Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
O L L 2 O 7 - B 0 1 I - 6 D 2 029 66/0 3 L A E T D S 2 O 4 6 P . R R M . I P . D A U B D . l REP UB BL ICA I TALIANA l E a T POLO ITALIAN02 966/03 b N a E t S 2 E 2 getto indennità d'espropriazione 1* sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: e omessa dichiarazione dr. Giovanni Olla Presidente imponibile I.C.I. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 19590/00 dr. Salvatore Salvago Consigliere Cron..6811 dr. Renato Rordorf Consigliere Rep. 849 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 10.10.2002 S EN TENZA sul ricorso iscritto al n. 15590 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO ANNUNZIATA, Giovanni de Lucia di Avellino e con questo elettiva- mente domiciliata in Roma, V. delle Cave di Pietralata n. 14, presso il dr. Massimiliano Michetti, come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI QUADRELLE, in persona del sindaco p.t., au- torizzato a resistere con delibera della G.M. n. 77 del 9 novembre 2000 ed elettivamente domiciliato in 1830 2002 2 Roma, Via Baccarini n. 32, presso l'avv. Francesco de Beaumont, che lo rappresenta e difende per procura ai margini del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, 1 sez.civ., n. 1826 dell'8 - 20 luglio 1999. Udita, all'udienza del 10 ottobre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Stefano Colucci, per delega dell'avv. De Lucia, e l'avv. De Beaumont, che hanno rispettiva- mente chiesto il primo l'accoglimento e il secondo il rigetto del ricorso;
udito il P.M. dr. Pietro Abbrit- ti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 2 febbraio 1996, AT SC si opponeva alla stima di £.
4.200 a mq., determinata per il computo delle indennità di espropriazione e d'occu- pazione di un suo fondo di mq. 950 in Quadrelle (AV), occupato d'urgenza da detto comune, convenendo questo in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli, per la liquidazione delle giuste indennità. Si costituiva il comune di Quadrelle e chiedeva il ri- getto dell'opposizione, avendo liquidato le indennità in conformità al parere dell'U.T.E. di Avellino, che 3 aveva applicato l'art. 5 bis della L. 359/92, qualifi- cando l'area espropriata come edificabile. L'adita Corte, con sentenza del 20 luglio 1999, ha ri- gettato la domanda e compensato interamente le spese di causa tra le parti, dopo aver riconosciuto l'edifi- cabilità dell'area sita, secondo il P.R.G. di Quadrel- le, nel Piano per gli insediamenti produttivi. La Corte di merito ha rilevato, dalla relazione del c. t.u., che non era mai stata presentata la dichiarazione e denuncia del suolo con indicazione del valore ai fi- ni dell'imposta comunale sugl'immobili (da ora ICI). Il decreto di esproprio del 27 dicembre 1995 imponeva ratione temporis la determinazione dell'indennità in base a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 30 di- cembre 1992 n. 504, per il quale l'indennità d'espro- priazione deve ridursi a un importo pari al valore in- dicato nell'ultima dichiarazione o denuncia ai fini I- CI, se questo valore sia minore dell'indennità liqui- data ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92. Mancando la prova della dichiarazione ai fini ICI da parte della SC, l'opposizione di questa doveva ri- gettarsi, perché l'opponente non aveva comunque dirit- to a somma maggiore di quella oggetto d'opposizione. Secondo la Corte napoletana era infatti da negare che 4 un soggetto potesse percepire per proprie aree edifi- cabili quanto previsto dalla legge a titolo di inden- nità di espropriazione, senza aver corrisposto quanto doveva per legge a titolo di ICI. I giudici di merito hanno poi negato l'applicabilità dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per il quale l'art. 16, 1° comma, del D.Lgs. 504/92 non opera nei comuni che abbiano disciplinato le proprie entrate tributarie con regolamento, stabilendo di e- liminare le dichiarazioni ai fini ICI. Detto regolamento, per la Corte d'appello, non risul- tava essere stato adottato dal comune di Quadrelle, che avrebbe solo, con delibera del 14 luglio 1998, da- to in concessione l'attività di accertamento, liquida- zione e riscossione dell'ICI. Considerata applicabile la norma che commisura al va- lore dichiarato ai fini ICI l'indennità di espropria- zione, in proporzione alla quale doveva essere deter- minata anche quella di occupazione, per lo stretto le- game tra i due indennizzi, per entrambi nulla era do- vuto di più di quanto liquidato con la somma oggetto di opposizione, a causa della mancata dichiarazione ai fini ICI. