Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 2
In caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod. pen., quanti sono gli incolpati.
Il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato nella denuncia di furto di un blocchetto di assegni).
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La massima Integra il delitto di simulazione di reato, e non quello di calunnia indiretta, la condotta di colui che, dopo aver effettuato l'acquisto di un bene versando un anticipo, denunci falsamente lo smarrimento della propria carta d'identità, ipotizzando che ignoti abbiano formato un falso contratto utilizzando il suo nome, non emergendo dalla denuncia un'accusa riferibile in modo preciso ad una determinata persona (Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2016 , n. 40752). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 05/07/2016 , n. 40752 RITENUTO IN FATTO …
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La massima Integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa che, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad una determinata persona, mentre si configura il delitto di simulazione di reato quando il fatto sia implicitamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione. (Conf. Sez. 6, n. 9521 del 08/06/1983, Rv. 161144 - Cassazione penale , sez. VI , 08/07/2020 , n. 21990). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 08/07/2020 , n. 21990 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione sez. VI-pag.1
Sentenza n.: 35 45 37 /09 Registro Generale n.: 12625/06
Udienza pubblica del 9 gennaio 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori:
dott. Giorgio Lattanzi Presidente
dott. Nicola Milo Consigliere dott. Arturo Cortese Consigliere dott. Francesco Ippolito Consigliere dott. Luigi Lanza Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI IA, nato il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 7 febbraio 2006, che ha confermato la decisione di condanna 16
aprile 1998 de G.I.P. presso il Tribunale di Macerata, di condanna per il reato di calunnia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
considerato in fatto e in diritto
§.1) la motivazione della sentenza della Corte di appello di
Ancona
Risulta agli atti che il NI ebbe a denunciare presso l' Anna di
Macerata, in data 24 febbraio 1995, il furto di un blocchetto di assegni, relativo al suo conto corrente, acceso presso la Cassa di
Risparmio di Fermo, agenzia di Macerata. Nella predetta denuncia veniva specificamente precisato "che il blocchetto era integro e cioè senza mai avere staccato un assegno". Gli assegni utilizzati sono stati sei e furono emessi o dal NI o dal AR per normali esigenze di pagamento.
Due assegni sono stati sicuramente emessi dal NI (che ha, tra l'altro, ammesso la circostanza cfr. dichiaraz. imputato CC
Macerata in data 14.4.1994 e Sezione P.G. Procura Circondariale di
Macerata in data 21.6.1995) e consegnati a terzi.
Gli altri quattro assegni risultano essere stati emessi (con tutta probabilità per i giudici di merito) dal AR SI, reale intestatario del conto corrente de quo, il quale appose la falsa firma di traenza dell'odierno appellante (sul punto, cfr. le risultanze della espletata perizia grafica del prof. Cesare Eusebi).
Per la Corte distrettuale, che così conclude sulla base della testimonianza di LI GR, molto verosimilmente, nel rapporto di conto corrente con il nominato istituto di credito, il
NI ebbe a svolgere il ruolo di mero prestanome, essendo stato il AR SI il reale intestatario del conto corrente de quo (cfr. dichiaraz. LI GR CC Treia in data 30.3.1995). Inoltre, degli assegni emessi dal AR, l'odiemo prevenuto era con tutta probabilità a conoscenza, stante il menzionato rapporto in forza del quale esso NI si era reso disponibile ad essere mero prestanome nel rapporto di conto corrente bancario.
In definitiva, per la sentenza impugnata, indipendentemente dalla Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
tortuosa circolazione di ognuno degli assegni per cui è processo, va evidenziato che la denuncia di furto del carnet (asseritamente integro), presentata dall'appellante, è palesemente falsa.
La Corte di appello, pur ritenendo verosimile che l'appellante, per come adombrato dalla difesa, sia rimasto in qualche modo vittima della sua disponibilità ad aver accettato di accendere il conto corrente bancario de quo per conto dell' amico AR, nondimeno, egli avrebbe dovuto, una volta accortosi che la situazione gli stava sfuggendo di mano, non già denunciare all' Arma di Macerata di aver patito sic et simpliciter il furto, ad opera di ignoti, di un blocchetto integro di assegni bancari di conto corrente (circostanza di fatto non vera), bensì esporre con sincerità i fatti e (soprattutto) gli antefatti avuto anche (e soprattutto) riguardo al suo rapporto con il AR in relazione al conto corrente bancario in questione.
