Sentenza 15 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2002, n. 7071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7071 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME0 707 1 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M proposta SEZIONE TERZA CIVILE irrevocabile R.G.N.7809/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 19897 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 1494 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 19/03/02 Ud. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASBAZIONE UFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio RE IL'SOLE S ENT ENZA dal Sig. per diri26 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE CH IA Pia, elettivamente domiciliato in Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. via Città della Pieve n. 19, presso l'avv. Carlo Marti- UFFICIO COPIE no, che la difende giusta delega in atti;
Richiesta copia studio FI dal Sig. ricorrente s 6,60 o per diritti i 20.5.02
contro
RTON CORTE STAALSME E Italcase Vendite e Finanziamenti Immobiliari S.r.l. in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio persona del liquidatore Alberto Di Francesco, elettiva- GE dal Sig. mente domiciliato in Roma, via C. Nerazzini n.5, presso per diritti -620 20.5.02 il l'avv. Michele Pazienza, che lo difende giusta delega IL CANCELLIERE in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio ONN dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22595/99 per diritti 6,20 il 20.3.02 1 CANCELLIERE629 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale del 20 luglio 1999, deliberata il 20 luglio 1999 e pub- iso preseas al Sig. A TARTING per diritti €930+6 blicata il 16 novembre 1999 (R.G. 3289/97). 21 MAG. 2002 il Udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 14 marzo 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- LIRE 10000 nocchiaro;
CANCELLERI Udito l'avv. Michele Pazienza per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo AX0698727 il rigetto del ricorso. LIRE 19000] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 2 gennaio 1988 la ITALCASE VENDITE E FI- NANZIAMENTI IMMOBILIARI s.r.l. conveniva in giudizio, AX069804 innanzi al pretore di Roma, CH IA Pia, chie- dendone la condanna al pagamento della somma di lire 3.540.000 a titolo di provvigione per l'attività di me- diazione prestata in relazione all'acquisto di un ap- partamento in via Monte Pertica n. 23, come da proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dalla CH. Costituitasi in giudizio la CH resisteva all'avversa domanda chiedendone il rigetto, avendo re- vocato la proposta e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di lire un milione. Svoltasi la istruttoria del caso il giudice adito, con sentenza 30 aprile 1997 accoglieva la domanda at- trice. 2 Gravata tale pronunzia dalla soccombente CH, il tribunale di Roma con sentenza 7 luglio 1999, deli- berata il 20 luglio 1999 e pubblica .1 16 novembre 1999 rigettava 1 l'appello, ponendo a carico della CH le spese del grado. Rilevata l'erronea declaratoria di contumacia della convenuta CH nel corso del giudizio di prime cu- e il giudice di appello escludeva che la sentenza impu- re. gnata fosse nulla atteso che la difesa della convenuta era stata posta in condizioni di articolare i propri mezzi di prova, non espletati esclusivamente per la inerzia dello stesso difensore della parte convenuta. Nel merito i secondi giudici evidenziavano che non sussisteva la inefficacia della clausola che prevedeva la irrevocabilità dell'offerta di acquisto sino a che non fosse scaduto il termine entro il quale doveva sot- toscriversi il contratto preliminare e che nella specie certamente la revoca era illegittima (perché anterior- mente а questa e certamente prima del termine ultimo per l'accettazione della proposta irrevocabile di ac- quisto, era intervenuta appunto l'accettazione della proposta di acquisto da parte del venditore). Per la cassazione della riassunta pronunzia, noti- ficata il 10 febbraio 2000, ha proposto ricorso, affi- dato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto no- 3 1 tificato il 10 aprile 2000, CH IA Pia. Resi- ste, con controricorso, la Italcase Vendite e Finanzia- menti Immobiliari S.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 291, 101, 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dei prin- cipi generali in materia di regolarità del contraddit- torio, con conseguente omessa, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione su punto decisivo, in relazio- ne all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.». Si Osserva, in particolare, che il giudice di ap- pello, accertato che il primo giudice aveva erroneamen- te dichiarato la contumacia di essa concludente, non poteva, contemporaneamente, affermare che tale vizio era ininfluente, ai fini della decisione, senza consi- derare che appunto in conseguenza della erronea decla- ratoria di contumacia il primo giudice aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda riconvenzionale spiegata da essa concludente. «Ritenendo che la sentenza appellata, ancorché vi- ziata, non potesse considerarsi nulla, il tribunale di Roma sottolinea ancora la ricorrente ha contraddit- toriamente negato che il fatto di avere erroneamente ricorrente non solo ha ritenuto contumace l'odierna 4 comportato che il giudice di prime cure non tenesse mi- nimamente conto delle sue difese, ma ha finito addirit- tura con l'attribuirgli un significato probatorio inam- missibile, posto che lo stesso vi ha praticamente rav- visato un riconoscimento tacito della pretesa avversa- ria, con ciò determinando quantomeno con riferimento al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, una inaccettabile incidenza negativa sull'esito della li- te».