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- 5 corso con tre motivi la SC e il comune di Quadrelle ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e 5 bis L. 8 agosto 1992 n. 359 dalla Corte di merito per avere af- fermato che la prima norma prevede un autonomo crite- rio di determinazione dell'indennità di espropriazione 0 un meccanismo integrativo di quelli regolati dalla seconda, da applicare d'ufficio. Il primo comma dell'art. 16 della D.Lgs. 504/92 regola il caso di dichiarazione infedele del valore venale di aree fabbricabili ai fini I.C.I. e non l'omessa denun- cia o dichiarazione previste e sanzionate dall'art. 14, comma 1°, dello stesso D.Lgs. e irrilevanti nella li- quidazione dell'indennità di espropriazione. Il controricorrente sollecita la Corte ad accertare la procedibilità del ricorso, per violazione dei termini di cui all'art. 369 c.p.c. dalla controparte e, nel me- rito, rileva che pure la Corte Costituzionale ha nega- to la differenza tra evasione parziale e totale, ten- dendo il sistema a incentivare fedeli dichiarazioni di imponibili delle aree fabbricabili ai fini ICI, legan- do "l'erogazione dell'indennità" di espropriazione alla verifica che non superi il valore indicato per l'ICI. 6 Il secondo motivo di ricorso, connesso al primo, cen- sura l'illogicità della sentenza, perché non riduce l' indennità alla somma non dichiarata per l'ICI da pari- ficare a zero in mancanza della denuncia. L'indennità oggetto d'opposizione è stata ritenuta dal c.t.u. errata, perché assai più bassa di quella dovuta ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92, norma disap- plicata dai giudici di merito, a causa della loro non corretta interpretazione dell'art. 16 del D.Lgs. 504/ 92, eccedente i limiti della legge.
1.1. Il ricorso è procedibile, perché depositato con i documenti allegati e la richiesta del fascicolo di ufficio della Corte d'appello di Napoli nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.;i primi due motivi di esso so- no anche fondati e da accogliere. L'art. 16 del D.Lgs. n. 504/92 prevede, al 1° comma, per le aree edificabili, che l'indennità d'espropriazione determinata secondo i criteri di legge - quelli di cui all'art. 5 bis della L. 359/92 è ridotta a un impor- - to pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia dell'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI, se il valore dichiarato risulti inferiore a detta indennità e, al 2° comma, che per l'espropriazio- ne per pubblica utilità di qualsiasi immobile, oltre all'indennità, spetta all'espropriato una maggiorazio- 7 - ne pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pa- gata da lui o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal com- puto dell'imposta in base all'indennità stessa. Questa Corte ha affermato: "La disposizione dell'art.16 del D.Lgs. 504 del 1992 risponde al fine d'introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione e non dell'eva- sione dell'imposta comunale sugli immobili. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (nep- pure in via interpretativa) al caso di omessa presen- tazione della dichiarazione ai fini ICI" (Cass. 22 a- prile 2000 n. 5283). Questa giurisprudenza va confermata anche dopo la sen- tenza della Corte costituzionale 25 luglio 2000 n.351, ribadita con ordinanza del 23 novembre 2000 n. 539, in quanto, corretta sul piano ermeneutico, non contrasta con le affermazioni dei giudici della legge. Esattamente la Corte Costituzionale constata che l'ar- t. 16 D.Lgs. 504/92 "non modifica il sistema di calco- lo dell'indennizzo, che per le aree fabbricabili resta regolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizio- ni vigenti (art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni nella 1. 