Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di colpa omissiva, l'attività equestre meramente addestrativa di gruppo (nella specie, consistente nell'uscita a cavallo lungo un percorso predeterminato, noto ai cavalli, nella campagna circostante il maneggio, in compagnia dell'istruttore) non costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., pur trattandosi di attività non immune da rischi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/10/2010, n. 38117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38117 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 13/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1592
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 11257/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA FR N. IL *22/12/1964*;
2) RD MO N. IL *14/07/1965* C/;
1) ASS.NI GENERALI SPA;
2) CIRCOLO TURISMO EQUESTRE SANTERNO;
avverso la sentenza n. 777/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Lorenzo, del Foro di Firenze che si riporta alle conclusioni scritte che deposita;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Gianluca del Foro di Ravenna, in sostituzione dell'Avv. Orselli, che deposita nomina a sostituto processuale e chiede il rigetto del ricorso;
Poi il responsabile civile Ass.ni Generali s.p.a., è presente, in sostituzione dell'Avv. Brighi, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Gianluca che si riporta alle conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nomina a sostituto processuale e alla nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre per cassazione, agli effetti civili, il difensore di fiducia della parte civile \C FR avverso la sentenza in data 20.7.2009 della Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data 17.9.2007 del Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva assolto DA MO dal reato di omicidio colposo in danno di \C IA perché il fatto non costituisce reato. Secondo l'imputazione, alla DA\ era contestato di avere, nella sua qualità di istruttrice di equitazione e socia del Circolo Turismo Equestre Memo" con sede in *Ravenna, frazione Santerno*, cagionato, per colpa, la morte della minore \C IA avvenuta il *24/06/2005* a seguito dell'escursione ippica in data *23/06/2005*. Nella fattispecie la DA\ era responsabile, quale istruttrice presso il citato circolo ippico, di un'uscita a cavallo nella campagna circostante alla quale partecipavano nr. 9 allievi (fra cui la giovane SS AV che montava il cavallo denominato LA") ed una accompagnatrice, nel corso della quale il cavallo denominato "A*" (montato dall'allieva AD ON), che precedeva LA", poiché infastidito dal repentino contatto con quest'ultimo, sferrava un calcio colpendo con lo zoccolo il torace ed il braccio sinistro di \C IA cagionandole lesioni diagnosticate in "trauma chiuso torco-addominale con estese contusioni e lacerazioni del parenchima polmonare bilaterale e contusione miocardica" che ne determinavano il decesso. In particolare, l'imprudenza e la negligenza erano consistite:
- nell'avere condotto l'uscita a cavallo dei giovani allievi del circolo con insufficiente ponderazione, evitando di disporre e di far mantenere una distanza, fra gli animali, ragionevolmente idonea ad evitare che un eventuale brusco contatto fra gli stessi potesse generare una reazione pericolosa per i cavalieri che li montavano;
- nel non aver disposto che gli allievi partecipanti alla lezione, in considerazione del numero (nove), della loro giovane età e limitata esperienza nella pratica equestre, indossassero idonee protezioni (quali il c.d. "guscio protettivo" di materiale sintetico ed il "casco" per gli under 18, indispensabili per la salvaguardia rispettivamente del tronco e del capo dei cavalieri). La sentenza di primo grado, alla cui motivazione rinviava la Corte territoriale, aveva ritenuto non provata la piena responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti ascrittile in quanto: l'incidente mortale era avvenuto mentre l'allieva \C IA partecipava ad una passeggiata a cavallo fuori dal maneggio unitamente ad altre otto partecipanti (tutte munite del caschetto protettivo obbligatorio);
l'istruttrice federale del circolo ippico DA\ si trovava alla testa che gruppo che, al momento dell'incidente, marciava al passo, con i cavalli appaiati ed in fila;
subito dopo l'ordine impartito dall'istruttrice di riprendere l'andatura al trotto una delle ragazze (HI LE) aveva urlato: la giovane \IA (di 11 anni) si era accasciata sul collo del cavallo (LA") dopo essere stata colpita da un calcio sferrato dal cavallo che la precedeva ("A*", montato da OR AD).