In conclusione: con la falsa denuncia di furto non contenente alcuna precisazione o riserva, prevenuto ebbe indubitabilmente ad esporre a penale responsabilità i prenditori e\o i giratari degli assegni de quibus. A nulla rilevando il fatto che nella predetta denuncia il prevenuto non abbia Indicato il nominativo delle persone alle quali venivano attribuiti i fatti costituenti reato, essendo tali persone agevolmente individuabili sulla base del contesto delle circostanze esposte. Quanto alla sussistenza . del delitto di calunnia per "incolpazione implicita” il giudice distrettuale richiama la massima di questa sezione, nella sentenza 30.10.1991,
Piccin ed altri.
§.2) i motivi di impugnazione
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato deduce manifesta illogicità e mancanza di motivazione, nonché violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova e travisamento della deposizione della teste LI, fidanzata del Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
AR. L'errore della Corte sarebbe consistito nel ritenere che il AR
avesse la disponibilità del libretto degli assegni e della somma depositata in conto corrente, quando invece la teste si limitò a riferire:
a) che "il AR aveva bisogno di liquidità e si avvaleva del NI al quale aveva fatto aprire un conto corrente bancario perché lui non poteva emettere assegni";
b) che il titolo, "offerto alla teste perché lo cambiasse da qualche suo conoscente", venne materialmente compilato e sottoscritto dal
NI, su dettatura del AR, e si trattava di titolo postdatato e privo del nome del beneficiario, che fu apposto dalla persona che lo
"cambiò" alla predetta LI;
c) che pertanto -secondo il ricorso- il carnet era posseduto dal
NI e la decisione di emettere o meno l'assegno risiedeva solo in capo al NI stesso, con conseguente ruolo di terzietà del AR, negato invece dalla Corte distrettuale, così degradando il NI da protagonista, sia pure con favore verso l'amico, a gregario subalterno di questo;
d) che la circostanza che gli assegni, emessi dal AR dopo la sottrazione del carnet, portino la firma apocrifa del NI, coerente con la grafia del AR, dimostrerebbe che il NI era stato spossessato del blocchetto degli assegni stessi
Il motivo, risolvendosi in censure di mero fatto, è per più profili inammissibile.
Va infatti ribadito che le doglianze in fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione
(anche in tema di misure cautelari), non sono proponibili in questa sede (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco e
Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perché la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità": a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione. In assenza di tali requisiti e connotazioni argomentative, come nella specie,
l'impugnazione non può superare il vaglio della ammissibilità.
In buona sostanza al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, è radicalmente preclusa la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, oppure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti stessi, diversi da quelli fati propri dal giudice del merito, e da preferirsi perché ritenuti maggiormente e plausibili ovvero dotati di una migliore capacità esplicativa. Tali operazioni infatti attribuirebbero alla Corte il ruolo di un ulteriore giudice del fatto, ed ostacolerebbero lo svolgimento della peculiare funzione di organo istituzionalmente deputato a controllare e verificare che la motivazione dei provvedimenti, adottati dai giudici di merito (e di cui le parti si dolgono), rispetti sempre e sia adeguata ad uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico che è stato seguito per giungere alla decisione.
Né miglior sorte ha la censura di travisamento della prova, in relazione alla interpretazione-valutazione data dai giudici di merito alla deposizione della teste LI, fidanzata del AR
E' noto, per consolidata giurisprudenza, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile soltanto quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 6
motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermo restando il limite del "devolutum"
(cfr in termini: sez. VI, 27061/2008 P.G. e De SI c. Donno;
Sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207). Tale vizio pertanto si realizza nei soli casi in cui -in concreto- il giudice di merito: abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste;
oppure abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Nessuna di tali due evenienz◆ risulta nella specie realizzata.
In buona sostanza, va rilevato che, in ordine alla testimonianza della LI, si chiede inammissibilmente alla Suprema Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, non di verificare se detti elementi sussistano
(Cass. Penale sez.V, 39048/2007, Rv. 238215 Casavola e altri.