8 agosto 1992 n. 359)" (così pure Cass. 23 novembre 2001 n. 14862). L'affermazione è coerente con la dichiarata legittimi - 0 0 tà costituzionale dell'art. 16 citato, perché un nuovo criterio o un meccanismo integrativo dei preesistenti criteri di liquidazione dell'indennità, contrasterebbe con l'art. 42 della Cost., essendo del tutto sganciato dal valore di mercato delle aree espropriate e violan- do la soglia di congruità e idoneità a compensare l'e- spropriato accertata dalla Corte Costituzionale in or- dine all'art. 5 bis L. 359/92, con le sentenze 16 giu- gno 1993 n. 283 e 16 novembre 1993 n. 442. La norma, come rileva il giudice delle leggi, introdu- ce "un duplice correttivo" all'indennità di espropria- zione: "il primo specifico per le sole aree fabbrica- - bili é che l'indennità non possa essere liquidata al di sopra del valore denunciato per l'ICI" (1° comma), e il secondo, "non applicabile alle sole aree fabbricabi- li", é invece di maggiorazione e collegato al rimborso di parte delle imposte già pagate (per un aumento del- indennità da rimborso di imposte pagate, cfr. art. 16, ultimo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865). I correttivi attengono all'indennità liquidata e non ai criteri di liquidazione e la Corte Costituzionale li collega non alla determinazione ma alla" erogazione" di essa, che a suo avviso non può intervenire che suc- cessivamente alla presentazione della denuncia ICI o all'accertamento dell'imponibile dal comune, ritenendo 9 conforme alla carta fondamentale l'art. 16 cit. perché promuove una maggiore correttezza e lealtà dei contri- buenti e sanziona la "responsabilità" dell'espropriato per avere indicato, nella dichiarazione ICI, un valore inferiore a quello "venale in comune commercio" dell'a- rea che è imponibile ICI (art.5, comma 5, D.Lgs.cit.). Da questa lettura della norma derivano due conseguenze incompatibili con le statuizioni impugnate. In primo luogo, l'art. 16 cit., che prevede "corretti- vi" alle indennità d'espropriazione determinate in ba- se ai "criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti", in deroga alla disciplina ordinaria (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1381), è norma "eccezionale" e quindi soggetta al principio di stretta interpretazione dell'art. 14 delle preleggi: esso, se può leggersi estensivamente, ad es. ritenendo l'indennità d'occupazione liquidabile in base a quella di esproprio ridotta o maggiorata nei sensi dell'articolo, è inapplicabile in via analogica ai casi non previsti, come quelli di omessa denuncia e dichiarazione ai fini ICI (così con le indicate Cass. n. 5283/00 e 14862/01, Cass. 17 gennaio 2002 n. 434, 14 febbraio 2002 n. 2115 e 20 febbraio 2002 n. 2427). Sul piano letterale, la norma si applica se la dichia- razione infedele provenga dall'espropriato (e non da altri soggetti tenuti ad essa ex artt. 3 e 10 D.Lgs. n. 10 504/92), sia l'ultima, e indichi un imponibile ai fini ICI inferiore al 30-50% del valore venale dell'area, astratta misura dell'indennità di esproprio di aree e- dificabili ex art. 5 bis L. 359/92. L'evasore totale "é destinato in ogni caso a subire le sanzioni per l'omessa dichiarazione, nonché l'imposi- zione ICI che aveva tentato di evadere" (così la C. Co- st. n. 351/2000) ma non risulta affermato dai giudici della legge che l'art. 16 debba applicarsi al caso di omessa dichiarazione non previsto nella norma. L'interpretazione letterale è confermata da quella si- stematica: il decreto legislativo istitutivo dell'ICI tiene distinte e regola diversamente le fattispecie di omessa e infedele o errata dichiarazione, già per de- terminare l'imponibile (art. 11 D.Lgs. 504/92), inter - Mendo nel primo caso il comune con la "rettifica"e nel secondo con l''accertamento" dei presupposti dell'im- posta e la determinazione dell'imponibile. Diverse sono poi le sanzioni per le due ipotesi di in- fedele e di omessa dichiarazione nell'art. 14, 1° e 2° comma D.Lgs. 504/92. Deve escludersi quindi che l'art. 16 citato, relativo alla dichiarazione errata o infedele, possa riferirsi pure all'omessa denuncia, che nello stesso Decreto le- gislativo ha sempre una disciplina autonoma. 