Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 2
La eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso.
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare; altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante. L'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni all'uno o all'altro tipo di rapporto costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato in riferimento ad un esatto parametro normativo. (Nella specie, relativa ad attività di insegnamento, la S.C. ha cassato con rinvio per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto in contestazione).
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- 5. Lavoro subordinato, lavoro a progetto, ordini, vigilanza continuaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M 0 48 8 9 /02 REPUBBLICA ITALIANA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente - R.G.N. 12868/99 Cron. Mosi - Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consiglierew ww ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO DANTE ALIGHIERI DI EN EL & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, Pamariti. P. Benito presso lo studio dell'avvocato ACOSTINT ANDREA, che lo Appstor rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAARIT Aadres DENETO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VO SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO unitamenteTRIPEPI, che la rappresenta e difende 2001 all'avvocato MARCO CASSIANI, giusta delega in atti;
4946 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 221/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 02/04/99 R.G.N. 1258/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Pesaro, SA AV, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Soc. "Istituti TE RI” di RM EN e C. s.n.c., presso la sede di Pesaro, dall'ottobre 1991 all'ottobre 1993, come docente di materie letterarie, per un complessivo ammontare di 24 ore settimanali, concretamente ripartite su quattro ore giornaliere, chiedeva la condanna di detta società al pagamento della somma di L. 40.809.558 a titolo di differenze retributive, indennità di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso. La società convenuta si costituiva in giudizio sostenendo che alla ricorrente, che aveva prestato attività libero professionale e non di lavoro subordinato, erano stati corrisposti tutti i compensi pattuiti. Il Pretore accoglieva la domanda per un quantum di L. 38.439.603, oltre accessori, con sentenza che, appellata dalla convenuta, era confermata dal Tribunale di Pesaro. Il giudice di secondo grado riteneva insussistente la lamentata nullità della domanda per l'omessa indicazione dei parametri retributivi e della loro fonte, osservando che il realtà la AV aveva indicato con precisione le proprie mansioni U T S e l'orario osservato e che a tali elementi corrispondeva l'inquadramento di cui al IV livello del c.c.n.l. del 1988 per il personale docente degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti privati. Riteneva inoltre corretta la qualificazione del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, rilevando: che l'attività di insegnamento si svolgeva nei locali a ciò destinati dall'Istituto appellante;
che gli orari di lavoro dovevano ritenersi rigidi, ancorché inizialmente concertati con gli insegnanti, come confermato in particolare dal fatto che solo in via del tutto eccezionale erano intervenuti successivi spostamenti di orario;
che l'attività di insegnamento avveniva con l'utilizzazione di 3 piccoli manuali "tipo Bignami" forniti agli studenti dall'Istituto; che la sottoposizione della docente alla direzione del datore di lavoro era ravvisabile, tenuta presente l'autonomia tipica dell'attività di insegnamento, nella consegna all'inizio di ogni anno dei programmi ministeriali e nell'attività di controllo espletata presso la sede di Pesaro del sig. Moreno RM, con funzioni di gestore se non di direttore, il quale periodicamente si informava sull'andamento dell'attività didattica e del profitto dei singoli studenti, riferendone ai genitori;
che correlativamente non era rilevante la non previsione di un obbligo di tenuta dei registri da parte degli insegnanti, spiegabile anche con la non particolare complessità della struttura aziendale pesarese;
