Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Gli effetti della rinuncia alla prescrizione non sono limitati alla fase processuale nella quale è intervenuta (nel caso di specie, il giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 12374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12374 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/01/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 171
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 29898/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
21.7.2008 avv. Limuti Emanuele e Tambè Giuseppe, difensori di FA US, nata a [...] il [...], e di AI IN, nato a [...] il [...]; ed il 20.7.2008 dagli stessi difensori in favore dello stesso AI;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5 giugno 2008. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Carmine Stabile, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo esame;
il rigetto del ricorso nel resto.
Sentito l'avv. Tambè, che, in favore dei ricorrenti ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 aprile 2002, il Tribunale monocratico di Enna assolveva FA US, RO TA ed AI IN dai reati di cui LLart. 489 c.p. e art. 61 c.p., n. 5, artt. 56 e 640 c.p. per non aver commesso i fatti loro contestati. In particolare, gli stessi erano accusati, in qualità di eredi del de cuius FA ES (la RO come coniuge, la FA figlia e l'AI genero, marito di quest'ultima) di avere chiesto la pubblicazione di un testamento olografo con il quale era nominato erede universale AI RI, figlio della FA e ELAI (sub A), nonché di tentata truffa in danno dei coeredi FA FI e FA EL (sub E). La pronuncia assolutoria era emessa sul rilievo che l'accertamento peritale compiuto in primo grado aveva escluso che il testamento in questione fosse stato redatto da FA ES e che, comunque, non era neppure riconducibile ad attività materiale degli imputati. A seguito di appello proposto dal PM di Enna e dal PG di
Caltanissetta e di appello incidentale del difensore degli imputati - che aveva segnalato che, LLudienza del 22.11.2001, gli stessi avevano espressamente rinunciato alla prescrizione già maturata, a riprova della loro correttezza e lealtà nonché della piena autenticità del testamento - la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava, con ordinanza, l'inammissibilità degli appelli del PM, in base alla disciplina della L. 20 marzo 2006, n. 46 ed avverso tale pronuncia il PG di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza del 24.10.2007, questa Corte annullava senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità degli appelli e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta per il giudizio.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la stessa Corte, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RO TA in ordine ai reati ascrittile perché estinti per morte ELimputata;
dichiarava, invece, FA US ed AI IN colpevoli dei reati loro ascritti in concorso e, per l'effetto, li condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni;
li condannava, inoltre, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle costituite parti civili;
dichiarava, infine, la falsità del testamento oggetto di giudizio ed interamente condonate le pene irrogate. Avverso la decisione anzidetta FA US ed AI IN hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo del ricorso proposto congiuntamente dai coniugi AI, viene eccepita la nullità della sentenza, ai sensi ELart. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 489 e 640 c.p., contestandosi la motivazione della ritenuta sussistenza del primo reato che, a dire dei ricorrenti, avrebbe potuto ritenersi logica solo nel caso in cui non vi fosse stata altra persona interessata alla falsificazione ed LLuso ELatto, ove invece tale persona avrebbe ben potuto individuarsi nella RO, la quale aveva dichiarato di avere rinvenuto il testamento in questione. Infine, nessuna motivazione era stata resa in ordine alla posizione ELAI.
Il primo motivo del ricorso proposto dallo stesso AI deduce violazione ELart. 606 c.p.p., lett. a) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento LLart. 157 c.p. in tema di rinuncia della prescrizione. Non era stato considerato che la rinuncia degli imputati atteneva solo alla fase in cui era stata dichiarata e che, comunque, la stessa presupponeva che la prescrizione si fosse già maturata, ove invece, tenuto conto dei periodi di sospensione, LLudienza del 19.11.2001 (i fatti risalivano al 3.5.1993) la prescrizione non era ancora intervenuta. Il secondo motivo deduce violazione ELart. 606 c.p.p., lett. d) per mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento alla richiesta di rinnovazione EListruttoria dibattimentale per espletamento di nuova indagine peritale.
