Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORT02 1 51/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA EI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE [pustazioni proferisuali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aPeware della P.A. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 14908/99 Cron. 5182 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 595 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere- -Consigliere- Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 30/10/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55sul ricorso proposto da: il PIU PASQUALINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 15 FFR 2002 SEBASTIANO VENIERO 8, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MONACCHIA, che lo difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato FRANCO SCIARRA, giusta delega in atti;
ricorrente contro ай Sindaco, COMUNE DI POZZOMAGGIORE, in persona del в domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO elettivamente и ч 38, presso lo studio dell'avvocato GASVINA M.SULAS, difeso dall'avvocato FRANCO CONTI, giusta delega in 2001 atti;
-1436 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 182/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI sezione distacca di SASSARI, depositata il 29/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato GAVINA M.SULAS, per delega deòò'avvocato F.CONTI, depositata in udienza, difensore del del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. n u h t i W -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Cagliari, presso la Sezione Distaccata di Sassari, decidendo sull'appello proposto dal Rag. Pasqualino PI avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Sassari aveva rigettata la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 9 aprile 1985, dal PI nei confronti del Comune di Pozzomaggiore per il pagamento della somma di L. 15.590.000, in appello elevate a L. 21.223.400, a titolo di compenso per prestazioni continuative di consulenze del lavoro rese dal 1969 al 1980, con sentenza in data 29 ottobre 1998 ha rigettato il gravame, compensando le spese dei due gradi del giudizio. Premesso il principio secondo cui il contratto d'opera professionale concluso con un comune nullo se privo della forma scritta, richiesta ad substantiam, il giudice d'appello ha rilevato che т il PI non aveva neppure chiesto di provare и щ l'esistenza di un incarico professionale conferito и dal Comune di Pozzomaggiore né l'esistenza di una ч convenzione, avente efficacia contrattuale, sulla quale la pretesa dell'appellante potesse essere fondata;
anzi, dalla delibera 43 del 21 n. settembre 1984, con la quale il consiglio comunale 3 decideva di erogare al PI un acconto, in realtà mai versato, risultava che alcun incarico era stato conferito. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il PI, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Pozzomaggiore. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 2041 cod. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che fosse stata proposta una domanda fondata su contratto, trattandosi, invece, di domanda di arricchimento senza causa. Invero, chiarisce il ricorrente, non era stato pattuito né il tipo di prestazioni né l'ammontare del corrispettivo, sicché la domanda si fondava direttamente sull'esecuzione delle prestazioni, da lui rese mano a mano che si presentavano le esigenze del Comune. Peraltro, dell'arricchimento т и senza causa ricorrevano le condizioni richieste щ dalla legge, non potendosi dubitare né и Ч dell'esecuzione delle prestazioni né del vantaggio trattone dal Comune. Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, perché allo stesso strettamente 4 collegato, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che il giudice d'appello incorre in un'insanabile contraddizione quando afferma che esso ricorrente non ha provato né chiesto di provare l'esistenza di un incarico professionale, poiché dimentica che è stato proprio il consigliere estensore della sentenza ad ammettere la prova orale volta a prestazioni, sulle dimostrare l'esecuzione delle quali e non su di un incarico fondata la domanda. Osserva la Corte che la censura formulata col primo motivo è inammissibile, perché cade su di una questione sulla quale si è formato il giudicato interno. Dal momento che anche il primo giudice aveva fondata la decisione di rigetto sul presupposto che non fosse stata proposta una domanda ex contractu, т. tant'è che aveva ritenuto non provata, in primo е luogo, l'esistenza del rapporto professionale, il ив PI avrebbe dovuto, in sede d'appello, censurare la ч decisione del Tribunale per erronea qualificazione giuridica della domanda, adducendo di avere bensì proposto, non già una domanda contrattuale, una domanda di indebito arricchimento. 5 Ma, dalla sentenza impugnata una siffatta censura non risulta essere stata proposta né lo stesso ricorrente si duole di omesso esame di essa. Ne deriva, pertanto, che nella qualificazione giuridica della domanda si è formato il giudicato interno, con conseguente preclusione di censure sul punto in questa sede. La censura svolta col secondo motivo segue la sorte della prima censura, essendo evidente che, preclusa l'ammissibilità di un riesame della questione della qualificazione giuridica della domanda, ogni eventuale errore. del giudice d'appello nell'interpretare le risultanze e le prova orale espletata divienefinalità della irrilevante. Il ricorso va, dunque, rigettato. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. ус if Ge Courigliere interrac м аровтки 6 %/ 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIDEPO 92 FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Velezico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 15 APR. 2002 4 Serie Regnik 149,77 CENTOQUARANTA NOVE/77.) versate €....... p. II Dirigento Area Corvizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) (euro Il Responsabile serviti Alti Giudiziari (Dr. M. RACHICHIN) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 129,11 20,66 109T T T.149.77 6 5 4 O T