Massime precedenti Conformi: N. 4675 del 2007 Rv. 235656, N.
5223 del 2007 Rv. 236130, N. 21602 del 2007 Rv. 237588, N.
23419 del 2007 Rv. 236893, N. 24667 del 2007 Rv. 237207, N.
35683 del 2007 Rv. 237652).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta ancora violazione dell'art. 606.1 lettera e) C.P.P. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché omesso esame di un motivo di appello, non avendo la Corte dato risposta alle questioni attinenti al primo assegno sottoscritto dal
NI (Torresi) ed alla prospettata confusione ed errore in cui sarebbe incorso il NI nel suo interrogatorio sulla integrità del carnet stesso, tenuto conto che il NI era perfettamente convinto e consapevole di aver subito un furto.
Anche tale motivo, secondo cui vi sarebbe un difetto di motivazione su di un punto decisivo della causa, non avendo il giudice dato alcun peso alle prove raccolte in ordine alla emissione del primo assegno, è inaccoglibile. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 7
Occorre infatti a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi come fatto dalla decisione impugnata- a porre in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purché tale valutazione, come nella specie, risulti logicamente coerente (Cass. Pen. Sez.5, 2459/2000, ricorrente Garasto) nell'articolato complesso della affermazione di responsabilità.
Con un terzo motivo il ricorso delinea un preteso errore nella qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi invece nell'ipotesi della simulazione di reato, mancando il dolo della calunnia.
Il motivo è privo di fondamento.
Va infatti ribadito che in tema di calunnia, perché si realizzi il dolo,
è necessario e sufficiente che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione)
(Cass. Penale sez.VI, 17992/2007, Rv. 236448, Parisi).
Va inoltre ricordato che reati previsti dagli att.367 e 368 c.p. nella loro forma diretta (e cioè contraddistinta dalla presentazione di una denuncia) presentano come elemento comune la falsità dell'oggetto della denuncia;
ma si distinguono fra loro a seconda del fatto che il reato, inesistente o diverso da quello consumato in realtà, venga o meno attribuito a persona determinata, oppure anche individuabile Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 8
sulla base delle affermazioni del denunciante (Cass. Penale sez.VI:
U.P. 21.9. 99 P.G. c. Calvitti, 8.5.01 P.M. c. Meloni).
Il delitto di calunnia sussiste quindi -come nella specie- anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto, univocamente e agevolmente identificabile, evenienza nella specie ampiamente realizzabile trattandosi di denuncia di furto di un
"carnet integro" di assegni, alcuni dei quali poi accertati come emessi dallo stesso denunciante (Cass. Penale sez.VI, 3784/1992,
Rv. 189793, Arduini) .
Con un quarto motivo si rileva la violazione dell'art. 81 capoverso
Cod. Pen. non sussistendo il ritenuto concorso formale, essendo unica la condotta generatrice dell'ipotizzata calunnia e non plurima riguardo al numero degli assegni emessi
Il motivo è infondato.
Giusta risalente ed immodificata giurisprudenza, quando, come nella fattispecie, si versi nel caso di falsa incolpazione di più soggetti innocenti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod. pen., quanti sono gli incolpati (Sez.VI, Sentenza n.10570/92
Rv.192130 Imputato: Lombardi). Invero, nel caso di falsa incolpazione di più persone con unica denunzia, vengono necessariamente a concretarsi tanti delitti, quante sono le persone incolpate, unificati dal vincolo della continuazione, qualora ne ricorrano gli estremi. Lo scopo della norma dell'art 368 cod pen è Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 9
infatti quello di evitare che l'amministrazione della giustizia sia tratta in inganno o fuorviata e che siano messi in pericolo l'onore e la libertà personale di un innocente e, quindi, anche se l'azione delittuosa è formalmente unica e contestuale, lo stesso bene giuridico tutelato viene più volte leso per quante sono le persone nei cui confronti l'azione era diretta (Cass. Penale sez.VI, 2 aprile
2008, Santangelo;
Sez.VI, Sentenza n.286/70, Mandaglio).
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 9 gennaio 2009Così Il consigliere estensore
Lungi barzz
Il Presidente
Giorgio Lattanzi
مد مکانی DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi .3 FEB 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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