che la possibilità di esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro era evincibile dall'obbligo per gli insegnanti di garantire quotidianamente la loro presenza, da quello correlativo di comunicare preventivamente eventuali impedimenti, e dalla evidente particolare attenzione prestata dai medesimi a non violare tali disposizioni. D'altra parte, non poteva attribuirsi valore decisivo alla qualificazione del rapporto di cui al contratto scritto stipulato dalle parti. La Soc. Istituti TE RI propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La PA resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e illogica motivazione sul punto relativo alla determinazione dell'oggetto della domanda. Lamenta che, al mancato rispetto nel ricorso introduttivo di quanto prescritto dall'art. 414, terzo e quarto comma (rectius: n. 3 e 4), sia stato ingiustificatamente ovviato dal Tribunale con l'individuazione del c.c.n.l. del 1988, mai indicato o FL ha invocato dalla lavoratrice. Rileva inoltre che il giudice di merito non aveva accertato se alla stipulazione del contratto collettivo avesse partecipato l'associazione di categoria a cui era iscritta l'attuale ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo attinente all'esistenza del potere direttivo e del vincolo disciplinare. Lamenta che gli elementi evidenziati e valorizzati dal Tribunale non costituiscano elementi sufficienti per affermare la sottomissione della AV al potere direttivo e gerarchico del gestore. Osserva al riguardo che tali elementi, comunque non indicativi di direttive programmatiche e neanche di un controllo del risultato dell'attività lavorativa, sono sintomatici solo dell'esistenza di una minima struttura organizzativa, concepita per evitare le conseguenze di una mera improvvisazione, e hanno valore del tutto secondario rispetto all'elemento essenziale del vincolo dell'assoggettamento del lavoratore da un punto di vista direttivo e disciplinare. Si è in presenza, quindi, di una motivazione contraddittoria e che non rispetta i criteri generali e astratti da applicare al caso concreto. Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa o apparente motivazione sul punto decisivo relativo all'esistenza del vincolo gerarchico;
e inoltre travisamento di prove. abbra Lamenta che il Tribunale con un iter logico-giuridico viziato e ritenuto stll l'esistenza del potere disciplinare, sulla base del rilievo che non vi erano motivi per escluderlo. Al riguardo, premesso che dall'istruttoria di primo grado era risultato che la AV godeva di ampia libertà operativa, stante la mancanza di un obbligo di tenere delle STU i registri di classe con l'indicazione degli argomenti trattati e valutazione degli studenti, osserva anche che, mentre la predeterminazione degli orari di lezione e 5 l'obbligo di comunicare preventivamente ragioni di impossibilità di rispettarli derivavano dall'esigenza di coordinare le presenze degli insegnati e degli studenti, le eventuali assenze non dovevano essere giustificate, come esplicitamente riferito dai testi escussi. D'altra parte conseguenze disciplinari non erano mai state irrogate e neanche prospettate. Né il Tribunale aveva individuato quale sarebbe stata la persona attraverso cui il potere gerarchico sarebbe stato esercitato, non essendo ravvisabile l'esercizio della relativa funzione da parte della segretaria o del collaboratore. Con il quarto motivo la ricorrente deduce carente e incongrua motivazione, sotto il profilo della mancata valutazione di quanto concordato dalle parti circa il tipo di rapporto lavorativo cui il lavoratore si era obbligato, in aderenza ai propri interessi, la relativa volontà dando luogo non a un mero indizio qualificatorio, ma a una vera e propria presunzione, superabile solo da una rigorosa prova contraria, costituendo espressione di autonomia negoziale, tutelata dall'art. 4 Cost. e rilevante ai sensi degli artt. 2094 e 2222 c.c. STU Il primo motivo è infondato. Va osservato innanzitutto che la eventuale mancata indicazione del contratto collettivo, nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sulla determinazione dell'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso. (Cfr. Cass., Sez. un., 22 maggio 1985 n. 3105; Cass. 9 febbraio 1989 n. 818). Né la ricorrente ha chiarito sotto quali altri profili ritenga che tale iniziale omissione determini un vizio della sentenza impugnata, salvo a lamentare il mancato accertamento della sottoscrizione del contratto collettivo da parte della associazione di categoria cui essa aderiva e, sul