Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
L'omessa comunicazione al procuratore generale della fissazione dell'udienza, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, non determina l'invalidità del procedimento camerale per violazione del contraddittorio, in quanto il procuratore generale non è parte dello stesso procedimento fino a quando non esercita il potere di avocazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2008, n. 40890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40890 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
40 8 90 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
RG. 13602/07
Udienza in camera di consiglio in data 15.04.2008
Sentenza
N. 955
composta dai signori magistrati: dott. Carlo SE BRUSCO Presidente
dott. Gaetanino ZECCA Consigliere dott. Ruggero GALBIATI Consigliere dott. Oscar KOVERECH Consigliere dott. Adelaide AMENDOLA Consigliere riuniti in camera di consiglio
R ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
LD NI, n. a Firenze in data 07.08.1974
avverso
Ordinanza emessa in data 08.02.2007 dal GIP presso il TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di
PERSONA DA IDENTIFICARE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Oscar KOVERECH.
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale Dr. Vittorio MELONI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616 cod.
proc. pen..
FATTO E DIRITTO
1.- Con la ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento nei confronti di ignoti, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (in oreline alter for le lesioni riportate da LD NI nello svolgimento della sua attività di lavoratore
1
dipendente, respingeva l'opposizione della sopra citata parte offesa e disponeva l'archiviazione in accoglimento della richiesta presentata dal P.M. 2. - Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della summenzionata parte offesa per un triplice ordine di motivi.
2.1. - Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 409 comma 3 cod. proc. pen. per avere il giudice provveduto sulla richiesta di archiviazione omettendo di dare avviso della fissazione della udienza camerale al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta errores in iudicando riconducibili a:
a) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 367, D.P.R. n. 547/1995;
b) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 590, 40 e 41 cod. pen.
2.3. - Con il terzo motivo eccepisce la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 24 e
112 Cost.
3. - Si rileva, preliminarmente, l'infondatezza della eccezione di inammissibilità, formulata dal
Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta per essere il ricorso sottoscritto dal difensore delle parti offese non munito di procura speciale.
Al riguardo, infatti, va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che, chiamate a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione della
“ammissibilità del ricorso in caso di sottoscrizione da parte del difensore della persona offesa dal reato, iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, ma privo di una procura speciale", hanno affermato il seguente principio di diritto: "il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell'interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell'apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui all'art. 101 c.p.p., comma 1, e art. 96 c.p.p., comma 2, (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell'art. 122 c.p.p. o dell'art. 100 c.p.p., comma 1" (Sez. Un.
27.09.2007, n. 47473, Lo Mauro, rv. 237854).
In forza del suddetto principio, il ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione indicato in epigrafe, presentato dall'avv. Alberto ROCCA, nell'interesse della persona offesa
LD NI, è dunque ammissibile.
-3.2. Nel merito, si rileva la manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.
3.2.1.
-Priva di pregio appare la dedotta eccezione di nullità per omesso avviso dell'udienza camerale al procuratore le presso la Corte di Appello;
omissione che, a giudizio del ricorrente avrebbe "menomato il contraddittorio".
2 Nel caso di specie il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e dell'atto di opposizione a tale richiesta presentata dalla parte offesa LD, ha fissato la data dell'udienza camerale, facendone dare avviso al PM procedente e alla citata persona offesa.
Se è vero che della fissazione della suddetta udienza non risulta sia stata data la comunicazione al Procuratore Generale, come previsto dall'art. 409, comma 3, cod. proc. pen., perché questi disponga eventualmente l'avocazione delle indagini preliminari (art. 412, comma 2) -come può sia nel caso di inattività o di mancato esercizio dell'azione penale, anche su richiesta della persona offesa (art. 413), sia nel caso di inottemperanza alle disposizioni del G.I.P. per ulteriori indagini- è altrettanto vero che l'omissione dell'avviso non comporta l'invalidità del procedimento camerale per violazione del contraddittorio (in quanto il procuratore generale non è parte del procedimento fin quando non esercita il potere di avocazione), e non ha altro effetto che legittimare un'avocazione tardiva del procedimento da parte del procuratore generale stesso che, anche su sollecitazione della persona offesa, potrà eventualmente richiedere la riapertura delle indagini a norma dell'art. 414. In ogni caso, l'impugnazione, nella specie, spettava unicamente alla parte pubblica, detentrice del relativo interesse, e non al privato.
3.2.2. Il ricorso è, altresì, manifestamente infondato, in relazione alle censure svolte con il secondo motivo di ricorso che propongono, in sostanza, una diversa e non consentita lettura delle risultanze processuali e allegazioni in fatto- sia perché finisce con il contestare nel merito la decisione dell'opposizione ed il decreto di archiviazione in contrasto con i limiti stabiliti dal sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen. e dal primo comma dell'art. 410 stesso codice con riguardo alla impugnazione del decreto di archiviazione e della dichiarazione di rigetto della opposizione proposta dalla parte offesa, sia perché il GIP ha fornito articolata e motivata risposta alle deduzioni dell'opponente.
Invero, il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta la inammissibilità della opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma della ordinanza nel contraddittorio delle parti (come nel caso de quo) e non è soggetto ad impugnazione tendente a far valere un mero difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistano le nullità previste dall'art. 127, comma 5, c.p.p. per violazioni del contraddittorio ex art. 409, comma 6,
c.p.p. (conf. Cass. Sez. Un. 03.07.1995, n. 24, Bianchi, rv. 201381). Ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
-3.2.3. E', infine, manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente contro l'art. 409 cod. proc. pen. nella parte in cui consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione solo per questioni afferenti alla regolarità del contraddittorio nell'udienza camerale.
3 Al riguardo, infatti, non si ravvisano motivi per discostarsi dall'orientamento di questa Suprema
Corte che, sul punto, ha già avuto modo di affermare l'infondatezza della eccezione in argomento "in quanto la norma in questione (art. 409 comma 6, cod. proc. pen.) non viola l'art. 3 Cost. perché accorda alla parte gli stessi diritti riconosciuti a chi impugna il decreto di archiviazione, non viola l'art. 24 Cost. perché il provvedimento di archiviazione è solo un atto di controllo legale sull'operato del P.M., caducabile a seguito della sempre possibile riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p., non viola l'art. 76 Cost. perché la legge delega
81/1987 non conteneva alcuna direttiva sul punto, non viola l'art. 111 della Costituzione perché il provvedimento impugnato non ha natura di sentenza, non viola l'art. 112 Cost. perché il principio della obbligatorietà della azione penale non comporta l'apertura di un processo anche quando esso appaia palesemente superfluo" (Cass. Sez. VI, 20.09.1991, n. 3018, Di Salvo, rv.
189619; Sez. V, 04.05.1992, n. 1159, Di Salvo, rv. 191455 Sez. VI, 26.10.1995, n. 3896,
Ronchetti e altro, rv. 204002; Sez. VI, 05.12.2002, n. 436, Mione, rv. 223330)..
3.3. In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. w
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. nella misura ritenuta equa di €. 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15.04.2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oscar Kelerec Carlo SE SC
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008
M
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E
R
P
Maria Ang U
S
4