2. - Il primo motivo del ricorso congiunto è palesemente infondato, risultando ineccepibile l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, nella parte in cui ravvisa, nella fattispecie in esame, i presupposti del contestato reato di cui LLart. 489 c.p. Ed invero, la materialità del fatto è, correttamente, individuata nella richiesta di pubblicazione di una scheda testamentaria falsa e nella presentazione di nuova denuncia di successione, che, in luogo di precedente denuncia relativa a successione legittima, rappresentava l'esistenza di un diverso titolo di successione (testamentaria) con investitura di erede universale proprio in favore del figlio degli attuali imputati, nipote del de cuius. Il falso documentale è stato accertato, sulla base di affidabili indagini tecniche e di elementi indiziali ritenuti, convincentemente, di pregnante significatività, rispetto ai quali è inconferente l'odierno rilievo dei ricorrenti in ordine alla possibile individuazione di altre persone interessate alla falsificazione, quali la defunta RO, moglie del de cuius FA ES, considerato che l'imputazione riguarda l'uso - e non già la confezione - del falso testamento e che l'uso è pacificamente attribuito agli odierni istanti, pur se in concorso con la stessa RO.
Quanto alla componente soggettiva, è patimenti ineccepibile l'argomentazione dei giudici di merito che hanno dimostrato, sulla base di univoci elementi fattuali ed induttivi, la consapevolezza della falsità del testamento di cui era fatto indebito uso. E quanto LLAI, se è vero che manca una specifica motivazione sul suo conto, è parimenti indubbio che l'intero processo giustificativo della decisione si riferisca anche a lui, cui viene ascritto, in concorso con la moglie FA US, l'uso del falso testamento. 2.1. - Sempre in ordine al profilo soggettivo - e per ogni riflesso critico in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, oggetto delle odierne perplessità del PG d'udienza - va certamente rilevata un'intrinseca contraddittorietà nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Si fa particolare riferimento alla parte in cui - nell'individuare negli odierni ricorrenti i soli interessati alla formazione del testamento ... che può fondatamente presumersi sia stato redatto con il sapiente contributo di una terza persona che si è assunta il ruolo di vergare il testo - sembra quasi motivare l'esistenza di un concorso morale nella falsificazione del testamento, anche se il successivo sviluppo delle argomentazioni è tutto orientato in direzione ELuso ELatto falso, specie nella parte in cui evidenza la piena consapevolezza della FA, che, per sua stessa ammissione, aveva dimestichezza nel riconoscere la grafia del genitore e che, proprio per questo, non avrebbe potuto non accorgersi della falsificazione (motivazione evidentemente incongrua se riferita ad ipotesi di concorso nel falso). Nondimeno, l'indubbia contraddittorietà va risolta nel senso più favorevole agli imputati, opinando che la presunzione, di cui ragiona la Corte distrettuale, sia riferibile non al concorso, ma alla consapevolezza della falsità, a sostegno della contestata fattispecie ELuso di atto falso.
2.2 - Manifestamente infondata è la prima doglianza del ricorso proposto dLLAI, posto che la rinuncia alla prescrizione, per il suo contenuto sostanziale, non poteva ritenersi circoscritta, negli effetti, alla sola fase processuale nella quale è stata formulata, ossia limitatamente al giudizio di primo grado. E per quanto riguarda il secondo rilievo, riguardante la pretesa mancanza di presupposto della rinuncia, ossia il perfezionamento della prescrizione, nella specie non ancora maturata (secondo l'orientamento interpretativo, tra le altre, di Cass. Sez. 2, 15.11.2005, n. 527, rv. 233145), è sufficiente considerare che, alla data della rinuncia (udienza del 22.11.2001), il termine prescrizionale era certamente decorso. Ed invero, avuto riguardo alla data del commesso reato (20.3.1993), il termine anzidetto (pari, nella sua massima estensione, ad anni sette e mesi sei), era maturato il 29.6.2000, anche a tener conto del solo (dubbio) periodo di sospensione (dal 30.5.97 al 27.2.1998), non risultando altre valide cause di sospensione ne' avendone, specificamente, indicate parte oggi ricorrente.
La seconda doglianza è manifestamente infondata, posto che, per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, la perizia non può ritenersi prova decisiva, in quanto mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, rv. 236191); e che, ad ogni buon conto, la Corte distrettuale ha, adeguatamente, spiegato le ragioni per le quali la richiesta di nuova perizia, avanzata dagli odierni ricorrenti nell'appello incidentale, fosse da ritenere ultronea, stante la piena affidabilità e correttezza ELindagine peritale compiuta in primo grado.
3. - Per quanto precede, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili e ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009