La ragazzina era stata subito soccorsa e distesa a terra;
in attesa dell'elisoccorso le era stata praticata la respirazione bocca a bocca ma, nonostante le cure prestate nel reparto di rianimazione dell'ospedale, il mattino successivo era deceduta. Deduce il ricorrente:
1. la violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 43 c.p., comma 3 e art. 589 c.p. e dell'art. 2050 c.c. di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione;
contesta, a tal riguardo, la tesi della Corte territoriale che ha ritenuto inaccoglibile quella patrocinata dalle parti appellanti, che considera l'attività sportiva, svolta dall'imputata nell'occasione, in sè e per sè pericolosa, segnalando il contrasto di tale orientamento rispetto a quello assunto al riguardo (cioè la riconosciuta pericolosità della pratica equestre) dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione civile;
2. la violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 43 c.p., comma 3 e contraddittorietà della motivazione;
contesta, in proposito, la tesi della Corte territoriale laddove ha ritenuto insussistente la regola cautelare che imporrebbe l'adozione del corpetto protettivo nell'esercizio della pratica equestre in questione;
3. la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia sull'efficacia del corpetto protettivo) come richiesto dalle parti appellanti con istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria e mancata motivazione sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va premessa l'assoluta ed incontestata singolarità delle modalità di verificazione del sinistro sino ai limiti del fortuito (da pag. 20 della sentenza impugnata: LA ha inciampato perdendo l'equilibrio (sulle zampe anteriori) fino a quasi finire a terra in ginocchio;
nel corso dell'azione compiuta per rialzarsi e riprendere l'equilibrio ha allungato e cioè fatto alcuni passi repentini riducendo la distanza da A* ed entrando cosi nel raggio d'azione di eventuali calci sferrati indietro da quest'ultima; A* a sua volta e pressoché contestualmente, o perché urtata o perché sorpresa dall'improvviso sferragliare alle sue terga, ha scalciato con un'azione tanto rapida da andare a colpire l'emitorace e braccio sx di \IA la quale, tenendo le redini, si era sbilanciata in avanti seguendo il collo dell'animale (che si era paurosamente abbassato a seguito dell'inginocchiamento); gli zoccoli di A* hanno così colpito \IA....").
Orbene, i motivi addotti ripropongono parte (la censura in ordine alla distanza di sicurezza tra cavalli, quale superata con congrua motivazione dalla Corte, non risulta ulteriormente ribadita) di quelle medesime doglianze rappresentate in appello e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Infatti, del tutto esaurienti e corrette - oltreché estremamente articolate - sono le argomentazioni dell'impugnata sentenza relative all'esclusione della pericolosità in sè della pratica equestre: la terminologia adoperata dalla Corte territoriale di attività "genericamente pericolose" o "a rischio consentito" non comporta alcuna contraddizione motivazionale, dovendosi escludere l'equazione, esplicitata in ricorso, di attività non immune da rischi = attività pericolosa.
Il rischio consiste nell'eventualità di subire un danno connessa circostanze più o meno prevedibili ed è quindi più tenue e meno certo del pericolo.
Ci si trova, dunque, su sponde concettuali tutt'altro che coincidenti e ben distanti tra loro, sicché, ove ci si riferisca ad un'attività ritenuta pericolosa, si deve intendere come tale ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Cass. pen. Sez. 4, 11.7.2007, n. 39619, rv. 237833). Inoltre, premesso che l'accertamento della potenzialità lesiva dell'attività si traduce in un apprezzamento di fatto strettamente riservato al giudice del merito (come già rilevato dal giudice di primo grado) e, pertanto, tale insindacabile in questa sede alla stregua della corretta motivazione addotta al riguardo, ciò che è notoriamente pericolosa è l'attività equestre sportivo-agonistica che è attività ben diversa e distinta da quella meramente addestrativa di gruppo, per giunta esercitata con le modalità concrete del caso di specie. Invero, non può ravvisarsi una sostanziale differenziazione tra l'uscita a cavallo lungo un percorso predeterminato, peraltro conosciuto dai cavalli, nella campagna circostante rispetto alla circolazione del gruppo all'interno del maneggio, in ogni caso alla presenza dell'istruttore, onde la detta attività non può essere, nei termini enunciati dalla Corte di legittimità in sede civile (cfr. sent. n. 11861 del 23.11.1998), annoverata tra quelle pericolose di cui all'art. 2050 c.c., non potendosi certo ritenere che la medesima, in quelle circostanze e modalità di marcia (al passo) ed esercitata con cavalli sperimentatamente mansueti ("di sicuro affidamento, abitualmente montati da bambini e principianti":
pag. 13 sent. di 1^ grado), fosse tale da comportare una "rilevante probabilità di danno" (come testualmente indicato dal ricorrente). È appena il caso di aggiungere che le sentenze della Cassazione civile in tema di responsabilità per danni derivati dall'attività equestre, riguardano prevalentemente il gestore dell'attività e non già l'istruttore che, almeno quanto alle dotazioni di sicurezza, dipende dalle disponibilità e struttura organizzativa dell'impianto in cui opera.
