata manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e rigettato il ricorso. OSSERVA
1- Con ordinanza del 20/10/1995, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello avverso il provvedimento emesso in data 14/9/1995 col quale lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza presentata da UG VA al fine di ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. Nella citata ordinanza veniva escluso il superamento del limite massimo stabilito dall'art.303, comma 1 lett. b) n. 2 c.p.p. per la ragione che era stata disposta la sospensione dei termini a norma dell'art.304, comma 2 c.p.p., la cui operatività, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, non è circoscritta ai giorni in cui sono tenute le udienze e a quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, ma è estesa agli intervalli tra un udienza e l'altra (cosiddetti "tempi morti ).
Il Tribunale rilevava, inoltre, che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio, in quanto la sospensione era stata disposta in udienza dibattimentale alla presenza di un difensore nominato ai sensi dell'art.97 c.p.p., e dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.304, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt.3 e 13, comma 1 della
Costituzione, non risultando in contrasto col principio di uguaglianza e con la tutela della libertà personale del cittadino la possibilità di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare in presenza di particolari circostanze denotanti l'oggettiva complessità del dibattimento.
2 - Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando, col primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.304, comma 2 c.p.p.: in particolare criticava la sentenza delle Sezioni Unite in data 28/10/1991, Alleruzzo, che aveva avallato l'indirizzo giurisprudenziale accolto nell'ordinanza impugnata, osservando che la nuova normativa in materia di libertà personale, dettata dalla legge 8/8/1995, n. 332, aveva introdotto una gerarchia di valori all'interno della quale dovevano considerarsi preminenti le esigenze garantistiche e precisando che la linea ermeneutica seguita dal Supremo Collegio aveva dilatato l'area di applicabilità di una norma di carattere eccezionale che deroga al principio del favor libertatis. Per confutare la tesi relativa alla operatività della sospensione anche riguardo ai periodi non utilizzati per il dibattimento, compresi tra una udienza e l'altra, il ricorrente sviluppava i seguenti argomenti: a) sul piano semantico e letterale, l'espressione "tempo in cui sono tenute le udienze" non può intendersi nel senso di intero arco temporale nel quale si svolge il dibattimento, ma è univocamente riferibile soltanto ai giorni nei quali sono tenute le singole udienze, come emerge anche dalla Relazione al progetto preliminare;
b) non è producente l'asserita differenza tra sospensione prevista dall'art.304 e congelamento dei termini regolato dall'art.297, comma 4 c.p.p., dal momento che la distinzione tra le due norme deve essere ricercata non nel modo in cui incidono sul decorso dei termini di custodia cautelare, ma nella diversità dei presupposti processuali e degli effetti sostanziali;
c) il riferimento ad un periodo di tempo continuativo e non a tempi intermittenti prescinde dalla considerazione che l'art.477 c.p.p. ammette il rinvio del dibattimento ad altra udienza solo per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non sia superiore a dieci giorni, esclusi i festivi, onde la sospensione non potrebbe comunque eccedere i dieci giorni previsti come limite massimo di intervallo tra un'udienza e la successiva;
d) non ha neppure senso il richiamo alla garanzia del contraddittorio quale mezzo idoneo ad evitare che il dibattimento si protragga oltre le strette esigenze, in quanto la difesa non può interloquire sulla situazione organizzativa dell'ufficio o sul carico di lavoro del giudice del dibattimento;
e) non è esatto l'argomento secondo cui limitare la sospensione ex art. 304, comma 2 ai giorni di udienza equivale a rendere pleonastica la disposizione contenuta nell'art.297, dato che le due norme, pur ponendo identici criteri di computo, mantengono una propria autonomia funzionale. In via gradata, in caso di conferma del criticato indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente chiedeva che fosse ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.304, comma 2 c.p.p. per contrasto con gli artt.3, 13 e 27, comma 2 della Costituzione per la ragione che la permanenza dello stato di detenzione viene fatta dipendere dal maggiore o dal minore carico di lavoro degli uffici giudiziari e che viene consentita una compressione dei diritti di libertà e della presunzione di non colpevolezza da considerare irragionevole perché non riconducibile al concreto esercizio delle garanzie difensive tutelate dall'art.24 della Costituzione, non evocabili al di fuori delle concrete attività di udienza.