2. La deduzione non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 2. 1. In primis, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., si osserva che la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate nella in- efe testazione del motivo (artt. 291, 101, 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.) non sussiste. Giusta gli assunti della stessa ricorrente e della giurisprudenza da questa richiamata [Cass. 26 gennaio 1995, n. 912, nonché Cass. 27 giugno 1990, n. 6563], la erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassa- zione se non ha determinato in concreto qualche pregiu- dizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né ha inciso sulla decisione (in termini, recentemente, Cass. 8 novembre 2001, n. 13838). 5 In altri termini, la dichiarazione di contumacia, formalizzando una situazione di disinteresse della par- te per il giudizio, è strumentale all'attivazione di meccanismi sollecitatori di possibile revisione di tale atteggiamento in relazione all'evoluzione del rapporto processuale, onde risponde ad un interesse della parte che non si costituisce e che deve potersi avvalere di meccanismi siffatti;
mentre, se la parte che si sia co- stituita viene illegittimamente dichiarata contumace, da tale decisione può derivarle pregiudizio nella sola misura in cui le vengano inibite attività processuali che sarebbe stato suo diritto compiere (Cass. 27 giugno 1990, n. 6563, cit., secondo cui, pertanto, la parte la quale, nonostante la illegittima dichiarazione di con- tumacia, sia stata presente nel giudizio e posta con- cretamente in condizione di esercitare i suoi poteri e le sue facoltà, non può invocare una inesistente (an- corché erroneamente dichiarata) contumacia, per ottene- re una rimessione in termini che le consenta di supera- re le conseguenze dell'inerzia mantenuta pur in presen- za di detta concreta condizione di partecipazione al processo). Pacifico, in linea di diritto, quanto precede, deve escludersi che la sentenza gravata ab-decisamente - - bia, in qualche modo, disatteso i ricordati insegnamen- 6 ti o affermato una regula iuris in qualche modo in con- traddizione con gli stessi. Il tribunale, infatti, accertato che erroneamente la CH era stata dichiarata contumace nel corso del giudizio di primo grado e che tale illegittima de- claratoria di contumacia aveva importato l'omessa pro- nunzia, da parte del primo giudice, sulla domanda ri- convenzionale, ha escluso che la sentenza fosse, per tale motivo, nulla. Appunto facendo applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali ricordati sopra, quei giudici sono pervenuti alla riferita conclusione dopo avere accerta- to, da un lato, che «la difesa della convenuta è stata posta in condizione di articolare i propri mezzi di prova» [e che, quindi, non vi era stato alcun pregiudi- allo svolgimento dell'attivitàzio difensiva], dall'altro che la sentenza del primo giudice era perve- nuta all'accoglimento della domanda attrice principal- mente sulla base della «documentazione prodotta» e solo secondariamente in considerazione della (erroneamente ritenuta) mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attrice a opera della controparte (cioè che la er- ronea dichiarazione di contumacia non aveva in alcun modo inciso sulla decisione]. 7 2. 2. In alcun modo pertinente, ancora, al fine del decidere, si appalesa il rilievo che a causa della er- dichiarazione di contumacia è conseguita laronea «omessa pronunzia» in ordine alla domanda riconvenzio- nale. Ove, infatti, una domanda (o, eventualmente una ec- cezione) non sia stata esaminata dal giudice, la sen- tenza è impugnabile al giudice superiore, per la viola- zione dell'art. 112 c.p.c., cioè del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, e non, certamente, per la violazione del principio del con- traddittorio (tant'è che il giudice d'appello, ove ri- formi la sentenza di primo grado per violazione del principio in questione non deve rimettere la causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c.: Cass. 1° dicembre 2000, n. 15373). in par- 2. 