L'adozione del corpetto protettivo o "tartaruga" di "classe tre" (commercializzati ma nemmeno omologati) per prevenire lesioni vertebrali in caso di caduta, come concordemente affermato dai giudici di merito, nel caso di specie "non era imposto da alcuna norma e non era preordinato funzionalmente a prevenire il rischio di calci al petto (eventualità remota) ma ad evitare traumi alla schiena in caso di cadute rovinose da cavallo (come imposto dalla FISE nelle competizioni di cross-country)". Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse insorgere una responsabilità per colpa omissiva a carico di chi non ne abbia preteso l'uso in occasioni prive di particolari rischi, quale quella in questione.
La Corte ha, inoltre, adeguatamente motivato in ordine al fatto che il corpetto in questione ben difficilmente potesse "proteggere da serie causali anomale come quella verificatasi nel caso di specie", essendo finalizzato a proteggere il petto di chi può essere attinto dal calcio del cavallo mentre si trova per terra, nelle immediate vicinanze, e che non potesse essere pretesa neppure l'adozione di altri "presidi cautelari" quali il casco integrale, i parastinchi o i paracosce, richiamando il concorde parere dei consulenti circa la "eccezionalità dell'evento" (definito anche il primo ed unico del genere) che esorbitava nettamente dal "rischio tipico" per colui che si trovi, in alto, a cavallo.
Sicché adeguate e corrette s'appalesano anche le argomentazioni esposte circa il diniego di riapertura dell'istruttoria per procedere ad una perizia sull'efficacia protettiva del corpetto non avendola ritenuta "assolutamente necessaria sotto il profilo della rilevanza". Del resto, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, ed essendo stata la stessa prospettata ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la Corte avrebbe potuto ammetterla solo qualora avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro è da rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064): ma nel caso di specie, come si è sopra rilevato, la Corte d'appello ha comunque fornito un'adeguata motivazione, insuscettibile di sindacato in questa sede, del diniego opposto alla richiesta dell'esperimento peritale.
Nè può ritenersi detta perizia, quale "prova decisiva": infatti, l'"error in procedendo" rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 14.3.2008 n. 23505, Rv. 240839). Del resto, anche in vigenza della precedente formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) la Corte di Cassazione era assolutamente unanime nell'escludere la possibilità di ricomprendere in essa le prove acquisibili d'ufficio, in quanto si trattava di prove rimesse alla discrezionalità del giudice e dotate di carattere neutro e non già munite del carattere della decisività: sulla scorta di tale premessa, si affermava la incensurabilità della mancata acquisizione di una perizia (Cass. pen. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, Rv. 236191, Sez. 4, 5.12.2004, Rv. 229665; Sez. 6, 12.2.2003, Rv. 226809; Sez. 6, 7.7.2003, Rv. 226330;
Sez. 6, 18.6.2003, Rv. 228406; Sez. 1, 6.6.2003, Rv. 225039; Sez. 5, 18.3.2003, Rv. 225631; Sez. 2, 23.1.2003, n. 16942 Rv. 224624; Sez. 1, 15.11.2002, n. 4768, Rv. 223154). Il ricorso va pertanto rigettato, ed a tale pronuncia segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto alle spese richieste dal responsabile civile, si devono ritenere, in considerazione dell'estrema singolarità del caso, integralmente compensate tra le parti, con conseguente preclusione per il richiedente di ripetere quelle di sua spettanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010