Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, condannato in primo grado per il delitto di contraffazione di pubblici sigilli, sia successivamente condannato in secondo grado per il delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2008, n. 43436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43436 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 23/10/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3853
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 026256/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL ES, N. IL 22/05/1925;
avverso SENTENZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO.
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. O. Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
La Corte di appello di Lecce, con sentenza 3.3.2008, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP nei confronti di IC NC in ordine al delitto L. n. 516 del 1982, ex art. 4, lett. a), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'anno di imposta 1998 perché estinta per prescrizione;
ha poi qualificato il reato sub B) ai sensi dell'art.469 c.p. (originariamente art. 468 c.p.), confermando nel resto e rideterminando in melius trattamento sanzionatorio. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 220 disp. att. c.p.p., atteso che il concetto di autonoma formazione della prova nel processo penale risulta "sganciato dalle utilizzabilità istruttorie". L'emersione di indizi di reato nel corso di indagine tributaria "impegna all'immediato governo dei presidi garantisitici procedurali, evidentemente inattivabili ad acquisizioni e riscontri interamente compiuti".
Deduce inoltre violazione dell'art. 522 c.p.p., atteso che la modifica della imputazione (dall'ipotesi ex art. 468 c.p. a quella ex 469 c.p.) comporta una diversità del fatto storico dedotto nel processo e determina la mancata corrispondenza tra contestazione e sentenza.
La prima censura, alquanto ermetica, se interpretata nel senso della inutilizzabilità in sede penale degli esiti di un ispezione fiscale irregolarmente protrattasi oltre i limiti temporali previsti, è inammissibile, sia per essere meramente ripetitiva di censura già proposta (e motivatamente respinta) dal giudice di appello, sia perché manifestamente infondata.
Invero è stato ritenuto (ASN 199801668-RV 209572; ASN 199511307-RV 202943) che gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla GdF sono sempre utilizzabili come notitia criminis. Infatti, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la mancanza o la irregolarità formale dell'autorizzazione può essere considerata causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale.
È appunto l'autonomia dei due "sistemi", quello fiscale e quello processual-penale, che non consente di estendere regole e preclusioni dall'uno all'altro. Il fatto che un ufficiale di pg sia entrato in contatto con una notizia di reato (o una fonte di prova) dopo la scadenza del termine temporale previsto per l'attività amministrativa è circostanza del tutto irrilevante ai fini delle indagini preliminari, per le quali gli unici termini che rilevano sono quelli ex art. 405 c.p.p. e ss.. La seconda censura è infondata.
Sul punto esisteva contrasto di giurisprudenza che deve, tuttavia, ormai ritenersi superato.
Invero questa sezione con sentenza n. 853 del 10.5.2001 RV. 219528, ric. Ishak Kamal Fawzi, ebbe ad affermare il principio di diritto in base al quale si verifica nullità della sentenza, ai sensi dell'art.522 c.p.p., comma 2, per mancanza di correlazione tra contestazione e pronunzia, nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sia poi condannato per il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. La condotta dell'agente, infatti, si disse, è essenzialmente diversa, in quanto, nella prima ipotesi criminosa (art. 468 c.p.), l'autore falsifica lo strumento destinato a riprodurre l'impronta, rendendo possibile una riproduzione, anche in serie, di essa;
nella seconda (art. 469 c.p.), egli falsifica la impronta stessa, senza creare una falsa matrice, ma operando direttamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colorazioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare. Il principio appariva conforme a quanto affermato, sotto il vigore del precedente codice di rito, sempre dalla quinta sezione con sentenza n. 7351 del 9.6.1983, ric. Sabatino, RV 160148, che aveva affermato che sussiste immutazione del fatto quando sia stato contestato il reato previsto dall'art. 468 c.p. e ritenuto in sentenza il delitto punito dall'art. 469 c.p..
Nello schema della prima fattispecie legale, si sosteneva, la condotta dell'agente consiste nella contraffazione di pubblici sigilli o di strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione o nell'uso di tali mezzi. Oggetto specifico della tutela penale è quindi l'interesse a garantire il bene giuridico della pubblica fede attribuito a particolari mezzi simbolici. L'art.469 c.p. punisce, invece, la contraffazione, con mezzi diversi dagli strumenti indicati dall'art. 468 c.p., di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e l'uso della cosa che reca l'impronta contraffatta. La norma pertanto protegge, non gli strumenti indicati nell'art. 468 c.p., ma i segni da essi impressi. In senso contrario però sempre la quinta sezione aveva statuito (sent. n. 7846 del 23.2.1990, ric. Cafes, RV 184520), sia pure con rapporto inverso tra le fattispecie (e sempre facendo riferimento al codice del 1930), che non sussiste immutazione del fatto ex art. 477 c.p.p., qualora venga contestata all'imputato la minore ipotesi di falso contemplata dall'art. 469 c.p. e poi lo stesso sia ritenuto responsabile della più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art.468 c.p. (nella fattispecie, nel capo d'imputazione, risultava contestato il fatto dell'apposizione dell'impronta del timbro falsificato della motorizzazione civile, senza alcun riferimento a contraffazione ottenuta mediante mezzi idonei alla riproduzione in serie, e poi veniva condannato per falsificazione del timbro del predetto ufficio).
La differenza di condotta descritta dalle due norme incriminatrici, come individuata dalla sentenza da ultimo indicata, appare per altro del tutto conforme a quella tracciata dalla più risalente giurisprudenza di questa Corte (vedasi sez. quinta con sentenza n. 2836 del 20.01.83, ric. Sicignano, RV. 158261; sez. quinta con sentenza n. 7363 del 4.7.1984, ric. Filippi, RV. 165678; sez. seconda con sentenza n. 9684 del 17.6.1985, ric. Bertini, RV. 170819; sez. quinta con sentenza n. 13581 del 26.4.1989, ric. Mariantoni, RV. 182246).
Ebbene, più recentemente, questa sezione, affrontando nuovamente il problema, in più di un'occasione (cfr. ASN 200704974-RV 236314; ASN 200706475-RV 236052) e stabilizzando il suo orientamento, ha ritenuto non sussistente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del delitto di contraffazione di altri pubblici sigilli, sia successivamente condannato per il delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Ciò in quanto il mutamento del fatto, rilevante ex art. 521 c.p.p., richiede una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, che determini un reale pregiudizio dei diritti della difesa, pregiudizio che non sussiste nel caso in cui il soggetto rinviato a giudizio per rispondere dell'alterazione dello strumento utilizzato per apporre un'impronta su di un documento, sia poi condannato per avere alterato l'impronta e non lo strumento. Lo stesso dicasi quando, a una sentenza di assoluzione con riferimento alla ipotesi ex art. 468 c.p., sia addirittura seguita, in secondo grado, condanna per il delitto di cui all'art. 469 c.p.; e ciò, ancora una volta, in considerazione del fatto che l'indagine volta ad acclarare la violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p. non fa perno esclusivamente sulla diversità del fatto materiale e, pertanto, non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra i due atti processuali, atteso che, per fatto contestato, non si intende solo quello enunciato nel capo di imputazione, ma tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali quest'ultimo sia stato posto in grado di difendersi. Ne consegue che il vulnus del principio di cui all'art. 521 c.p.p. si verifica solo quando l'immutazione del fatto si traduca nella sostanziale menomazione del diritto di difesa. Ma detta violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008