3. Quanto all'ultima parte del motivo e, e/o«omessa, insufficiente ticolare, alla denunziata contraddittoria motivazione su punto decisivo» in rela- zione all'art. 360 n 5 c.p.c. la deduzione è manifesta- mente inammissibile. Pur denunziando, infatti, nella intestazione del motivo, il vizio sopra descritto, nella parte espositi- va della doglianza la ricorrente omette di indicare quale sia il «punto decisivo>>> della controversia non 8 considerato dai giudici di secondo grado, limitandosi, inammissibilmente, a dedurre che le risultanze di causa avrebbero potuto essere valutate in termini diversi, con conseguente rigetto della domanda attrice, a solle- citare, cioè, una diversa valutazione dei fatti di cau- sa, preclusa in questa sede di legittimità. Anche a prescindere da quanto precede, si evidenzia, ancora, che parte ricorrente si astiene dall'indicare quale sia, stato, in concreto, il pregiudizio dalla stessa subito, nello svolgimento della attività difen- siva, a causa della erronea dichiarazione di contuma- cia. Senza ombra di dubbio l'accoglimento della domanda avversaria e il rigetto di tutte le difese svolte dalla convenuta si è risolto in un «pregiudizio» per la FI e f e HI. Deve escludersi, peraltro, che questo «pregiudizio»> derivi non dalla esistenza nella sentenza impugnata di altre violazioni alla legge sostanziale e processuale [puntualmente denunziate nei restanti motivi di ricor- dichiarazione di contumacia in so], ma dalla erronea primo grado. Né, infine, è pertinente l'affermazione che i primi giudici hanno tratto dalla sua, erroneamente dichiarata contumacia, un significato probatorio inammissibile>>> 9 atteso che come esattamente evidenziato dai giudici di appello la domanda avversaria è stata accolta es- senzialmente sulla base della documentazione prodotta dalla parte attrice, e solo «secondariamente»> tenuta contestazione dei fatti dedotti presente la mancata dalla controparte. Avendo accertato, in buona sostanza, il giudice di appello, che la domanda è stata accolta dal primo giu- dice sulla base di considerazioni diverse dalla «contu- anche sotto il pro- macia» della convenuta, è palese filo ora in esame - la manifesta infondatezza del primo motivo.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1329, 1328, 1326, 1363, 1367 e 1755 c.c., nonché dei principi generali in materia di conclusione del contratto, revo- ca della proposta, efficacia temporale della proposta irrevocabile, interpretazione del contratto e diritto alla provvigione del mediatore, con conseguente omessa, illogica e/o contraddittoria motivazione su punto deci- 360 nn. sivo della controversia, in relazione all'art. 3 e 5 c.p.c.». La ricorrente denunzia, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui questa ha disatteso le sue in particolare, l'assunto in forza del qualedifese e, 10 la proposta [irrevocabile] d'acquisto da essa conclu- dente sottoscritta il 18 novembre 1987 doveva essere considerata «priva di qualsiasi effetto per essere sta- ta tempestivamente revocata, con telegramma 20 novembre 1988. 4. La deduzione è, per alcuni profili, inammissibi- le, per altri, manifestamente infondata. 4. 1. Quanto, in primis, alla denunziata violazio- da parte dei giudici del merito, «degli artt. 1329, ne, 1328, 1326, 1363, 1367 e 1755 c.c., nonché dei principi generali in materia di conclusione del contratto, revo- ca della proposta, efficacia temporale della proposta irrevocabile, interpretazione del contratto e diritto alla provvigione del mediatore» per avere i giudici del merito interpretato la «proposta irrevocabile di acqui- sto>>> 18 novembre 1988 nel senso che la CH non poteva revocare questa prima del 30 novembre 1988, data fissata per la stipulazione del preliminare e entro la quale il destinatario della proposta doveva accettare la stessa, la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata 11 che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - ° con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente -dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si इ ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede, si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa es- sere accettata, sia quale sia la «corretta» interpreta- zione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare il giudice del merito ha dato l'interpretazione che 12 delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - che la denuncia esula totalmente dalla pre- pertanto visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 4. 2. Quanto al termine, entro il quale la proposta doveva rimanere ferma, assume la ricorrente che «ele- mento essenziale di efficacia della irrevocabilità di una proposta contrattuale è la fissazione di un termine che, tuttavia non può essere mai più ampio di quello previsto per la conclusione del contratto ...». Puntualmente, e in applicazione del riferito prin- cipio i giudici del merito, benché la clausola preve- desse che la proposta rimanesse ferma sino a trenta giorni dopo la data indicata per il contratto prelimi- nare>>> hanno interpretato la stessa nel senso che la proposta stessa non potesse essere revocata non per al- tri trenta giorni dopo la data indicata per il prelimi- nare [e, cioè per i trenta giorni successivi al 30 no- vembre] ma solo prima della data indicata per la stipu- la del preliminare, cioè prima che scadesse il termine [30 novembre] entro il quale il promittente venditore doveva aderire alla «proposta». 