Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il particolare stato di necessità che scrimina, ex art. 384 cod. pen., la condotta di favoreggiamento non esclude il dolo che legittima il rigetto dell'istanza, ove si accerti che tale condotta dolosa abbia causato la detenzione risultata ingiusta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 47045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47045 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/11/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 2099
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco RC - Consigliere - N. 016523/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS EM N. IL 12/02/1975;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/01/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Messina ha respinto l'istanza avanzata da IS EM intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento evidenzia che nei confronti del richiedente è stata emessa sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto, e che in motivazione si spiega che nel corso di perquisizione eseguita nei confronti di De RC EN, il IS si attivò per nascondere eroina. In relazione a tale condotta di favoreggiamento il giudice ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 1, in considerazione del rapporto di affinità esistente tra i due.
Si considera che in relazione all'illecito originariamente configurato, quello di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente, il comportamento concretamente tenuto dall'imputato, costituito dall'occultamento della sostanza stupefacente, ha legittimamente determinato l'arresto e la sua convalida. Si è quindi in presenza di un comportamento doloso che costituisce una ragione ostativa al riconoscimento dell'invocato diritto.
2. Ricorre per cassazione l'interessato tramite il difensore, lamentando che erroneamente la Corte d'appello ha affermalo che la pronunzia assolutoria di merito è stata adottata in relazione al reato di favoreggiamento a causa della presenza di una causa di non punibilità. Al contrario, il giudice ha ravvisato che il ricorrente non ha tenuto alcuna condotta illecita, essendo emersa nei suoi confronti la mera conoscenza del luogo di occultamento della droga, che non determina automaticamente la detenzione dello stupefacente. In conseguenza è stata adottata la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste". Il IS, inoltre, non ha tenuto alcuna condotta dolosa o colposa che potesse giustificare l'arresto per un reato poi il ritenuto insussistente. In conseguenza erroneamente è stato escluso il diritto all'equa riparazione.
3. Il ricorso è infondato. Il giudice di merito ha qualificato il fatto come favoreggiamento "avendo il prevenuto agito per consentire a De RC di eludere l'investigazione dell'autorità per la ricerca dell'eroina dal predetto detenuta e non è punibile in considerazione del rapporto di affinità tra i due, ai sensi dell'art. 384 c.p.". Dunque, contrariamente a quanto dedotto, è definitivamente accertato che l'imputato si è coinvolto nell'illecito, sia pure per le finalità di favoreggiamento che si sono dette.
La condotta è scriminata per effetto della speciale fattispecie di stato di necessità prevista dall'art. 384 c.p.. Lo stato di necessità, d'altra parte, è causa di giustificazione sui generis in cui, a differenza di quanto accade ad esempio nella legittima difesa, l'agente opera contro interessi giuridicamente tutelati che non fanno capo ad un soggetto che ha posto in pericolo beni dello stesso agente. Nell'ambito considerato si agisce contro l'Amministrazione della giustizia che doverosamente persegue i reati. Si tratta di uno stato di cose bene evidenziato da autorevole dottrina nel recente passato, cogliendo nello stato di necessità "una mera facoltà quasi come poco convinta elargizione di salvezza a fatti che altrimenti sarebbero sicuramente delittuosi". Nella stessa ottica il tema dello stato di necessità è stato di recente ripreso in dottrina proprio per segnalare le peculiarità della fattispecie in questione che, piuttosto che costituire scriminante in senso pieno, viene configurata come causa di discolpa. Tale situazione, ad avviso della Corte, consente di riscontrare, nell'ambito della complessiva attività posta in essere dal favoreggiatore per necessità di famiglia, dolo "naturalistico" che, ancorché oggetto di elargizione di salvezza in ambito penale per via delle esigenze familiari che stanno sullo sfondo, giustifica la reiezione della domanda nel distinto ambito riparatorio, una volta che sia appurato che proprio la condotta dolosa ha causato l'adozione della misura cautelare. Nei sensi indicati si è mossa la Corte d'appello, cogliendo la peculiarità del caso. Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Considerata la problematicità del caso, appare congruo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008