quindi, della cogenza del medesimo contratto nei suoi confronti, sono il profito Ma tale contestazione non risulta essere stata proposta in appello, benché già il Pretore 6 avesse fatto riferimento al contratto collettivo richiamato poi anche dal giudice di appello. Gli ulteriori tre motivi devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dall'art. 2094 cod. civ., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e della suadisciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale. Tali elementi devono essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. In linea di principio, inoltre, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché è attraverso gli stessi, e non mediante solo direttive di carattere generale, configurabili anche nel lavoro autonomo, che viene assicurata la c.d. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa. Peraltro devono essere valutate da quest'ultimo punto di vista fine tutte le modalità di inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale comportanti il puntuale adeguamento delle sue prestazioni. Lo svolgimento di controlli da parte del creditore delle prestazioni lavorative è di per sé compatibile con ambedue le forme di rapporti, e quindi i controlli depongono nel senso della subordinazione solo quando per oggetto e per modalità sono finalizzati ad un esercizio del potere direttivo e, eventualmente, STfle di quello ✓ disciplinare, tipici del lavoro subordinato. Invece, elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. 7 La qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto è rilevante, ma non è necessariamente determinante, poiché nei rapporti di durata il comportamento delle parti può essere idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà, sempreché, naturalmente, offra non equivoci, idonei, elementi di valutazione in tal senso (in genere, sulla problematica della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, cfr., ex plurimis, Cass. 16 gennaio 1996 n. 326; Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 2 settembre 2000 n. 11502; Cass. 21 novembre 2000 n. 15001; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 1 marzo 2001 n. 2970; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975). Con riferimento in particolare all'attività di insegnamento, è stato più volte rilevato che anche essa può essere riconducibile, a seconda della sua caratterizzazione, sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo (cfr., anche ai fini del rilievo di elementi che possono evidenziare, nel campo specifico, modalità di esercizio del potere direttivo e di inserimento dell'insegnante nell'organizzazione aziendale significativi ai fini della subordinazione, Cass. 10 febbraio 1992 n. 1502; Cass. 2 luglio 1992 n. 8120; Cass. 22 agosto 1997 n. 7885; Cass. 10 dicembre 1999 n. 13858; Cass. 30 dicembre 1999 n. 14743). In ogni caso, l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, e' incensurabile in cassazione. Nella specie, peraltro, non può ritenersi logico ed adeguato il percorso argomentativo attraverso cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dei parametri normativi della subordinazione. 8 Nella verifica in questa sede della correttezza della motivazione, deve preliminarmente essere ricordato che nella specie le parti con il contratto scritto iniziale avevano qualificato il rapporto come di lavoro autonomo, parlando di collaborazione continuativa e coordinata, e che la collocazione nell'ambito della settimana del numero di ore di lezioni pattuite era stata stabilita preventivamente in maniera concordata con gli insegnanti;
viceversa non si riferisce nella motivazione di un esercizio da parte del datore di lavoro di un potere di variare unilateralmente l'orario. La rilevanza di queste circostanze a deporre in se stesse piuttosto nel senso dell'autonomia che della subordinazione, anche in presenza di una successiva normale obbligatorietà degli orari concordati, è stata illogicamente sminuita dal giudice di merito con il rilievo che la concertazione dell'orario è una modalità ben conosciuta anche nelle scuole pubbliche. Infatti è evidente che in quest'ultimo settore è pacifica e normativamente stabilita la soggezione del lavoratore al potere direttivo scolastica e il suo penetrante inserimento della direzione nell'organizzazione complessiva della scuola, sia riguardo agli orari che a numerosi altri aspetti, e che la considerazione