13 Avendo, in conclusione, il giudice di secondo grado fatto proprio il principio diritto ora invocato dalla ricorrente, è palese, sotto il profilo in esame, la ma- nifesta infondatezza della deduzione. 4. 3. Né, infine, la pronunzia gravata è sindacabi- le nella parte in cui i giudici del merito, ritenuto eccessivo il tempo per il quale la proposta doveva ri- manere ferma, anziché ritenere - come invocato dalla ricorrente - senza alcun effetto la clausola stessa, da considerarsi, pertanto, tamquam non esset, hanno inter- pretato la stessa [ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.] nel senso che la proposta in esame era irrevocabile sino al 30 novembre, cioè finché poteva pervenire l'accettazione della pro- posta da parte del promittente alienante. In termini opposti, rispetto a quanto suppone la difesa della ricorrente e in conformità a una giuri- sprudenza assolutamente pacifica di questa Corte rego- latrice, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che in tema di interpretazione del contratto, l'accer- tamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Deriva, da quanto precede, che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui 14 la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un deter- oppure nel caso di violazione delle minato contenuto, norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione, inoltre, deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esso discostato, perché altrimenti la ricostruzione del con- tenuto della volontà delle parti si traduce nella pro- posta di una diversa interpretazione, inammissibile co- me tale in sede di legittimità (Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518; Cass. 27 luglio 2001, n. 10290; Cass. 28 mag- gio 2001, n. 7242; Cass. 26 marzo 2001, n. 4342, tra le tantissime). Pacifico quanto precede si osserva, che la sentenza 事 gravata, al riguardo, è pervenuta alla conclusione ora censurata dalla ricorrente sia alla luce della testuale previsione di cui all'art. 1362 C.C., in forza della quale «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole», sia in ap- plicazione degli artt. 1363 e 1367 C.C. secondo cui - «le clausole del contratto si inter- in particolare pretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a 15 ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto>>> ... le singole clausole (art. 1363 c.c.) e «nel dubbio interpretarsi nel senso in cui possono avere devono qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno» (art. 1367 c.c.). Certo quanto sopra, è palese non solo la correttezza logico seguito dai giudici del meritodell'iter nell'interpretare la reale volontà delle parti, come tale assolutamente insindacabile in sede di legittimi- tà, alla luce delle considerazioni svolte sopra, ma an- che la inammissibilità del motivo in esame. Non solo, infatti, con lo stesso la ricorrente si astiene, totalmente, dall'indicare quali siano i crite- ri ermeneutici violati dai giudici a quibus nel perve- nire alla criticata interpretazione della scrittura per cui è controversia, ma nulla oppone per criticare le argomentazioni svolte dai giudici del merito ai sensi e per gli effetti dei richiamati artt. 1363 e 1367 C.C. 4. 4. Assume, ancora, parte ricorrente che il ra- gionamento svolto dai giudici del merito «è affetto da una evidente illogicità in quanto, una volta stabilita l'inefficacia della clausola d'irrevocabilità, non si capisce perché mai la proposta avrebbe dovuto comunque essere mantenuta ferma tanto più sino a un termine, quello cioè di accettazione da parte del venditore, as- 16 solutamente incerto sotto il profilo della sua verifi- cazione temporale». ☑ Al pari dei precedenti il rilievo non coglie nel segno. Quanto alla prima parte, i giudici del merito hanno adeguatamente dimostrato che la conclusionepiù che raggiunta era conseguenza del precetto di cui agli artt. 1363 e 1367 c.c. atteso, tra l'altro, che è dove- re del giudice attribuire alle clausole suscettibili di diverse interpretazioni il significato compatibile con la conservazione della efficacia. In merito ancora, alla seconda parte della censura te la stessa prescinde totalmente dal considerare che giu- sta l'interpretazione data al documento in discussione र dai giudici del merito il termine, entro il quale la proposta era «irrevocabile» non era affatto «assoluta- mente incerto» atteso che coincideva con la data del 30 novembre 1988 (cfr. pag. 8 della sentenza gravata). 