Col secondo motivo di ricorso veniva denunciata inosservanza di norma processuale prevista a pena di nullità, in relazione all'art.125 c.p.p., sul rilievo che non può considerarsi rispettoso dell'obbligo di motivazione, costituzionalmente sancito, il mero rinvio, per relationem, al "costante insegnamento della Suprema Corte" indicato mediante l'enunciazione di una massima, senza che sia dato conto dell'itinerario decisionale seguito dal giudice. 3. - La Seconda Sezione Penale di questa Corte, con ordinanza del 2/4/1996, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'art.618 c.p.p., ritenendo che le questioni sollevate dal ricorrente potrebbero dare luogo a contrasti di giurisprudenza in relazione ai seguenti punti - a) preminenza delle esigenze di garanzia, valorizzate dalla legge 332/95, rispetto alle esigenze legate alla oggettiva complessità del dibattimento, b) eccezionalità delle norme relative alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere;
c) inevitabilità, nell'ipotesi in cui la sospensione operi anche nei "tempi morti", di uno stretto rapporto di dipendenza della durata della custodia cautelare in carcere dalla durata degli intervalli;
d) necessità che la sospensione dei termini sia rigorosamente aderente alle prescrizioni dell'art.477 c.p.p. che, in relazione al carattere continuativo dello accertamento dibattimentale, dispone che l'intervallo tra un'udienza e l'altra non può superare dieci giorni;
e) compatibilità della disciplina ex art. 304, comma 2 c.p.p. con gli artt.3, 13 e 27, comma 2 della Costituzione.
4. - La questione di diritto dalla cui definizione dipende la decisione del ricorso è stata già risolta dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 20 del 1 ottobre 1991, ric. Alleruzzo ed altri, hanno chiarito l'ambito di applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art.304 c.p.p. stabilendo che la sospensione ivi prevista opera non solo nei giorni nei quali sono tenute le udienze ma si estende all'intero periodo in cui si protrae il dibattimento, compresi, quindi, gli intervalli tra un'udienza e l'altra (c.d. "tempi morti").
Premesso che la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformata, senza dissonanze di sorta, a tale principio e che esso è stato accolto dai commenti prevalentemente favorevoli della dottrina, deve sottolinearsi che non hanno alcun plausibile fondamento le perplessità che hanno indotto la Seconda Sezione Penale a sollecitare il riesame della questione in quanto esse poggiano su rilievi critici già ampiamente esaminati e perspicuamente disattesi con la citata sentenza n. 20/91, ditalchè, in mancanza di nuovi e convincenti profili che possano giustificare il mutamento di giurisprudenza auspicato dal ricorrente, deve essere ribadita la linea interpretativa sin qui seguita. In particolare, col precedente intervento di queste Sezioni Unite è stata posta in luce la diversa portata della normativa contenuta nell'art.304, comma 2 rispetto a quella dell'art.297, comma 4 c.p.p., che il ricorrente intenderebbe fare coincidere negli effetti, e sono stati indicati i precisi e inequivoci argomenti di ordine letterale e logico che concorrono a differenziare nettamente il campo di applicazione, delle due disposizioni, nel senso che mentre la seconda detta, nella sostanza, i criteri di computo dei termini di fase della custodia cautelare, valevoli per tutti i procedimenti ed implicanti il fenomeno del "congelamento" o della "neutralizzazione" in riferimento ai soli giorni di udienza e di deliberazione della sentenza, la disposizione ex art. 304, comma 2 prevede una vera e propria sospensione, nella precisa accezione assunta dall'istituto nel sistema processuale, che opera, sia per i termini di fase che per il termine complessivo, soltanto in presenza di tassative ed inderogabili condizioni, costituite dalla particolare complessità del dibattimento e dalla gravità delle imputazioni aventi ad oggetto uno dei reati indicati nell'art.407, comma 2 lett. a) c.p.p., la cui sussistenza deve essere accertata, caso per caso, con ordinanza appellabile a norma dell'art.310 c.p.p.- 5 - La genesi della disciplina legislativa conferma, in termini univocamente concludenti, che la profonda differenza riscontrabile in ordine ai presupposti delle due norme si riflette sul piano degli effetti ad esse connessi.