11 - Sul piano logico inoltre, l'omessa denuncia comportan- te la mancata indicazione del valore dell'area con un imponibile pari a zero, dovrebbe ridurre a nulla l'in- dennità, con trasformazione della espropriazione per p.u. in una sorta di confisca. In conclusione sul piano letterale, sistematico e lo- gico e conformemente a quanto rileva la Corte Costitu- zionale nelle sentenze citate, l'art. 16 D.Lgs. 504/92 deve ritenersi inapplicabile all'omessa dichiarazione o denuncia dell'area edificabile ai fini ICI. Altro corollario del rilievo che la norma non ha in- trodotto un criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione o un meccanismo che integra questo, è che essa non costituisce nelle controversie relative a detta liquidazione uno jus superveniens, applicabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (in tal senso, invece, isolata, Cass. 8 agosto 2001 n. 10934), così come è l'art. 5 bis della L. 359/92 con i modi di determinazione dell'indennità d'espropriazione in esso disciplinati, secondo l'unanime giurisprudenza (Cass. 16 settembre 2002 n. 13492, 28 agosto 2001 n. 11294, 21 dicembre 2000 n. 16061, 28 aprile 1999 n. 4287, 7 marzo 1998 n. 2542, 7 marzo 1997 n. 2091, 27 maggio 1995 n. 5907, tra molte). Deve condividersi quindi la giurisprudenza di questa 12 Corte secondo la quale le riduzioni e maggiorazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 504/92 sono applicabili su istanza o eccezione della parte interessata (così la cit. Cass. 1381/2000 e le sentenze richiamate che ne- gano l'applicabilità della norma all'omessa denuncia). Espropriante e espropriato, legittimati all'opposizio- ne all'indennità, possono, pure in via di eccezione se non preclusa, chiedere l'applicazione della deroga che li favorisce dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504/92. In particolare, l'espropriante, con gli altri elementi di fatto e di diritto che determinano il rigetto delle domande di controparte o la diminuzione dell'indennità (prescrizione, atti da comparare con prezzi più bassi, certificati di destinazione urbanistica, limiti o vin- coli reali sul suolo, etc.), deve provare i presupposti della riduzione dell'art. 16 D.Lgs. 504/92 (fabbrica- bilità dell'area, ultima dichiarazione dell'espropria- to con indicazione dell'imponibile ICI, identità dell' area con quella della dichiarazione infedele); l'espro- priato, a sua volta, se chiede la maggiorazione del se- condo comma dell'art. 16, deve produrre le quietanze delle imposte pagate e il computo di queste in base all'indennità liquidata perché la domanda sia accolta. I primi due motivi di ricorso sono quindi fondati, non potendo applicarsi l'art. 16 citato nel caso di omessa 13 denuncia e di ufficio.
2. Il terzo motivo di ricorso deduce l'inapplicabilità dell'art. 16 D.Lgs. 504/92 ex art. 59, 2° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per avere adottato il comune di Quadrelle, in data 5 dicembre 1998, un rego- lamento per disciplinare l'ICI, ai sensi dell'art. 52 di questo stesso D.Lgs., che comporterebbe l'inopera- tività dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992, quando sia e- liminato l'obbligo della denuncia e dichiarazione del valore ai fini dell'imposta, come nel caso. L'affermata inapplicabilità dell'art. 16 citato alla fattispecie oggetto di causa assorbe ogni questione sull'operatività di essa in rapporto ad un regolamento di cui il controricorrente contesta l'applicabilità.
3. I primi due motivi di ricorso vanno quindi accolti e il terzo deve dichiararsi assorbito;
la sentenza im- pugnata deve essere cassata e la causa deve rinviarsi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per- ché si conformi ai principi enunciati e provveda anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e di- chiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di ap- pello di Napoli anche per le spese della presente fase. 14 - Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2002. presidente From J Il consigliere estensore dig IL CANCE IL CANCELLIER CORTE SUPREMA CASSAZIONE Andra Bianchi Prince P Civile Cancelleria Desca 27 FEB 2003 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R 642 DEL 26-10-72 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27-x-2003 Serie 4 al n. 35475 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE C Roberto