4. 5. Assolutamente inconferente, al fine del deci- dere, infine, si appalesa l'ultimo profilo della censu- ra, nella parte in cui si afferma che i giudici del me- rito avrebbero apoditticamente affermato che la accet- tazione del promittente venditore era intempestiva, es- della pro- sendo pervenuta successivamente alla revoca posta. 17 In linea di fatto i giudici del merito, come osser- vato sopra, hanno accertato: a) che la CH ha sottoscritto l'offerta irre- vocabile di acquisto il 18 novembre 1988; b) che detta offerta non poteva essere revocata dalla CH anteriormente al 30 novembre 1988; c) che la CH ha revocato l'offerta il 20 no- vembre, ma che tale revoca era, sino alla data del 30 novembre 1988, improduttiva di effetti;
d) che con lettera raccomandata 19 novembre 1988, spedita il 21 novembre 1988 il promittente venditore aveva dichiarato di «accettare» l'offerta; e) che tale «accettazione» è, senza ombra di dubbio pervenuta alla CH in data anteriore al 30 novem- bre 1988 e, pertanto, prima che la stessa fosse libera- ta dal precedente proposta. -Certo quanto sopra in sede di merito non si è mai dubitato che la raccomandata contenente l'accettazione da parte del promittente venditore [della proposta ir- revocabile 18 novembre 1988] sia pervenuta alla FI HI in data anteriore al 30 novembre 1988 sì che la circostanza stessa deve ritenersi pacifica in causa palesemente irrilevante, al fine del decidere, che in data anteriore al 30 novembre 1988 e, comunque, in epo- ca precedente alla ricezione della raccomandata spedita 18 il 21 novembre la CH avesse revocato la propria proposta d'acquisto, certo che questa non poteva essere revocata prima del 30 novembre.
5. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la FI HI censura la sentenza gravata denunziando viola- zione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 comma 2, n. 4 c.p.c., con conseguente omessa, in- sufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.>> per non avere i giudici del merito preso in esame la spiegata domanda riconvenzionale volta alla restituzio- ne della somma di lire un milione pagata all'agenzia dopo avere visitato l'immobile. Oppone parte controricorrente che la somma de qua, in realtà, non era altro che un acconto di anticipo sulla caparra confirmatoria, trasmesso da essa conclu- dente al promittente venditore.
6. Nei limiti di cui appresso la censura è fondata. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 112 c.p.c. «il giudice deve pronunciare su tutta la doman- da». Nella specie è pacifico, in causa, che in via ri- convenzionale, già in primo grado [e, quindi, ritual- mente la CH aveva chiesto la restituzione della somma di lire un milione. 19 Non esaminata tale pronunzia dal primo giudice è certo che la domanda è stata riproposta dalla CH con l'atto di appello e non è stata presa in considera- zione (né per accoglierla né per rigettarla o per di- chiararla inammissibile) neppure dai giudici di secondo grado. E' palese, pertanto, come anticipato, che il motivo è fondato. Sia tenuto presente che il rigetto della pretesa non deriva, in alcun modo, per implicito, dal rigetto degli altri motivi di appello, sia considerato, infine, che non è pertinente quanto si afferma in controricorso circa il reale destinatario della domanda [identificato dalla controricorrente nel promittente venditore]. इ Ove, infatti, per ipotesi, compiuti tutti gli ac- certamenti, in fatto, del caso, risulterà fondato un tale assunto, la domanda deve essere rigettata dal giu- dice del merito, e non certamente da questa Corte (come implicitamente invoca la controricorrente).
7. Concludendo, rigettati il primo e il secondo mo- tivo, deve accogliersi il terzo, con cassazione, in re- lazione al motivo accolto, della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legit- timità, alla corte di appello di Roma.
P.Q.M.
2 020 La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di que- sto giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 marzo 2002. il Consigliere relatore est. 109T129,11 мусь тви 6197 il Presidente TO91,08 456T مانlefiuntinious IL CANCELLIERE C1- Dott.ssa IA Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA: Depositata in Cancelleris 2003 Serie 4 dan276.8.2 ersals € 131,08 Cogl 15.05.02 Registrato in data (Our CENIONOVANT UND 108 IL CANCELL WERE C1 Dott.ssa Manja Aiello A gente Arca Cervial S S p. イン #Resp z 002. 21