L'art.297, comma 4 del vigente codice riproduce alla lettera, il contenuto dell'art.272, comma 9 del codice abrogato, introdotto dall'art.2 della legge 17 febbraio 1981, n. 29 (c. d. Legge Mancino - Violante), con cui era stato regolato l'istituto del congelamento dei giorni di udienza e di deliberazione della sentenza ai fini del computo dei termini di fase della custodia cautelare. Più complessa risulta, invece, la formazione della normativa recepita nell'art.304. Nel Progetto preliminare era stato formulato unicamente quello che costituisce l'attuale primo comma con la previsione di cause di sospensione dei termini legate a stasi del dibattimento riferibili a fatto dell'imputato o del suo difensore, sulla scia di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art.272 del codice abrogato. Nel corso dei successivi lavori preparatori la Commissione rilevò, tuttavia, che restava in tal modo parzialmente inattuata la direttiva n. 61 della legge di delega nel punto in cui è previsto che i termini di durata massima delle misure cautelari "possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso" e non soltanto per i "differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore". Pertanto la Commissione propose l'introduzione di una nuova causa di sospensione dipendente dalla particolare complessità del dibattimento la cui ratio risiede nella specifica finalità di adeguare la durata della custodia cautelare, nella fase del dibattimento, "alle esigenze dei processi contro la criminalità organizzata ed alla complessità che ad essi fisiologicamente si ricollega". Gli univoci risultati ermeneutici desumibili dal processo formativo della disciplina trovano, del resto, preciso e concludente riscontro nel testo del secondo comma dell'art.304 in cui, con l'uso dell'avverbio "altresì" si è inteso modellare un istituto comune a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 304 e si è voluto configurare una "ulteriore ipotesi di sospensione per i dibattimenti particolarmente complessi", come è esplicitamente precisato nella relazione al progetto definitivo. Deve trarsene l'ovvia conseguenza che. trattandosi di una situazione processuale regolata in aggiunta a quella indicata nel primo comma, la sospensione dei termini di custodia cautelare non è limitata ai soli giorni di udienza ma si estende all'intero periodo, inclusi i c.d. "tempi morti", per il quale dura la causa che l'ha determinata, come, appunto, non si è mai posto in dubbio per le ipotesi di sospensione disciplinate dal primo comma, in cui risulta adoperata, non a caso, l'identica parola "tempo" per designare l'intero arco cronologico per il quale si protrae la durata della sospensione. Le precedenti considerazioni contribuiscono a rafforzare i convergenti argomenti utilizzati nella precedente sentenza di queste Sezioni Unite nell'analisi ricostruttiva del secondo comma dell'art.304 c.p.p., il cui contenuto risulta così radicalmente differenziato da quello del quarto comma dell'art.297, rivelando in modo non equivoco, che si tratta di istituti nettamente distinti tanto sul piano dei presupposti quanto su quello degli effetti. 6.-Contrariamente alla tesi del ricorrente e ai dubbi prospettati dalla II^ Sezione Penale nell'ordinanza di rimessione, all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332, non è ricollegabile alcun apprezzabile elemento ermeneutico che possa giustificare una inversione dell'orientamento giurisprudenziale. In primo luogo, deve osservarsi che il legislatore del 1995 non poteva ignorare che. a seguito della più volte citata sentenza n. 20 del 1 ottobre 1991 di queste Sezioni Unite sulla effettiva portata del secondo comma dell'art.304 si era formata una giurisprudenza di tale uniformità e univocità da costituire "diritto vivente" attraverso l'assoluto consolidamento del quadro interpretativo: ciò nonostante, l'art.15 della legge 332/95, pur avendo sostituito l'intero art.304, ha lasciato inalterato il testo del secondo comma astenendosi da qualsiasi vento correttivo.
Deve aggiungersi che le modificazioni apportate ad altri punti della normativa offrono significativi argomenti dai quali traspare che la recente legge non ha inteso discostarsi dalla interpretazione corrente. Invero, sopprimendo dal testo del quarto comma dell'art.297 l'inciso "salvo quanto disposto dall'art.304, comma 2 , l'art.12, comma 2 della legge 332/95 ha preso atto che le due norme riguardano istituti del tutto indipendenti l'uno dall'altro, regolando la prima il criterio di computo dei termini di fase della custodia cautelare mediante il loro congelamento nei giorni delle udienze e di deliberazione della sentenza e la seconda la sospensione dei termini di fase e complessivi per un periodo continuativo che comprende anche gli intervalli tra un'udienza e l'altra.
