Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37318
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Sentenza 3 luglio 2007

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Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (ipotesi diversa dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotto per alcuni interventi minori dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004, n. 308), non determina l'estinzione del reato paesaggistico (art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) poichè tale effetto non è espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa avente carattere generale, mentre il nulla osta paesaggistico ha l'effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio. (v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327).

In tema di reati paesaggistici, l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è quella fissata dall'art. 44, comma primo, lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualunque sia la condotta violatrice accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37318
    Data del deposito : 3 luglio 2007

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