nella formazione degli orari ordinari di lezione delle preferenze dei singoli insegnanti è una circostanza meramente eventuale. Quanto all'esercizio del potere direttivo, nella sentenza impugnata si attribuisce innanzitutto rilievo alla consegna alla ricorrente all'inizio dell'anno dei programmi ministeriali e si sottolinea che l'attività di insegnamento prevedeva l'utilizzazione di “piccoli manuali tipo Bignami” (cioè, evidentemente, di testi contenenti un'esposizione riassuntiva della materia), forniti dalla scuola agli studenti. Non è chiarito, però, come potesse assumere rilievo quale esercizio di un potere direttivo, nell'ambito dello svolgimento del rapporto, una direttiva generale e preliminare circa l'oggetto della prestazione, direttiva la cui genericità risalta particolarmente se si ricorda che nelle organizzazioni scolastiche caratterizzate da un pregnante inserimento dei docenti nell'organizzazione scolastica, ha luogo, sia pure con il contributo del medesimo corpo docente, l'elaborazione di un'articolata programmazione specifica della didattica, in considerazione delle esigenze delle singole classi. La sentenza fa riferimento alla posizione del RM, "coordinatore" che rappresentava la direzione presso la sede di Pesaro, ricordando che il medesimo periodicamente chiedeva informazioni sull'andamento dell'attività scolastica e in particolare sul profitto degli studenti, per poterne riferire ai genitori degli studenti, essendo incaricato di mantenere i contatti con i medesimi. Osserva che così aveva luogo una vigilanza sui livelli culturali raggiunti dagli studenti e quindi sull'operato dei docenti, e che, in questo quadro, diventava equivoca, e perdeva rilevanza, la mancata previsione dell'obbligo della tenuta di registri da parte degli insegnanti, potendo essere tenuta sotto controllo la esigua struttura aziendale pesarese senza la necessità di tale referenti documentali. In realtà anche tali elementi, così come riferiti, non evidenziano l'effettivo esercizio di un potere direttivo, ma semmai di una forma di controllo non particolarmente penetrante, configurabile anche in relazione al lavoro autonomo. Viceversa vengono nuovamente evidenziate modalità di impostazione organizzativa dell'insegnamento e della scuola tendenti a limitare il contributo degli insegnanti alla mera prestazione delle lezioni, in assenza invece di quelle modalità di più intenso inserimento dei docenti nell'organizzazione scolastica (partecipazione alla programmazione didattica, registrazioni e relazioni di vario tipo sullo svolgimento dell'attività didattica e sulle prestazioni scolastiche degli studenti, valutazioni anche formali di questi ultimi, presenza a tutte le inerenti riunioni, colloqui con i genitori, ecc.), che sono normali negli istituti scolastici che adottano un metodo formativo e 10 organizzativo più o meno fedelmente improntato alle impostazioni dei corsi di studi regolari. Quanto al potere disciplinare, nella sentenza si osserva che mancavano elementi per escluderlo, stante l'obbligo degli insegnanti di garantire la loro presenza, in genere rigorosamente osservato, e di avvisare in caso di impossibilità. Un rilievo di questo genere può essere adeguato, ove risulti accertato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e l'esistenza di controlli, poiché il potere disciplinare, attribuito dalla legge, non deve essere necessariamente esercitato in concreto. Dette considerazioni, però, non possono ritenersi decisive al fine di sorreggere l'accertamento della subordinazione, perché, come si è già rilevato, l'osservanza di un orario, con la presenza di un controllo al riguardo, è compatibile anche con il lavoro autonomo. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione agli evidenziati vizi di motivazione e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice che, dopo aver provveduto in ordine alla qualificazione del rapporto con adeguata motivazione, provvederà di conseguenza in ordine alle domande proposte dalla AV.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. IL PRESIDENTE G IL CONSIGLIERE EST. o A E I T Salho Tiffl. I Mhi I S I C D I I I I N N S V M I L I Z K L T O E ' Ɑ O R V I PER V I I D Ɑ Ø M S V J I O 1 O N 1 D S S - I I N IL CANCELLIERE 8 I I - V C S 4 Depositato in Cancelleria I A Ɑ T 8 I L T S , N V N ' O V oggi, - 5 APR. 2002. ' I N BL N I. E T I R S ' E V O IL CANCECELLIERE 11 H S E ' 1 S E 0 Ɑ V I