7. - Deve esaminarsi la questione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente, in via subordinata, sul rilievo che la disciplina di cui all'art.304, comma 2 c.p.p., nella interpretazione datane dal costante indirizzo giurisprudenziale, colliderebbe con i precetti posti dagli artt.3, 13 e 27 della Costituzione. Premesso che analoga questione, prospettata in termini pressoché coincidenti, è stata considerata manifestamente infondata da queste Sezioni Unite con la menzionata sentenza n. 20 del 1 ottobre 1991, deve osservarsi che le argomentazioni sviluppate nel ricorso non apportano alcun nuovo contributo al vaglio di costituzionalità della norma denunciata, onde non può che confermarsi la pronuncia di manifesta infondatezza non ha pregio, anzitutto, il riferimento al parametro enunciato dall'art.3 Cost. col quale l'art.304, comma 2 c.p.p. risulterebbe incompatibile per la ragione che lo status detentionis e il suo permanere resterebbero condizionati dal carico di lavoro dei singoli uffici giudiziari, in quanto mentre in un piccolo tribunale i "tempi morti" saranno contenuti entro termini ragionevoli, nei tribunali maggiormente gravati i rinvii avverranno a distanza di mesi. È agevole, però, obiettare che le deduzioni del ricorrente fanno leva su contingenti situazioni di fatto che sono estranee alla previsione della norma, il cui contenuto precettivo si sostanzia nella tipizzazione della fattispecie sospensiva ruotante attorno al paradigma della particolare complessità del dibattimento nell'ipotesi di imputazioni concernenti determinate categorie di reato ditalchè il diverso carico di lavoro degli uffici giudiziari non può costituire, di per sé, causa di disparità del trattamento cautelare e può rilevare soltanto come uno dei concorrenti fattori incidenti sull'apprezzamento demandato al giudice nella valutazione del carattere particolarmente complesso del dibattimento. La censura di disparità e di irragionevolezza della normativa, nella prospettiva dell'art.3 Cost., è inconsistente anche in relazione alla circostanza che la sospensione dei termini di custodia cautelare è disposta dai primi due commi dell'art.304 mediante situazioni geneticamente riconducibili a presupposti del tutto differenti. In una recente decisione del giudice delle leggi è stato perspicuamente precisato che il giudizio di uguaglianza è in sé un giudizio di ragionevolezza, ossia di apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere, e che ogni disposizione di legge deve presentare una "motivazione" obiettivata nel sistema giustifica la specifica opzione compiuta dal legislatore, sicché "se dall'analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di "causa" o "ragione" della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla irragionevole per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe" (Corte cost., 28 marzo 1996, n. 89). Alla luce di tale criterio di controllo della ragionevolezza normativa risulta palesemente infondato il dedotto profilo di incostituzionalità dell'art.304, comma 2 c.p.p., dato che la disciplina è diretta ad assicurare la funzionalità dei processi di criminalità organizzata e a garantirne l'effettività dei risultati, onde la normativa in esame risulta sorretta da una precisa ragione giustificativa che rende insindacabile la scelta compiuta dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, di introdurre, accanto a quella prevista dal primo comma, una specifica causa di sospensione finalizzata agli obiettivi sopra indicati. Deve essere disatteso anche il riferimento al parametro della presunzione di non colpevolezza di cui all'art.27, comma 2 Cost. in quanto la sospensione dei termini della custodia cautelare non vulnera il valore sancito dalla norma costituzionale, non costituendo la protrazione della durata della misura coercitiva una esecuzione anticipata della pena (Corte cost., 1 febbraio 1982, n. 15). 8.- Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.304 in riferimento all'art.13 della Costituzione. L'eccezione è manifestamente infondata anche sotto tale profilo la compatibilità del principio della inviolabilità della libertà personale con l'istituto della carcerazione preventiva rappresenta un dato indiscusso del sistema ed è espressamente prevista dal quarto comma dello stesso art. 13 ("la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva"), che impone al legislatore di fissare termini cronologici, complessivi e per ciascuna fase, rispondenti a criteri di ragionevolezza in modo che non sia vanificata la garanzia costituzionale e che la durata non assuma in concreto il carattere obiettivo di una pena. La previsione dell'art.13, comma 4 Cost. sottende il preciso disegno di attuare un equilibrato bilanciamento tra distinti valori fondamentali dell'ordinamento, quello della inviolabilità della libertà personale, che trova, appunto, nell'art.13 il primo presidio, e quello, anch'esso di indubbio rilievo costituzionale, correlato alle esigenze strettamente inerenti al processo o di carattere cautelare, tra le quali è certamente compreso il fine di difesa sociale o di tutela della collettività dalla commissione di gravi reati (Corte cost., 23 gennaio 1980, n. 1). La trama della disciplina dettata dall'art.304, comma 2 c.p.p. riproduce le linee della ponderazione di diversi interessi posta a base della normativa costituzionale, atteso che la sospensione realizza il contemperamento delle esigenze di funzionalità dei processi e di difesa sociale in ordine ai gravi reati di criminalità organizzata indicati nell'art.407, comma 2 lett. a) con le garanzie sancite dall'art.13 Cost., dipendendo il meccanismo sospensivo dalla sussistenza di specifici presupposti obiettivi ed essendo previsti, quanto alla durata massima della custodia cautelare, limiti non superabili, nella misura predeterminata dall'art.304, comma 6 , nel testo sostituito dall'art.15 della legge 332/95. Mette conto, inoltre, osservare che la normativa contenuta nel secondo comma dell'art.304 configura in termini di eccezionalità e di tassatività l'istituto della sospensione in puntuale sintonia col principio, scaturito dall'art.13 Cost., secondo cui le disposizioni di legge che comportano il prolungamento della durata della limitazione della libertà personale non possono essere applicate per via analogica e devono essere interpretate in modo rigorosamente restrittivo (cfr. Corte cost. 13 luglio 1994, n. 298, con riferimento alla sospensione prevista dal primo comma dell'art.304). Tali particolari connotazioni sono state poste in luce nella giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che la legge, per ovvi motivi di necessità, consente la sospensione dei termini di custodia cautelare in presenza dì "esigenze inderogabili per l'accertamento della verità ... non ad libitum del magistrato, ma solo quando sussistano precisi presupposti prefissati per legge" (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1991, Alleruzzo ed altri), che devono essere accertati, caso per caso, con ordinanza appellabile a norma dell'art.310 c p.p. e nel contraddittorio delle parti (Cass., Sez. V, 23 marzo 1994, Moschera). La necessità di una rigorosa interpretazione dell'art.304, comma 2 rappresenta un filo conduttore degli interventi di questa Corte in materia di sospensione, essendo stato precisato che essa è vincolata a peculiari esigenze processuali correlate a precisi presupposti di tipo obiettivo ed indipendenti da contingenti valutazioni di opportunità; presupposti che devono essere verificati con una disamina globale di dette esigenze, congiunta a quella dei carichi di lavoro, dei tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato e per l'espletamento dell'istruzione dibattimentale (comprese eventuali indagini peritali laboriose e di lunga durata Cass., Sez. I, 12 maggio 1994, Bonacchi ed altri), in modo da accertare se questi concorrenti elementi siano tali da integrare una situazione obiettiva che impedisce la sollecita definizione del giudizio e rende, quindi, inevitabile la sospensione dei termini di custodia cautelare (Cass., Sez. 1, 14 luglio 1994, P.M. in proc. Caterino ed altri). Nella stessa linea di rigore interpretativo è stato chiarito, in conformità al carattere eccezionale della norma in esame, che la motivazione dell'ordinanza di sospensione non può limitarsi alla enunciazione dell'esistenza delle condizioni che la rendono possibile, ma deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni che, a seguito dell'accertamento delle peculiarità delle singole situazioni processuali e della natura delle imputazioni, giustificano il concreto esercizio della facoltà di sospensione, rendendolo, perciò, necessitato (Cass., Sez. 1, 6 giugno 1994, Crapula).
9. - La denuncia di illegittimità costituzionale è stata formulata, sempre in riferimento all'art.13 Cost., anche per la ragione che la sospensione ex art. 304, comma 2 riguarda gli intervalli tra un'udienza e l'altra, che, nella prassi giudiziaria, sono superiori usualmente al termine di dieci giorni prescritto dall'art.477 c.p.p. La censura non ha pregio neppure da tale particolare angolazione. Invero, ricordato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel riconoscere il carattere ordinatorio del termine di cui all'art.477 e l'assenza di sanzioni processuali per la sua eventuale inosservanza (Cass., Sez. 1, 18 febbraio 1994, Butera;
Cass., Sez. 1, 17 febbraio 1994, Marazzotta;
Cass., Sez. VI, 23 novembre 1993, Di Grigoli), deve osservarsi che la tesi del ricorrente potrebbe acquistare una qualche parvenza di attendibilità argomentativa se l'ampiezza dei rinvii (e, di riflesso, la maggiore o minore durata della custodia cautelare) fosse rimessa all'arbitrio del giudice. Ma è vero l'esatto contrario, dal momento che, una volta disposta la sospensione prevista dal secondo comma dell'art.304, il numero dei rinvii e gli intervalli tra le udienze devono essere rigidamente correlati agli specifici fattori obiettivi che costituiscono la causa giustificativa del provvedimento sospensivo con la conseguenza che, essendo in discussione il bene della libertà personale dell'imputato, i rinvii devono essere strettamente modulati alle peculiari esigenze processuali che hanno reso inevitabile il superamento dei termini ordinari della custodia cautelare fissati dall'art.303 c.p.p. Tale principio rappresenta la ratio decidendi di varie sentenze della Corte di legittimità, che ha affermato la necessità del controllo del corretto uso del potere di sospensione precisando che: a) deve essere annullata l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare allorché il giudice non abbia spiegato i motivi per i quali le poche udienze ancora necessarie per la conclusione del dibattimento non avrebbero potuto essere tenute in giorni più ravvicinati in modo da consentire la pronuncia della sentenza nel rispetto dei termini di cui all'art.303 c.p.p., senza ricorrere alla sospensione (Cass., Sez. 1, 6 giugno 1994, Crapula, cit.); b) la sospensione negli intervalli tra un'udienza e l'altra non opera nell'ipotesi di rinvii immotivati che superino il limite della ragionevolezza (Cass., Sez. 1, 12 marzo 1996, Piserchia;
Cass. Sez. 1, 9 giugno 1994, Spadaro); e) è illegittima la sospensione dei termini di custodia cautelare in un processo che, una volta fissata dal g.u.p. la data dell'udienza dibattimentale, aveva subito continui rinvii, uno dei quali soltanto richiesto dalla difesa, sì da essere realmente incardinato a circa un anno di distanza dalla data indicata dal g.u.p. (Cass., Sez. 1, 7 febbraio 1996, Fiorisi). Dai precedenti rilievi si evince, dunque, che, risultando del tutto inconsistenti anche in tale particolare progettazione, la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art.304, comma 2 c.p.p. deve dichiararsi manifestamente infondata.
10. - Infine, deve essere disatteso il motivo di ricorso con cui è stato dedotto il vizio di cui all'art.606, comma 1 , lett. c), in relazione all'art.125, e lett. e) c.p.p. sul rilievo che dovrebbe ritenersi mancante di motivazione un'ordinanza che, come quella impugnata, si limiti a rinviare al "costante insegnamento della Suprema Corte".
Il rilievo critico non può essere condiviso per la precisa ragione che l'obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto allorché, come nel caso di specie, il giudice indichi il principio di diritto applicato ed esprima la propria adesione allo stesso, ritenendo, anche per implicito, che le ragioni esposte dall'istante non giustifichino una deviazione da indirizzi giurisprudenziali che, al pari di quello concernente la sospensione ex art. 304, comma 2 c.p.p., costituiscono ius receptum. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, poiché il giudice di merito ha esattamente escluso che fossero decorsi i termini massimi della custodia preventiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria provvederà all'adempimento prescritto dall'art.94 delle disposizioni di attuazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, ritenuta manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art.94, comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 19 giugno 1996.